VALORI 2.0
VALORI 2.0
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE E A PREMIO UNICO PER DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Protezione ad adesione obbligatoria
Set informativo
Edizione gennaio 2021 Xxxxxxx XXXXX – 2013 -DI
Il presente Set informativo, contenente:
a) DIP Vita;
b) DIP aggiuntivo Vita;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
d) Convenzione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco - Cod.01
Servizio Clienti
Retro di copertina
Assicurazione sulla vita di puro rischio
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Allianz S.p.A. Prodotto : VALORI 2.0 IIIGS - 2013 - DI data di realizzazione: 01/01/2021 Il presente DIP Vita è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
a) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della copertura assicurativa, la Società corrisponde ai Beneficiari il capitale assicurato.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Non sono assicurabili i soggetti di età inferiore ai 18 anni e superiore a 80 anni.
Non sono assicurabili le Persone Xxxxxxx che non sono legate da un rapporto di lavoro con il Contraente del contratto.
Che cosa non è assicurato?
! Esclusioni - per il dettaglio delle esclusioni si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
! Limitazione temporanea della garanzia
Fino a produzione della documentazione assuntiva l’efficacia della copertura assicurativa è limitata ai sinistri riconducibili ad infortunio, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Per un maggior dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”
Ci sono limiti di copertura?
È un’assicurazione che offre una copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Tutte le coperture valgono senza alcun limite territoriale.
Dove vale copertura?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato.
Per richiedere la liquidazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire alla Società stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia della Società, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita Collettive - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Per il dettaglio della documentazione da consegnare si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?” .
Che obblighi ho?
Il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - per ciascun Assicurato - i premi unici (monoannuali) relativi alle singole coperture assicurative. Il premio dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura o comunque entro 30 giorni dalla data di invio dei documenti di polizza.
L’entità del premio per ogni Assicurato viene determinata alla decorrenza di ogni copertura in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, all’età dell’assicurato al suo stato di salute.
I premi devono essere pagati tramite bonifico bancario.
Quando e come devo pagare?
Il Contratto si intende concluso all’atto del perfezionamento, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla Convenzione stessa le firme della Società e del Contraente.
L'assicurazione è monoannuale e si rinnova per ciascun Assicurato alle ore zero del 1° gennaio di ogni anno.
Il contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del giorno indicato nella Convenzione quale data di decorrenza. A partire da questa data si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio salvo disdetta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La revoca non è prevista.
Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Ufficio Vita Collettive - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Il Contratto può essere risolto da una delle Parti (la Società e il Contraente) tramite esercizio della facoltà di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata con almeno tre mesi di preavviso sulla data di scadenza dei singoli periodi quinquennali di vigore del Contratto.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
L'assicurazione si rinnova per ciascun Assicurato ogni anno previo pagamento del premio unico monoannuale, pertanto non è previsto il caso di interruzione del pagamento dei premi e la facoltà di riattivare il contratto.
Il presente Contratto non prevede l’esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☑ NO
Assicurazione sulla vita di puro rischio
Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Impresa:Allianz S.p.A. Prodotto : VALORI 2.0 IIIGS -2013 DI
data di realizzazione: 01/01/2021 Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
L’impresa di assicurazione è:
- Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
- Recapito telefonico: 000.00.00.00
- Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
- Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.208 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.102 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx. e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.852 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.283 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.207 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.207 milioni di euro; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 183%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Le assicurazioni collettive temporanee di gruppo per i dirigenti di aziende industriali costituiscono una forma particolare di assicurazione sulla vita di durata monoannuale, con rinnovo automatico di anno in anno. L'assicurazione si rinnova per ciascun Assicurato (Posizione) alle ore zero del 1° gennaio di ogni anno. A fronte di ogni nominativo inserito in Convenzione, viene costituita una Posizione che resterà attiva fino al termine della copertura assicurativa o prima dello stessa in caso di decesso dell’Assicurato.
a) Prestazione in caso di decesso
Per ciascun Assicurato il capitale è comunicato dal Contraente alla decorrenza della copertura assicurativa o, successivamente, in caso di modifica della somma da assicurare.
La prestazione è quella prevista dall’articolo 12 del C.C.N.L. dei dirigenti di aziende industriali - in merito alla copertura assicurativa per il caso di morte - e da eventuali Accordi/Regolamenti integrativi aziendali.
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della copertura assicurativa, salvo le limitazioni indicate nella sezione “Ci sono limiti di copertura?”del presente DIP aggiuntivo Vita, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari di un importo liquidabile in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine della copertura assicurativa, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il premio versato resta acquisito da quest'ultima.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
È escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato:
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
d) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società si impegna a rimborsare al Contraente un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei diritti di polizza.
