Contract
Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare (adottato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 4 agosto 2000 e modificato con provvedimenti Banca d’Italia del 24 ottobre 2007, del 29 ottobre 2007, del 27 febbraio 2008 e provvedimento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007)1
INDICE
TITOLO I: Definizioni
1. Definizioni di carattere generale
TITOLO II: Costituzione delle SIM e operatività all'estero Capitolo 1 - capitale minimo
1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Disciplina del capitale minimo
Capitolo 2 - Nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione
1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Nozione di gruppo
Capitolo 3 - Partecipazione al capitale delle SIM
1. Fonti normative
2. Definizioni
Sezione I. Obblighi di comunicazione
1. Àmbito di applicazione
2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione della partecipazione
3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione
4. Comunicazioni successive Sezione II. Adempimenti delle SIM
1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale
Capitolo 4 – Operatività all'estero
Sezione I. Disposizioni di carattere generale
1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Responsabile del procedimento amministrativo. Sezione II - Operatività all'estero delle SIM italiane
1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE.
2. Prestazione in altri Stati dell'UE di servizi e attività senza stabilimento di succursali.
3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari
4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari.
5. Svolgimento in altri Stati dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva.
TITOLO III: Vigilanza
Capitolo 1 - Partecipazioni detenibili dalle SIM
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Àmbito di applicazione
5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
6. Partecipazioni di natura non finanziaria
7. Limite all'assunzione di partecipazioni
8. Partecipazioni acquisite nell'àmbito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento
9. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2000, n. 218, S.O.
10. Informativa alla Banca d'Italia
Capitolo 2 - Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare (abrogato)
Capitolo 3 - Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (abrogato)
TITOLO IV: Bilancio di esercizio
Capitolo 1 - I bilanci delle SIM schemi e regole di compilazione
Sezione I. Principi generali
1. Destinatari delle disposizioni
2. Contenuto del bilancio
3. Schemi del bilancio
4. Collegamento fra contabilità e bilancio
5. Definizioni
Sezione II. Il bilancio dell'impresa
1. Disposizioni generali
2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni
3. Lo stato patrimoniale
4. Il conto economico
5. La nota integrativa
6. La relazione sulla gestione Sezione III. Il bilancio consolidato
1. Disposizioni generali
2. I metodi di consolidamento
3. Lo stato patrimoniale consolidato
4. Il conto economico consolidato
5. La nota integrativa al bilancio consolidato
TITOLO V: Modalità di deposito e sub-deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela
Sezione I. Disposizioni di carattere generale
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione Sezione II. Deposito e Sub-Deposito
1. Evidenze presso l'intermediario e utilizzo dei beni della clientela
2. Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario
3. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela
4. Selezione dei depositari e dei sub-depositari.
5. Intermediari che non possono detenere beni della clientela
6. Agenti di cambio
Allegato - Beni della clientela detenuti dagli agenti di cambio
TITOLO I DEFINIZIONI
1. Definizioni di carattere generale
Ai fini del presente provvedimento, si intendono per:
- «Testo Unico», il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- «T.U. bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- «Consob», la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
- «UE», l'Unione Europea;
- «società di intermediazione mobiliare» o «SIM», le imprese, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia, ivi comprese le società fiduciarie che, ai sensi dell'art. 60, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;
- «impresa di investimento comunitaria», l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'UE, diverso dall'Italia;
- «impresa di investimento extracomunitaria», l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all'UE.
TITOLO II
COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL'ESTERO
Capitolo 1 Capitale minimo
1. Premessa
La dotazione di capitale minima delle SIM è commisurata alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti.
2. Fonti normative
Art. 19, comma 1, lettera d), del testo unico.
3. Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definisce "capitale versato" l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.
4. Disciplina del capitale minimo
Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:
I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che:
1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della
clientela;
2. non assumano rischi in proprio2.
II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:
a) collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
b) gestione di portafogli;
c) ricezione e trasmissione di ordini; a condizione che:
clientela;
1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della
2. non assumano rischi in proprio3.
Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.
Il medesimo importo è richiesto anche qualora tali SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti;
III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi:
a) previsti nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni ivi indicate;
b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c) di negoziazione per conto proprio;
d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
2 Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento. Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;
3 Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.
e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano prestare servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati, si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.
Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro4.
Capitolo 2
Nozione di gruppo rilevante ai fini del rilascio dell'autorizzazione
1. Fonti normative
Art. 11, comma 1, lett. a) del Testo Unico.
2. Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definisce «controllo» il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario.
3. Nozione di gruppo
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:
a) controllano la SIM;
b) sono controllati dalla SIM;
c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM.
Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:
a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;
b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
4 Capitolo così sostituito dall’art. 1 della deliberazione della Banca d’Italia n. 1097 del 29 ottobre 2007.
Capitolo 3 Partecipazione al capitale delle SIM
1. Fonti normative
Artt. 14, 15 e 16 del Testo Unico e decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.
2 Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definisce:
- «controllo», il rapporto indicato nell'art. 23 del T.U. bancario;
- «partecipazione indiretta», la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- «partecipazione qualificata», una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.
Sezione I Obblighi di comunicazione
1. Àmbito di applicazione
1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:
a) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
- al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
b) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.
A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché le società di gestione del risparmio con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.
Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.
Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta5.
In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le
5 Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.
azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).
Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro.
Non sono tenute ad effettuare le comunicazioni le società facenti parte di gruppi bancari o di SIM italiani quando la SIM, il cedente e il cessionario fanno parte del medesimo gruppo6.
1.2 Modalità di calcolo della percentuale
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.
Si adottano le seguenti modalità di calcolo:
- al numeratore si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.
Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle SIM (warrants). È invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione 7 qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.
1.3 Accordi di voto
Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.
È parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società interposta alla SIM.
Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.
2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione della partecipazione
2.1 Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza
I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.
A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.
Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell'operazione, nonché l'idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.
6 Capoverso aggiunto con provvedimento della Banca d’Italia del 27 febbraio 2008.
2.2 Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre
La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'allegato A e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione - a data recente - di seguito elencata.
1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:
a) il «curriculum vitae» e, ove ritenuto necessario, le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) ovvero le certificazioni degli enti o società di provenienza;
b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;
c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
d) nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico- patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.
2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una società:
a) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
b) i «curriculum vitae» dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale e, ove ritenuto necessario, le attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali);
c) le medesime informazioni richieste alle lettere b) e c) del punto precedente riferite alla società, nonché alla lettera e) del medesimo punto riferite agli esponenti aziendali della società stessa;
d) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.
Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di «good standing» o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del Paese di origine. Dalle società estere dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle Autorità di Vigilanza italiane.
In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM.
In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo7, oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:
7 Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:
- sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM;
- controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM;
- sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.
a) la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;
c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
- la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
- gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.
La documentazione prevista dal presente paragrafo 2.2 non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un'impresa di investimento o una società di gestione di o.i.c.v.m. comunitaria. Non è richiesto l'invio della documentazione già prodotta alla Banca d'Italia anche ad altro titolo.
2.3 Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti).
Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione8 e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.
È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.
In caso di variazione del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche equivalenti nella società partecipante, il consiglio di amministrazione di quest'ultima:
- verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti subentranti;
- invia tempestivamente alla Banca d'Italia il verbale della delibera consiliare di accertamento dei predetti requisiti, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.
Nell'ipotesi di conferma delle cariche dei soggetti sopra menzionati non occorrerà procedere a una nuova verifica.
Qualora il possesso dei requisiti di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra richiamati, il partecipante deve comunicare immediatamente tale circostanza alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata.
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:
8 In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.
- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione del risparmio e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese di origine;
- società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo Unico;
- imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995;
- enti pubblici anche economici.
Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.
Nell'allegato B è indicata la documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.
2.4 Procedura e termini
La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:
a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;
b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell'Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.
È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.
Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.
Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla SIM.
Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.
Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.
2.5 Offerte pubbliche di acquisto e aumenti di capitale riguardanti una SIM
Nel caso di offerte pubbliche di acquisto o di scambio riguardanti una SIM il soggetto che promuove l'offerta deve effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia contestualmente alla comunicazione alla Consob prevista
dall'art. 102, comma 1 del T.U. La Banca d'Italia rende nota, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.
Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.
3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione
I soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1 che intendono cedere una partecipazione - anche a seguito di adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio - possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.
La comunicazione in questione dovrà, tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM oggetto di cessione.
4. Comunicazioni successive
I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/L (cfr. allegato C), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.
I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% in una SIM che chiede l'autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell'art. 19, comma 1 del Testo Unico sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima.
I soggetti di cui all’ultimo capoverso del precedente paragrafo 1.1 inviano alla Banca d’Italia le comunicazioni successive secondo le modalità previste dal presente paragrafo9.
Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l'operazione.
Sezione II Adempimenti delle SIM
1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale
Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione - in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale - nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse.
L'articolo 16 del Testo Unico prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.
Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.
Dai verbali assembleari deve risultare:
a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
9 Capoverso inserito con provvedimento della Banca d’Italia del 27 febbraio 2008.
b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
c) l'indicazione10 per le singole delibere:
- dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
- dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.
La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.
10 Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente.
Allegato A
Alla
Banca d=Italia Filiale di
Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto in Società di Intermediazione Mobiliare ai sensi dell=art. 15, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
DICHIARANTE | |
Se persona fisica: | Se persona giuridica: |
Cognome | Denominazione sociale |
Nome | Eventuale sigla sociale |
Luogo di nascita | Codice fiscale |
Data di nascita | Comune sede legale |
Codice fiscale | Indirizzo |
Comune di residenza | Stato |
Indirizzo | |
Stato |
SIM DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE |
Denominazione della SIM di cui si intende assumere la partecipazione Percentuale di azioni con diritto di voto che si intende acquisire (specificando se si tratta di partecipazione di controllo) di cui: B direttamente % B indirettamente % (indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella SIM nonché dei soggetti interposti): |
Percentuale di azioni con diritto di voto già possedute nella SIM % di cui: B direttamente % B indirettamente % |
Si trasmette allegata la seguente documentazione:
(data)
(firma del dichiarante)
(nell’ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente
partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)
Allegato B
Documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
A) per i soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'U.E.
1. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'articolo 10, L. n. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni. Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione antimafia deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni, del soggetto interessato;
2. casellario giudiziale ovvero dichiarazione11 dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998;
3. dichiarazione dell'interessato12 attestante di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi del decreto n. 469/1998, del Ministro del tesoro.
B) per i soggetti extracomunitari non residenti in Italia:
1. certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello stato di residenza dalla quale risulti che gli interessati non sono stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale attestano di non essere stati destinatari in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.
C) per i soggetti extracomunitari residenti in Italia :
1. i documenti sub A)
2. i documenti sub B) limitatamente al punto 1). In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
00 Nel caso in cui il partecipante al capitale di una SIM sia una persona fisica la dichiarazione è resa ai sensi della L. n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni.
12 Cfr. nota precedente.
Allegato C
Partecipanti al capitale di società di intermediazione mobiliare istruzioni per la compilazione del modello 19/L
Ambito di applicazione
a) Soggetti tenuti all'invio del modello 19/L
Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d'Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno:
1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
- a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
- al controllo della SIM, indipendentemente dall'entità della partecipazione13;
2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.
L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.
La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti14.
Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro.
b) Modalità di calcolo della percentuale
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.
Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.
Si adottano le seguenti modalità di calcolo:
- al numeratore si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.
13 Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 385/1993.
14 Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).
Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: al numeratore, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; al denominatore, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell'operazione di aumento.
Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.
Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/L.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Quadro A: DICHIARANTE
Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.
Qualora il dichiarante sia un'istituzione creditizia o una SIM andrà indicato anche il relativo codice. Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:
SPECIE
08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni 42 Società in accomandita semplice 43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata 14 Enti vari
74 Enti e Società non residenti
- Causale della dichiarazione: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:
1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della
titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).
In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell'art. 23 del T.U. bancario.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.
Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
- Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.
Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA
Andranno indicati, negli appositi spazi:
- la denominazione della società partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
- X. Xxxxxx possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- X. Xxxxxx per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro - che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto - va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- X. Xxxxxx con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.
Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
- X. Xxxxxx possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate15, fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.
Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.
- N. Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.
- X. Xxxxxx con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.
- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.
Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI
Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti16.
- X. Xxxxxx possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.
- X. Xxxxxx per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.
- X. Xxxxxx con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.
- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
- Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:
15 Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del T.U. bancario.
16 In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.
1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.
Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.
Riepilogo
- X. Xxxxxx totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.
- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- X. Xxxxxx con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
- Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- X. Xxxxxx totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte
«Riepilogo» della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- X. Xxxxxx con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte «Riepilogo» della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
- Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.
La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.
Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI
Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM.
Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena
partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.
Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:
- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.
Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:
- Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
- Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.
Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:
• la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
• la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 del T.U. bancario.
Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.
- Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'àmbito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.
Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.
Capitolo 4 Operatività all'estero
Sezione I Disposizioni di carattere generale
1. Definizioni
Ai fini del presente Capitolo si definiscono:
- "direttiva", la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;
- "punto di contatto", l'autorità competente del paese ospitante designata a svolgere le funzioni di punto di contatto ai sensi dell'art. 56, comma 1, della direttiva;
- "servizi ammessi al mutuo riconoscimento", i servizi e le attività di cui alle sezioni A e B della tabella allegata al testo unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;
- "agente collegato", la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
- "succursale", una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM. E' assimilata alla succursale l'ipotesi in cui la SIM operi all'estero avvalendosi di agenti collegati stabiliti in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
- "prestazione di servizi senza stabilimento", la prestazione di servizi o attività di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;
- "libera prestazione di servizi", lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;
- "ufficio di rappresentanza", una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM.
