CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Definizioni
I termini indicati con lettera maiuscola e non definiti nel presente documento, avranno il medesimo significato attribuitogli nell’Avviso.
Attività: le attività che l’Esperto dovrà prestare in favore di Finlombarda, tra quelle indicate all’art. 3 dell’Avviso, nel caso di abbinamento dello stesso a uno o più Progetti. Contratto: il contratto concluso secondo le modalità di cui al successivo art. 2 e composto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dalla Lettera di attivazione. Finlombarda e l’Esperto potranno formalizzare, nell’arco temporale di durata dell’Elenco, più Lettere di attivazione e quindi concludere più Contratti, che potranno comportare l’assegnazione all’Esperto di una o più Macro-attività per uno o più Progetti, con riferimento anche a 2 (due) Macro-aree, per un importo complessivo massimo di € 40.000,00 (quarantamila/00).
Le presenti Condizioni Generali di Contratto saranno valide ed efficaci per ciascuna Lettera di attivazione che potrà essere sottoscritta tra Finlombarda e l’Esperto.
Articolo 1 – Oggetto
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano le modalità ed i termini principali del rapporto contrattuale che si instaurerà tra l’Esperto e Finlombarda, nel caso di abbinamento dell’Esperto medesimo ad uno o più Progetti, formalizzato mediante Lettera di attivazione.
Articolo 2 – Conclusione del Contratto e Durata
Il Contratto si considera concluso alla data di sottoscrizione per accettazione della Lettera di attivazione ed avrà la durata indicata nella Lettera medesima.
Articolo 3 – Modalità di esecuzione delle Attività ed obblighi generali dell’Esperto
3.1. L’Esperto è obbligato a svolgere le Attività, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di seguito indicati.
In particolare l’Esperto si obbliga a:
- partecipare ad eventuali riunioni per la presentazione dei risultati delle Attività affidate;
- partecipare a momenti informativi, organizzati secondo necessità da Finlombarda, allo scopo di definire e condividere metodologie standard di esecuzione delle Attività;
- ove previsto dallo specifico Bando, effettuare incontri presso il soggetto richiedente e/o interviste telefoniche propedeutiche allo svolgimento delle Attività richieste;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo comunicate da Finlombarda;
- rendere una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 in merito all’insussistenza di conflitti di interesse in relazione al Progetto da valutare ed ai soggetti in esso coinvolti.
3.2. L’ Esperto è tenuto ad eseguire tutte le Attività a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. In ogni caso l’Esperto si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Finlombarda dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
3.3. Per consentire all’Esperto di prestare correttamente le Attività, Finlombarda renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.
3.4. L’Esperto si impegna inoltre espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Finlombarda di monitorare la conformità delle attività a quanto previsto nel Contratto;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che potranno essere comunicate da Finlombarda;
c) comunicare immediatamente a Finlombarda ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle Attività o sulle condizioni di ammissibilità all’Elenco.
Articolo 4 – Verifiche, controlli ed accettazione
4.1. Le Attività prestate dall’Esperto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di Finlombarda. Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione delle Attività nel Contratto.
4.2. L’esito delle verifiche verrà comunicato da Finlombarda all’Esperto per iscritto. In caso di esito positivo di dette verifiche, i risultati delle Attività si intenderanno accettati a decorrere dalla data di comunicazione. In caso di esito negativo delle verifiche, Finlombarda indicherà le modifiche/integrazioni che l’Esperto dovrà apportare ai fini della accettazione delle prestazioni rese.
Articolo 5 – Modalità di pagamento
5.1. Il compenso sarà corrisposto da Finlombarda dietro presentazione di regolare fattura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa accompagnata da rendicontazione dell’Attività svolta.
5.2. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’ Esperto potrà sospendere alcune delle prestazioni contrattuali previste nel Contratto.
Articolo 6 – Cessione del Contratto
In nessun caso l’Esperto potrà cedere in tutto o in parte il Contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.
Articolo 7 – Modifiche
Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del Contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Finlombarda e dall’Esperto con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.
Pertanto qualunque eventuale tolleranza anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali previste dal Contratto.
Articolo 8 – Invalidità parziale
Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed
azionabilità delle altre disposizioni del Contratto.
Articolo 9 – Risoluzione del Contratto
9.1. In caso di inadempimento da parte dell’Esperto anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R da Finlombarda per porre fine all’inadempimento, Finlombarda ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto anche ai sensi dell’art. 1454 c.c., nonché di procedere nei confronti dell’Esperto per il risarcimento del danno.
9.2. In ogni caso si conviene che Finlombarda potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’ Esperto a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento agli obblighi di cui agli artt. “3”, “4”, “5”, “6”, “14” delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 10 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001
L’Esperto dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato da Finlombarda e che presterà le Attività, nel caso di assegnazione, nel rispetto dei principi in esso contenuti ed in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 231/2001.
La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico adottato da Finlombarda ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 11 – Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
L’Esperto, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, dichiara di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali,
pubblicato sul BURL n. 6 del 03/02/2014 – serie ordinaria e reperibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xx. alla sezione “Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali”.
La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a dette violazioni, di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., fatta salva la facoltà per Finlombarda di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 12 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni ai sensi del Contratto potranno essere effettuate a mano, tramite e-mail o a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi comunicati dall’Esperto.
Per Finlombarda:
Finlombarda S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx pec: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Articolo 13 – Responsabile del Contratto
Finlombarda indica quale Responsabile del Contratto il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, il quale rivestirà il ruolo di interfaccia di Finlombarda nei confronti dell’ Esperto per tutti gli aspetti attinenti la gestione ed esecuzione del Contratto.
Articolo 14 – Riservatezza e protezione dei dati
14.1 L’Esperto si impegna a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento del Contratto.
In particolare l’Esperto, per tutta la durata del Contratto e successivamente alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa intervenuta, dovrà impegnarsi per sé e, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, a mantenere riservati i fatti, i documenti, i progetti, i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza e/o disporrà in relazione all’esecuzione dell’incarico stesso, a non utilizzare le informazioni per scopi diversi, in tutto o in parte da quelli contemplati dal Contratto, a non divulgare o altrimenti rendere
note a terzi nonché a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, a predisporre ogni opportuna cautela affinché le informazioni non siano comunicate a terzi o comunque diffuse o rese pubbliche.
Dovrà, altresì, impegnarsi a trattare tutte le informazioni, i dati e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito del Contratto nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 196/03.
14.2. E’ fatto espresso divieto all’Esperto di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al contenuto dei Progetti valutati nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Finlombarda, ciò anche nel caso in cui l’Esperto dovrà citare i termini essenziali del Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
14.3. Alla cessazione del Contratto per qualsiasi causa intervenuta, l’Esperto dovrà consegnare a Finlombarda tutto il materiale che avesse elaborato o acquisito in relazione ai Progetti valutati nell’ambito contrattuale.
Articolo 15 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
15.1 Si informa l’Esperto che il d.lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003.
15.2. Finlombarda tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Con la sottoscrizione del Contratto l’Esperto acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet di Finlombarda (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
15.3 L’Esperto si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Articolo 16 – Legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Per accettazione L’Esperto
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.