Definizione di Come

Come si è detto in precedenza, nonostante le spinte riformatrici provenienti dalla dottrina maggioritaria, il Legislatore, negli ultimi anni, ha rafforzato la tutela del legittimario186. Le recenti riforme legislative nella materia successoria sembrerebbero pertanto dimostrare che l’intero diritto delle successioni sia in fase di aperta evoluzione che tende all’anticipazione delle posizioni giuridiche nel loro complesso187. La vicenda successoria, infatti, non assume più una esclusiva rilevanza nel momento della morte di un determinato soggetto, ma viene ad anticipare la sua importanza in un momento precedente, e ciò sia per quanto riguarda il disponente sia per quanto attiene i potenziali successibili. Sul punto sia consentita una riflessione. È pacifico che la successione necessaria costituisce un limite all’autonomia testamentaria in quanto, come già approfondito in precedenza, i legittimari, ove non abbiano ricevuto quanto a loro riservato dalla legge, potrebbero, all’apertura della successione, agire in riduzione e stravolgere il volere del disponente188. Al contrario, secondo i principi generali, prima dell’apertura della successione, nessun diritto spetta agli stretti congiunti del de cuius “né come pretesa sull’eredità e neppure come 186 Secondo DELLE MONACHE, Scenari attuali in materia di tutela del legittimario, op. cit., dette considerazioni possono farsi non solo con riguardo alle recenti riforme che hanno interessato il Libro II del codice civile ma anche relativamente a talune pronunce giurisprudenziali. Ci si riferisce, in particolare, alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25 ottobre 2004, n. 20644 in materia di prescrizione dell’azione di riduzione. La pronuncia in esame dispone che “ il termine di prescrizione dell'azione di riduzione, nella sola ipotesi di disposizioni testamentarie lesive della legittima, decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato”. La sentenza in questione, per giunta a Sezioni Unite, determina un rafforzamento della tutela del legittimario contribuendo così a creare un ulteriore ostacolo alla circolazione dei beni di provenienza successoria. Ed infatti, poiché il diritto di accettare l’eredità si prescrive nel termine di dieci anni dall’apertura della successione e decennale è pure il termine di prescrizione dell’azione di riduzione, si potrebbero immaginare situazioni in cui la sorte del lascito rimane dubbia per tutto il ventennio successivo alla morte del de cuius. 187...
Come si è avuto modo di osservare, sia le verifiche sia i controlli costituiscono sub– procedimenti di carattere amministrativo inseriti, con propria autonomia formale e sostanziale, all’interno del procedimento di accertamento tributario. Nello sviluppo delle attività ispettive, i Reparti del Corpo godono di un certo grado di “indipendenza”, che trova fondamento nell’esigenza di calibrare opportunamente ogni singolo intervento rispetto ai concreti elementi di pericolosità fiscale acquisiti sul conto dei contribuenti selezionati, alle loro caratteristiche tipologiche e dimensionali e alle concrete condizioni di esercizio dell’attività sottoposta ad ispezione. Si tratta, più specificamente, di una autonomia “tecnica”, come tale riferita, principalmente, all’individuazione e alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, alla scelta del modulo ispettivo da adottare nel caso concreto, all’individuazione delle metodologie di controllo e degli strumenti d’indagine azionabili. È di tutta evidenza che essa non può tradursi in scelte