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Definizione di Come

Come si è detto in precedenza, nonostante le spinte riformatrici provenienti dalla dottrina maggioritaria, il Legislatore, negli ultimi anni, ha rafforzato la tutela del legittimario186. Le recenti riforme legislative nella materia successoria sembrerebbero pertanto dimostrare che l’intero diritto delle successioni sia in fase di aperta evoluzione che tende all’anticipazione delle posizioni giuridiche nel loro complesso187. La vicenda successoria, infatti, non assume più una esclusiva rilevanza nel momento della morte di un determinato soggetto, ma viene ad anticipare la sua importanza in un momento precedente, e ciò sia per quanto riguarda il disponente sia per quanto attiene i potenziali successibili. Sul punto sia consentita una riflessione. È pacifico che la successione necessaria costituisce un limite all’autonomia testamentaria in quanto, come già approfondito in precedenza, i legittimari, ove non abbiano ricevuto quanto a loro riservato dalla legge, potrebbero, all’apertura della successione, agire in riduzione e stravolgere il volere del disponente188. Al contrario, secondo i principi generali, prima dell’apertura della successione, nessun diritto spetta agli stretti congiunti del de cuius “né come pretesa sull’eredità e neppure come 186 Secondo DELLE MONACHE, Scenari attuali in materia di tutela del legittimario, op. cit., dette considerazioni possono farsi non solo con riguardo alle recenti riforme che hanno interessato il Libro II del codice civile ma anche relativamente a talune pronunce giurisprudenziali. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2004, n. 20644 in materia di prescrizione dell’azione di riduzione. La pronuncia in esame dispone che “ il termine di prescrizione dell'azione di riduzione, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato”. La sentenza in questione, per giunta a Sezioni Unite, determina un rafforzamento della tutela del legittimario contribuendo così a creare un ulteriore ostacolo alla circolazione dei beni di provenienza successoria. Ed infatti, poiché il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione e decennale è pure il termine di prescrizione dell’azione di riduzione, si potrebbero immaginare situazioni in cui la sorte del lascito rimane dubbia per tutto il ventennio successivo alla morte del de cuius. 187...
Come si è avuto modo di osservare, sia le verifiche sia i controlli costituiscono sub– procedimenti di carattere amministrativo inseriti, con propria autonomia formale e sostanziale, all’interno del procedimento di accertamento tributario. Nello sviluppo delle attività ispettive, i Reparti del Corpo godono di un certo grado di “indipendenza”, che trova fondamento nell’esigenza di calibrare opportunamente ogni singolo intervento rispetto ai concreti elementi di pericolosità fiscale acquisiti sul conto dei contribuenti selezionati, alle loro caratteristiche tipologiche e dimensionali e alle concrete condizioni di esercizio dell’attività sottoposta ad ispezione. Si tratta, più specificamente, di una autonomia “tecnica”, come tale riferita, principalmente, all’individuazione e alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, alla scelta del modulo ispettivo da adottare nel caso concreto, all’individuazione delle metodologie di controllo e degli strumenti d’indagine azionabili. È di tutta evidenza che essa non può tradursi in scelte arbitrarie; le decisioni operative, proprio in quanto ispirate a ragioni di natura “tecnica”, devono costituire la risultanza di processi fondati su argomentazioni motivate, che tengano in debita considerazione tutti gli elementi utili a pervenire a soluzioni ispirate ai generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Tali processi non possono non svilupparsi nel quadro di un contesto definito di funzioni e responsabilità, diversamente calibrate in relazione ai differenti ruoli rivestiti da tutti i livelli di comando ed esecuzione del servizio, interessati a vario titolo all’attività ispettiva. Nei paragrafi che seguono tali funzioni e responsabilità sono regolamentate con principale riferimento alle fasi di preparazione ed esecuzione delle verifiche e dei controlli, mentre: - per quanto concerne la preventiva fase della programmazione, le relative disposizioni sono contenute nel capitolo 5 della presente Parte; - relativamente alla successiva fase di controllo, specifiche indicazioni sono riportate al capitolo 8 della presente Parte.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Examples of Come in a sentence

  • Come appare dalle denominazioni usate di solito (“intermittente”, “a chiamata”, “stand-by workers”, “on call contracts”), gli elementi di questo speciale rapporto di lavoro subordinato sono: ⚫ la discontinuità temporale; ⚫ la facoltatività; ⚫ la disponibilità: del lavoratore e del datore di lavoro di dare la massima importanza alla flessibilità71.

