Definizione di Limite di cumulo

Limite di cumulo. Nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 1.500.000,00. Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti, in questo caso l’Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.
Limite di cumulo ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili: - il coniuge, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato; - i familiari, di qualsiasi ordine e grado; - il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato; - il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale; - gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
Limite di cumulo. Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assi- curati non supera il limite di € 120 per persona. Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 6.000. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

Examples of Limite di cumulo in a sentence

  • GARANZIA : Responsabilità Civile Verso Terzi Franchigia: - Versione “Plus”: € 100,00 per il danno alle persone € 400,00 per danni a cose; - Versione “Basic”: € 100,00 per il danno alle persone € 400,00 per danni a cose; Limite di cumulo: Ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

  • Limite di cumulo: Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative della Società a favore degli Assi- curati non supera il limite di € 150 per persona.

  • Limite di cumulo: In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicu- rato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.


More Definitions of Limite di cumulo

Limite di cumulo ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile: - Il coniuge, il convivente, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato. - Sono considerati terzi, gli Assicurati Sci Sicuro appartenenti alla medesima Associazione solo se il sinistro si è verificato durante lo svolgimento di un'attività organizzata dalla Associazione stessa di appartenenza (a titolo esemplificativo: gara, gita, corso di sci) e questo ha provocato una invalidità permanente al danneggiato. In tutti gli altri casi gli appartenenti alla medesima Associazione non sono terzi tra loro.
Limite di cumulo. Ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili: - il coniuge, conviventi, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato; - i familiari, di qualsiasi ordine e grado; - il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato; il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale; - gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere. Operatività Assicurativa L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. Gestione delle Vertenze: • La Società assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato. • L’Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze com parendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza o meno di testimoni ai fatti. • La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. • La Società prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato fino ad un quarto del ma ssimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. • La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici (ad eccezione di qu...

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  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

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