arbitrarie; le decisioni operative, proprio in quanto ispirate a ragioni di natura “tecnica”, devono costituire la risultanza di processi fondati su argomentazioni motivate, che tengano in debita considerazione tutti gli elementi utili a pervenire a soluzioni ispirate ai generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Tali processi non possono non svilupparsi nel quadro di un contesto definito di funzioni e responsabilità, diversamente calibrate in relazione ai differenti ruoli rivestiti da tutti i livelli di comando ed esecuzione del servizio, interessati a vario titolo all’attività ispettiva. Nei paragrafi che seguono tali funzioni e responsabilità sono regolamentate con principale riferimento alle fasi di preparazione ed esecuzione delle verifiche e dei controlli, mentre: - per quanto concerne la preventiva fase della programmazione, le relative disposizioni sono contenute nel capitolo 5 della presente Parte; - relativamente alla successiva fase di controllo, specifiche indicazioni sono riportate al capitolo 8 della presente Parte.
Come si è visto il principio giurisprudenziale “pluralità di titoli/pluralità di comunioni” risulta fondato sul presupposto per cui, essendo disciplinata ogni singola comunione, pur tra gli stessi soggetti, da un titolo ‘ad hoc’, ciò comporti la pluralità delle comunioni così disciplinate. Esso verosimilmente emerge e si fa strada nell’ottica dei giudici di legittimità per evitare di dare spazio eccessivo a deprecabili intenzioni elusive dei comunisti, indotti ad adottare lo schermo legale della divisione per l’assegnazione in proprietà esclusiva di beni e diritti co-acquistati in tempi e con titoli diversi senza pervenire ad una formale permuta. Ma a ben vedere l’automatismo di quel principio poi non è così scontato. Se infatti Xxxxx e Xxxx si rendono acquirenti in parti eguali fra loro con uno stesso atto in unica soluzione dei fondi Tuscolano e Xxxxxxxxxx o al contrario si rendono acquirenti prima con una compravendita del fondo Tuscolano e con una donazione successiva del fondo Corneliano, ciò non significa, per ciò stesso, che nel primo caso siamo di fronte ad una sola comunione e nel secondo caso a ‘due’ distinte comunioni, in ragione del fatto che in questo secondo caso i titoli sono diversi. In ogni caso, infatti, sia nella prima come nel seconda ipotesi, si va a costituire una comunione di 12 Cassaz. 18 aprile 1973, n.1111, in Xxx.Xxxx.Xx. 1973, voce Comunione e condominio n.2; Cassaz. 24 gennaio 1973 n.223, in Rep.Giur. it., voce Divisione nn. 1-2; Cassaz. 30 ottobre 1974 n.3351 in Xxx.Xxxx.Xx., 1974, voce Divisione n.1; Cassaz. 17 gennaio 1975, n.174, in Xxx.Xxxx.Xx., 1975, voce Divisione nn.ri 3-4; Cassaz. 13 febbraio 1976 n.571, in Xxx.Xxxx.Xx., 1976, voce Divisione nn.ri 12-13; Cassaz. 00.0.0000 x.0000 in Xxx.Xxxx.Xx., 1979, voce Divisione n.25; Cass. 00.0.0000 x.0000 in Xxx.Xxxx.Xx., 1985, voce Divisione nn.ri 4–6; Cass. 00.0.0000 x.0000; Cass. 9 gennaio 2009 n.314; Cass. 6.2.2009 n.3029; Cass. 10.4.2012 n.5694; Cass. 5.9.2016 n.17576 (le ultime cinque sentenze leggibili in banca dati ‘Leggi d’Italia’ di Xxxxxxx Kuwer ); diritti in relazione a beni diversi o, se si vuole essere meno imprecisi, si instaura una comunione diversa per ogni bene che ne è oggetto, a prescindere dalla pluralità dei titoli acquisitivi13. Ciò per dire come l'unicità o la pluralità dei titoli d'acquisto debba ritenersi di per sé criterio (di regola) fallace per argomentare in ordine alla unicità o alla pluralità delle comunioni. Peraltro la stessa sistemazione sul piano no...