2. Fonti normative
La materia è disciplinata dall'art. 26 del testo unico.
3. Responsabile del procedimento amministrativo
Responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.
SEZIONE II
Operatività all'estero delle SIM italiane
1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE
1.1 Primo insediamento di una succursale
Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Stato comunitario per la prestazione di servizi e attività ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) un programma di attività, nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel Paese ospitante, nonché l'intenzione di avvalersi di agenti collegati;
3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attivita);
5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorità competente del paese ospitante. Tale comunicazione non dà luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM17 e, conseguentemente, rifiutare la notifica al punto di contatto del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre novanta giorni da tale data.
La Banca d'Italia comunica altresì al punto di contatto del paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.
Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.
Tale riferimento è fornito anche alla Consob.
La SIM può stabilire la succursale e iniziare l'operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della
succursale.
1.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5) della presente sezione almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica.
La Banca d'Italia provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa comunicazione al punto di contatto del paese ospitante e ne informa la SIM.
17 Ove la SIM appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo.
2. Prestazione in altri Stati dell'UE di servizi e attività senza stabilimento di succursali
2.1 Comunicazione preventiva
La SIM che intende operare per la prima volta in un altro Stato comunitario senza stabilimento di succursali, invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel paese ospitante;
3) le modalità con le quali la SIM intende xxxxxxx00.
La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica al punto di contatto del paese ospitante.
Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data contestuale comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento è fornito anche alla CONSOB.
2.2 Modifiche delle informazioni comunicate
La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.
La Banca d'Italia comunica la modifica al punto di contatto del paese ospitante.
3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari
3.1 Richiesta di autorizzazione
La SIM può stabilire succursali in paesi extracomunitari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
La SIM presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;
3) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attivita), dove possono essere richiesti i documenti;
5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione19. La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero.
18 La SIM autorizza alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri Paesi dell'Unione europea, illustra le soluzioni operative che intende adottare a tal fine.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della CONSOB anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;
c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economia e patrimoniale della SIM20. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.
La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale e la cessazione dell'attività della succursale.
La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.
3.2 Modifiche delle informazioni comunicate
La SIM comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui al paragrafo 3.1, punti 3), 4) e 5) della presente Sezione.
La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari
La SIM può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
3) le modalità con le quali la SIM intende operare21.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero22.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
19 La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'italia, ovvero nel giorno in cui è ricevuta dalla medesima se è stata spedita per raccomandata a.r. Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di novanta giorni di cui al par. 1.1. della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).
20 Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.
21 La SIM autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri paesi extracomunitari, illustra le soluzioni operative che intende adottare per la realizzazione dell'accesso remoto.
22 Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di novanta giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).
a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.
La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM23.
La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.
5. Svolgimento in altri Stati dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva
Le SIM possono svolgere in altri Stati dell'UE attività diverse da quelle previste dalla direttiva con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero;
b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale. Si applicano:
- i paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di
succursali;
- il paragrafo 4 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.
La SIM può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.
L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'ufficio di rappresentanza24.
23 Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza. 6. Uffici di rappresentanza all'estero.
24 Capitolo così sostituito dall’art. 2 della deliberazione della Banca d’Italia n. 1097 del 29 ottobre 2007.
TITOLO III
Vigilanza
Capitolo 1 Partecipazioni detenibili dalle SIM
1. Premessa
Attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di altre imprese, le SIM possono sviluppare la propria posizione strategica, assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo, entrare in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzare i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti.
In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili da tutte le SIM.
Avuto presente che alle SIM non è consentito svolgere attività diverse da quelle finanziarie nonché connesse e strumentali, è invece previsto un limite pari al quindici per cento del capitale della società partecipata all'assunzione di interessenze in società che operano prevalentemente in settori non finanziari.
Nell'acquisire partecipazioni le SIM dovranno porre particolare attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell'attivo, salvaguardare l'equilibrio della struttura finanziaria e osservare un adeguato frazionamento delle posizioni.
L'acquisizione di partecipazioni comporta infatti l'assunzione di rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni o delle quote in relazione alle prospettive economiche dell'impresa partecipata e con i rischi di illiquidità di tali investimenti.
Ove l'attività in questione assuma carattere rilevante, è opportuno che le SIM si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.
2. Fonti normative
Art. 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico.
3. Definizioni
Ai fini del presente capitolo, si definiscono:
- «partecipazione», il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- «controllo», il rapporto indicato nell'art. 23 del T. U. bancario;
- «società finanziarie»:
• le SIM e le imprese di investimento;
• gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario;
• le società di gestione del risparmio;
• le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario.
Rientrano tra le società finanziarie le «società di partecipazione» che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di «merchant banking» e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.
Le «società di partecipazione» che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di «impresa non finanziaria»;
- «imprese di assicurazione», l'impresa italiana autorizzata ai sensi dei X.Xxx. 17 marzo 1995, n. 174 e X.Xxx. 17 marzo 1995, n. 175 nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
- «società strumentali», le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell'attività della SIM, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici;
- «società non finanziarie», le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali;
- «patrimonio rettificato di secondo livello», l'aggregato come definito ai sensi della disciplina sul patrimonio di vigilanza (cfr. Cap. 3, Sez. XI).
4. Àmbito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le SIM.
5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all'estero.
L'acquisizione di interessenze della specie, qualora comporti l'assunzione del controllo sulla società partecipata, è preventivamente comunicata alla Banca d'Italia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.
6. Partecipazioni di natura non finanziaria
Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in società non finanziarie:
a) superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto;
b) tali che consentano di esercitare il controllo dell'impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di
voto.
7. Limite all'assunzione di partecipazioni
Le SIM non possono assumere partecipazioni per un ammontare complessivo superiore al «patrimonio rettificato di secondo livello».
8. Partecipazioni acquisite nell'àmbito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento
Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell'àmbito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett.
c) del Testo Unico, fino al giorno di chiusura del collocamento stesso.
A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare - secondo i termini stabiliti dal Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 2.5 - nel portafoglio non immobilizzato ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest'ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.
9. Comunicazione preventiva alla Banca d'Italia
Le SIM che intendono assumere partecipazioni di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell'acquisizione dell'interessenza apposita comunicazione alla Banca d'Italia.
La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.
La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'àmbito della complessiva strategia aziendale.
Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.
La Banca d'Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione esprime il proprio parere sull'operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.
10. Informativa alla Banca d'Italia
Le SIM comunicano alla Banca d'Italia entro dieci giorni dall'acquisto le partecipazioni assunte.
Capitolo 2
Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare
[…omissis…]25
Capitolo 3
Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio
[…omissis…]26
25 Capitolo abrogato con provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007.
26 Capitolo abrogato con provvedimento Banca d'Italia del 24 ottobre 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
TITOLO IV
Bilancio d'esercizio
Capitolo I
I bilanci delle società di intermediazione mobiliare schemi e regole di compilazione
Sezione I Princìpi generali
1. Destinatari delle disposizioni
Le società di intermediazione mobiliare (di seguito SIM), redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (di seguito decreto) e le presenti istruzioni emanate ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto medesimo.
Le SIM redigono il bilancio consolidato ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 24 del decreto.
2. Contenuto del bilancio
Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, della SIM o delle imprese incluse nel consolidamento.
Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste dalle disposizioni del decreto e dalle istruzioni della Banca d'Italia non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del decreto). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.
3. Schemi del bilancio
Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'allegato A delle presenti istruzioni, quelli relativi al bilancio consolidato nell'allegato B.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i «di cui» delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.
È consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa la SIM deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:
a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;
b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.
Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
4. Collegamento tra contabilità e bilancio
Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione, ecc.) adottate dalla SIM devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.
A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.
Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.
5. Definizioni
Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.
5.1. Clientela
Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dalle banche e dagli enti finanziari.
5.2. Crediti e debiti «a vista»
Sono considerati crediti e debiti «a vista» le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.
Rientrano tra i crediti e i debiti «a vista» anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.
5.3. Banche
Rientrano in questa categoria:
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, come definite ai sensi dell'art. 1 del T.U. bancario;
b) le banche centrali;
c) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca dei Regolamenti Internazionali).
5.4. Enti finanziari
Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria:
a) le società di intermediazione mobiliare;
b) le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al Testo Unico;
c) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario;
d) i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V del T.U. bancario nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso X.X. xxxxxxxx;
e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.
Sono esclusi i soggetti la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell'assunzione di partecipazione, non a fini di successivo smobilizzo, in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria.
Gli agenti di cambio sono convenzionalmente compresi tra gli enti finanziari.
5.5. Immobilizzazioni immateriali
Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:
a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;
b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;
c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;
d) gli altri costi pluriennali.
Le spese per il «software» iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà della SIM o se questa è titolare di un diritto d'uso.
I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.
5.6. Immobilizzazioni materiali
Sono considerati immobilizzazioni materiali:
a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.
5.7. Immobilizzazioni finanziarie
Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:
a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo (cfr. il successivo paragrafo 5.12);
b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti «titoli immobilizzati».
5.8. Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie
Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.
Il portafoglio titoli - ad esclusione delle partecipazioni - delle SIM autorizzate al servizio di investimento ex art. 1, comma 5, lett. a) del Testo Unico rientra per intero in tale categoria.
I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti «titoli non immobilizzati».
5.9. Imprese del gruppo
Sono imprese del gruppo:
a) la SIM e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del decreto;
b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;
c) le imprese, anche diverse dalle banche e dagli enti finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.
Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 4, comma 3 e 26 del decreto.
5.10. Operazioni «di copertura»
Le operazioni fuori bilancio «di copertura» sono quelle effettuate dalla SIM con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o «fuori bilancio» (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o «fuori bilancio» (ad esempio, di un portafoglio di titoli).
Un'operazione «fuori bilancio» è considerata «di copertura» quando:
a) vi sia l'intento della SIM di porre in essere tale «copertura»;
b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto «di copertura»;
c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della SIM.
5.11. Operazioni «fuori bilancio»
Rientrano, oltre alle garanzie rilasciate, nella presente categoria anche:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante («futures» e «options» con titolo sottostante, contratti a premio);
c) i contratti derivati su valute («domestic currency swaps», «currency options», ecc.);
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività («futures» senza titolo sottostante, «interest rate options», «forward rate agreements», «interest rate swaps» ecc.).
Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:
1) «future»: il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
2) «option»: il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
3) «forward rate agreement»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;
4) «interest rate swap»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
5) «domestic currency swap»: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.
5.12. Partecipazioni
Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha, in ogni caso, partecipazione quando la SIM sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Vanno dunque classificate tra le partecipazioni anche le azioni o quote che, pur essendo inferiori alla suddetta soglia, presentano il carattere di stabile investimento del patrimonio aziendale e contribuiscono per ciò stesso allo sviluppo dell'attività del partecipante.
La categoria delle partecipazioni corrisponde a quella dei titoli di capitale «immobilizzati». La suddivisione del portafoglio azionario tra partecipazioni e azioni o quote non immobilizzate è esaustiva.
5.13. Rettifiche di valore
Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento di elementi dell'attivo.
5.14. Riprese di valore
Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell'art. 16, comma 3, dell'art. 17, comma 2, dell'art. 18, comma 4, o dell'art. 20, comma 9, del decreto.
5.15. Sofferenze
Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla SIM.
5.16. Valori mobiliari
Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le «partecipazioni») e le operazioni «fuori bilancio» su titoli, su tassi di interesse, su indici o su altre attività.
5.17. Valori quotati
Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi.
5.18. Attività e passività in valuta
Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in valuta estera, anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.
Sezione II
Il bilancio dell'impresa
1. Disposizioni generali
1.1 Premessa
I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 7, comma 3, del decreto).
Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.
Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal decreto e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni
«di copertura».
La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.
Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali. Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei «di cui» sono trascurati i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevati all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci è ricondotta tra le «altre attività/passività» per lo stato patrimoniale, tra i «proventi/oneri straordinari» per il conto economico.
La nota integrativa può essere redatta in migliaia di euro se tale scelta accresce la chiarezza delle informazioni in essa contenute. Nel procedere agli arrotondamenti sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. In ogni caso, gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.
È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.
La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.
Le attività acquisite in nome e per conto di terzi, nonché quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi da parte di società fiduciarie, non figurano nello stato patrimoniale del bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.
1.2 Fiscalità differita
1.2.1 Premessa
Le regole tributarie che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa differiscono a volte dalle regole civilistiche che governano il calcolo del risultato d'esercizio da iscrivere in bilancio; parimenti possono talora registrarsi delle differenze tra il valore fiscale e il valore di bilancio delle attività e delle passività aziendali. In tutti questi casi si determinano differenze che possono avere natura temporanea (destinata cioè a riassorbirsi nel tempo) oppure permanente (che producono cioè oneri o benefici fiscali irreversibili).
Il rispetto del principio di competenza economica esige che in bilancio le imposte sul reddito d'esercizio siano computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo. Da ciò discende che occorre rilevare non solo la fiscalità «corrente», ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, ma anche la fiscalità «differita», ossia quella che si origina per effetto delle anzidette differenze temporanee e che verrà liquidata o recuperata nei periodi successivi.
La registrazione della fiscalità differita deve avvenire altresì nel rispetto del principio di prudenza e di quello in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di oneri la cui esistenza sia giudicata certa o probabile.