  • Come già anticipato nel § 1, la concretizzazione delle istanze di rinnova- mento espresse dai più recenti sviluppi normativi, dei quali si è dato conto, spetta alla contrattazione collettiva.

  • Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti ci sono casi in cui definire un rapporto di lavoro come subordinato piuttosto che come autonomo è compito assai arduo.

  • Come menzionato al punto 7, per ogni anno di servizio i lavoratori fino ai 20 anni compiuti hanno diritto ad almeno cinque settimane di vacanze e gli altri collaboratori ad almeno quattro settimane (art.


More Definitions of Come

Come si calcola la Performance obiettivo? Come si calcola la Performance del Contratto?
Come si è detto, il rimedio di cui dispone il cliente in caso di esercizio dello ius variandi da parte della banca consiste nell’esercitare il diritto di recesso che però, nel contratto di mutuo, comporta delle conseguenze particolarmente gravose per il mutuatario che, all’occorrenza, sarebbe obbligato a restituire la somma ancora dovuta. Per ovviare a tale inconveniente il legislatore, come confermato dal Collegio di Milano, ha perciò previsto che, per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, lo ius variandi applicabile dalla banca non possa estendersi sino alla modifica delle clausole riguardanti i tassi di interesse78, ovvero possono essere variate tutte le clausole che riguardano altri aspetti economici del rapporto contrattuale. Come sopra ricostruito79, l’art. 118 T.u.b. nel corso degli anni ha subito numerose e repentine modifiche da parte del legislatore, modifiche che hanno evidenziato una netta distinzione in merito all’applicazione soggettiva della norma; siffatta distinzione riguarda le differenti controparti con le quali la banca può trovarsi a dover concludere un contratto, ovvero da un lato, consumatori e micro - imprese, dall’altro professionisti e macro - imprese; tale distinzione porta all’applicazione di una diversa disciplina rispetto al tipo di soggetti che concludono il contratto. Ultimo intervento del legislatore è stato quello di inserire un c. 2-bis80 con l’intento di disciplinare 76 Nota del 21/02/2007, n. 5574. 00 Xxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, decisione n. 334 del 2010. 00 Xxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, decisione n. 387 del 2010.
ComeLa Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato le informazioni richieste.
ComeIl premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Xxxxxx o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Come si è già rilevato, l’art. 13, paragrafo 1, del- la direttiva 2008/48/CE statuisce invece che, quan- do sia convenuto tra le parti contraenti che la banca ovvero l’intermediario abilitato abbiano il diritto di recedere, quest’ultimo può essere esercitato indi- pendentemente dalla sussistenza di un «valido moti- vo», fermo restando l’obbligo di preavvisare l’altra parte contraente. Deve ritenersi quindi che, per quanto riguarda specificamente i contratti di credito ai consumatori, l’art. 13 della direttiva 2008/48/CE abbia tacitamen- te abrogato le suddette disposizioni della direttiva 93/13/CEE, segnatamente facendo venir meno l’esigenza che il recesso sia fondato su un «valido motivo» (ovvero un «giustificato motivo», per fare riferimento alla terminologia adottata dal legislatore italiano nella rispettiva disposizione attuativa, ossia l’art. 33, 3° comma, lett. a), cod. cons.). Ne consegue che, scaduto il termine del 12 mag- gio 2010, entro il quale deve essere attuata dagli Stati Membri la direttiva 2008/48/CE, ai sensi del suo art. 27, paragrafo 1, la disposizioni italiana che ha dato attuazione a quella comunitaria, ossia l’art. 33, 3° comma, lett. a) del codice del consumo, do- vrà considerarsi (parzialmente) incompatibile con il diritto comunitario, sotto il profilo di cui si è detto, e pertanto non vincolante. Occorre invece la sussistenza di «motivi oggetti- vamente giustificati» perché il creditore possa porre termine al diritto del consumatore di effettuare ulte- riori prelievi, così com’è previsto dal paragrafo 2 dell’art. 13, sempre con riguardo ai contratti di cre- dito a tempo indeterminato.
