DOCUMENTO AMMINISTRATIVO. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 445/2000);
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
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DOCUMENTO AMMINISTRATIVO. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle Pubbliche Amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 445/2000). Manuale di Gestione del Protocollo Informatico – Allegato “A” - Definizioni
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO. Qualsiasi rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica oprivatistica.
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO. Ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 445/2000); DOCUMENTO CARTACEO ORIGINALE Documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (art. 1 della Deliberazione CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11);
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione comunque formata del contenuto di atti, anche interni, detenuti dalla pubblica Amministrazione, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti in ordine alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di forniture e servizi;
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO. Per documento amministrativo si intende una rappresentazione, comunque formata (grafica, cinematografica, informatica, etc.), del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Il documento può presentarsi sia in forma analogica che digitale.
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Con riferimento, invece, al requisito della legittimazione all’accesso, la qualifica stessa di membro dell’organo collegiale attribuisce ipso iure il diritto all’accesso ai documenti dallo stesso formati e a quelli relativi alle sedute tenutesi ed alle quali la richiedente ha partecipato. Non si ravvisano, inoltre, cause di esclusione dall’accesso dei documenti richiesti. Quanto infine alle opposizioni dei tre menzionati componenti del Collegio si osserva che queste appaiono fondate su generiche istanze di riservatezza e quindi non sono in grado di far recedere lo speculare diritto all’accesso della richiedente. Si osserva inoltre che le registrazioni, peraltro solo “audio” e non anche “video”, sono state precedute dalla manifestazione del consenso di ogni partecipante ed inoltre si rileva che queste si riferiscono ad una seduta ufficiale di un Organismo consiliare e non attengono, pertanto, in alcun modo alla sfera privata dei partecipanti. Il ricorso deve pertanto essere accolto con riferimento alle registrazioni audio effettivamente esistenti e detenute dal Responsabile: tale precisazione si rende necessaria a fronte della dichiarazione, contenuta in una delle mail allegate, di inesistenza di una delle registrazioni in oggetto. Il ricorso pertanto non può essere accolto con riferimento alla registrazione non detenuta, per inesistenza della stessa.