Gli effetti della fiscalità differita vanno contabilizzati secondo modalità coerenti con quelle di registrazione degli eventi o delle transazioni che la originano. Pertanto, tali effetti interesseranno il conto economico, se in tale conto figurano le differenze temporanee dalle quali la stessa deriva; altrimenti, si rifletteranno direttamente sul patrimonio netto.
La fiscalità differita deve essere calcolata separatamente per i diversi tipi d'imposta (IRPEG, IRAP e, nel bilancio consolidato, imposte vigenti nei Paesi di insediamento delle imprese controllate estere incluse nel consolidamento).
1.2.2 Definizioni
Ciò premesso e considerando le sole differenze di carattere temporaneo, possono formularsi le seguenti definizioni:
a) imposte correnti
Le imposte correnti sono le imposte sul reddito dell'esercizio calcolate secondo le regole tributarie.
b) differenze temporanee
Una differenza temporanea si genera quando la competenza civilistica di una componente reddituale differisce da quella fiscale, ossia quando un costo (ricavo) viene ammesso in deduzione (assoggettato a tassazione) in un esercizio diverso da quello in cui viene iscritto nel conto economico. Per sua natura una differenza temporanea determina una variazione nel reddito imponibile di un periodo e una corrispondente variazione di segno opposto nei redditi imponibili dei periodi successivi (c.d. «inversione» o «rovesciamento»). Una differenza temporanea si produce anche nei casi in cui il valore di bilancio di un'attività o passività differisce dal valore riconosciuto fiscalmente 27.
Una differenza temporanea è definita deducibile, quando comporta una riduzione dei redditi imponibili futuri a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale28; tassabile, quando comporta un incremento dei redditi imponibili futuri a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale29.
27 Tale differenza può determinarsi, ad esempio, in sede di rivalutazione di un cespite, qualora il relativo valore fiscale non debba essere allineato al nuovo valore di libro.
28 Ciò si verifica, ad esempio, quando un costo viene ammesso in deduzione dal reddito imponibile in un esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto nel conto economico.
29 Ciò si verifica, ad esempio, quando la deduzione di un costo dal reddito imponibile è anticipata rispetto alla sua rilevazione nel conto economico oppure quando la tassazione di un ricavo viene differita.
c) imposte anticipate
Le attività per imposte anticipate si originano dalle differenze temporanee deducibili e rappresentano imposte liquidate anticipatamente (per effetto, ad esempio, del differimento nella deducibilità di una parte delle svalutazioni dei crediti iscritte nel conto economico), che verranno recuperate negli esercizi successivi (quando le suddette svalutazioni diventeranno deducibili).
d) imposte differite
Le passività per imposte differite si originano dalle differenze temporanee tassabili e rappresentano imposte differite (per effetto, ad esempio, del differimento nella imponibilità di plusvalenze patrimoniali realizzate ed iscritte nel conto economico), che verranno liquidate negli esercizi successivi (quando le plusvalenze verranno tassate).
1.2.3 Rilevazione nello stato patrimoniale
Le attività per imposte anticipate vanno iscritte in bilancio, se esiste la ragionevole certezza del loro recupero, da verificarsi in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi. Ovviamente, tali redditi devono essere stimati escludendo le citate differenze deducibili, ma tenendo conto delle differenze temporanee tassabili che generano imposte differite, secondo quanto indicato più avanti.
Può essere iscritto in bilancio anche il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta computabile in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, se esiste la ragionevole certezza che nei periodi consentiti per il riporto vi saranno redditi imponibili sufficienti ad assorbire la perdita e a condizione che questa sia dipesa da circostanze ben identificate che è improbabile si ripetano30.
Le attività per imposte anticipate (e quelle connesse con le perdite riportabili) devono essere ricondotte nella voce
«altre attività» dello stato patrimoniale in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 1.2.4). Tuttavia, nei casi in cui le imposte anticipate riguardino eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico31, la contropartita è costituita dal patrimonio netto stesso32.
Le passività per imposte differite vanno iscritte in bilancio, salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute. In linea di massima, quest'ultima condizione ricorre quando si tratti di differenze temporanee tassabili che siano prive di un predeterminato profilo temporale di «inversione» (diversamente da quanto accade, ad esempio, per gli ammortamenti anticipati33 e per le plusvalenze patrimoniali rateizzate) e che:
- siano sotto il controllo dell'intermediario e questo non abbia assunto (e non ritenga probabile di assumere in futuro) comportamenti idonei ad integrare i presupposti per il pagamento dell'imposta differita (come, ad esempio, quando l'intermediario esclude di distribuire agli azionisti una determinata riserva in sospensione d'imposta) oppure
- non siano sotto il controllo dell'intermediario, ma la loro «inversione» sia ragionevolmente ritenuta poco probabile (come, ad esempio, per il fondo rischi su crediti ex art. 71, comma 3, del t.u.i.r., allorché l'intermediario reputi di poter conservare «sine die» la relativa sospensione d'imposta; differente è invece la situazione degli interessi di mora maturati, non incassati ma giudicati recuperabili, per i quali la probabilità della «inversione» delle differenze temporanee tassabili risulta implicita nelle stesse valutazioni aziendali).
30 La facoltà di rilevare il beneficio fiscale potenziale derivante dalla perdita di un periodo d'imposta riguarda unicamente la parte di tale perdita che eccede le differenze temporanee tassabili la cui «inversione» avverrà negli esercizi in cui la medesima perdita potrà essere riportata. Viceversa, il beneficio atteso dalla perdita deve essere registrato fino a concorrenza delle suddette differenze temporanee tassabili.
31 Può essere, ad esempio, il caso delle diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, qualora sia stata esercitata l'opzione di imputarle alle riserve patrimoniali, oppure delle differenze negative di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 213/1998.
32 Considerato che le vigenti direttive contabili non disciplinano in modo specifico la rilevazione della fiscalità differita e visto che la Commissione UE ritiene compatibile con l'ordinamento europeo tanto il c.d. balance sheet liability method (previsto dall'International Accounting Standard n. 12
«Income taxes») quanto il c.d. income statement liability method, che prevede invece la registrazione delle sole differenze temporanee che si generano nel conto economico, si consente agli intermediari di adottare in alternativa un regime contabile basato su quest'ultimo metodo.
33 Ci si riferisce, ovviamente, agli ammortamenti anticipati effettuati esclusivamente per ragioni fiscali.
Le passività per imposte differite devono essere allocate - in contropartita del conto economico (cfr. il successivo paragrafo 1.2.4) - nella sottovoce «fondi imposte e tasse» dello stato patrimoniale, a meno che il differimento dell'onere tributario venga subordinato dalla disciplina fiscale all'iscrizione nel conto economico di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta. In tali casi (quali, ad esempio, gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti per interessi di mora) gli effetti della fiscalità differita vanno indicati unicamente in nota integrativa (cfr. il successivo paragrafo 1.2.5), allo scopo di non dilatare artificiosamente i costi aziendali e sottostimare conseguentemente il risultato economico di periodo.
Tuttavia, se le passività per imposte differite attengono a riserve patrimoniali (in sospensione d'imposta) alimentate con stanziamenti a carico del conto economico, tali passività devono essere incluse nella sottovoce «fondi imposte e tasse» riducendo in contropartita le riserve medesime. Impostazione contabile analoga va adottata anche quando la fiscalità differita deriva da eventi o transazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare per il conto economico34 35.
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere computate applicando ai valori nominali delle corrispondenti differenze temporanee le aliquote d'imposta che - secondo le disposizioni fiscali in essere al momento del calcolo - saranno in vigore nei periodi in cui si verificheranno le «inversioni» delle medesime differenze temporanee. Quando la disciplina tributaria impone aliquote d'imposta diverse per frazioni del medesimo reddito, occorre stimare le aliquote medie ponderate attese nei periodi futuri in cui avverranno le suddette «inversioni» oppure, qualora ciò risultasse particolarmente difficoltoso, utilizzare l'aliquota media ponderata dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio.
Alla fine di ogni esercizio gli intermediari sono tenuti a verificare se - e in quale misura - sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni per registrare attività e passività escluse in passato.
Non è ammessa la compensazione tra le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite, salvo per quelle relative alla medesima imposta, al medesimo soggetto36 e scadenti nel medesimo periodo temporale.
1.2.4 Rilevazione nel conto economico
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono costituite dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
a) le imposte correnti;
b) la variazione delle imposte anticipate, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte anticipate imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo;
c) la variazione delle imposte differite, pari alla somma di quelle sorte nell'esercizio al netto di quelle sorte in periodi precedenti e annullate nell'esercizio; vanno escluse le imposte differite imputate direttamente al patrimonio netto in conformità di quanto stabilito nel precedente paragrafo.
Nel calcolo delle variazioni di cui ai precedenti punti b) e c) occorre tener conto anche degli effetti indotti dall'eventuale mutamento delle aliquote d'imposta.
Il saldo complessivo degli elementi a), b) e c) deve essere ricondotto nella voce «imposte sul reddito dell'esercizio» del conto economico.
34 Può essere, ad esempio, il caso delle differenze positive di conversione nell'euro relative ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate direttamente alle riserve in base all'opzione prevista dall'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 213/1998.
35 Vale per la rilevazione delle passività per imposte differite quanto detto in precedenza a proposito della possibilità di utilizzare il c.d. income statement liability method in relazione alle attività per imposte anticipate.
36 Pertanto, nella redazione del bilancio consolidato non è possibile compensare le attività per imposte anticipate di un'impresa inclusa nel consolidamento con le passività per imposte differite relative ad un'altra impresa del gruppo.
1.2.5 Informativa nella nota integrativa
Nella parte B, Sezione 6 vanno illustrati i criteri adottati per la rilevazione della fiscalità differita e, in particolare, le ragioni sottostanti alla iscrizione (o alla esclusione) delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite (con l'indicazione delle principali differenze temporanee deducibili e tassabili) nonché le aliquote d'imposta applicate e le eventuali variazioni rispetto a quelle utilizzate nel bilancio precedente. Occorre inoltre indicare:
a) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle «attività per imposte anticipate» incluse nella voce «altre attività» dello stato patrimoniale. In particolare, andranno distinte le attività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto e andrà specificata la quota parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili;
b) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle «passività per imposte differite» incluse nella sottovoce
«fondi imposte e tasse» dello stato patrimoniale. Analogamente a quanto previsto per il punto precedente, occorre distinguere le passività la cui contropartita sia stata registrata nel conto economico da quelle imputate al patrimonio netto37;
c) l'entità e le variazioni intervenute nell'esercizio nelle passività per imposte differite (con indicazione delle relative componenti) non incluse nella sottovoce «fondi imposte e tasse», perché relative a fattispecie per le quali il differimento dell'onere tributario è subordinato all'iscrizione di appositi accantonamenti destinati ad alimentare fondi in sospensione d'imposta;
d) l'entità e le variazioni delle differenze temporanee tassabili (e delle relative componenti) per le quali non ricorrano i presupposti per l'iscrizione di passività per imposte differite, in quanto caratterizzate da scarsa probabilità di liquidazione (cfr. il precedente paragrafo 1.2.3).
Le informative di cui ai punti c) e d) non andranno riportate nella parte A della nota integrativa.
Nella parte B, Sezione 7 occorre inoltre fornire un'informativa sulle riserve in sospensione d'imposta relativamente alle quali è stata rilevata la fiscalità passiva differita. In particolare, va indicato l'ammontare delle anzidette riserve ricondotto nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale nonché il relativo onere fiscale differito allocato nella sottovoce
«fondi imposte e tasse».
Infine, nella parte C deve essere fornita la composizione della voce «imposte sul reddito dell'esercizio».
1.3 Mutamento dei princìpi contabili
1.3.1 Premessa
In ossequio al principio della costanza temporale, affermato dagli artt. 7, comma 3, e 15, comma 1, del D.Lgs. n. 87/1992, i criteri di redazione e i criteri di valutazione del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Solo in casi eccezionali sono ammesse deroghe, purché nella nota integrativa ne siano spiegati i motivi e l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
Quando un intermediario - nel rispetto delle regole sopra richiamate - decide di mutare un determinato criterio di redazione o di valutazione, si producono effetti sugli aggregati di bilancio che devono essere rilevati in modo appropriato.
Alcuni di tali effetti sono «retrospettivi», ossia di competenza dei precedenti esercizi, altri «correnti», ossia di competenza dell'esercizio in cui avviene il mutamento.
37 Gli intermediari che adottano l'impostazione contabile basata sull'income statement liability method (cfr. precedenti note) devono dare anche separata indicazione dell'ammontare delle «attività per imposte anticipate» e delle «passività per imposte differite» che avrebbero contabilizzato se avessero applicato il balance sheet liability method.
Di seguito vengono indicate le modalità da seguire per rilevare entrambe le tipologie di effetti. Tali modalità si fondano sul principio in base al quale, quando questi effetti comportano variazioni di valore delle grandezze di bilancio38, essi devono essere registrati nel conto economico distinguendo, per quanto possibile, quelli retrospettivi da quelli correnti.
