Parte Seconda la disciplina del rapporto di lavoro ( articoli); parte terza: allegati ( accordi).
Parte Seconda la disciplina del rapporto di lavoro; Parte terza: allegati.
Parte Seconda. Accoglienza ed Inclusione degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della L.104/92).
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Parte Seconda. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata. Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso. Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’Azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori extracomunitari, le Aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto. Eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31.12.2000 possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse (per i periodi pregressi si veda allegato n. 12). Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal personale dipendente in base a regolamentazioni contrattuali preesistenti.
Parte Seconda. Il Fondo Speciale Destinato
Parte Seconda regolamentazione delle rappresentanze in azienda.
Parte Seconda iL faLso digitaLe Oppure la dichiarazione potrebbe essere in tutto o in parte inefficace, nel senso di non realizzare il risultato atteso. Ad esempio, Xxxxx potrebbe erroneamente ritenere di essere il proprietario dell’automobile, che invece appartiene ad altra persona. In questo caso, non si effettuerebbe il trasferimento della proprietà della stessa. Oppure, pur essendosi sinceramente impegnata a pagare il prezzo, Xxxx potrebbe scoprire che il suo conto in banca è purtroppo a zero, così da non essere in grado di pagare il debito appena contratto. Quindi nel primo caso, la dichiarazione sarebbe stata “falsa” in quanto in- sincera, cioè effettuata senza l’intenzione che ne seguissero gli effetti cui essa appare diretta (anzi nella consapevolezza che quegli effetti non si potranno realizzare per la mancanza dei loro presupposti). Negli altri casi la dichiara- zione sarebbe stata “falsa” in quanto inefficace, pur essendo stata compiuta nell’erronea credenza che ne esistessero i presupposti o che gli obblighi da essa statuita sarebbero stati adempiuti. Nelle sezioni seguenti esamineremo la tecnologia degli smart contract e se essi possono dar luogo a falsi nelle dichiarazioni costitutive, interrogandoci sui limiti e le implicazioni di questo fatto.
Parte Seconda iL faLso digitaLe ANALISI DI SMART CONTRACT In generale, non è possibile definire un procedimento automatico – un algorit- mo – che prenda in input un programma e ne individui con esattezza tutti gli eventuali comportamenti scorretti o, meglio, non conformi a una certa inten- zione o specifica. Questo asserto esprime un teorema ben noto agli informatici (il teorema di Xxxx) che, seppur incontrovertibile, ammette comunque la possi- bilità di definire algoritmi imprecisi, cioè che, tramite approssimazione, possano ritornare risultati erronei ma in qualche modo informativi. potrebbe essere il caso che:
Parte Seconda iL faLso digitaLe