Examples of Come in a sentence

  • Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

  • Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.

  • Come da direttive MIUR, ai fini della rendicontazione dei fondi erogati per le borse di studio, ARI - Settore Mobilità Extra-Eu e Accordi Didattica Internazionale provvederà ad acquisire direttamente da Infostud il dato ISEE degli studenti assegnatari delle borse stesse, se dichiarato.

  • Come parte del contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, l'Assicuratore è tenuto ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente (da intendersi quale Contraente/Aderente o Assicurato o Beneficiario del contratto assicurativo, oppure i soggetti che li rappresentano, o il Titolare effettivo), che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n.

  • Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art.


More Definitions of Come

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Come si calcola la Performance obiettivo? Come si calcola la Performance del Contratto?
Come la Struttura Organizzativa fornirà all’assicurato le informazioni richieste.
Come si è detto supra, º 1, a partire dalla fine del 2001 sono state emesse sette decisioni giudiziarie in tema di trust interni auto-dichiarati (56), sei delle quali si riferiscono al problema della loro trascrivibilità presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari(57). Quattro di tali decisioni hanno ordinato di effettuare detta trascrizione, due hanno dichiarato legittimo il rifiuto del Conservatore di procedervi, una infine ha omologato accordi di separazione prevedenti l'istituzione di un trust siffatto(58): appare pertanto evidente come la giurisprudenza allo stato prevalente abbia dato per scontato, a monte, che la Convenzione si applichi anche ai trust auto-dichiarati. Risulta perµ curioso come nessuna delle cinque decisioni favorevoli a detti trust abbia mostrato di essere a conoscenza del fatto che la questione è in realtà (come si è visto e come si vedrà) tutt'altro che pacifica. La decisione del Tribunale di Pisa del 27 dicembre 2001, infatti, si limita ad affermare, apoditticamente(59), che l'applicabilità della Convenzione ad un trust del genere è un fatto "di immediata percezione e pacifico, quindi da accennare soltanto", poiché nel caso di specie il disponente aveva scelto per il trust la legge regolatrice inglese ed "il trust, senza eccezione per questo tipo di trust, è previsto nell'ordinamento inglese esplicitamente invocato" da detto disponente. Il Tribunale mostra così di accogliere l'argomento che era contenuto nel reclamo predisposto, avverso la trascrizione con riserva disposta dal Conservatore, dal notaio rogante(60). Non pare perµ trattarsi di argomento convincente: se infatti è pacifico che la legge inglese, scelta dal disponente in quel caso, ammette il trust auto-dichiarato(61), ciµ non aiuta certo a risolvere il problema che si pone a monte, cioè se il trust auto-dichiarato come tale (quale che sia, cioè, la legge regolatrice scelta dal disponente) rientri o meno nell'ambito applicativo della Convenzione(62). Ancora minore appare lo sforzo ermeneutico delle altre quattro decisioni favorevoli ai trust auto-dichiarati: in esse, infatti, non è dato reperire neppure un abbozzo di motivazione al riguardo. Secondo il Tribunale di Milano, in data 8-29 ottobre 2002, infatti, "non è oggetto di valutazione la validità o meno del trust, ma unicamente il profilo strettamente formale della sua trascrivibilità"; il Tribunale di Verona dell'8 gennaio 2003 afferma incidentalmente che "la caratteristica precipua del trust [...] non è tanto il tr...
Come. Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Xxxxxx o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Come si è visto dalla lettura degli accordi sono state estrapolate una serie di informazioni che sono state inserire in una piattaforma informatica specificatamente progettata. Le informazioni ricavate possono essere così classificate: - Informazioni di base: Titolo, data di firma, tipo di accordo (territoriale, aziendale, altro) e specifica della tipologia a seconda che fosse territoriale (regionale, provinciale, altro) o aziendale (gruppo, azienda, unità produttiva); - Ambito territoriale, inteso come territorio su cui gli effetti dell’accordo si riflettono; - Dati su azienda e lavoratori, ricavati in maniera secondaria dalla piattaforma Aida – Bureau van Dijk: denominazione, forma societaria, partita iva, codice Ateco, numero lavoratori con anno rilevazione, nazionalità società controllante; - Tematiche Contrattuali, definite dalle 11 macro-aree e dagli istituti e norme collegate; - Parti firmatarie: tipologia parti firmatarie e parti sindacali. Al termine dell’inserimento della lettura e classificazione degli accordi è stato possibile scaricare un file dati in formato .xls poi importato in Spss, programma utilizzato per le analisi presentate nel corso del report.
Come si è visto e come si approfondirà in prosieguo, il lavoro parasubordinato genuino conserva cittadinanza, sub specie delle collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 c.p.c Con il lavoro a progetto il legislatore aveva introdotto un nuovo tipo legale di lavoro autonomo per ricondurvi forzosamente tutte le collaborazioni genuinamente autonome, salve alcune eccezioni tassative. Ma questo tipo legale, pur con le modifiche apportate dalla legge Fornero del 2012 e dal d.l. n. 76 del 2013, conv. in legge n. 99 del 2013, non ha realizzato l'obbiettivo di eliminare le forme di falso lavoro autonomo Viceversa, il legislatore del 2015, individua i rapporti di collaborazione etero-organizzati anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro per applicare ad essi direttamente la disciplina del lavoro subordinato e ricorre ad una tecnica definitoria che ricorda quella utilizzata dall’art. 409, n. 3, c.p.c. Anche per questa ragione una parte della dottrina ritiene che questa categoria di rapporti continuerebbe a collocarsi nell’area del lavoro autonomo (Xxxxxxx) o, secondo altri, nell’area del lavoro parasubordinato (Vallebona). A favore della tesi che ritiene autonomi i rapporti organizzati dal committente potrebbe deporre il rilievo che l’art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 81 del 2015 esclude l’applicazione del comma 1 per le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (v. amplius infra, § 8).