L'impostazione qui prospettata corrisponde alla variante che il principio contabile internazionale n. 8 («Net profit or loss for the period. Fundamental errors and changes in accounting policies») indica come alternativa («allowed alternative method») rispetto a quella raccomandata come principale («benchmark method»), secondo cui occorre registrare gli effetti retroattivi rettificando direttamente i saldi del patrimonio netto in essere all'inizio dell'esercizio in cui viene deciso il cambiamento. Si ritiene infatti che quest'ultima metodologia non sia compatibile con l'ordinamento contabile nazionale, in quanto la disciplina legislativa dei bilanci bancari e finanziari (D.Lgs. n. 87/1992, art. 7, comma 6) non ammette deroghe al principio generale di continuità, in base al quale «la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente»39.
1.3.2 Calcolo degli effetti
La variazione di valore prodotta dal mutamento di un criterio di redazione o di valutazione va suddivisa, se di importo apprezzabile, in due parti:
- una parte «retrospettiva», che rappresenta la variazione di valore di competenza degli esercizi precedenti quello del mutamento;
- una parte «corrente», che rappresenta la variazione di valore determinatasi nell'esercizio in cui è adottato il nuovo criterio.
Esempio
Si ipotizzi che nell'esercizio T-1 un intermediario compri un titolo - destinato al portafoglio non immobilizzato - al prezzo di 90 e che il suo valore di mercato sia pari a 97 alla fine del medesimo esercizio e a 100 alla fine del successivo esercizio T. Supponendo che nell'esercizio T-1 l'intermediario applichi il criterio di valutazione basato sul minor valore tra costo e mercato, la plusvalenza di 7 (= 97 - 90) resta latente nel titolo e non figura nel bilancio di quell'esercizio. Nell'esercizio successivo, invece, l'intermediario decide di mutare il criterio di valutazione, passando a quello fondato sul valore di mercato; nel bilancio T, pertanto, esso registra una plusvalenza di 10 (= 100 - 90) che andrà così suddivisa:
7 di quota retrospettiva; 3 di quota corrente.
La frazione retroattiva di 7 va calcolata confrontando il valore di libro della rimanenza del titolo all'inizio dell'esercizio T (90) con il relativo valore di mercato alla fine dell'esercizio T-1 (97).
La frazione corrente di 3, invece, deve essere computata confrontando il nuovo valore di libro del titolo (97) con il corrispondente valore di mercato alla fine dell'esercizio T (100); ciò ovviamente nell'ipotesi semplificata che nel corso dell'esercizio T non siano intervenute compravendite aventi ad oggetto tale titolo.
Al contrario, se durante l'esercizio il titolo ha formato oggetto di operazioni di acquisto e/o di vendita, il nuovo valore iniziale di libro (97) concorrerà insieme alle operazioni dell'anno a determinare il valore di libro della rimanenza finale e, conseguentemente, il risultato della negoziazione e quello della valutazione.
È consentito omettere la distinzione tra componente retrospettiva e componente corrente, allorché il suo computo possa risultare particolarmente difficoltoso od oneroso, illustrandone le ragioni nella nota integrativa.
38 Diverso è il caso dei cambiamenti contabili che, senza incidere sul valore degli aggregati, riguardano unicamente la loro classificazione nei conti del bilancio.
39 Si rammenta, a tale proposito, che il legislatore nazionale non ha recepito l'opzione, prevista dal diritto comunitario (cfr. art. 31, comma 2, della direttiva 78/660/CEE), di derogare in casi eccezionali al principio - indicato nel testo - di continuità delle situazioni dei conti.
1.3.3 Rilevazione nel conto economico
La variazione di valore indicata nel paragrafo precedente deve essere rilevata in conto economico nell'esercizio in cui si verifica il mutamento del criterio contabile.
A tal fine, l'intermediario classificherà come segue le due componenti di tale variazione:
- la parte retrospettiva nelle voci 180 e 190 «proventi/oneri straordinari», a seconda del relativo segno algebrico;
- la parte corrente nelle voci ordinarie di pertinenza, secondo la relativa natura.
Ove, al sussistere delle condizioni esonerative indicate nel precedente paragrafo, la suddivisione non venga operata, l'importo complessivo delle due componenti va ricondotto nelle pertinenti voci ordinarie del conto economico.
1.3.4 Informativa nella nota integrativa
Secondo la vigente normativa di bilancio, nella nota integrativa occorre illustrare le motivazioni del cambiamento e gli effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.
In ossequio a tale disposizione gli intermediari indicheranno, in particolare, gli importi della componente retrospettiva e di quella corrente della variazione prodotta dal mutamento del criterio. Se la quota retroattiva è di ammontare apprezzabile ed allo scopo di assicurare la comparabilità intertemporale dei dati, essi riporteranno nella nota integrativa, sia per il bilancio relativo all'esercizio precedente sia per quello dell'esercizio corrente, i conti interessati dal mutamento del criterio adattandone gli importi come di seguito indicato:
- per il bilancio relativo all'esercizio precedente, gli importi dello stato patrimoniale e del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) andranno rettificati per tener conto sia della quota parte della componente retrospettiva di competenza di quell'esercizio e degli esercizi precedenti sia del relativo effetto fiscale40;
- per il bilancio relativo all'esercizio corrente, gli importi del conto economico (ivi incluso l'utile o la perdita d'esercizio) dovranno essere depurati dell'intera componente retrospettiva e del relativo effetto fiscale41.
2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni
2.1. Operazioni in titoli
I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni.
Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.
Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione indicato nel contratto.
I risultati della negoziazione e della valutazione dei titoli in valuta, se di importo apprezzabile, devono essere tenuti separati da quelli relativi all'attività in cambi. A tale scopo, i risultati dei titoli vanno determinati nelle valute di denominazione degli stessi e convertiti in euro applicando:
- ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilità;
- ai risultati della valutazione, i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio42.
40 Nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale la componente retrospettiva di competenza degli esercizi precedenti (al netto del relativo effetto fiscale) andrà convenzionalmente inclusa nella voce «utili (perdite) portati a nuovo».
41 Corrispondentemente, nell'informativa di nota integrativa concernente i conti dello stato patrimoniale occorrerà rettificare anche la voce «utile (perdita) d'esercizio», apportando una rettifica di segno opposto alla voce «utili (perdite) portati a nuovo».
2.2. Operazioni in valuta
I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita, ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni43.
2.3. Riporti e operazioni pronti contro termine44
Le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) sono trattate al pari dei riporti e devono essere conseguentemente iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nel bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nel bilancio del cessionario.
Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nel bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra gli impegni.
2.4. Attività cedute o ricevute in garanzia
Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nel bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.
Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.
Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.
2.5. Attività e passività subordinate
Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.
2.6. Opzioni
I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere patrimonializzati e iscritti rispettivamente nella voce dell'attivo «opzioni e altri valori assimilati» e nella voce del passivo «premi per opzioni e altri valori assimilati emessi»45.
42 Ai titoli immobilizzati può anche essere applicato, ricorrendone le condizioni, il criterio di valutazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto (tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto).
43 Tale regola si applica anche alle «contropartite» in euro di operazioni che comportano lo scambio di euro con valuta.
44 Si rammenta che le operazioni pronti contro termine possono essere realizzate:
- dalle SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) del Testo Unico, nel quadro della propria operatività in titoli e secondo criteri di funzionalità e correlazione con la medesima;
- dalle SIM autorizzate a svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente alinea nell'intesa che le operazioni in questione avvengano in contropartita con altri intermediari autorizzati.
45 Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l'incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell'opzione.
I premi relativi ad opzioni esercitate entro il (o al) previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali)
I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nelle voci «profitti (perdite) da operazioni finanziarie». Nella suddetta voce «profitti (perdite) da operazioni finanziarie» sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.
2.7 Prestito titoli
Le operazioni di prestito titoli che prevedono la corresponsione al prestatore, a titolo di garanzia, di una somma di denaro che rientra nella piena disponibilità del prestatore medesimo, sono assimilabili a operazioni di pronti contro termine e come tali vanno trattate ai fini del bilancio.
In tutti gli altri casi, ferma restando l'esigenza di non movimentare il portafoglio titoli, le SIM che pongono in essere operazioni di prestito titoli non interessano i conti dello stato patrimoniale ma provvedono a fornire dettagliate informazioni nella nota integrativa.
2.8 Operazioni di coupon stripping
Le operazioni di coupon stripping consistono nella separazione di un titolo con cedole nelle sue componenti elementari, negoziabili separatamente, di seguito definite «zero coupon bond (z.c.b.) ex stripping»: il capitale, rappresentato dal «mantello» del titolo, e gli interessi, individuati dalle singole cedole. L'operazione opposta di riunificazione del mantello e delle componenti cedolari inizialmente separate è definita invece di ricostituzione del titolo.
Nella contabilizzazione dello stripping occorre rispettare i1 vincolo dell'invarianza tra la somma dei valori di libro dei singoli «z.c.b. ex stripping» (mantello + cedole) e il valore di libro del titolo originario. Tale condizione risulta soddisfatta se il mantello e le cedole vengono attualizzati al «tasso interno di rendimento» del titolo, vale a dire al tasso che eguaglia il valore attuale dei singoli «z.c.b. ex stripping» al valore di libro del medesimo titolo. L'osservanza del requisito anzidetto richiede anche che sia definito in modo coerente il trattamento da riservare al rateo d'interesse maturato sulla cedola in corso all'atto dello stripping e allo scarto di emissione maturato alla stessa data.
In sintesi, occorre che sia rispettata la seguente uguaglianza:
dove:
P = valore di libro del titolo
s = scarto di emissione maturato r = rateo di interesse maturato K = flusso di cassa ennesimo
Similmente allo stripping, anche l'operazione opposta di ricostituzione del titolo deve rispettare il vincolo secondo cui il valore di libro del titolo ripristinato (comprensivo del rateo d'interesse maturato sulla cedola in corso alla data di ricostituzione e dello scarto di emissione maturato alla medesima data) deve essere pari alla somma dei valori di libro dei singoli «z.c.b. ex stripping» al momento dell'operazione. Questi ultimi valori devono ovviamente includere, ai fini dell'eguaglianza, i relativi interessi maturati sugli «z.c.b. ex stripping».
Dalla somma dei valori sopradefiniti si sottrae il rateo di interesse maturato relativo alla cedola in corso di maturazione del titolo ricostituito (rateo maturato tra la data di scadenza dell'ultima cedola e quella di ricostituzione del titolo). La differenza costituisce il valore al «corso secco» del titolo ripristinato, che va iscritto in contabilità all'atto della ricostituzione (tale valore comprende, ovviamente, anche lo scarto di emissione maturato); il rateo della cedola in corso andrà invece registrato tra i ratei.
3. Lo stato patrimoniale
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.
I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi.
Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.
I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi46.
I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci di conto economico «interessi attivi e proventi assimilati» e «interessi passivi e oneri assimilati»). La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni, sempreché la SIM non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art.18, comma 5, del decreto.
Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto.
Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari e gli
«zero coupon bond», derivanti anche da operazioni di stripping), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del decreto (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O., ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della «rimanenza» a fine esercizio degli elementi anzidetti.
3.1. Attivo
Cassa e disponibilità
La presente voce include:
a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere, gli assegni bancari, circolari e altri;
b) i crediti «a vista» verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui la SIM risiede con proprie filiali.
Crediti verso banche
Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce «obbligazioni e altri titoli di debito».
Crediti verso enti finanziari
Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce «obbligazioni e altri titoli di debito».
Crediti verso clientela
Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce «obbligazioni e altri titoli di debito».
46 Sempreché la SIM non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto.
Obbligazioni e altri titoli di debito
Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della SIM (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).
Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario) nonché gli «zero coupon bond» presenti in portafoglio alla fine dell'esercizio.
Tra i «titoli propri» possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.
Azioni, quote e altri titoli di capitale
La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote) che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Opzioni e altri valori assimilati
Nella presente voce deve figurare il valore delle opzioni e degli altri contratti assimilati non esercitati e per i quali non sia ancora decorso il termine d'esercizio.
Partecipazioni
Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del decreto devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:
«(a) valutate al patrimonio netto»;
«(b) altre».
Partecipazioni in imprese del gruppo
Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.
Altre attività
Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale.
Sono inclusi anche:
- i depositi in contanti non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione e garanzia (margini) a fronte di operazioni su contratti derivati;
- le «contropartite contabili» delle eventuali rivalutazioni di operazioni «fuori bilancio»;
- le attività per imposte anticipate e quelle connesse con le perdite riportabili;
- le posizioni creditorie verso promotori finanziari (agenti e mandatari della SIM).
Ratei e risconti attivi
È ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.
Pertanto:
a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;
b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi «anticipati» (ivi compreso l'eventuale disaggio di emissione sui titoli di debito emessi) possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.
Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.
3.2. Passivo
Debiti verso banche
Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso banche qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce «debiti rappresentati da titoli».
Debiti verso enti finanziari
Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce «debiti rappresentati da titoli».
Debiti verso clientela
Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce «debiti rappresentati da titoli».
Premi per opzioni ed altri valori assimilati
Nella presente voce deve figurare il valore dei premi incassati a fronte di opzioni emesse ed altri contratti assimilati per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.
Altre passività
Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo «altre attività».
Ratei e risconti passivi
Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo «ratei e risconti attivi».
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.
Nella sottovoce (a) «fondi di quiescenza e per obblighi simili» sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.
Nella sottovoce (b) «fondi imposte e tasse» devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate e di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere. Vanno ricomprese le eventuali passività per imposte differite.
Nella sottovoce (c) «altri fondi» sono ricompresi anche i fondi (diversi dai «fondi rischi su crediti») accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del decreto, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci «garanzie e impegni».
Fondo rischi su crediti
I «fondi rischi su crediti» includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del decreto).
