Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
FIPAN-002062015-20150610 pag. 1 di 32
Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione
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Nobis Compagnia di Assicurazioni
Contratto di Assicurazione
Plus Auto Nobis CVT
Fascicolo Informativo
EDIZIONE: Giugno 2015
VERSIONE: 002.06.2015 IN VIGORE DAL 10.06.2015
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b) le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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A1. NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO pag.1 di 3
PREMESSA
Dal 1° gennaio 2013 l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP a seguito del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. Ogni riferimento, contenuto nel presente fascicolo informativo, ad Isvap, deve intendersi al nuovo Istituto Ivass.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza/Certificato di assicurazione.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione ) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 – Informazioni generali
Sede Legale ed Operativa
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Telefono 000 0000000
Fax 000 0000000
Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2014 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 10,97 milioni di Euro di cui 8,0 milioni per capitale sociale e 2,97 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2014, è di 3,40.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3 – Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’Ordinamento italiano.
Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.
Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Xxxxx 18 dicembre 1984 n. 975.
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.
Se non disposto diversamente nel Modulo di Polizza, il contratto ha validità annuale e cessa alla sua naturale scadenza senza rinnovo automatico.
5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente: Artt.2.1- 3.1- Oggetto dell’Assicurazione, Artt 2.2 - 3.2 –
4.3 – 6.3 - Esclusioni.
AVVERTENZE:
A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono
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dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuratori; Artt. 1.5 – 2.3 – 3.4 - Denuncia di sinistro, Art. 3.3 Norme specifiche per l’indennizzo della Collisione, Art
1.18 – Facoltà di recesso in caso di sinistro, Art. 4.8 Presenza di impianto satellitare.
B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere art. 1.6 – Accertamento ed indennizzo del danno, Art. 2.4-
3.5 – Liquidazione del danno, Art. 4.2 Cristalli, Art. 4.3 Eventi Sociopolitici e Naturali, Art. 4.5 Ricorso Terzi da Incendio.
C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere Art. 2.5 – 3.6 – Scoperto a carico dell’Assicurato.
Per semplificare la comprensione del meccanismo di funzionamento le presentiamo i seguenti esempi:
a) capitale assicurato € 10.000,00 scoperto 10% col minimo di € 300,00 ammontare del sinistro € 3.000,00
danno risarcito dalla Compagnia (€ 3.000,00 – il 10% del danno pari ad € 300,00)= € 2.700,00 danno a carico dell’Assicurato € 300,00
a) capitale assicurato € 10.000,00 scoperto 20% col minimo di € 300,00 ammontare del sinistro € 3.000,00
danno risarcito dalla Compagnia (€ 3.000,00 – il 20% del danno pari ad € 600,00)= € 2.400,00 danno a carico dell’Assicurato € 600,00
AVVERTENZE:
• Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione.
• Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
• Si rammenta che è possibile, per il contraente, sospendere l’assicurazione in corso di contratto secondo i termini e le modalità previsti dall’art 1.25 – Sospensione del Contratto. In ogni caso tale sospensione non è ammessa per i contratti inferiori all’anno e l’ultimo giorno del contratto.
6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze del rischio – nullità
AVVERTENZE: Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione. A tal proposito leggere attentamente l’articolo 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.
Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dagli articoli del codice civile n. 1897 e 1898.
Il pagamento del premio annuo può avvenire con frazionamento annuale o semestrale, in quest’ultimo caso viene applicata una
maggiorazione del 3,5%. Per le modalità ed i mezzi di pagamento vedere Art. 1.3bis.
Durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
10 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
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Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: del 13,50% (12,50% + 1,00% di antiracket) per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri e del 10% per la garanzia Assistenza.
