Definizione di Come

Come si è visto, l’accollo privativo può aversi sulla base di due meccanismi operativi differenti. Il primo implica che il debitore originario venga liberato in forza di una espressa, successiva ed unilaterale dichiarazione in tal senso da parte del creditore, che risulta terzo rispetto alla stipulazione conclusa in suo favore. A tal proposito, però, possono sorgere interrogativi di non poco momento: cosa si intende per “dichiarazione espressa di liberazione”? Quid iuris nel caso in cui il debitore originario rifiutasse siffatta liberazione? Ed a seguire, nell’ipotesi in cui sia intervenuta la liberazione a fronte di una stipulazione incondizionata, il creditore può riservarsi l’azione in caso di insolvenza dell’accollante? L’ACCOLLO DEL DEBITO 37 Le risposte a questi tre interrogativi sono state sviscerate dalla più illustre dottrina85, le cui impostazioni esegetiche risultano di sorprendente attualità. Ci si deve domandare, preliminarmente, in cosa debba consistere la dichiarazione espressa del creditore, e dunque se debba trattarsi di un atto formale o se possa manifestarsi attraverso un comportamento concludente e quali caratteri debba, in questa seconda ipotesi, assumere la condotta del creditore. Al riguardo la giurisprudenza si è limitata a sottolineare che la volontà di liberare debba risultare “in modo non equivoco”86, ma - a ben vedere - siffatta formulazione non è idonea ad esplicare il concetto di “dichiarazione espressa”. In proposito si rileva la mancanza di dati testuali che inducano l’interprete a deporre per il carattere formale della dichiarazione di volontà del creditore liberante87. Peraltro, secondo la migliore dottrina, l’esternazione della volontà negoziale può realizzarsi sia tramite una dichiarazione, che può consistere a sua volta in una manifestazione della volontà tramite parole o segni, oppure in una manifestazione tacita, ma può realizzarsi anche tramite un’attuazione di volontà88.
Come si è avuto modo di osservare, sia le verifiche sia i controlli costituiscono sub– procedimenti di carattere amministrativo inseriti, con propria autonomia formale e sostanziale, all’interno del procedimento di accertamento tributario. Nello sviluppo delle attività ispettive, i Reparti del Corpo godono di un certo grado di “indipendenza”, che trova fondamento nell’esigenza di calibrare opportunamente ogni singolo intervento rispetto ai concreti elementi di pericolosità fiscale acquisiti sul conto dei contribuenti selezionati, alle loro caratteristiche tipologiche e dimensionali e alle concrete condizioni di esercizio dell’attività sottoposta ad ispezione. Si tratta, più specificamente, di una autonomia “tecnica”, come tale riferita, principalmente, all’individuazione e alla selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, alla scelta del modulo ispettivo da adottare nel caso concreto, all’individuazione delle metodologie di controllo e degli strumenti d’indagine azionabili. È di tutta evidenza che essa non può tradursi in scelte arbitrarie; le decisioni operative, proprio in quanto ispirate a ragioni di natura “tecnica”, devono costituire la risultanza di processi fondati su argomentazioni motivate, che tengano in debita considerazione tutti gli elementi utili a pervenire a soluzioni ispirate ai generali canoni di legalità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Tali processi non possono non svilupparsi nel quadro di un contesto definito di funzioni e responsabilità, diversamente calibrate in relazione ai differenti ruoli rivestiti da tutti i livelli di comando ed esecuzione del servizio, interessati a vario titolo all’attività ispettiva. Nei paragrafi che seguono tali funzioni e responsabilità sono regolamentate con principale riferimento alle fasi di preparazione ed esecuzione delle verifiche e dei controlli, mentre: - per quanto concerne la preventiva fase della programmazione, le relative disposizioni sono contenute nel capitolo 5 della presente Parte; - relativamente alla successiva fase di controllo, specifiche indicazioni sono riportate al capitolo 8 della presente Parte.
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Examples of Come in a sentence

  • Come precedentemente descritto, sarà in remoto presso le sedi del fornitore a meno di specifiche attività che richiedono la presenza fisica dell’Amministrazione.

  • Come già anticipato, tutte queste operazioni devono svolgersi secondo precisi standard idonei a non alterare o distruggere i dati, per poter ottenere una prova genuina.

  • Come è stato ben evidenziato, «grazie alla diffusione capillare degli apparati informatici, la maggior parte delle nostre attività – siano esse lavorative, sociali o personali – è destinata a essere immagazzinata in computer, in altri dispositivi analoghi ovvero nella “rete”» 81.