Fondo per rischi finanziari generali
Il fondo per rischi finanziari generali ha la medesima natura del fondo di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto. Questo fondo, essendo destinato alla copertura del rischio generale d'impresa, è assimilabile a una riserva patrimoniale.
La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta con il pertinente segno algebrico nella voce di conto economico «variazione del fondo per rischi finanziari generali». La costituzione, l'alimentazione e l'utilizzazione del fondo non possono avvenire in sede di attribuzione dell'utile d'esercizio.
Capitale
Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni emesse dalla SIM.
Riserve
Nella sottovoce b) «riserva per azioni proprie» va iscritta la riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto nella voce dell'attivo «azioni o quote proprie». La quota disponibile della riserva per acquisto azioni proprie, eventualmente costituita in conformità del dettato statutario o di delibere assembleari, deve essere registrata, rispettivamente, nella sottovoce c) «riserve statutarie» o nella sottovoce d) «altre riserve».
Riserve di rivalutazione
Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31 dicembre 1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.
3.3. Garanzie e impegni
Garanzie rilasciate
Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dalla SIM nonché le attività da questa cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.
Impegni
Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dalla SIM.
Sono pertanto ricompresi sia gli impegni per l'attività di negoziazione per conto terzi o di raccolta ordini, nella misura in cui diano origine ad un rischio per la SIM, sia quelli derivanti dalla stipula di contratti derivati.
Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.
4. Il conto economico
Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.
Profitti (perdite) da operazioni finanziarie
Nella presente voce figurano per sbilancio complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a),
b) e c):
a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del decreto;
b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del decreto;
c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del decreto.
Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di «copertura» iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci «interessi attivi e proventi assimilati» e «interessi passivi e oneri assimilati».
Il saldo di cui alla lettera a) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli (ivi compresi gli «z.c.b. ex stripping») non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a «valori di libro», cioè prima delle valutazioni di bilancio);
2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati, nel caso dei contratti derivati «monoflusso» con attività sottostante (anche se nozionale) di durata superiore all'anno (cfr. quanto prescritto per i contratti «monoflusso» dalle istruzioni relative alle voci «interessi attivi e proventi assimilati» e «interessi passivi e oneri assimilati»)47;
3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrano nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.
Il saldo di cui alla lettera b) include:
1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;
2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;
3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni
«fuori bilancio» denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.
Il saldo di cui alla lettera c) include:
1) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati nel caso di contratti derivati «monoflusso» con attività sottostante (anche se nozionale) di durata superiore all'anno (cfr. quanto prescritto per i contratti «monoflusso» dalle istruzioni relative alle voci «interessi attivi e proventi assimilati» e
«interessi passivi e oneri assimilati»);
47 Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati («futures» e «options») devono essere registrati secondo l'«importo dovuto» il giorno di liquidazione dei contratti stessi.
2) i risultati delle valutazioni dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrano nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.
Commissioni attive Commissioni passive
Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla SIM.
Interessi attivi e proventi assimilati Interessi passivi e oneri assimilati
Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.
I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato («pro-rata temporis»), comprendono in particolare:
a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito immobilizzati; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;
b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la SIM non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;
c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su titoli di debito emessi);
d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;
e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni «fuori bilancio» destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio, sempreché si tratti di contratti (o di loro singole rate) scaduti o chiusi entro la suddetta data.
Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di «swap» oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di «outright» e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi48.
In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali e i margini suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura «specifica», oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura «generica»49.
Ai contratti derivati che proteggono titoli non immobilizzati si applica la seguente impostazione:
1) per i contratti che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (contratti c.d.
«pluriflusso»; ad esempio, gli «interest rate swaps») vale il principio generale secondo cui i differenziali o i margini maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio devono figurare tra gli interessi;
48 La medesima impostazione vale anche per i «domestic currency swaps» e per i contratti similari.
49 Per i «futures» e per le «options» su titoli o tassi di interesse e per i «forward rate agreements» occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi.
2) per i contratti che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (contratti c.d. «monoflusso») vale, in via generale, la convenzione secondo cui i differenziali o i margini devono essere iscritti per intero nel bilancio relativo all'esercizio in cui sono stati prodotti. Quanto alla voce del conto economico da interessare, occorre distinguere i contratti con attività sottostante (ancorché nozionale) di durata non superiore all'anno (ad esempio, i «forward rate agreements») da quelli con attività sottostante di durata superiore all'anno (ad esempio, i «futures» e le «options» su titoli pluriennali): i proventi e gli oneri dei primi vanno ricondotti fra gli interessi mentre i proventi e gli oneri dei secondi vanno inclusi nella voce «profitti (perdite) da operazioni finanziarie».
Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di copertura, ad eccezione di quelli ricondotti nell'anzidetta voce «profitti (perdite) da operazioni finanziarie», va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi;
f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività;
g) le differenze negative tra i valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati50 e non immobilizzati e i valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione);
h) la differenza tra il valore di libro ed il valore di rimborso degli «zero coupon bond» maturata nell'esercizio (in regime di capitalizzazione composta). La quota parte della suddetta differenza relativa agli zero coupon bond in essere alla fine dell'esercizio va inclusa nel valore di libro di questi titoli.
Nella voce del conto economico «interessi attivi e proventi assimilati», deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.
Dividendi e altri proventi
Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo.
Altri proventi di gestione
Nella presente voce vanno tra l'altro ricompresi i recuperi di spesa per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese e le spese addebitate forfettariamente ai clienti come corrispettivo per la prestazione di servizi. Vanno invece esclusi i recuperi e le spese anticipate o corrisposte per conto dei clienti e i relativi recuperi .
Spese amministrative
Nella sottovoce (a) «spese per il personale» sono ricomprese anche le spese per i dipendenti distaccati a tempo pieno presso altre imprese.
Nella sottovoce (b) «altre spese amministrative» devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio, le spese per dipendenti distaccati a tempo pieno presso l'impresa.
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.
50 Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere a) e b) e non vanno quindi rilevati autonomamente.
Accantonamenti per rischi ed oneri
Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) «altri fondi» della voce del passivo «fondi per rischi ed oneri», ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce «rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni»).
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del decreto, sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci
«garanzie e impegni».
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del decreto devono indicare separatamente (con apposito «di cui» da denominare « - su partecipazioni valutate al patrimonio netto») l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.
Proventi straordinari Oneri straordinari
Nelle presenti voci devono figurare:
a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;
b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.
Variazione del fondo per rischi finanziari generali
Nella presente voce figura, con l'indicazione del pertinente segno algebrico, il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali.
Imposte sul reddito d'esercizio
Nella presente voce figura il saldo complessivo risultante dalla somma algebrica delle imposte correnti, della variazione delle imposte anticipate e della variazione delle imposte differite (cfr. paragrafo 1.2.4. delle «Disposizioni generali»).
5. La nota integrativa
5.1. Premessa
La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
1) parte A - Criteri di valutazione;
2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) parte C - Informazioni sul conto economico;
4) parte D - Altre informazioni.
Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.
Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate.
Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.
Nella nota integrativa le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal decreto e dalle presente istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.
5.2. Parte A - Criteri di valutazione
Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione
Nella presente sezione sono indicati almeno:
1) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;
2) nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del decreto, i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;
3) le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;
4) l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque
anni;
5) la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;
6) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del decreto.
Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali
Nella presente sezione sono indicati i motivi e riportati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale. In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2 di cui alle «Disposizioni generali» della presente Sezione II.
5.3. Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale Sezione 1 - I crediti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 30 e 40.
1.1. Dettaglio della voce 20 «crediti verso banche»
Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'àmbito della propria attività tipica.
Nella sottovoce (b) «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
1.2. Dettaglio della voce 30 «crediti verso enti finanziari»
Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'àmbito della propria attività tipica.
Nella sottovoce (b) «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
1.3. Dettaglio della voce 40 «crediti verso clientela»
Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'àmbito della propria attività tipica.
Nella sottovoce (b) «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
1.4. Crediti verso altre SIM
Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'àmbito della propria attività tipica. Nella sottovoce (b) «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
1.5. Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)
Nella presente voce figura l'importo complessivo dei crediti in sofferenza come definiti nelle presenti istruzioni.
L'ammontare dei crediti in sofferenza deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.
1.6. Crediti per interessi di mora
L'ammontare dei crediti per interessi di mora deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.
Sezione 2 - I titoli
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 50, 60 e 70. Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.
Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).
2.1. Titoli immobilizzati
Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:
a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.
Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.
2.1.1. Variazioni annue dei titoli immobilizzati
Le «esistenze iniziali» corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli «acquisti» includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le «rimanenze finali», che rappresentano la differenza tra le «esistenze iniziali» e gli «aumenti» dell'esercizio, da un lato, e le «diminuzioni» dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le «altre variazioni» devono essere inclusi, fra l'altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonchè i trasferimenti che fossero stati effettuati al (o dal) portafoglio titoli non immobilizzati.
Nelle «svalutazioni durature» del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto.
2.2. Titoli non immobilizzati
Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:
a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;
b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.
Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.
2.2.1. Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati.
Gli acquisti e le vendite includono anche i trasferimenti effettuati dal (al) portafoglio di titoli immobilizzati nel corso dell'esercizio nonché le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.
2.3. Opzioni e altri valori assimilati
Forma oggetto di illustrazione nella presente sottosezione il conto dell'attivo relativo alla voce 70.
2.3.1. Variazioni annue delle opzioni e altri valori assimilati
Le «esistenze iniziali» corrispondono al valore delle opzioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le «rimanenze finali», che rappresentano la differenza tra le «esistenze iniziali» e gli «aumenti» dell'esercizio, da un lato, e le «diminuzioni» dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.
Tra le «rivalutazioni» devono essere incluse anche le riprese di valore, mentre le rettifiche di valore andranno incluse nelle «svalutazioni».
2.3.2. Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati
Sezione 3 - Le partecipazioni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.
Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del decreto devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.
3.1. Partecipazioni rilevanti
Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.
Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del decreto, il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.
È consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.
I bilanci e i prospetti riepilogativi che la SIM deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 4, comma 3 del decreto e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo decreto.
3.2. Attività e passività verso imprese del gruppo
Vanno presi in considerazione i rapporti intrattenuti con le imprese di cui all'art. 4, comma 2 del decreto, anche se si tratta di imprese non partecipate direttamente dalla SIM.
3.3. Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)
Possono essere escluse le relazioni finanziarie intrattenute con imprese nelle quali si posseggano partecipazioni di modesta entità sia in rapporto al capitale della partecipata sia al patrimonio della SIM.
3.4. Composizione della voce 80 «partecipazioni»
3.5. Composizione della voce 90 «partecipazioni in imprese del gruppo»
3.6. Variazioni annue delle partecipazioni
Le «esistenze iniziali» corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli «acquisti» includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le «rimanenze finali», che rappresentano la differenza tra le «esistenze iniziali» e gli «aumenti» dell'esercizio, da un lato, e le
«diminuzioni» dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le «altre variazioni» devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 80 («partecipazioni») alla voce 90 («partecipazioni in imprese del gruppo») o alla voce 60 («azioni, quote e altri titoli a reddito variabile») e viceversa.
Nelle «rivalutazioni totali» e nelle «rettifiche totali» deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.
Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall'art. 19 del decreto devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1. e 3.6.2. (cfr. Allegato A.3).
Le informazioni relative alle variazioni delle partecipazioni possono essere fornite omettendo la distinzione tra imprese del gruppo e altre nel casi in cui tale distinzione non sia rilevante.
Sezione 4 - Altre voci dell'attivo
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.
4.1. Le immobilizzazioni materiali e immateriali
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.
Occorre indicare gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni, nonché, ove apprezzabile, l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dalla SIM nella propria attività.
4.1.1. Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
4.1.2. Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali
Le «esistenze iniziali» corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le «rimanenze finali», che rappresentano la differenza tra le «esistenze iniziali» e gli «aumenti» dell'esercizio, da un lato, e le
«diminuzioni» dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.
Nelle «rivalutazioni totali» e nelle «rettifiche totali» deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Nella sottovoce (b) del punto C2 («rettifiche di valore: svalutazioni durature») e nella sottovoce (b) del punto F («rettifiche totali: svalutazioni durature») sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto.
4.2. Composizione della voce 140 «altre attività»
La composizione della voce 140 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.
4.3. Composizione della voce 150 «ratei e risconti attivi»
La composizione della voce 150 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.
4.4. Rettifiche per ratei e risconti attivi
Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.
4.5. Distribuzione delle attività subordinate
Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi, enti finanziari e clientela e dei titoli di debito che presentino clausole di subordinazione.
Sezione 5 - I debiti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.
5.1. Dettaglio della voce 10 «debiti verso banche»
Nei «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
5.2. Dettaglio della voce 20 «debiti verso enti finanziari»
Nel «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
5.3. Dettaglio della voce 30 «debiti verso clientela»
Nel «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
5.4. Debiti verso altre SIM
Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei debiti rivenienti da servizi ricevuti da altre SIM.
Nel «di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito» devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel «di cui: - su titoli di Stato».
5.5. Debiti rappresentati da titoli
Devono essere indicati l'importo e il numero delle obbligazioni ordinarie e di quelle convertibili in azioni emesse dalla SIM, specificando i diritti che esse attribuiscono.
Sezione 6 - I fondi
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 80 e 90.
Se di importo apprezzabile, devono figurare, per categoria di attività (titoli, immobili, ecc.), gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 90 (a). Devono inoltre essere indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 80 e 90, indicando separatamente, ove l'ammontare sia apprezzabile, gli accantonamenti e gli utilizzi.