Limitazione temporanea della garanzia
Fino a produzione della documentazione assuntiva, qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio la Società liquiderà ai Beneficiari un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei diritti di polizza. Per la documentazione assuntiva si rinvia all’art.9 delle Condizioni di assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro: Per l’erogazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente deve essere inviata esclusivamente in formato digitale (pdf) all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx indicando nell’oggetto il nome del modulo. Di seguito si riportano i documenti da allegare al modulo di richiesta di liquidazione che devono essere redatti in lingua italiana oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata: − copia fronte-retro di un valido documento d’identità riportante firma visibile del rappresentante legale del Contraente; − visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale del Contraente; − modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica relativo al Contraente se scaduto o mai compilato; − copia del certificato di morte dell’assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; − copia della relazione del medico curante (medico di famiglia), che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’assicurato, da effettuarsi possibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa e allegato alla richiesta di liquidazione, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; − qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando |
altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale; − copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa (in caso di beneficiari minori di età o incapaci); − copia fronte-retro di un valido documento d’identità riportante firma visibile di ciascun erede Beneficiario o del suo rappresentante legale. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, una volta cessata l’esigenza di trattenerli. | |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Si richiama l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie) | |
Liquidazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e informerà l’avente diritto mediante invio della quietanza di liquidazione al suo recapito. Decorso tale termine e a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi La Società pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di beneficiari minori o incapaci. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società: a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: - il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato; - la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I Premi devono essere pagati tramite bonifico bancario intestato esclusivamente all’Agenzia, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Società si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A. |
Rimborso | In caso di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute ed indicate in Convenzione (diritti di polizza). |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non prevista. |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Ufficio Vita Collettive - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare il premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché delle spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate in Convenzione (diritti di polizza). |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Il prodotto è rivolto alle imprese aderenti a Confindustria, nei termini previsti dall’accordo quadro stipulato tra Previndustria ed Allianz S.p.A., al fine garantire ai beneficiari designati una copertura assicurativa per il caso di morte dei dirigenti in servizio, in forza di quanto previsto all'articolo 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende Industriali e da eventuali accordi o regolamenti integrativi aziendali.
La copertura assicurativa ha una durata monoannuale, si rinnova automaticamente di anno in anno ed è operante per Assicurati con età computabile alla decorrenza compresa tra 18 anni e 80 anni.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi gravanti sul premio
Per capitali assicurati fino a 400.000,00 euro, non è richiesto che l’Assicurato si sottoponga alla visita medica e pertanto non è
previsto alcun costo per la stessa.
Per capitali assicurati superiori a 400.000,00 euro, è necessario che l’Assicurato si sottoponga a visita medica. Ciò comporta la compilazione del rapporto di visita medica e l’effettuazione degli accertamenti sanitari richiesti dalla Società per l’assunzione del rischio, che variano a seconda dell’ammontare del capitale da assicurare, del sesso e dell’età dell’Assicurato.
Il costo per la visita medica e per gli accertamenti sanitari richiesti è interamente a carico del Contraente e pertanto non rientra tra i costi gravanti sul premio.
Quali costi devo sostenere?
Costo in percentuale del premio unico, al netto delle spese di emissione: 18,48%
Caricamento
1,03 euro per ciascuna posizione assicurata
Spese d'emissione
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 43,29%
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☑ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Richiesta di informazioni | Puoi richiedere informazioni sul tuo contratto all'Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’ Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’ Impresa . In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’ Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’ Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; -ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (OBBLIGATORIA) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo |
spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Regime fiscale dei premi: Nel caso in cui i premi concorrano a formare il reddito ai fini IRPEF dell’Assicurato è riconosciuta annualmente al medesimo Assicurato una detrazione d’imposta nella misura del 19% su di un importo massimo di 530 euro; si precisa altresì che gli stessi costituiscono base imponibile previdenziale, ai fini della contribuzione INPS. Nei casi previsti dalla legge l’importo dei premi versati costituisce onere deducibile dal reddito di impresa. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Altre implicazioni di carattere fiscale L’applicazione di altre disposizioni fiscali può dipendere da elementi quali la fonte istitutiva dell’assicurazione collettiva, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, la natura delle prestazioni corrisposte o i soggetti beneficiari. Il Contraente potrà chiedere al proprio intermediario assicurativo di fiducia tutti i chiarimenti del caso; peraltro, nei casi particolarmente complessi, è consigliabile avvalersi di adeguata assistenza professionale in campo fiscale. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
Condizioni di assicurazione Data ultimo aggiornamento: 01/01/20211
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE – DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Premessa
Le assicurazioni collettive temporanee di gruppo per i dirigenti di aziende industriali costituiscono una forma particolare di assicurazione sulla vita di durata monoannuale, con rinnovo automatico di anno in anno, destinate ai dirigenti di aziende industriali in attuazione dei disposti dell’Art. 12 del C.C.N.L. – relativamente alle coperture assicurative per il caso di morte – e di eventuali integrazioni previste da accordi aziendali.
Le assicurazioni collettive temporanee di gruppo per i dirigenti di aziende industriali possono trovare applicazione sempreché l’assicurazione sia stipulata in nome proprio:
a) in base al contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché ad accordi o regolamenti aziendali, da parte dei datori di lavoro per i propri dirigenti;
b) in base al contratto collettivo di lavoro, nonché ad accordi o regolamenti aziendali, da parte di Enti, Casse, Fondi Aziendali per i soggetti di cui al precedente punto a) ad essi iscritti.
Art. 1 Assicurati
L’assicurazione si estende ai dirigenti in servizio inquadrati ai sensi del CCNL dei Dirigenti di Aziende Industriali, i cui nominativi saranno indicati dal Contraente stesso.
A fronte di ogni nominativo inserito in Contratto la Società costituisce la relativa Posizione individuale.
Art. 2 Beneficiari
In caso di decesso dell’Assicurato il beneficio delle prestazioni assicurate spetta ai soggetti formalmente designati dallo stesso Assicurato ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. dei dirigenti di Aziende Industriali o da eventuali accordi o regolamenti integrativi aziendali. In mancanza di designazione, i Beneficiari delle prestazioni assicurate sono individuati ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile. In ogni caso, i Beneficiari saranno comunicati alla Società dal Contraente all'atto della richiesta di liquidazione.
Art. 3 Conclusione del Contratto
Il Contratto si intende concluso all’atto del perfezionamento, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla Convenzione stessa le firme della Società e del Contraente.
Art. 4 Piano
Per ogni singola Posizione le prestazioni assicurate vengono garantite attraverso una sequenza di coperture, ognuna delle quali - con decorrenza e durata stabilite ai sensi dell’Art. 6 delle presenti Condizioni di assicurazione - viene costituita dietro versamento di un premio da parte del Contraente. Tale sequenza di coperture costituisce il Piano per ogni singola Posizione. La decorrenza del Piano coincide con la decorrenza della prima copertura riferibile allo stesso.
La durata del Piano è pari al periodo di tempo, espresso in anni, mesi e giorni, che intercorre tra la data di decorrenza della prima copertura e la data coincidente con il giorno in cui l'Assicurato cessa il proprio rapporto presso il Contraente ovvero non risulta più essere assicurabile per aver raggiunto l’età massima prevista dalla sfera di applicazione della tariffa.
Art. 5 Premio
Le prestazioni assicurative di cui al successivo Art. 7 delle presenti Condizioni di assicurazione sono garantite previo pagamento alla Società di una sequenza di premi monoannuali, da parte del Contraente, da versarsi per ciascuna copertura in un’unica soluzione, nei tempi e secondo le modalità disciplinate in Convenzione.
I nominativi degli Assicurati che, in qualità di dirigenti (inquadrati ai sensi del CCNL dei Dirigenti di Aziende Industriali) cessano il servizio presso il Contraente, dovranno essere tempestivamente comunicati dal Contraente stesso alla Società.
La Società rimborserà al Contraente il rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei diritti di polizza.
Art. 6 Decorrenza e durata delle coperture assicurative
L'assicurazione è monoannuale e si rinnova per ciascuna Posizione alle ore zero del 1° gennaio di ogni anno.
La decorrenza della copertura per ciascuna Posizione, anche in relazione ad eventuali aumenti di capitale, avviene alle ore zero del giorno indicato dal Contraente. Qualora la data di decorrenza della copertura non coincida con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la durata della copertura è pari ai giorni intercorrenti tra la data di decorrenza comunicata e la successiva data di rinnovo.
Art. 7 Prestazioni assicurative
Per ciascun Assicurato il capitale è comunicato dal Contraente alla decorrenza della copertura assicurativa o, successivamente, in caso di modifica della somma da assicurare.
La prestazione è quella prevista dall’articolo 12 del C.C.N.L. dei dirigenti di aziende industriali - in merito alla copertura assicurativa per il caso di morte – e da eventuali Accordi/Regolamenti integrativi aziendali.
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza della copertura assicurativa, salvo le limitazioni previste dal successivo Art. 8, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari di un importo liquidabile in un'unica soluzione ed in misura pari al capitale assicurato.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine della copertura assicurativa, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società ed il premio versato resta acquisito da quest'ultima.
Art. 8 Esclusioni e limitazioni della copertura in caso di decesso
Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 7 delle presenti Condizioni di assicurazione sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell’Assicurato senza limiti territoriali salvo quanto riportato ai successivi punti 8.1, 8.2 e 8.3:
8.1 Esclusioni
E' escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato da:
a) dolo del Contraente o dei Beneficiari;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
c) partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi sia continuativa e persistente, il decesso è escluso dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
d) incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell’equipaggio.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società si impegna a rimborsare al Contraente un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei diritti di polizza.
8.2 Suicidio
Tra le cause di decesso è coperto (incluso) il suicidio sin dall’ingresso in garanzia.