  • FASE M1: SOLUTION DESIGN E ARCHITECTURE Come attività propedeutica legata a questa fase, verrà avviata un’attività di Progettazione e di assessment che, come descritto nel Capitolato tecnico generale (capitolo “6.SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI (LOTTI 7-8-9-10-11)” del documento “All.

  • Come la dottrina sottolinea, simili riforme sono spesso votate alla ricerca di un più ampio consenso politico a ogni costo, a discapito della razionalità, della reale effettività e talora persino della legittimità costituzionale delle norme che tali riforme introducono nell’ordinamento89.


More Definitions of Come

Come si calcola la Performance obiettivo? Come si calcola la Performance del Contratto?
Come. La Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato le informazioni richieste.
Come si è detto benissimo la fine della fattispe- cie e di un diritto basato sulla prevedibilità e astrat- tezza non pone fine al lavoro del giurista ma esige solo che il passaggio dalla legge ai principi e ai va- lori adotti i xxxx e le tecniche di una nuova argo- delle regole e dei principi. Da questo difficile ma ineliminabile equilibrio è scandito il presente e il futuro. E su ciò sarà impe- gnata la riflessione e l’azione di ogni scienza socia- le. C o n t r a t t o g i u s t o e r i m e d i e f f e t t i v i ( G i u s e p p e V e t t o r i ) 118Si è detto bene che nel 900 si sono avute trasformazioni stra- ordinarie (dai lumi a petrolio ad Internet) che non possono non aver intaccato la forma politica e sociale in cui viviamo XXXXXXXXX, Non ti delego, Rizzoli, Milano, 2013, p. 24 ss.; 56 ss.; 64 ss. 119VETTORI, Il tempo dei diritti, in Persona e Mercato, 2013, p. 179 ed ivi le “fasi avverse e le fasi favorevoli del ciclo econo- mico”, l’equilibrio di bilancio e le limitazioni alla spesa pub- blica, sono entrati come principi ordinatori nei Trattati europei e nella costituzione nazionale. Resta da precisare l’impatto di tali scelte sul contenuto dei diritti perché tutto ciò pesa come un macigno e acuisce alcune critiche insidiose. Dall’idea che i diritti siano un lusso superfluo in un tempo di crisi, ove preval- gono l’esigenze della sicurezza e dell’economia, alla convin- zione, mai sopita, che i diritti sociali non siano veri diritti o co- munque siano subordinati ai rapporti di forza nella distribuzio- ne della ricchezza, sino alla negazione di ogni loro rilievo nella dimensione del diritto”. Da qui alcune osservazioni forti. L’eccezionalità della spesa pubblica non interamente finanziata dalla tassazione è attaccato sia ideologicamente sia per il suo impatto attuale. Ciò perché è difficile, se non impossibile, ipo- tizzare schemi pubblici di protezione sociale in una situazione di pareggio di bilancio, specie in un momento in cui in Italia, e non solo, gli istituti del Welfare debbono essere disciplinati ex novo o ristrutturati con riforme costose non sostenibili, spesso, con un aumento della tassazione che ha raggiunto livelli assai elevati. A questo si aggiunge l’impatto di tale scelte in una si- tuazione di medio periodo caratterizzata ancora da scarsa cre- scita o recessione.
Come si è accennato sono due le peculiarità indiscusse del nostro sistema: la possibilità per il compratore, in virtù del solo accordo cum causa, di esperire l’azione di rivendica (senza che il venditore possa eccepire il mancato pagamento del prezzo), ed il passaggio del rischio in base alla regola res perit domino, indipendentemente dalla consegna120. Tali differenze non devono essere esasperate ma neppure trascurate. Una prospettiva attenta alla ricerca di categorie capaci di porsi «a cavalcioni delle frontiere» 121 per ricercare soluzioni comuni ai vari ordinamenti, non può liberarsi dal principio e rinviare solo ad analisi di settore122. In tal modo si propone una soluzione in contrasto con il sistema e dannosa perché si priva l’interprete di un orientamento che il codice fornisce e non è in tal modo che si è raggiunta una soluzione uniforme per la vendita internazionale di cose mobili123. La Convenzione evita di prendere posizione in merito ai diversi regimi e, considerata l’estrema difficoltà di costruire un insieme di regole uniformi per il momento traslativo della proprietà, disciplina il momento della consegna come atto semplificato nella struttura e idoneo nella sua analitica previsione a disciplinare il passaggio dei rischi. Senza individuare il momento traslativo della proprietà la legge scompone, in sequenze diverse, il comportamento delle parti e precisa i fatti cui seguono gli effetti fondamentali della liberazione del venditore dal suo obbligo e del passaggio dei rischi124. Questo metodo, che ha avuto successo, induce ad una valutazione positiva di ulteriori interventi normativi settoriali capaci di realizzare l’uniformità. 