Merci in refrigerazione. La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza per le merci in refrigerazione, i danni causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguente a: – eventi previsti in polizza; – accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica.
Merci in refrigerazione. La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero e conseguenti:
a) ad eventi garantiti in polizza;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero e nei relativi dispositivo di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione nell’energia elettrica. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 8 ore.
Merci in refrigerazione. A deroga dell’Art. 16 lett. c), la Società risponde, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
Merci in refrigerazione. La Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: • ad eventi garantiti dal presente contratto; • all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall’Art. 18 (Esclusioni). La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell’importo di EURO 500,00= e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore a EURO 50.000,00=. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.
Merci in refrigerazione. Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Merci in refrigerazione. Credemassicurazioni risponde dei danni subiti dalle Merci in refrigerazione fino alla concorrenza della Somma Assicurata convenuta, a causa di:
1. Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
2. Fuoriuscita del fluido frigorigeno Conseguenti:
a) Ad Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aerei
b) All’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 9.1 – Rischio Assicurato, lettera E punto 1 – Eventi socio- politici e 2 -Terrorismo, la garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di Terrorismo o di sabotaggio. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
Merci in refrigerazione. La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di :
Merci in refrigerazione. La Società risponde, nel limite di €. 10.000,00 per evento, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di :
1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido refrigerante; conseguenti: - ad eventi garantiti in polizza; - all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, purchè tali danni non siano in relazione ad eventi esclusi all’Art. 15 delle Norme che regolano l’assicurazione incendio. La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore. La presente garanzia è prestata con una franchigia di €. 250,00 per ogni evento.
Merci in refrigerazione. La Società risponde, fermo quanto disposto dall'Art. 49, a deroga dell'Art. 16 lett. c), dei danni subiti dalle provviste alimentari (merci) in refrigerazione a causa di:
Merci in refrigerazione. La garanzia indennizza i danni alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di: a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; c) mancato mantenimento dell’atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; conseguenti a: d) sinistri indennizzati dalla sezione “Incendio e Danni ai beni”; e) guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’azienda; f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’azienda. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Eventi atmosferici La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da: • uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d’aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di “Cose assicurate” e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo. Relativamente ai danni ai profili dei serramenti, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza. Relativamente ai danni subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per anno assicurativo. Eventi atmosferici Plus La garanzia è estesa, con l’esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” subiti da: a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato; b)...