8.3 Limitazione temporanea della garanzia
Fino a produzione della documentazione assuntiva l’efficacia della copertura assicurativa è limitata ai sinistri riconducibili ad infortunio, cioè eventi fortuiti, violenti ed esterni che abbiano come conseguenze lesioni corporali obiettivamente constatabili. Qualora si verificasse un sinistro non riconducibile a infortunio la Società liquiderà ai Beneficiari un importo pari al rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei diritti di polizza.
Art. 9 Modalità assuntive
I rischi vengono assunti dalla Società con riferimento all’ammontare del capitale da assicurare secondo quanto previsto nella “Scheda Modalità Assuntive” allegata al Contratto ed alla modulistica assuntiva di volta in volta resa disponibile dalla Società. Il Contraente si impegna a fornire alla Società la documentazione assuntiva riportata nella citata “Scheda Modalità Assuntive”. Resta comunque inteso che, all’atto della produzione della documentazione assuntiva dovuta, la Società si riserva di:
dare efficacia alla copertura assicurativa, accettando il rischio a condizioni normali;
dare efficacia alla copertura assicurativa condizionatamente all’applicazione di un sovrappremio dalla data in cui il medico consulente ha stabilito il grado di taratura del rischio;
richiedere ulteriore documentazione;
rifiutare il rischio.
Nel caso in cui siano trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del sovrappremio o dal rifiuto dello stesso da parte del Contraente la Società si riserva di mantenere la copertura riconducendola al sinistro per il solo infortunio.
Nel caso in cui la Società rifiutasse il rischio, si chiuderà la copertura rimborsando il rateo di premio relativo alla garanzia non goduta con effetto dalla data di valutazione della consulenza medica della Società e, ove previsto, di valutazione del questionario finanziario, anche sulla copertura preesistente se trattasi di incremento di prestazione.
Il costo di tutti gli accertamenti sanitari è a carico del Contraente.
Art. 10 Denuncia del decesso e obblighi conseguenti
Per l’erogazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal rappresentante legale del Contraente deve essere inviata esclusivamente in formato digitale (pdf) all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx indicando nell’oggetto il nome del modulo.
Di seguito si riportano i documenti da allegare al modulo di richiesta di liquidazione che devono essere redatti in lingua italiana oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata:
− copia fronte-retro di un valido documento d’identità riportante firma visibile del rappresentante legale del Contraente;
− visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale del Contraente;
− modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica relativo al Contraente se scaduto o mai compilato;
− copia del certificato di morte dell’assicurato, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
− copia della relazione del medico curante (medico di famiglia), che indichi nel dettaglio le informazioni cliniche utili ad illustrare la causa del decesso e lo stato clinico dell’assicurato, da effettuarsi possibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa e allegato alla richiesta di liquidazione, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
− qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale;
− copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa (in caso di beneficiari minori di età o incapaci);
− copia fronte-retro di un valido documento d’identità riportante firma visibile di ciascun erede Beneficiario o del suo rappresentante legale.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Resta inteso che l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi.
Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti.
L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
Art. 11 Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti della Società dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti, riportati al precedente Art. 10, necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria e informerà l’avente diritto mediante invio della quietanza di liquidazione al suo recapito.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi
La Società pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di beneficiari minori o incapaci.
In caso di mancata ricezione della quietanza di liquidazione, si invita a contattare:
Pronto Allianz - Servizio Clienti, Xxxxxx Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Numero Verde 000.00.00.00
Art. 12 Diritto di recesso
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita Collettive – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi del Contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente l’eventuale premio da questi corrisposto trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del Contratto effettivamente sostenute ed indicate in Convenzione (diritti di polizza).
Art. 13 Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal verificarsi dell’evento su cui i diritti stessi si fondano.
Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l’importo è devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte della Società:
A. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento;
la contestazione della validità del Contratto entro tre mesi dal giorno in cui la Società stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
B. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
la riduzione, in caso di sinistro, del capitale assicurato in relazione al maggior rischio accertato;
la facoltà di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.
Le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dalla Società, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con la Società stessa o con società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al presente Contratto.
Art. 15 Privacy
Il Contraente si impegna a fornire l’Informativa Privacy della Società e a trasmettere alla Società stessa il relativo consenso da parte di ognuno dei partecipanti al Contratto.
Art. 16 Tasse e imposte
Eventuali tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.
Art. 17 Foro competente
Per le controversie relative al Contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal Contratto.
Art. 18 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).
Art. 19 Legge applicabile al Contratto Al Contratto si applica la legge italiana.
GLOSSARIO
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dall’Assicurato, ai sensi di quanto previsto dalla fonte istitutiva o eventuali accordi o regolamenti integrativi aziendali, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Contraente: persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Contratto: accordo con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio da parte del Contraente, si impegna a pagare una prestazione assicurativa al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Convenzione: documento che se sottoscritto dalla Società e dal Contraente attesta l’esistenza del Contratto di assicurazione. Copertura: componente assicurativa del Piano generata da ciascun versamento di Premio per singola Posizione.
Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati, sulle rivalutazioni delle prestazioni o sul capitale da liquidare.
Decorrenza: momento in cui il Contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del premio.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il Contratto è efficace.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società.
Età computabile: età determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Impresa: Allianz S.p.A.
Piano: Per ogni singolo Assicurato le prestazioni assicurative sono generate attraverso una sequenza di coperture assicurative, ognuna delle quali viene costituita dietro versamento di un premio da parte del Contraente. Tale sequenza di coperture costituisce il Piano associato al singolo Assicurato.
Posizione: l’identificativo del singolo Assicurato all’interno del Contratto.
Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurative.
Prestazione assicurativa: importo liquidabile sotto forma di capitale che la società corrisponde al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Questionario sanitario (o questionario anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto.
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.
Sinistro: verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del Contratto (decesso dell’Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa.
Società: Allianz S.p.A.
VALORI 2.0
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA MONOANNUALE DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE COSTANTE E A PREMIO UNICO PER DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI
Protezione ad adesione obbligatoria
Tariffa IIIGS -2013 – DI
Convenzione N.
Convenzione redatta il a Milano in triplice copia e stipulata tra
……………………………………
In seguito denominata “Contraente” e
Allianz S.p.A.
In seguito denominata “Società”
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, anche in deroga alle relative Condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge in materia
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco
Servizio Clienti
Convenzione Data ultimo aggiornamento: 01/01/2021
Premessa
Il presente Contratto è volto a disciplinare i rapporti tra il Contraente (Soggetto aderente a Confindustria) e la Società, nei termini previsti dall’accordo quadro stipulato tra Previndustria ed Allianz S.p.A., al fine garantire, in forza di quanto previsto all'articolo 12 del C.C.N.L. dei Dirigenti di Aziende Industriali e da eventuali accordi/regolamenti integrativi aziendali, una copertura assicurativa in caso di morte a favore dei soggetti ai quali il Contratto si estende.
Art. 1 Assicurati
L’assicurazione si estende a tutti i dirigenti in servizio inquadrati ai sensi del CCNL dei Dirigenti di Aziende Industriali – chiamati in seguito Assicurati - i cui nominativi saranno segnalati dal Contraente alla Società.
A fronte di ogni nominativo inserito in Contratto, la Società costituisce la relativa Posizione.
La copertura assicurativa è operante per Assicurati con età computabile alla decorrenza della copertura stessa compresa tra 18 anni e 80 anni.
L'età computabile si esprime in anni interi e corrisponde all'età compiuta se alla decorrenza della copertura non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno, e all'età da compiere se alla decorrenza sono trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo compleanno.
Art. 2 Beneficiari
In caso di decesso dell'Assicurato il beneficio delle prestazioni assicurate spetta ai soggetti formalmente designati dallo stesso Assicurato ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.L. dei dirigenti di Aziende Industriali o da eventuali accordi/regolamenti integrativi aziendali. In mancanza di designazione, i Beneficiari delle prestazioni assicurate sono individuati ai sensi dell'art. 2122 del Codice Civile.
In ogni caso i Beneficiari saranno comunicati alla Società dal Contraente all'atto della richiesta di liquidazione.
Art. 3 Premi
Il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - per ciascuna Posizione - i premi unici relativi alle singole coperture assicurative.
Il premio dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura o comunque entro 30 giorni dalla data di invio dei documenti di polizza.
L’entità del premio per ogni Assicurato viene determinata alla decorrenza di ogni copertura moltiplicando il capitale assicurato per il relativo tasso di premio (riportato nell’Allegato 2 al presente Contratto) individuato in funzione dell’età computabile dell’Assicurato a tale epoca. Al valore così ottenuto, vengono sommati i diritti di polizza nella misura di 1,03 euro e gli eventuali sovrappremi applicati.
Per gli Assicurati che dovessero accedere alla copertura assicurativa in corso d’anno il premio è determinato a tale data in proporzione alla durata della copertura.
Per gli Assicurati cui dovessero venir meno i requisiti di partecipazione al presente Contratto e per qualsiasi motivo escluso il decesso, è previsto il rimborso, a favore del Contraente, del rateo di premio relativo al periodo di copertura non goduto, al netto dei diritti di polizza di cui sopra.
Art. 4 Decorrenza e durata delle coperture assicurative
L'assicurazione è monoannuale e si rinnova per ciascuna Posizione alle ore zero del 1 gennaio di ogni anno.
La decorrenza della copertura per ciascuna Posizione, anche in relazione ad eventuali variazioni di capitale, avviene alle ore zero del giorno indicato dal Contraente.
Qualora la data di decorrenza della copertura non coincida con la data di rinnovo annuale dell'assicurazione, la durata della copertura è pari ai giorni intercorrenti tra la data di decorrenza comunicata e la successiva data di rinnovo.
Art. 5 Prestazioni
La prestazione assicurata per ciascuna Posizione è pari al capitale comunicato dal Contraente alla Società alla decorrenza della copertura o, successivamente, in caso di modifica della somma da assicurare.
In caso di decesso per qualsiasi motivo dell'Assicurato durante il periodo di vigore della copertura, salvo le limitazioni previste all’ Art. 8 delle Condizioni di assicurazione e all’Art.13 del presente Contratto, la Società garantisce il pagamento ai Beneficiari designati del capitale assicurato in un’unica soluzione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine della copertura assicurativa, non è prevista alcuna prestazione a carico della Società e il premio versato resta acquisito da quest'ultima.
Art. 6 Modalità operative
In base al presente Contratto il Contraente si impegna a fornire alla Società:
a) in occasione delle comunicazioni dello stato di rischio iniziale, del rinnovo annuale delle coperture e della costituzione di nuove posizioni, l’elenco nominativo delle persone da assicurare con l’indicazione di una matricola identificativa, della data di nascita, del sesso, del codice fiscale, della data di decorrenza della copertura e del capitale da assicurare;
b) la documentazione di cui alla “Scheda Modalità Assuntive" allegata;
c) in occasione di ogni variazione del capitale i dati identificativi di ogni Posizione interessata, la data di decorrenza della variazione nonché l’ammontare dell’incremento e l'eventuale documentazione assuntiva resasi necessaria per effetto dell'incremento;
d) in occasione di ogni uscita di Assicurati per cause diverse dal sinistro, i dati identificativi di ogni Posizione interessata e la data di effetto dell’uscita.
Il Contraente, nel fornire le informazioni di cui ai precedenti punti a), c) e d) si attiene al formato elettronico concordato fra le parti.
In base al presente Contratto la Società si impegna a fornire al Contraente:
a) la polizza ad elenco riportante per ciascun Assicurato il capitale assicurato ed il relativo premio, in conseguenza della ricezione delle informazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c);
b) la distinta di rimborso dei ratei di premio per i periodi di copertura non goduti da cui si rileva il dettaglio delle Posizioni interessate, al termine dell'annualità, in conseguenza della ricezione delle informazioni di cui al punto d).
Art. 7 Privacy
Il Contraente si impegna a fornire l’Informativa Privacy della Società e a trasmettere alla Società stessa il relativo consenso da parte di ognuno dei partecipanti al Contratto.
Art. 8 Informativa in corso di Contratto
La Società fornisce informativa al Contraente in merito agli eventi di seguito indicati:
cessazione di agenzia o assegnazione di portafoglio ad un nuovo intermediario;
modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale;
trasferimento di portafoglio, fusione e scissione.
Il Contraente è tenuto a comunicare dette informazioni agli Assicurati.
Art. 9 Decorrenza e durata del Contratto
Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del
(gg/mm/aaaa+5 anni). A partire da questa data si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio salvo disdetta.
Art. 10 Recesso
Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:
Allianz S.p.A. - Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente l’eventuale premio da questi corrisposto trattenendo la parte di premio relativa al rischio assunto per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del Contratto effettivamente sostenute (diritti di polizza) indicate al precedente Art. 3.
Art. 11 Disdetta del Contratto
La disdetta potrà essere esercitata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno tre mesi di preavviso sulla data di scadenza dei singoli periodi quinquennali di vigore indicati.
Resta stabilito che, per ogni singola Posizione, le coperture assicurate resteranno in vigore fino alla scadenza delle stesse, a condizione che sia stato regolarmente pagato il relativo premio.
La Società si riserva inoltre la facoltà di disdire il presente Contratto qualora non risulti più effettuato alcun versamento di premio per un periodo di tempo di almeno due anni dalla data di ultimo incasso. In tal caso, la disdetta sarà esercitata a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno tre mesi di preavviso sulla prima data di scadenza del Contratto successiva alla verifica di cui sopra.
Art. 12 Modifiche al Contratto
Modifiche al Contratto rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di ulteriore negoziazione.
Art. 13 Rischio Catastrofale
Nel caso in cui uno stesso evento accidentale determini un sinistro in capo a più Assicurati, la copertura assicurativa è da intendersi limitata ad un importo complessivo pari a 10 volte il capitale medio assicurato, e comunque non superiore a 5.000.000,00 euro. Tale importo si ripartisce per il numero di soggetti colpiti in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Sono comunque esclusi il rischio guerra e il rischio terrorismo derivante da armi Nucleari, Batteriologiche e Chimiche.
Art. 14 Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
Con riferimento al D. Lgs. 21 novembre 0000, x. 000 (xx “Decreto” ) e al Regolamento IVASS n. 5 del 21 luglio 2014 (il “Regolamento”) , Il Contraente s’impegna a fornire alla Società le informazioni necessarie per una corretta trasmissione dei propri dati societari, di quelli del legale rappresentante e dei soggetti che lo controllano, quali titolari effettivi, all’Archivio Unico Informatico.