119 V. P. SPADA, L’efficacia del consenso traslativo nella circolazione dei titoli azionari, cit., p. 465 ss. 120 v. X. XXXXXXXX, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, cit., p. 54 ss.; X. XXXXX, Il trasferimento della proprietà mobiliare, cit., p. 132 ss.; ID., Relazione di sintesi, in Vendita e trasferimento della proprietà, cit., p. 900. 121 X. XXXXX, Il trasferimento della proprietà mobiliare, cit., p. 132 ss. 122 X. XXXXXXX, op. cit., p. 692. 123 V. sul punto X. XXXXXXXXX, Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, in Le nuove leggi civili commentate, 1989, p. 9 ss.; ed ivi sulla funzione della consegna, X. XXXXXXX Commento all’art. 31, p. 124 ss. 124 v. X. XXXXXXXX, Consegna e proprietà nella vendita internazionale, Milano, 1979; M.T. XXXXXX, voce Vendita (disciplina in...
Come. Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Xxxxxx o all’agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.
Come si è prima riferito, solitamente si è ritenuto che il comportamento scorretto di un contraente possa dar luogo ad una sua responsabilità (ex art. 1338) solo ove abbia condotto alla conclusione di un contratto invalido (ed alla sua conseguente invalidazione). A fondamento di questo principio sta l’opinione, generalmente condivisa, che la corretta formazione della volontà dei contraenti è tutelata dall’ordinamento alle condizioni ed entro i limiti della disciplina dei vizi della volontà. Sicché turbamenti delle determinazioni negoziali che non attingano le soglie fissate da tale disciplina sono intenzionalmente destinati a rimanere irrilevanti: con la conseguenza che non si può dare una responsabilità in presenza di un contratto valido, proprio perché la sua validità suppone necessariamente che la scorrettezza di un contraente, non essendo giunta a “viziare” la volontà dell’altro, sia da ritenere giuridicamente irrilevante (61). E su questa linea si è mossa fin qui anche la giurisprudenza: Cass. civ. n. 3621/1994 assumeva che «la stipulazione del contratto preclude la configurabilità di una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., non rilevando ai fini dell’applicazione della predetta norma il danno concretatesi nella conclusione di un negozio a condizioni diverse da quelle che si sarebbero avute se una delle parti avesse tenuto un comportamento conforme a buona fede»; Cass. civ. n. 2080/2001 precisava che «ai fini della responsabilità per danni nel vigente ordinamento, rileva soltanto l’inadempimento di obbligazioni nascenti dal contratto e non più gli eventuali comportamenti scorretti delle parti in momenti ad esso antecedenti, che restano assorbiti dal raggiungimento dell’accordo»; e proprio di recente Cass. civ. n. 16937/2006 ha ribadito che «la stipula del … [contratto] comporta… la perdita di ogni autonomia e di ogni rilevanza giuridica d[elle] … trattative». Contro quest’orientamento consolidato si rivolge, per l’appunto, la critica di questa dottrina, eccependo che la sanzione della invalidità per i “vizi completi” (o “vizi determinanti”, e cioè che presentano i requisiti voluti dalle relative discipline) non vale ad escludere la diversa sanzione della responsabilità per i “vizi incompleti” (o “vizi incidenti”, e cioè che mancano dei caratteri richiesti per legittimare l’azione di annullamento o di rescissione) (62) ed assumendo ad (61) Ma v. ampiamente X. X’Xxxxx, La responsabilità precontrattuale, cit., 1007 ss.
Come si è visto dalla lettura degli accordi sono state estrapolate una serie di informazioni che sono state inserire in una piattaforma informatica specificatamente progettata. Le informazioni ricavate possono essere così classificate: - Informazioni di base: Titolo, data di firma, tipo di accordo (territoriale, aziendale, altro) e specifica della tipologia a seconda che fosse territoriale (regionale, provinciale, altro) o aziendale (gruppo, azienda, unità produttiva); - Ambito territoriale, inteso come territorio su cui gli effetti dell’accordo si riflettono; - Dati su azienda e lavoratori, ricavati in maniera secondaria dalla piattaforma Aida – Bureau van Dijk: denominazione, forma societaria, partita iva, codice Ateco, numero lavoratori con anno rilevazione, fatturato con anno di rilevazione, nazionalità società controllante; - Tematiche Contrattuali, definite dalle 11 macro-aree e dagli istituti e norme collegate; - Parti firmatarie: tipologia parti firmatarie e parti sindacali. Al termine dell’inserimento della lettura e classificazione degli accordi è stato possibile scaricare un file dati in formato .xls poi importato in Spss, programma utilizzato per le analisi presentate nel corso del report.