Come si è visto dalla lettura degli accordi sono state estrapolate una serie di informazioni che sono state inserire in una piattaforma informatica specificatamente progettata. Le informazioni ricavate possono essere così classificate: - Informazioni di base: Titolo, data di firma, tipo di accordo (territoriale, aziendale, altro) e specifica della tipologia a seconda che fosse territoriale (regionale, provinciale, altro) o aziendale (gruppo, azienda, unità produttiva); - Ambito territoriale, inteso come territorio su cui gli effetti dell’accordo si riflettono; - Dati su azienda e lavoratori, ricavati in maniera secondaria dalla piattaforma Aida – Bureau van Dijk: denominazione, forma societaria, partita iva, codice Ateco, numero lavoratori con anno rilevazione, fatturato con anno di rilevazione, nazionalità società controllante; - Tematiche Contrattuali, definite dalle 11 macro-aree e dagli istituti e norme collegate; - Parti firmatarie: tipologia parti firmatarie e parti sindacali. Al termine dell’inserimento della lettura e classificazione degli accordi è stato possibile scaricare un file dati in formato .xls poi importato in Spss, programma utilizzato per le analisi presentate nel corso del report.
Come si è visto il principio giurisprudenziale “pluralità di titoli/pluralità di comunioni” risulta fondato sul presupposto per cui, essendo disciplinata ogni singola comunione, pur tra gli stessi soggetti, da un titolo ‘ad hoc’, ciò comporti la pluralità delle comunioni così disciplinate. Esso verosimilmente emerge e si fa strada nell’ottica dei giudici di legittimità per evitare di dare spazio eccessivo a deprecabili intenzioni elusive dei comunisti, indotti ad adottare lo schermo legale della divisione per l’assegnazione in proprietà esclusiva di beni e diritti co-acquistati in tempi e con titoli diversi senza pervenire ad una formale permuta. Ma a ben vedere l’automatismo di quel principio poi non è così scontato. Se infatti Xxxxx e Xxxx si rendono acquirenti in parti eguali fra loro con uno stesso atto in unica soluzione dei fondi Tuscolano e Xxxxxxxxxx o al contrario si rendono acquirenti prima con una compravendita del fondo Tuscolano e con una donazione successiva del fondo Corneliano, ciò non significa, per ciò stesso, che nel primo caso siamo di fronte ad una sola comunione e nel secondo caso a ‘due’ distinte comunioni, in ragione del fatto che in questo secondo caso i titoli sono diversi. In ogni caso, infatti, sia nella prima come nel seconda ipotesi, si va a costituire una comunione di 12 Cassaz. 18 aprile 1973, n.1111, in Xxx.Xxxx.Xx. 1973, voce Comunione e condominio n.2; Cassaz. 24 gennaio 1973 n.223, in Rep.Giur. it., voce Divisione nn. 1-2; Cassaz. 30 ottobre 1974 n.3351 in Xxx.Xxxx.Xx., 1974, voce Divisione n.1; Cassaz. 17 gennaio 1975, n.174, in Xxx.Xxxx.Xx., 1975, voce Divisione nn.ri 3-4; Cassaz. 13 febbraio 1976 n.571, in Xxx.Xxxx.Xx., 1976, voce Divisione nn.ri 12-13; Cassaz. 00.0.0000 x.0000 in Xxx.Xxxx.Xx., 1979, voce Divisione n.25; Cass. 00.0.0000 x.0000 in Xxx.Xxxx.Xx., 1985, voce Divisione nn.ri 4–6; Cass. 00.0.0000 x.0000; Cass. 9 gennaio 2009 n.314; Cass. 6.2.2009 n.3029; Cass. 10.4.2012 n.5694; Cass. 5.9.2016 n.17576 (le ultime cinque sentenze leggibili in banca dati ‘Leggi d’Italia’ di Xxxxxxx Kuwer ); diritti in relazione a beni diversi o, se si vuole essere meno imprecisi, si instaura una comunione diversa per ogni bene che ne è oggetto, a prescindere dalla pluralità dei titoli acquisitivi13. Ciò per dire come l'unicità o la pluralità dei titoli d'acquisto debba ritenersi di per sé criterio (di regola) fallace per argomentare in ordine alla unicità o alla pluralità delle comunioni. Peraltro la stessa sistemazione sul piano no...