In caso di inadempimento da parte del Contraente la Società potrà risolvere il presente contratto, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, interrompendo tutti i rapporti assicurativi con esso instaurati.
Le parti prendono altresì atto che l’Assicurato, qualora eserciti la prevista facoltà di designare il beneficiario all’atto dell’adesione o di modificare l’indicazione del beneficiario effettuata dal Contraente, assumerà la qualifica di titolare effettivo del relativo rapporto assicurativo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Il Contraente si impegna pertanto a fornire alla Società, unitamente alla documentazione comprovante la designazione o modifica di beneficio, tutte le informazioni necessarie, ad insindacabile giudizio della Società, ad identificare l’Assicurato medesimo. In particolare devono essere fornite alla Società le informazioni anagrafiche e gli estremi del documento di identità in corso di validità: copia di tale documento dovrà essere conservata dal Contraente che si impegna, a richiesta, a fornirla alla Società.
Il Contraente prende inoltre atto che l’inadempimento rispetto all’obbligo di cui sopra non consentirà alla Società di adempiere alle obbligazioni previste dal presente contratto per il rapporto assicurativo che fa capo allo specifico Assicurato.
* * *
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare i contenuti dell'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione – Esclusioni e limitazioni della copertura in caso di decesso e dell’Art.13 della Convenzione – Rischio Catastrofale.
Timbro e firma del Contraente
Il Contraente dichiara di aver ricevuto preventivamente alla sottoscrizione della Convenzione il Set informativo (edizione gennaio 2021) del prodotto impiegato, di cui al Regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018.
Timbro e firma del Contraente
* * *
Le Parti dichiarano di accettare espressamente il contenuto della presente Convenzione, di tutti gli Allegati richiamati nella stessa e delle Condizioni di assicurazione. Al fine di consentire la costituzione e la liquidazione delle coperture assicurative, il Contraente conferma l’effettiva esistenza dei requisiti necessari per gli Assicurati all’inserimento in Convenzione all’epoca della costituzione della relativa Posizione.
Timbro e firma del Contraente Allianz S.p.A.
Luogo e data
__ ____ _ ___ ___
ALLEGATI
Allegato 1: Scheda Modalità Assuntive; Allegato 2: Tabella Tassi di Tariffa;
Allegato 3: Informativa Privacy per l’Assicurato e relativo consenso.
SCHEDA MODALITÀ ASSUNTIVE IIIGS-2013-DI - Valori 2.0
Capitali da assicurare sulla posizione (in euro) | Documentazione richiesta |
Sino a 300.000,00 | - Nessun accertamento di carattere sanitario |
Oltre 300.000,00 Sino a 400.000,00 | - Dichiarazione cumulativa dell’Azienda di non assenza dal servizio negli ultimi 6 mesi per più di 20 giorni non consecutivi. In assenza della dichiarazione cumulativa dell’Azienda, compilazione del questionario anamnestico da parte dell’Assicurato sul suo stato di salute |
Oltre 400.000,00 Sino a 750.000,00 | - “Rapporto di Visita Medica” compilato dal medico curante dell’Assicurato o, in mancanza, da un medico ospedaliero specialista in cardiologia o medicina interna. - esame completo delle urine in laboratorio - RX del torace in due proiezioni (per età superiori a 40 anni) - esame elettrocardiografico a riposo e sotto sforzo (quest’ultimo solo per età superiori a 40 anni) - esami del sangue: glicemia, creatininemia, colesterolo totale, HDL, dosaggio LDL, trigliceridemia, transaminasi (GOT, GPT), gamma GT, emocromo completo con formula e conta piastrine, proteine totali, fosfatasi alcalina, PSA (per assicurato di sesso maschile) - test HIV |
Oltre 750.000,00 | - quanto previsto sopra, con l’aggiunta del questionario patrimoniale/finanziario inerente la copertura “Dirigenti Industriali” |
N.B. Ai fini della determinazione dell’ammontare del capitale assicurato si deve considerare la somma dei capitali assicurati per lo stesso Assicurato con altre polizze di puro rischio in forma collettiva sottoscritte con la Società ed in vigore all’epoca dell’inserimento in Convenzione. La Società si riserva comunque la possibilità di definire Modalità Assuntive specifiche in considerazione della tipologia e della numerosità della collettività da assicurare. E’ data inoltre la possibilità all’Assicurato di sottoporre in prima istanza alla Società – in luogo della documentazione assuntiva di cui sopra – gli esiti di accertamenti sanitari effettuati negli ultimi 6 mesi (es.: check up aziendali) già disponibili.