Occorre anche indicare sia la quota dei «fondi imposte e tasse» di cui alla sottovoce 90 (b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati. In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2. di cui alle «Disposizioni generali» della presente Sezione II.
6.1. Composizione della sottovoce 90 (c) «fondi per rischi ed oneri: altri fondi»
Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce (c) della voce 90 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.
Sezione 7 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 120, 130, 140, 150 e 160 e i conti dell'attivo relativi alle voci 120 e 130.
Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 120 (»passività subordinate»), le seguenti informazioni:
a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;
b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;
c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.
Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano. Nella presente sezione occorre anche indicare:
- il valore nominale e il numero delle azioni che compongono la voce 130 («capitale») nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio;
- la composizione della sottovoce (d) («altre riserve») della voce 150 («riserve») del passivo, se di importo apprezzabile.
In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita cfr. il par. 1.2 della Sez. II.
Sezione 8 - Altre voci del passivo
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.
Con riferimento alla voce 50 «opzioni e altri valori assimilati emessi» deve essere indicato anche il valore complessivo delle opzioni emesse dalla SIM nell'esercizio.
Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 4 «Altre voci dell'attivo».
Sezione 9 - Le garanzie e gli impegni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni «fuori bilancio».
9.1. Composizione della voce 10 «garanzie rilasciate»
Deve essere riportato l'importo e, ove rilevante, il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto terzi nonché l'indicazione delle attività eventualmente costituite in garanzia.
9.2. Attività costituite in garanzia di propri debiti
Nella presente voce deve figurare, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività:
a) l'importo delle attività costituite dalla SIM in garanzia di propri debiti;
b) la natura e l'importo delle attività costituite in garanzia a fronte di operazioni di prestito titoli.
9.3. Composizione della voce 20 «impegni»
9.4. Dettaglio della voce 20 «impegni»
9.5. Operazioni «fuori bilancio»
Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni «fuori bilancio» in essere a fine esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 5.11 della Sezione I. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nel successivo punto 11.1.
Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dalla SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.
Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:
a) ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi51;
b) ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.
I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su valute.
51 Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.
I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come «acquisti» o come «vendite» a seconda che comportino per la SIM l'acquisto o la vendita del tasso fisso52.
I «basis swaps»53 devono formare oggetto di rilevazione tra i contratti derivati senza scambio di capitali sia tra gli acquisti sia tra le vendite. Se il volume delle operazioni di «basis swap» è rilevante, occorre indicarne l'importo anche separatamente, precisando che esso è stato incluso tanto negli acquisti quanto nelle vendite.
Gli «interest rate caps» acquistati e gli «interest rate floors» emessi vanno rilevati tra i contratti derivati senza scambio di capitali come «vendite»; viceversa, gli «interest rate caps» emessi e gli «interest rate floors» acquistati vanno rilevati tra i contratti derivati senza scambio di capitali come «acquisti»54.
Nella presente sezione devono inoltre essere indicati:
a) eventuali altri rischi rilevanti rispetto all'attività dell'ente;
b) la natura e l'importo delle attività ricevute in garanzia a fronte di operazioni di prestito titoli;
c) le altre garanzie ricevute, se di importo apprezzabile, indicando le attività di riferimento.
Sezione 10 - Distribuzione delle attività e delle passività
10.1. Distribuzione temporale delle attività e delle passività
Le voci della tabella si riferiscono ai corrispondenti conti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale.
Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano le operazioni «fuori bilancio» collegate a titoli di debito fisso o a tassi di interesse55. La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro vita residua.
Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate. Nello scaglione «a vista» devono essere ricondotti i crediti e i debiti «a vista» dello stato patrimoniale nonché le altre attività e
52 In conformità di tale criterio, nel caso di negoziazione di un «forward rate agreement» è acquirente la parte che alla data di liquidazione del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente. Viceversa si qualifica come venditrice la parte che alla data di regolamento del contratto riceverà il differenziale quando il tasso fisso è inferiore al tasso corrente, mentre pagherà quando il tasso fisso è superiore al tasso corrente.
53 I «basis swaps», cioè gli «swaps» che prevedono lo scambio di due tassi di interesse indicizzati, corrispondono alla combinazione di due «interest rate swaps» di segno opposto (l'uno di acquisto, l'altro di vendita) aventi le medesime caratteristiche contrattuali (ivi incluso il livello del tasso fisso), ma differenti tassi indicizzati e cioè:
- per l'«IRS» acquistato, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da pagare;
- per l'«IRS» venduto, il tasso cui si fa riferimento per determinare il flusso monetario da ricevere.
54 Gli «interest rate caps» e gli «interest rate floors» corrispondono alla combinazione di un'opzione e di un «forward rate agreement».
In particolare, chi acquista un «interest rate cap» assume il diritto di ricevere il differenziale di interessi se il tasso corrente è superiore al tasso fisso, mentre chi emette un «interest rate floor» assume l'obbligo di pagare il differenziale di interessi se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso.
Pertanto, sia il detentore di un «interest rate cap» sia l'emittente di un «interest rate floor» risultano essere le parti venditrici del tasso fisso. In entrambi i casi infatti essi ricevono un tasso corrente e pagano un tasso fisso, con la particolarità che, da un lato, il detentore dell'«interest rate cap» non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, l'emittente dell'«interest rate floor» non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.
Viceversa, sia l'emittente di un «interest rate cap» sia il detentore di un «interest rate floor» risultano essere le parti acquirenti del tasso fisso. In entrambi i casi, infatti, essi ricevono un tasso fisso e pagano un tasso corrente, con la particolarità che, da un lato, l'emittente dell'«interest rate cap» non riceverà alcun differenziale se il tasso corrente è inferiore al tasso fisso, dall'altro, il detentore dell'«interest rate floor» non pagherà alcun differenziale se il tasso corrente è superiore al tasso fisso.
55 A questi fini tra le operazioni «fuori bilancio» su tassi di interesse rientrano anche quelle che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio, le operazioni «cross currency interest rate swap»).
passività con durata residua non superiore a 24 ore56. I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale
«durata indeterminata».
10.2. Attività e passività in valuta
Nella presente voce deve figurare, ove apprezzabile, l'importo, espresso in euro, delle attività e delle passività denominate in altre valute. Devono inoltre essere indicati i tassi di cambio utilizzati per la conversione in euro.
Sezione 11 - Altre attività
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dalla SIM nell'àmbito dell'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione, ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione, offerta fuori sede, custodia e amministrazione di valori mobiliari.
Altre tipologie, non previste nella presente sezione, di servizi resi a terzi da parte della SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.
11.1. Negoziazione per conto terzi
Devono essere forniti riferimenti in ordine all'attività di negoziazione su titoli e valute posta in essere per conto terzi nel corso dell'esercizio (con evidenza delle operazioni non ancora regolate alla chiusura dell'esercizio).
11.2. Attività di collocamento
11.3. Gestione di patrimoni
11.4. Ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione
Nelle precedenti voci da 11.2 a 11.4 devono essere forniti riferimenti in ordine ai servizi di investimento prestati dalla SIM riportando informazioni di carattere quali/quantitativo in ordine all'operatività svolta nel corso dell'esercizio.
11.5 Offerta fuori sede
11.6. Custodia e amministrazione di titoli
11.7 Altre operazioni
5.4. Parte C - Informazioni sul conto economico
Sezione 1 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 10.
1.1. Composizione della voce 10 «profitti/perdite da operazioni finanziarie»
Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie - distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punti B1 e B2) - i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.
Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 10 del conto economico («profitti/perdite da operazioni finanziarie»).
56 Xxxxx xxxxxxxxx a vista della voce debiti rappresentati da titoli vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti ma non ancora rimborsati.
Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima. Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.
L'importo dei profitti/perdite rivenienti da contratti derivati deve essere indicato anche per le operazioni su
«valute» e «altri». I differenziali o i margini delle operazioni fuori bilancio che prevedono lo scambio di tassi di interesse su valute diverse (ad esempio le operazioni di «cross currency interest rate swap») vanno ricondotti nella colonna «altri».
Sezione 2 - Le commissioni
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 20 e 30.
Sezione 3 - Gli interessi
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.
Occorre ricomprendere tra gli interessi su attività e passività in valuta anche quelli relativi ad attività e passività che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegata al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con determinato paniere di valute.
Sezione 4 - Le spese amministrative
Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e
210.
Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, quando il loro importo sia apprezzabile.
5.1. Composizione della voce 120 «rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni»
Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7, del decreto.
Sezione 6 - Altre voci del conto economico
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico 70, 110, 180, 190 e 220.
6.1. Composizione della voce 70 «altri proventi di gestione»
6.2. Composizione della voce 110 «altri oneri di gestione»
6.3. Composizione della voce 180 «proventi straordinari»
6.4. Composizione della voce 190 «oneri straordinari»
6.5. Composizione della voce 220 «imposte sul reddito d'esercizio»
Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180, 190 e 220 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.
In ordine al trattamento della c.d. fiscalità differita si veda il relativo paragrafo 1.2. di cui alle «Disposizioni generali».
Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico
7.1. Distribuzione territoriale dei proventi
Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 20, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione della SIM.
È consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.
5.5. Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 - Amministratori, sindaci e dipendenti
1.1. Compensi di amministratori e sindaci
1.2. Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della SIM e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.
1.3. Numero medio dei dipendenti per categoria
Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.
Sezione 2 - Impresa capogruppo
2.1. Denominazione
2.2. Sede
Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è inclusa, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, la SIM che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle SIM che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del decreto (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).
Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del decreto indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.
6. La relazione sulla gestione
Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.
Dalla relazione devono anche risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;
c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
d) l'evoluzione prevedibile della gestione;
e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;
f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.
Sezione III
Il bilancio consolidato
1. Disposizioni generali
Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.
I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del decreto).
Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.
La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.
Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.
Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.
Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro. Nel procedere agli arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei «di cui» sono trascurate le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevate al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le «altre attività/passività» per lo stato patrimoniale, tra i «proventi/oneri straordinari» per il conto economico.
Nella relazione consolidata sulla gestione:
a) la disposizione contenuta nella Sezione II, paragrafo 6 («La relazione sulla gestione»), lettera b) delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;
b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;
c) è incluso un prospetto di raccordo tra i dati dell'impresa capogruppo e quelli del bilancio consolidato con riferimento sia al patrimonio netto sia al risultato d'esercizio; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.
2. I metodi di consolidamento
Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.
2.1. Consolidamento integrale
Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26, 28 e 29 del decreto (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.
Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.
2.1.1. Consolidamento delle partecipazioni
Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio57.
Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei
«decimi» e dei «sovrapprezzi» che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:
a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata «capitale sottoscritto non versato»;
b) il conto del passivo dell'impresa controllata «sovrapprezzi di emissione».
Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve essere incrementato anche dei «sovrapprezzi di emissione» non ancora versati di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto
«aggiustamenti da consolidamento» (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).
La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.
Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.
Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con gli eventuali fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce58. La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli «equity ratios» (cfr. in proposito l'appendice C), nella voce dell'attivo consolidato «differenze positive di consolidamento».
Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli «equity ratios», nella voce del passivo consolidato «differenze negative di consolidamento».
Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» della voce del passivo
57 Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per le banche, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.
58 A tal fine si tiene conto, per la quota di competenza, anche delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti delle imprese incluse nel consolidamento controllate indirettamente dalla partecipante.
consolidato «fondi per rischi ed oneri». Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce «utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri») al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.
Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative59 e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del decreto.
La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli «equity ratios», sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato «patrimonio di pertinenza di terzi».
Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli «equity ratios») del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato («riserve», «fondo per rischi finanziari generali», «utile d'esercizio», ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato «patrimonio di pertinenza di terzi».
Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.
Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.
2.1.2. Eliminazione dei rapporti reciproci
Sono eliminati dal bilancio consolidato:
a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel consolidamento;
b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;
c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.
Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.
Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.
Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto «aggiustamenti da consolidamento»; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno «avere» (aumento di passività o di ricavi) o «dare» (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce «altre attività» o nella voce «altre passività» dello stato patrimoniale consolidato.
Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. A tal fine i proventi e gli oneri delle imprese estere controllate la cui operatività si svolga principalmente verso società incluse nel consolidamento possono essere convertiti in euro secondo il cambio medio ponderato di periodo anziché in base al cambio di fine esercizio; per le altre imprese controllate il cambio ponderato è applicabile unicamente ai proventi e agli oneri in valuta relativi alle operazioni intragruppo e a quelle con esse collegate.
59 Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel «fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri».
Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce «proventi straordinari» o nella voce «oneri straordinari» e non deve modificare il risultato d'esercizio per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.
2.1.3. Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate
Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.
I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto «altre riserve» della partecipante stessa. Se, invece, essi sono contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.
Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art. 18 o dell'art. 19 del decreto, devono essere eliminate accreditando il conto «rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie» e addebitando in contropartita il conto «partecipazioni in imprese del gruppo» della partecipante.
Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del decreto, vanno annullate addebitando il conto «altre riserve» nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto «partecipazioni in imprese del gruppo» della partecipante.
2.2. Consolidamento proporzionale
Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del decreto (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 3560 sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.
Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo, del passivo, delle garanzie e impegni nonché le operazioni «fuori bilancio» e i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.
Se l'impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.
Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.
2.3. Patrimonio netto
Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del decreto è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del decreto.
Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:
a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell'attivo consolidato
«partecipazioni» o «partecipazioni in imprese del gruppo» e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal decreto per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato «utili» o «perdite» delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;
60 Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.
b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell'attivo consolidato «differenze positive di patrimonio netto» e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del decreto.
Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato
«differenze negative di patrimonio netto» oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» della voce del passivo consolidato «fondi per rischi ed oneri».
Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte un .n aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.
Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata61. Nelle voci del conto economico consolidato «utili delle partecipate valutate al patrimonio netto» o «perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto» confluisce il saldo di tutte le variazioni.
Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.
Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del decreto.
3. Lo stato patrimoniale consolidato
3.1. Attivo
Obbligazioni e altri titoli di debito
Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto «obbligazioni e altri titoli di debito».
Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto «debiti rappresentati da titoli» del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.
Partecipazioni in imprese del gruppo
Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.
Azioni o quote proprie
Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.
61 Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato «differenze negative di patrimonio netto».
3.2. Passivo
Debiti rappresentati da titoli
Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell'attivo consolidato «obbligazioni e altri titoli di debito».
Patrimonio di pertinenza di terzi
Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:
a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli
«equity ratios», di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio;
b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli «equity ratios», ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).
Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal «patrimonio di pertinenza di terzi» devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i «sovrapprezzi di emissione» non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto «capitale sottoscritto non versato» e il conto
«aggiustamenti da consolidamento».
Riserve
Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) «altre riserve».
4. Il conto economico consolidato
Imposte sul reddito dell'esercizio
Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
Nella presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli «equity ratios», sia di pertinenza di terzi.
Utile (Perdita) d'esercizio
Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli
«equity ratios».
5. La nota integrativa al bilancio consolidato
5.1. Premessa
La nota integrativa del consolidato è suddivisa nelle seguenti quattro parti:
1) parte A - Criteri di valutazione;
2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;
3) parte C - Informazioni sul conto economico;
4) parte D - Altre informazioni.
Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.
Nella nota integrativa del consolidato le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.
5.2 Contenuto
La nota integrativa al bilancio consolidato indica almeno:
1) le informazioni a livello consolidato previste per la nota integrativa dei conti individuali qualora ciò sia significativo;
2) l'elenco:
a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;
b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;
c) delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del decreto;
d) delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.
I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:
a) la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio. Per le imprese indicate nelle lettere a), b) e c) del precedente capoverso, gli importi sono quelli utilizzati, rispettivamente, per il consolidamento e per l'applicazione del metodo del patrimonio netto; per le imprese indicate nella lettera d) del precedente capoverso, gli importi sono quelli dell'ultimo esercizio chiuso;
b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;
c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;
d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c), indicando il tipo di rapporto intercorrente con l'impresa che redige il bilancio consolidato.
È consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.
Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto, di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;
3) i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del decreto, le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente nonché, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;
4) i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, del decreto, del metodo previsto dal medesimo articolo;
5) fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del decreto;
6) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;
7) l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del decreto;
8) l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli
«equity ratios»;
9) informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.
Allegato A
SCHEMI DEL BILANCIO DELLA SIM
A.1. STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso banche:
(a) a vista
(b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari:
(a) a vista
(b) altri crediti
40. Crediti verso clientela
50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
(a) di emittenti pubblici
(b) di banche
(c) di enti finanziari di cui:
- titoli propri
(d) di altri emittenti
60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
70. Opzioni e altri valori assimilati
80. Partecipazioni
90. Partecipazioni in imprese del gruppo
100. Immobilizzazioni immateriali di cui:
- costi di impianto
- avviamento
110. Immobilizzazioni materiali
120. Capitale sottoscritto non versato di cui:
- capitale richiamato
130. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)
140. Altre attività:
di cui:
- depositi presso organismi di compensazione e garanzia
- crediti versi promotori finanziari
150. Ratei e risconti attivi:
(a) ratei attivi
(b) risconti attivi Totale dell'attivo
PASSIVO
10. Debiti verso banche:
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
50. Opzioni e altri valori assimilati emessi
60. Altre passività: di cui:
- debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
(a) ratei passivi
(b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
(a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
(b) fondi imposte e tasse
(c) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Capitale
140. Sovrapprezzi di emissione
150. Riserve:
(a) riserva legale
(b) riserva per azioni proprie
(c) riserve statutarie
(d) altre riserve
160. Riserve di rivalutazione
170. Utili (Perdite) portati a nuovo
180. Utile (Perdita) d'esercizio
Totale del passivo
GARANZIE E IMPEGNI
10. Garanzie rilasciate
20. Impegni
A.2. CONTO ECONOMICO
10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie di cui:
- su titoli
- su contratti derivati
- su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati di cui:
- su titoli di debito
- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri crediti
50. Interessi passivi e oneri assimilati di cui:
- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri debiti
60. Dividendi e altri proventi
a) su azioni, quote e altri titoli di capitale
b) su partecipazioni
c) su partecipazioni in imprese del gruppo
70. Altri proventi di gestione
80. Spese amministrative
a) spese per il personale di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili
b) altre spese amministrative
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
100. Accantonamenti per rischi ed oneri
110. Altri oneri di gestione
120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
130. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
180. Proventi straordinari
190. Oneri straordinari
200. Utile (Perdita) straordinario
210. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
220. Imposte sul reddito dell'esercizio
230. Utile (Perdita) d'esercizio
A.3. NOTA INTEGRATIVA
Parte A - Criteri di valutazione
Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali
Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Sezione 1 - I crediti Sezione 2 - I titoli
Sezione 3 - Le partecipazioni Sezione 4 - Altre voci dell'attivo Sezione 5 - I debiti
Sezione 6 - I fondi
Sezione 7 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate Sezione 8 - Altre voci del passivo
Sezione 9 - Le garanzie e gli impegni
Sezione 10 -Distribuzione delle attività e delle passività Sezione 11 - Altre attività
Parte C - Informazioni sul conto economico
Sezione 1 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie Sezione 2 - Le commissioni
Sezione 3 - Gli interessi
Sezione 4 - Le spese amministrative
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti Sezione 6 - Altre voci del conto economico
Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico
Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 - Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti Sezione 2 - Impresa capogruppo
Parte A - Criteri di Valutazione
Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali
2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)
2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)
Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale
Sezione 1 - I crediti
1.1 Dettaglio della voce 20 «crediti banche»
(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
1.2 Dettaglio della voce 30 «crediti verso enti finanziari»
(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
1.3 Dettaglio della voce 40 «crediti verso clientela»
(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
1.4 Crediti verso altre SIM
(a) per servizi
(b) per riporti e operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
1.5 Crediti in sofferenza
1.6 Crediti per interessi di mora
Sezione 2 - I titoli
2.1 Titoli immobilizzati
Voci/valori | Valore di bilancio | Valore di mercato |
1. Titoli di debito 1.1 titoli di Stato - quotati - non quotati 1.2 altri titoli - quotati - non quotati 2. Titoli di capitale - quotati - non quotati | ||
Totali |
2.1.1 Variazioni annue dei titoli immobilizzati
X. Xxxxxxxxx iniziali | |
B. Aumenti B1. Acquisti B2. Riprese di valore B3. Altre variazioni | |
C. Diminuzioni X0. Xxxxxxx X0. Xxxxxxxx X0. Rettifiche di valore di cui: - svalutazioni durature C4. altre variazioni | |
D. Rimanenze finali |
2.2 Titoli non immobilizzati
Voci/valori | Valore di bilancio | Valore di mercato |
1. Titoli di debito 1.1 titoli di Stato - quotati - non quotati 1.2 altri titoli - quotati - non quotati 2. Titoli di capitale 2.1 titoli azionari - quotati - non quotati 2.2 altri titoli - quotati - non quotati | ||
Totali |
2.2.1 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati
(a) acquisti
1. titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli di capitale
- titoli azionari
- altri titoli
(b) vendite
1. titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli di capitale
- titoli azionari
- altri titoli
2.2.2 Riporti, operazioni pronti contro termine e prestito titoli
(a) titoli da ricevere
1. titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli di capitale
- titoli azionari
- altri titoli
(b) titoli da consegnare
1. titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli di capitale
- titoli azionari
- altri titoli
2.3 Opzioni e altri valori assimilati
Voci/valori | Valore di bilancio | Valore di mercato |
1. Su titoli 1.1 su titoli di debito 1.2 su titoli di capitale 2. Su tassi 3. Su indici 4. Su valute 5. Altre | ||
Totali |
2.3.1 Variazioni annue di opzioni e altri valori assimilati
X. Xxxxxxxxx iniziali | |
B. Aumenti B1. Acquisti B2. Rivalutazioni B3. altre variazioni | |
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore C3. altre variazioni | |
D. Rimanenze finali |
2.3.2 Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati
(a) acquisti
1. su titoli
2. su tassi
3. su indici
4. su valute
5. altri
(b) vendite
1. su titoli
2. su tassi
3. su indici
4. su valute
5. altre
Sezione 3 - Le partecipazioni
3.1 Partecipazioni rilevanti
Denominazioni | Sede | Patrimonio netto | Utile/Perdita | Quota % | Valore di bilancio |
A. Imprese controllate 1. ………………………. 2. ………………………. B. Imprese sottoposte a influenza notevole 1. ………………………. 2. ………………………. |
3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo
(a) Attività
1. crediti verso banche di cui:
- subordinati
2. crediti verso SIM di cui:
- subordinati
3. crediti verso altri enti finanziari di cui:
- subordinati
4. crediti verso clientela di cui:
- subordinati
5. obbligazioni e altri titoli di debito di cui:
- subordinati
(b) Passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso SIM
3. debiti verso altri enti finanziari
4. debiti verso clientela
5. debiti rappresentati da titoli
6. passività subordinate
(c) Xxxxxxxx e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni
3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)
(a) Attività
1. crediti verso banche di cui:
- subordinati
2. crediti verso SIM di cui:
- subordinati
3. crediti verso altri enti finanziari di cui:
- subordinati
4. crediti verso clientela di cui:
- subordinati
5. obbligazioni e altri titoli di debito di cui:
- subordinati
(b) Passività
1. debiti verso banche
2. debiti verso SIM
3. debiti verso altri enti finanziari
4. debiti verso clientela
5. debiti rappresentati da titoli
6. passività subordinate
(c) Xxxxxxxx e impegni
1. garanzie rilasciate
2. impegni
3.4 Composizione della voce 80 «partecipazioni»
(a) banche
1. quotate
2. non quotate
(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate
(c) altre
1. quotate
2. non quotate
3.5 Composizione della voce 90 «partecipazioni in imprese del gruppo»
(a) in banche
1. quotate
2. non quotate
(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate
(c) altre
1. quotate
2. non quotate
3.6 Variazioni annue delle partecipazioni
3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo
X. Xxxxxxxxx iniziali | |
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni | |
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore C3. altre variazioni | |
D. Rimanenze finali | |
E. Rivalutazioni totali | |
F. Rettifiche totali |
3.6.2 Altre partecipazioni
X. Xxxxxxxxx iniziali | |
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni | |
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore C3. altre variazioni | |
D. Rimanenze finali | |
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali |
Sezione 4 - Altre voci dell'attivo
4.1 Le immobilizzazioni materiali e immateriali
4.1.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali
X. Xxxxxxxxx iniziali | |
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni | |
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni | |
D. Rimanenze finali | |
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature |
4.1.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali
X. Xxxxxxxxx iniziali | |
B. Aumenti B1. Acquisti B2. riprese di valore B3. Rivalutazioni B4. altre variazioni | |
C. Diminuzioni C1. Vendite C2. rettifiche di valore: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature C3. altre variazioni | |
D. Rimanenze finali | |
E. Rivalutazioni totali F. Rettifiche totali: (a) ammortamenti (b) svalutazioni durature |
4.2 Composizione della voce 140 «altre attività»
4.3 Composizione della voce 150 «ratei e risconti attivi»
4.4 Rettifiche per ratei e risconti attivi
(a) voci dell'attivo (da specificare)
(b) voci del passivo (da specificare)
4.5 Distribuzione delle attività subordinate
(a) crediti verso banche
(b) crediti verso enti finanziari
(c) crediti verso clientela
(d) obbligazioni e altri titoli di debito
Sezione 5 - I debiti
5.1 Dettaglio della voce 10 «debiti verso banche»
(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
5.2 Dettaglio della voce 20 «debiti verso enti finanziari»
(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
5.3 Dettaglio della voce 30 «debiti verso clientela»
(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
5.4 Debiti verso altre SIM
(a) per servizi ricevuti
(b)per riporti ed operazioni pronti contro termine di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale
5.5 Debiti rappresentati da titoli
a) obbligazioni
b) altri titoli
Sezione 6 - I fondi
6.1 Composizione della sottovoce 90 (b) «fondo imposte a tasse»
6.2 Composizione della sottovoce 90 (c) «fondi per rischi ed oneri: altri fondi»
6.3 Composizione della voce 110 «fondi rischi su crediti»
Sezione 7 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate
Sezione 8 - Altre voci del passivo
8.1 Composizione della voce 50 «opzioni e altri valori assimilati emessi»
(a) su titoli:
- titoli di debito
- titoli di capitale
(b) su tassi
(c) su indici
(d) su valute
(e) altre
8.2 Composizione della voce 60 «altre passività»
8.3 Composizione della voce 70 «ratei e risconti passivi»
8.4 Rettifiche per ratei e risconti passivi
(a) voci del passivo (da specificare)
(b) voci dell'attivo (da specificare)
Sezione 9 - Le garanzie, gli impegni e le operazioni «fuori bilancio»
9.1 Composizione della voce 10 «garanzie rilasciate»
9.2 Attività costituite in garanzia di propri debiti
(da specificare)
9.3 Composizione della voce 20 «impegni»
9.4 Dettaglio della voce 20 «impegni»
Titoli da ricevere per operazioni da regolare
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- azioni
- altri titoli di capitale
Titoli da consegnare per operazioni da regolare
- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- azioni
- altri titoli di capitale Titoli in valuta
- da ricevere
- da consegnare Valute
- valute contro valute
- acquisti contro euro
- vendite contro euro
9.5 Operazioni «fuori bilancio»
Operazioni/Finalità | Copertura | Negoziazione | Altre |
1. opzioni acquistate a) titoli di capitale - acquisti (“call”) - vendite (“put”) b) titoli di debito - acquisti (“call”) - vendite (“put”) c) valute - valute contro valute - acquisti contro euro (“call”) - vendite contro euro (“put”) d) tassi - acquisti - vendite e) indici - acquisti - vendite 2. opzioni emesse a) titoli di capitale - acquisti (“call”) - vendite (“put”) b) titoli di debito - acquisti (“call”) - vendite (“put”) c) valute - valute contro valute - acquisti contro euro (“call”) - vendite contro euro (“put”) d) tassi - acquisti - vendite e) indici - acquisti - vendite 3. altri contratti derivati (con scambio di capitali) a) titoli - acquisti - vendite b) valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro 4. altri contratti derivati (senza scambio di capitali) a) valute - valute contro valute - acquisti contro euro - vendite contro euro b) tassi - acquisti - vendite c) indici - acquisti - vendite d) altri valori - acquisti - vendite |
Sezione 10 - Distribuzione delle attività e delle passività
10.1 Distribuzione temporale delle attività e delle passività
Voci/Durate residue | Durata determinata | Durata indeterminata | ||||||
a vista | fino a 3 mesi | oltre 3 mesi fino a 12 mesi | oltre 1 anno fino a 5 anni | oltre 5 anni | ||||
Tasso fisso | Tasso indicizzato | Tasso fisso | Tasso indicizzato | |||||
1. Attivo 1.1 crediti verso banche di cui: - riporti ed operazioni PCT 1.2 crediti verso enti finanziari di cui: - riporti ed operazioni PCT 1.3 crediti verso clientela di cui: - riporti ed operazioni PCT 1.4 obbligazioni ed altri titoli di debito 1.5 operazioni “fuori bilancio” | ||||||||
2. Passivo 2.1 debiti verso banche di cui: - riporti ed operazioni PCT 2.2 debiti verso enti finanziari di cui: - riporti ed operazioni PCT 2.3 debiti verso clientela di cui: - riporti ed operazioni PCT 2.4 debiti rappresentati da titoli 2.5 operazioni “fuori bilancio” |
10.2 Attività e passività in valuta
(a) attività
- crediti
- obbligazioni e altri titoli di debito
- azioni e altri titoli di capitale
- partecipazioni
- altre attività
(b) passività
- debiti non rappresentati da titoli
- debiti rappresentati da titoli
- altre passività
Sezione 11 - Altre attività
11.1 Negoziazione per conto terzi
(a) negoziazione di titoli (da specificare)
(b) negoziazione di valute (da specificare)
11.2 Attività di collocamento
(a) con garanzia
(b) senza garanzia
11.3 Gestione di patrimoni
(a) patrimonio gestito
(b) conferimenti
(c) prelievi
11.4 Ricezione e trasmissione di ordini e/o mediazione
11.5 Offerta fuori sede
11.6 Custodia e amministrazione di valori mobiliari
(a) titoli di terzi in deposito
(b) titoli di terzi depositati presso terzi
(c) titoli di proprietà depositati presso terzi
11.8 Altre operazioni
(da specificare)
Parte C - Informazioni sul conto economico
Sezione 1 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie
1.1 Composizione della voce 10 «profitti/perdite da operazioni finanziarie»
Voci/Operazioni | Titoli | Valute |
A.1 Rivalutazioni A.2 Svalutazioni B.1 Utili (perdite) da realizzo B.2 Altri Profitti/Perdite | XXX XXX | |
Totali | ||
1. Contratti derivati 2. Titoli di Stato 3. Altri titoli di debito 4. Titoli azionari 5. Altri titoli di capitale 6. Altri | ||
Voci/Operazioni | altri |
A.1 Rivalutazioni A.2 Svalutazioni B.1 Utili (perdite) da realizzo B.2 Altri Profitti/Perdite | |
Totali | |
1. Contratti derivati: a. su tassi b. su indici 2. Altri |
Sezione 2 - Le commissioni
2.1 Composizione della voce 20 «Commissioni attive»
(a) per attività di negoziazione titoli
(b) per attività di negoziazione in cambi
(c) per attività di collocamento
(d) per attività di gestione di patrimoni
(e) per attività di ricezione e trasmissione ordini e/o mediazione
(f) per offerta fuori sede
(g) per attività di custodia e amministrazione
(h) per altri servizi:
(da specificare) di cui:
- per operazioni di prestito titoli
2.2 Composizione della voce 30 «Commissioni passive»
(a) per attività di negoziazione titoli
(b) per attività di negoziazione in cambi
(c) per attività di gestione di patrimoni
(d) per offerta fuori sede
(e) per deposito titoli
(f) per altri servizi (da specificare) di cui:
- per operazioni di prestito titoli
Sezione 3 - Gli interessi
3.1 Composizione della voce 40 «interessi attivi e proventi assimilati»
(a) su crediti verso banche di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
(b) su crediti verso enti finanziari di cui:
- per riporti e operazioni di pronti contro termine
(c) su crediti verso clientela di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
(d) su titoli di debito
(e) altri interessi attivi
(f) altri proventi
3.2 Composizione della voce 50 «interessi passivi e oneri assimilati»
(a) su debiti verso banche di cui:
- per riporti e operazioni di pronti contro termine
(b) su debiti verso enti finanziari di cui:
- per riporti e operazioni di pronti contro termine
(c) su debiti verso clientela di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine
(d) su debiti rappresentati da titoli
(e) su passività subordinate
(f) altri oneri
Sezione 4 - Le spese amministrative
Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti
5.1 Composizione della voce 120 «rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni»
(a) rettifiche di valore su crediti
(b) accantonamenti per garanzie e impegni
Sezione 6 - Altre voci del conto economico
6.1 Composizione della voce 70 «altri proventi di gestione»
6.2 Composizione della voce 110 «altri oneri di gestione»
6.3 Composizione della voce 180 «proventi straordinari»
6.4 Composizione della voce 190 «oneri straordinari»
6.5 Composizione della voce 220 «Imposte sul reddito d'esercizio»
Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico
7.1 Distribuzione territoriale dei proventi (da specificare)
Parte D - Altre informazioni
Sezione 1 - Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti
1.1 Compensi di amministratori e sindaci
(a) amministratori
(b) sindaci
1.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci
(a) amministratori
(b) sindaci
1.3 Numero medio dei dipendenti per categoria
(a) dirigenti
(b) funzionari
(c) restante personale
Sezione 2 - Impresa capogruppo
2.1 Denominazione
2.2 Sede
Allegato B
SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO
10. Cassa e disponibilità
20. Crediti verso banche:
(a) a vista
(b) altri crediti
30. Crediti verso enti finanziari:
(a) a vista
(b) altri crediti
40. Crediti verso clientela
50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
(a) di emittenti pubblici
(b) di banche
(c) di enti finanziari di cui:
- titoli propri
(d) di altri emittenti
60. Azioni, quote e altri titoli di capitale
70. Opzioni e altri valori assimilati
80. Partecipazioni:
(a) valutate al patrimonio netto
(b) altre
90. Partecipazioni in imprese del gruppo:
(a) valutate al patrimonio netto
(b) altre
100. Differenze positive di consolidamento
110. Differenze positive di patrimonio netto
120. Immobilizzazioni immateriali
130. Immobilizzazioni materiali
140. Capitale sottoscritto non versato di cui:
- capitale richiamato
150. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)
160. Altre attività di cui:
- depositi presso organismi di compensazione e garanzia
- crediti verso promotori finanziari
170. Ratei e risconti attivi:
(a) ratei attivi
(b) risconti attivi Totale dell'attivo
PASSIVO
10. Debiti verso banche:
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso
20. Debiti verso enti finanziari:
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso
30. Debiti verso clientela:
(a) a vista
(b) a termine o con preavviso
40. Debiti rappresentati da titoli:
(a) obbligazioni
(b) altri titoli
50. Opzioni e altri valori emessi
60. Altre passività
di cui:
debiti verso promotori finanziari
70. Ratei e risconti passivi:
(a) ratei passivi
(b) risconti passivi
80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90. Fondi per rischi ed oneri:
(a) fondi di quiescenza e per obblighi simili
(b) fondi imposte e tasse
(c) fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
(d) altri fondi
100. Fondo per rischi finanziari generali
110. Fondi rischi su crediti
120. Passività subordinate
130. Differenze negative di consolidamento
140. Differenze negative di patrimonio netto
150. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
160. Capitale
170. Sovrapprezzi di emissione
180. Riserve:
(a) riserva legale
(b) riserva per azioni proprie
(c) riserve statutarie
(d) altre riserve
190. Riserve di rivalutazione
200. Utili (Perdite) portati a nuovo
210. Utile (Perdita) d'esercizio Totale del passivo GARANZIE E IMPEGNI
10. Garanzie rilasciate
20. Impegni
B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie di cui:
- su titoli
- su contratti derivati
- su valuta
20. Commissioni attive
30. Commissioni passive
40. Interessi attivi e proventi assimilati di cui:
- su titoli di debito
- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri crediti
50. Interessi passivi e oneri assimilati di cui:
- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri debiti
60. Dividendi e altri proventi
a) su azioni, quote e altri titoli di capitale
b) su partecipazioni
c) su partecipazioni in imprese del gruppo
70. Altri proventi di gestione
80. Spese amministrative:
(a) spese per il personale di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili
(b) altre spese amministrative
90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali
100. Accantonamenti per rischi ed oneri
110. Altri oneri di gestione
120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni
140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti
150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie
160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie
170. Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto
180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie
190. Proventi straordinari
200. Oneri straordinari
210. Utile (Perdita) straordinario
220. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri
230. Variazione del fondo per rischi finanziari generali
240. Imposte sul reddito dell'esercizio
250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
260. Utile (Perdita) d'esercizio
Appendice C
EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO
C.1. Equity ratios
Esempio 1
I dati dell'esempio sono i seguenti:
- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.
La struttura partecipativa «a catena» di tale gruppo può essere raffigurata così :
Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.
Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:
D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518
C.2. Differenze di consolidamento
C.2.1. Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta
I dati dell'esempio sono i seguenti:
- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di 100.
Il raffronto tra il valore della partecipazione (70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (90, pari al 90 per cento di 100) fa emergere una differenza di 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:
a) nella voce del passivo «differenze negative di consolidamento» dello stato patrimoniale consolidato;
b) nella sottovoce (c) «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri» della voce del passivo «fondi per rischi ed oneri», quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.
La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 10, va ricondotta nella voce del passivo «patrimonio di pertinenza di terzi».
C.2.2. Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta
I dati dell'esempio sono i seguenti:
- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 100;
- il patrimonio della società B è così composto:
• capitale 60
• riserve 40
• riserve di rivalutazione 5
• fondi rischi su crediti 15
Il raffronto tra il valore della partecipazione (100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (70, pari al 70 per cento di 100) fa emergere una differenza di 30.
Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.
Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:
- la differenza di 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (3,5) e dei fondi rischi su crediti (10,5);
- il residuo importo delle differenze (16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo («differenze positive di consolidamento») dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (1,5) e dei fondi rischi su crediti (4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo «patrimonio di pertinenza di terzi».
C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette
Si ipotizzi che al 31 dicembre 1993 si abbia la seguente situazione:
- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di 100.
Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono62:
LEGENDA:
- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti
Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli «equity ratios».
Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per 47 e interessi di minoranza per 13, così determinate:
Differenze negative di consolidamento
a) 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;
62 Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.
b) 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di 30 della società B nella società C)63;
Interessi di minoranza
a) 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui 10 di diretta pertinenza e 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di 30);
b) 10 relative ai soci di minoranza della società C.
Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:
a) 47 nella voce del passivo «differenze negative di consolidamento»;
b) 23 nella voce del passivo «patrimonio di pertinenza dei terzi».
Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:
BILANCIO CONSOLIDATO
Crediti verso clientela | 235 | Fondi rischi su crediti 15 Differenze negative di consolidamento 47 Patrimonio di pertinenza di terzi 23 Capitale 100 Riserve (a) riserva legale 50 235 |
235 |
Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31 dicembre 1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti64:
a) società A:
- aumento del fondo rischi su crediti: 3;
- utile d'esercizio: 20. b) società B:
- aumento del fondo rischi su crediti: 1,
- utile d'esercizio: 10 (per 6 attribuito a riserve e per 4 destinato a dividendi). c) società C:
- costituzione del fondo rischi su crediti: 2;
- utile d'esercizio: 5 (attribuito interamente a riserve).
Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli «equity ratios», nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale («riserve», «fondo per rischi finanziari generali» «utile d'esercizio», ecc.).
63 L'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo:
90% * 60 - 90% ( 100) = 81% ( 100) - 90% ( 100) = - 27
dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.
64 Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.