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Definizione di options

options su titoli o tassi di interesse e per i «forward rate agreements» occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi.

Related to options

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

  • ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

  • Contract 061226 District: 9 XXXX COUNTY HPD-IM 64-8 (61) 185 123.0000 LF 53.0000 LF Total Quantity for: 00441 176.0000

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • Stile di gestione Attivo Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: Significativo Obiettivo della gestione: L'OICR è caratterizzato da una gestione attiva. Il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma ricerca un apprezzamento degli attivi del comparto attraverso l'investimento in strumenti finanziari selezionati in base alle finalità e alle caratteristiche specifiche del comparto stesso. L'investimento nell'OICR può essere valutato attraverso il confronto con un benchmark, ossia un parametro di riferimento costituito da indici elaborati da soggetti terzi che individua il profilo di rischio dell’investimento e le caratteristiche del mercato in cui tipicamente il comparto investe.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Profilo di rischio Il profilo di rischio del Comparto deve essere valutato in un orizzonte di investimento superiore a 5 anni. Gli investitori potenziali devono essere consapevoli che il patrimonio del Comparto è soggetto alle fluttuazioni dei mercati internazionali nonché ai rischi connessi agli investimenti nei valori mobiliari nei quali investe il Comparto. I principali rischi sostenuti dal Comparto sono: Il rischio connesso alla gestione discrezionale, il rischio di perdita in conto capitale, il rischio azionario, il rischio di cambio, il rischio connesso ai mercati emergenti, il rischio di tasso di interesse, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio connesso agli investimenti in Cina, il rischio connesso ai titoli ad alto rendimento, i rischi connessi all'investimento in obbligazioni contingent convertible (XxXx xxxx), il rischio connesso agli indici di materie prime, il rischio legato alla capitalizzazione di mercato, il rischio di controparte, il rischio di volatilità, i rischi connessi alle acquisizioni e cessioni temporanee di titoli, il rischio legale, il rischio connesso al reinvestimento del collaterale e il rischio di sostenibilità. I rischi summenzionati sono descritti in dettaglio nella sezione "Descrizione dei rischi" del presente prospetto informativo e nei relativi KID.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;

  • Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati non lavoratori, i pensionati.

  • FATTORI DI RISCHIO devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Sezione di cui al Prospetto di Base ovvero del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione, ovvero di cui alle Condizioni Definitive.

  • Incendio la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

  • Recesso scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.

  • Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Malattia improvvisa malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

  • Obiettivo della gestione il fondo ha l’obiettivo di ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 5%. Nel rispetto del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

  • Modulo di Polizza il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.

  • Come si è detto in precedenza, nonostante le spinte riformatrici provenienti dalla dottrina maggioritaria, il Legislatore, negli ultimi anni, ha rafforzato la tutela del legittimario186. Le recenti riforme legislative nella materia successoria sembrerebbero pertanto dimostrare che l’intero diritto delle successioni sia in fase di aperta evoluzione che tende all’anticipazione delle posizioni giuridiche nel loro complesso187. La vicenda successoria, infatti, non assume più una esclusiva rilevanza nel momento della morte di un determinato soggetto, ma viene ad anticipare la sua importanza in un momento precedente, e ciò sia per quanto riguarda il disponente sia per quanto attiene i potenziali successibili. Sul punto sia consentita una riflessione. È pacifico che la successione necessaria costituisce un limite all’autonomia testamentaria in quanto, come già approfondito in precedenza, i legittimari, ove non abbiano ricevuto quanto a loro riservato dalla legge, potrebbero, all’apertura della successione, agire in riduzione e stravolgere il volere del disponente188. Al contrario, secondo i principi generali, prima dell’apertura della successione, nessun diritto spetta agli stretti congiunti del de cuius “né come pretesa sull’eredità e neppure come 186 Secondo DELLE MONACHE, Scenari attuali in materia di tutela del legittimario, op. cit., dette considerazioni possono farsi non solo con riguardo alle recenti riforme che hanno interessato il Libro II del codice civile ma anche relativamente a talune pronunce giurisprudenziali. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2004, n. 20644 in materia di prescrizione dell’azione di riduzione. La pronuncia in esame dispone che “ il termine di prescrizione dell'azione di riduzione, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato”. La sentenza in questione, per giunta a Sezioni Unite, determina un rafforzamento della tutela del legittimario contribuendo così a creare un ulteriore ostacolo alla circolazione dei beni di provenienza successoria. Ed infatti, poiché il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione e decennale è pure il termine di prescrizione dell’azione di riduzione, si potrebbero immaginare situazioni in cui la sorte del lascito rimane dubbia per tutto il ventennio successivo alla morte del de cuius. 187 Così XXXXXXX X., Il divieto dei patti successori, Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura, Jovene Editore, 2012, 24 ss. 188 In tal senso BONILINI G., La successione legittima,in Trattato delle successioni e donazioni, diretto da X.Xxxxxxxx, Milano, 729 e ss. L’autore dà conto dell’orientamento dottrinario che ritiene opportuna una modifica delle norme sulla successione necessaria in quanto la stessa sacrifica eccessivamente l’autonomia testamentaria e la libera circolazione dei beni.

  • Visti la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane; - la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro; - la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023 - 2025 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii); - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.07.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii); - la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2023 di Assestamento Generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000; - la Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021; -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio consolidato per l’esercizio 2021; -la Deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 4.08.2023 recante “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art.169 del d.lgs. n. 267/2000)”; - la Deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 31.08.2023 recante “ Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025”; - il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea, a seguito di Infortunio o Malattia che comportino ricovero, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività.

  • Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

  • Diritto di Recesso il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

  • Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.