TASSI DI XXXXXXX XXXXX-2013-DI Valori 2.0 Caso Morte
per Euro 1.000 di capitale assicurato
Età | Maschi \ Femmine | Età | Maschi \ Femmine |
18 | 0,44252 | 50 | 1,72500 |
19 | 0,44620 | 51 | 1,89612 |
20 | 0,40388 | 52 | 2,08472 |
21 | 0,39192 | 53 | 2,29172 |
22 | 0,39468 | 54 | 2,57416 |
23 | 0,39192 | 55 | 2,89248 |
24 | 0,38732 | 56 | 3,17952 |
25 | 0,38456 | 57 | 3,49508 |
26 | 0,38732 | 58 | 3,84284 |
27 | 0,38824 | 59 | 4,22372 |
28 | 0,39008 | 60 | 4,59080 |
29 | 0,39652 | 61 | 4,99100 |
30 | 0,40572 | 62 | 5,48596 |
31 | 0,41768 | 63 | 6,02968 |
32 | 0,43332 | 64 | 6,62676 |
33 | 0,45172 | 65 | 7,28272 |
34 | 0,47288 | 66 | 8,00308 |
35 | 0,49680 | 67 | 8,79428 |
36 | 0,52440 | 68 | 9,66368 |
37 | 0,55476 | 69 | 10,61772 |
38 | 0,58788 | 70 | 11,92596 |
39 | 0,62836 | 71 | 13,76688 |
40 | 0,69092 | 72 | 16,51860 |
41 | 0,75900 | 73 | 18,23808 |
42 | 0,83444 | 74 | 20,05048 |
43 | 0,91816 | 75 | 21,97696 |
44 | 0,98716 | 76 | 24,34044 |
45 | 1,08560 | 77 | 26,59720 |
46 | 1,19324 | 78 | 28,95700 |
47 | 1,31192 | 79 | 31,51552 |
48 | 1,44256 | 80 | 34,32428 |
49 | 1,56860 |
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.
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presso la quale sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, oppure scrivendo all’indirizzo e-mail xxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
2. Categorie di dati raccolti
La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all’adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.
Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:
- dati anagrafici;
- dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
- dati biometrici (per firma grafometrica);
- digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento
In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter erogare i servizi offerti.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall’Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:
a. dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo; per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all’erogazione degli stessi, come nel caso di questionari anamnestici, questionari sanitari e perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità
b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
c. adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.;
d. i Suoi dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I Suoi dati potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo paragrafo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3a. Altre finalità
a. per emettere la polizza richiesta e per la sua gestione, nonché per l’erogazione dei servizi ad essa strumentali, laddove previsti, (es.: finanziamenti) potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai Sic–Sistemi di informazioni creditizie, archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all’alimentazione di tali archivi. Queste informazioni saranno consultate per verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio, saranno conservate presso di noi e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE;
b. valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi in base alle sue esigenze assicurative. 3b. Trattamento dei dati sensibili: i dati biometrici
Inoltre, qualora aderisca al servizio di sottoscrizione con “firma grafometrica”, tratteremo i dati biometrici da Lei forniti attraverso l’apposizione della firma elettronica (per tali intendendosi i dati relativi alle modalità di esecuzione della firma medesima: posizione, velocità, accelerazione e
pressione) al fine di prevenire eventuali utilizzi non autorizzati delle sue credenziali, di accertare e provare la Sua sottoscrizione e le transazioni da Lei effettuate. Nel caso in cui Xxx non intendesse aderire al suddetto servizio, la sua firma verrà raccolta in modo tradizionale su supporto cartaceo. 3c. Base giuridica del trattamento
La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell’avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’Interessato stesso.
In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
3d. Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
Premesso che il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo, preme precisarLe che, in caso di Suo rifiuto, Allianz si vedrà costretta a non poter procedere con l’erogazione dei servizi e dei prodotti sopra indicati in tutto in parte, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati da lei forniti per l'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell’interessato stesso.
Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l’adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.
Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all’erogazione degli stessi, come, ad esempio, nel caso di perizie mediche, questionari sanitari e anamnestici ed altra documentazione medica necessaria per la sottoscrizione delle polizze o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.
4. Modalità d’uso dei dati
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, , applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (APP) o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
5. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, investigatori, periti e medici; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione economico-commerciale anche per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, società di investigazione, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
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Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. 5a. Possibili ulteriori destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al punto che precede, inoltre, i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei dati
I Suoi dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo
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7. I Suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l’elenco specifico dei suoi diritti in relazione al trattamento dei suoi dati.
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1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato;
7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.
7a. Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, Lei ha, anche, il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
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8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
8a. Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
9. Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico
Per la trasmissione della documentazione di polizza nella fase precontrattuale e in corso di rapporto, Allianz Le propone l’utilizzo del formato elettronico. La informiamo che:
prestando il suo consenso lei acconsente a ricevere la documentazione precontrattuale, contrattuale e in corso di rapporto in formato elettronico, all’indirizzo email indicato in anagrafica anche con riferimento ai contratti già in corso;
Lei potrà revocare il consenso già espresso in qualsiasi momento con le medesime modalità.
CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto , preso atto dell'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data Firma dell’Assicurato
_
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