Definizione di Guasti macchine

Guasti macchine. La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Guasti macchine. Sono esclusi i danni: a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; b) dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento; c) ad utensileria; d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici; f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori; g) ad apparecchiature elettroniche, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario; h) ai beni presso terzi. Merci in refrigerazione Sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione.
Guasti macchine. Tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.

Examples of Guasti macchine in a sentence

  • Guasti macchine La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere.

  • In caso di sinistro, i danni da Guasti macchine e da Fenomeno Elettrico sono indennizzati con l’applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00.

  • Guasti macchine (Garanzia opzionale) La garanzia indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a: • l macchine e impianti per l'attività produttiva; • l macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento; • l macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermi, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.


More Definitions of Guasti macchine

Guasti macchine. Tutti i danni derivanti agli impianti, ai macchinari ed alle attrezzature, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione.
Guasti macchine. La presente garanzia viene prestata unicamente con riferimento agli impianti:
Guasti macchine. La presente garanzia viene prestata uni- camente con riferimento agli impianti: • di Cogenerazione e al sistema di teleriscaldamento, compresi i cavi di trasmissione • agli Impianti Fotovoltaici 15% € 2.500,00 € 500.000,00
Guasti macchine. La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. Merci in refrigerazione La garanzia indennizza i danni alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di: a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; c) mancato mantenimento dell’atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; conseguenti a: d) sinistri indennizzati dalla sezione “Incendio e Danni ai beni”; e) guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’azienda; f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’azienda. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Guasti macchine. (A16) AXA indennizza i danni materiali e diretti al Macchinario (come da definizione del Glossario) al servi- zio dell’attività ricettiva assicurata di proprietà o in uso all’Assicurato, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati da:
Guasti macchine. (A16) Relativamente alla Garanzia Opzionale “GUASTI MACCHINE (A16)”, sono esclusi i danni:
Guasti macchine. Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra ed errata manipolazione. Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio. Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A Infiammabili Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Tipo B • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. Tipo C • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 k g di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C. Merci speciali Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguent...