Definizione di DIRITTO DI ESCLUSIVA

DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore.
DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente senza esclusiva DIRITTO DI RECESSO/ RIPENSAMENTO Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC. Gli estremi per l’invio del recesso sono rinvenibili nell’art. 6 del Contratto di Mediazione. FORO COMPETENTE Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salvo il caso in cui il Cliente sia qualificabile come consumatore poiché in tale ipotesi sarà competente, il Foro Generale del Consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2015. Tra le “Parti”:
DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene conferito dal mandante con/senza esclusiva a favore del mandatario.

Examples of DIRITTO DI ESCLUSIVA in a sentence

  • L’incarico è □ revocabile □ irrevocabile DIRITTO DI ESCLUSIVA L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente □ con esclusiva □ senza esclusiva a favore del Mediatore.


More Definitions of DIRITTO DI ESCLUSIVA

DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente □ con □ senza esclusiva a favore del Mediatore.
DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente a favore del Mediatore: con diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia senza diritto di esclusiva, alle condizioni e nei termini previsti dal foglio informativo e dal contratto di mediazione creditizia
DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente in esclusiva a favore del mediatore creditizio per tutta la durata del contratto
DIRITTO DI ESCLUSIVA. L'incarico di mediazione viene esclusiva a favore del Mediatore. conferito dal Cliente con/senza DIRITTO DI RECESSO Le Parti possono recedere in qualunque momento, con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni. La cessazione contratto, da qualsiasi causa determinata, non pregiudica il diritto del Mediatore Creditizio di ricevere il corrispettivo per tutte le delibere di finanziamento/locazione finanziaria accettate dal Cliente sino alla data della cessazione e nei 120 (centoventi) giorni successivi alla cessazione stessa.

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  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Ordine di pagamento qualsiasi istruzione data dall’Esercente alla Società con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.