Definizione di Regolamento del Mercato ExtraMOT

Regolamento del Mercato ExtraMOT indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).
Regolamento del Mercato ExtraMOT indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato). “Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito. “Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9. "Risultato Operativo" indica la differenza tra, da una parte il totale della voce contabile “Ricavi delle vendite e delle altre prestazioni” e della voce contabile “Altri ricavi operativi” e, dall’altra, il totale dei costi operativi, sulla base dello schema di conto economico del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (International Accounting Standards Board). “Seconda Data di Verifica” indica la data di pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri relativa ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2017. “Società Rilevanti” indica Trevi S.p.A., Petreven S.p.A., Xxxxxxx S.p.A. e, sino al perfezionamento della Dismissione Oil&Gas, Drillmec S.p.A. e Petreven S.p.A.
Regolamento del Mercato ExtraMOT indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato). “Regolamento del Prestito” indica il presente regolamento del Prestito. “Richiesta di Rimborso Anticipato” ha il significato attribuito a tale b) risultato complessivo (IAS 1) prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere / risultato complessivo (IAS 1) consolidato prima delle imposte e delle attività cessate dell'Emittente;

Examples of Regolamento del Mercato ExtraMOT in a sentence

  • Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all’interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT).

  • Al termine del Periodo di Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle negoziazioni con apposito avviso, ai sensi della Sez.

  • Il presente Documento di Ammissione è redatto in forma abbreviata conformemente al Regolamento del Mercato ExtraMOT, atteso che le azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

  • Il presente Documento di Ammissione è redatto in forma abbreviata con- formemente al Regolamento del Mercato ExtraMOT, atteso che le azioni dell’Emittente sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

  • Al termine del Periodo di Distribuzione, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, Borsa Italiana stabilirà la data di inizio delle negoziazioni con apposito avviso.

  • Il provvedimento di Borsa Italiana di ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito Obbligazionario e la data di inizio di negoziazione, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

  • La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmen- to ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT.

  • Qualora l’Emittente intenda avvalersi di tale facoltà lo stesso dovrà prontamente pubblicare sul Sito Internet e informare Borsa Italiana nel rispetto del Regolamento del Mercato ExtraMOT della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni avendo cura di inserire (i) l’ammontare nominale oggetto di rimborso e (ii) la Data di Rimborso Anticipato, che non potrà cadere prima di 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione.

  • Il rimborso anticipato a favore dell’Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti (anche per il tramite di Monte Titoli), a Monte Titoli e a Borsa Italiana (secondo quanto stabilito dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) almeno 90 (novanta) giorni prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

  • IT0005284390) Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A. Il presente Documento è redatto in conformità al Regolamento del Mercato ExtraMOT ai fini dell’ammissione alla negoziazione sul segmento ExtraMOT PRO delle Obbligazioni “IPI S.p.A. 5% 2018 – 2023” e non costituisce un prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n.


More Definitions of Regolamento del Mercato ExtraMOT

Regolamento del Mercato ExtraMOT indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in totale attivo consolidato dell’Emittente;

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  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

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  • Aggravamento del rischio variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

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  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Codice Prodotto TS3L3-2TB ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD OpzHDD1TB Unità disco interna aggiuntiva di tipo SAS “hot swap” di 1TB, con transfer teorico a 12Gb e velocità di rotazione di 7.2 krpm.

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Regolamento si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Certificato di assicurazione il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

  • Delitto doloso qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

  • Pseudonimizzazione il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

  • Consiglio dell'Unione europea Fascicolo interistituzionale: 2021/0376 (COD) Bruxelles, 26 novembre 2021 (OR. en) EF 364 ECOFIN 1166 CODEC 1543 IA 190 PROPOSTA