Operatività assicurativa. L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
Operatività assicurativa. L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
Operatività assicurativa. 3.1. L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione o altre assicurazioni che garantiscano la responsabilità civile ai sensi dell’art. 47, comma 1 All. 1 D.L.vo 79/2011 così e come modificato dal D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turisti e ai servizi turistici collegati.
Operatività assicurativa. L’assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l’Assicurato possieda un’altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui l’assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società. L’assicurazione copre il costo dei servizi acquistati, comprese tasse ed oneri ad essi applicati.
Operatività assicurativa. L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda