Merci in refrigerazione Clausole campione

Merci in refrigerazione. La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:
Merci in refrigerazione. La Società risponde, fermo quanto disposto dall'Art. 1.30, a deroga dell'Art. 1.19 lett. c), dei danni subiti dalle provviste alimentari (merci) in refrigerazione a causa di:
Merci in refrigerazione. 25) A deroga dell’Art. 16 lett. c), la Società risponde, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
Merci in refrigerazione. La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero e conseguenti:
Merci in refrigerazione. Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Merci in refrigerazione. La garanzia indennizza i danni alle Merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di:
Merci in refrigerazione. La Società indennizza, nel limite della partita assicurata in polizza per le merci in refrigerazione, i danni causati da:
Merci in refrigerazione. Credemassicurazioni risponde dei danni subiti dalle Merci in refrigerazione fino alla concorrenza della Somma Assicurata convenuta, a causa di:
Merci in refrigerazione. A deroga di quanto previsto al punto 1.4 Esclusioni lettera i), la Società indennizza, entro la Somma assicurata e i limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da: • anomalie nella produzione o distribuzione del freddo; • fuoriuscita del fluido frigorigeno; se conseguenti: • a eventi garantiti in questo Quadro; • a guasti accidentali nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica. Sono comprese le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per lo smaltimento della merce avariata, La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto; in caso di Sinistro, la Società applica uno Scoperto del 20% con il minimo di € 200. Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell’Assicurato o del Contraente, in relazione alle caratteristiche dei Beni assicurati, non comportano la perdita del diritto all’Indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di tacere circostanze aggravanti. La Società ha diritto in questo caso a richiedere la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Merci in refrigerazione. La garanzia indennizza i danni alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di: a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; c) mancato mantenimento dell’atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; conseguenti a: d) sinistri indennizzati dalla sezione “Incendio e Danni ai beni”; e) guasti accidentali o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell’acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica dell’azienda; f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell’energia elettrica non di pertinenza dell’azienda. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. Eventi atmosferici La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” causati da: • uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d’aria, vento e quanto da essi trasportato; • bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatisi all’interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di “Cose assicurate” e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo. Relativamente ai danni ai profili dei serramenti, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza. Relativamente ai danni subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per anno assicurativo. Eventi atmosferici Plus La garanzia è estesa, con l’esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle “Cose assicurate” subiti da: a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all’esterno del fabbricato; b)...