Disposizioni finali Musterklauseln

Disposizioni finali. 11.1. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, compresi gli effetti pre e post-contrattuali, si conviene la competenza esclusiva del foro di competenza materiale e territoriale per 1190 Vienna. Questo vale solo nel caso in cui il cliente sia un'azienda e per i consumatori che al momento della proposizione dell'azione legale non avevano né domicilio né residenza in Austria, né lavoravano sul territorio austriaco. Se per il consumatore è previsto dalla legge un altro foro competente, quest'ultimo ha priorità.
Disposizioni finali. 10.1 Qualora una disposizione di queste Condizioni generali fosse o diventasse nulla, ciò non comprometterà la validità delle restanti disposizioni. La disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita da un’altra disposizione, efficace e applicabile, che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo di quella non valida. Lo stesso vale anche per eventuali lacune contrattuali.
Disposizioni finali. 12.1. Salvo accordi di tipo diverso stipulati in un singolo contratto tra le parti, in caso di incongruenza tra un contratto singolo e le presenti CGA fanno fede queste ultime.
Disposizioni finali. Il presente contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore salvo diversamente indicato nelle condizioni assicurative. Ciò vale in particolare per i requisiti legali elencati nel documento allegato che è parte del contratto assicurativo secondo le condizioni assicurative previste. L'assicuratore è responsabile per l'importo assicurato meno la franchigia; se eventuali costi aggiuntivi verificabili del viaggio di ritorno eccedono il valore assicurato, l'assicuratore rimborserà l'importo eccedente il valore assicurato. L'importo massimo assicurato per persona assicurata e contratto di viaggio è EURO 20.000,00. Oltre al par. 7. ABRV 2002/2008, la persona assicurata ha una franchigia per singolo evento assicurato di EURO 25,00. Se l'evento assicurato è causato da malattia, la persona assicurata deve pagare il 20% del danno rimborsabile ma almeno EURO 25,00 per persona.