Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, rinviamo si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008n° 191/2008. Ci limitiamo si limita qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresaall’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionarial’Impresa Gestionaria, di cui al punto 1214.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile, Insurance Contract, Insurance Contract
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviatainvia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008n° 191/2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviatainvia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. n° 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – - cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviatainvia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. n° 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento riconosci- mento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero ovverooppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Veicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Veicoli
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviatainvia- ta, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. n° 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti NOTA INFORMATIVA ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti I Contraenti, gli Assicurati e i danneggiati possono hanno diritto ad accedere agli atti relativi ai dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta tranne per:
a. Le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente
b. Le richieste attinenti ad atti che tali procedimenti siano conclusievidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti
c. Le richieste di documenti contenenti notizie o informazioni relative a terzi. Quanto sopra salvo il caso previsto Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - richiedente, l’accesso è consen- tito solo nei limiti in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querelaesso sia strettamente indispensabile. Per Occorre inviare richiesta scritta (con tutti gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio elementi utili all’identificazione del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. 191/2008. In particolarecaso, per quanto concerne i termini in cui la allegando alla richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento riconoscimento) alla società che ha effet- tuato i procedimenti di constatazione, valutazione e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiestaliquidazione dei danni. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa deve comunicare l’impresa di assicurazione comunica al richiedente l’eventuale accoglimento o eventuali irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezionedi accesso. L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della La compagnia debitrice che riceve una richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta alla compagnia che ha gestito la Procedura di ricezione della richiesta o della richiesta correttaRisarcimento Diretto, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copiadandone contestuale informazione al richiedente. Il procedimento di accesso deve concludersi si conclude entro sessanta 60 giorni dalla ricezione da parte di compagnia che ha gestito la Procedura di Risarcimento Diretto della richiestarichiesta di accesso. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.Maggiori dettagli
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Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, rinviamo si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008n° 191/2008. Ci limitiamo si limita qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresaall’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionarial’Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.
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Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i I Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, rinviamo si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008suddetto Decreto. Ci limitiamo si limita qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresaall’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici 15 giorni dalla ricezione. L’impresa L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici 15 giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionaria, di cui al punto 12.
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Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. n° 191/ 2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresaall’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionarial’Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.
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Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n. n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008n° 191/2008. Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’impresaall’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’impresa L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’impresa L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’impresa gestionarial’Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.
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