AVVERTENZE:
• Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli Artt. 1.5, 2.3, 3.4 – Denuncia di sinistro; 1.6 – Accertamento ed indennizzo del danno, Artt. 1.13, 2.6, 3.7 – Pagamento dell’indennizzo, Artt. 2.4, 3.5 – Liquidazione del danno,
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel: 000 0000000
Fax: 000 0000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
Oppure Fax 00-00000000/00-00000000
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’IVASS, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’IVASS. L’IVASS riporta sul suo sito Internet - xxx.xxxxx.xx - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Il Presidente
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
”Assicurato” | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
“Assicurazione” | Il contratto di assicurazione |
“Audiofonovisivi” | Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati. |
“Autorità” | Autorità di pubblica sicurezza |
“Contraente” | Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone |
“Degrado” | Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura compreso il chilometraggio |
“Dueruote” | La rivista mensile pubblicata dall’editoriale Domus |
“Franchigia” | Importo, espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell’assicurato per ogni singolo sinistro. |
“Impresa” | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
“Indennizzo o Indennità” | Somma dovuta dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.a. all’assicurato od al beneficiario in caso di sinistro. |
“Intermediario” | Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa. |
“Motorglass” | Società convenzionata in Italia per la riparazione e la sostituzione dei cristalli degli autoveicoli. Numero Verde 800.10 11 12 – Sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx |
“Optionals” | Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo |
“Polizza” | L’insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione |
“Premio” | La somma dovuta dal Contraente/Assicurato a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
“Quattroruote” | La rivista mensile pubblicata dall’editoriale Domus |
“Scoperto” | La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. |
“Sinistro” | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
“Tuttotrasporti” | La rivista mensile pubblicata dall’editoriale Domus |
“Valore a nuovo” | Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge). |
“Valore commerciale” | Il valore determinato in base al suo deprezzamento per effetto dell’età, stato di conservazione e usura compreso il chilometraggio, come da riviste specializzate, “Quattroruote”, “Tuttotrasporti” ed “Eurotax Giallo e Blu”. |
GLOSSARIO pag.1 di 2
“Veicolo” | Autoveicoli uso promiscuo, autovetture uso privato, scuole guida, autocarri con peso specifico a pieno carico fino a 35 quintali ed altezza massima 3 mt., motocicli, motocarrozzette. |
“Vetrocar” | Società convenzionata in Italia per la riparazione e la sostituzione dei cristalli degli autoveicoli. Numero Verde 800.43 12 33 – Sito Internet xxx.xxxxxxxx.xx |
GLOSSARIO pag. 2 di 2
B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag.1 di 7
In ottemperanza a quanto previsto dall’ articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
Sommario:
1. Condizioni di Assicurazione
2. Garanzie Incendio e Furto
3. Garanzie Kasko e Collisione
4A. e 4B. Condizioni Aggiuntive
7. Franchigie e scoperti
1. | CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 1.3 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
In caso di disdetta data da una delle parti l’assicurazione cessa invece dalle ore 24:00 del giorno della scadenza.
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Art. 1.3 bis – Periodicità e mezzi di pagamento
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio può essere prevista un’addizione nella misura indicata nel modulo di polizza.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
La periodicità del premio è annuale tuttavia è previsto, qualora richiesto dal Contraente, il frazionamento in rate semestrali, con l’applicazione di una maggiorazione del 3,5% del premio netto annuo.
L’eventuale frazionamento del premio annuo in più rate non altera né menoma l’obbligo del Contraente di completare il pagamento del premio annuo in caso di anticipata risoluzione del contratto.
Le modalità ed i mezzi di pagamento consentiti da Nobis sono i seguenti:
- assegno* bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all’Impresa o all’Intermediario, espressamente in tale qualità
- ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (quando presente presso l’Intermediario)
- contanti (banconote), nei limiti consentiti dalla normativa in vigore.
*In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, l’Intermediario ha facoltà di richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità fra quelle previste.
Art. 1.4 – Valore a nuovo del veicolo
Per la determinazione del valore a nuovo del veicolo si considerano unicamente validi i valori indicati nei listini a nuovo del veicolo di prima immatricolazione, determinato dal costruttore e risultante dalle riviste specializzate richiamate nel presente contratto; qualora il veicolo presenti allestimenti speciali e/o dedicati, dovrà esserne fatta specifica menzione in polizza previa presentazione della fattura di acquisto e di idonea documentazione del costruttore e/o dell’allestitore.
Nel caso in cui il valore reale del veicolo sia superiore a quello indicato all’atto della stipula del contratto, se vi è stato dolo da parte dell'Assicurato, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso nei limiti stabiliti dalla legge. Negli altri casi si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Relativamente alle garanzie prestate sulla base del valore del veicolo, la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato, al valore di mercato e conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo. Nel caso in cui sul frontespizio di Polizza venga richiamato l’adeguamento automatico dei valori assicurati, la Compagnia, limitatamente alle sole autovetture, alla scadenza anniversaria, adegua automaticamente il valore dello stesso e proporzionalmente riduce il valore degli eventuali accessori assicurati, adeguando quindi il premio ai nuovi valori, fermo restando quanto riportato dall’art. 1.8 Durata del contratto – Senza tacito rinnovo.
Art. 1.5 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a mezzo di raccomandata A.R. all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza, via Fax al numero 011/00.00.000 o via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, alla Direzione Generale della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., entro 3 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
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Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di atti vandalici ed eventi socio-politici, qualora operante la condizione aggiuntiva 4.3, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana.
Art. 1.6 - Accertamento ed indennizzo del danno
L’ammontare dell’indennizzo ed il suo accertamento sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed uno dal Contraente.
I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite tra le parti.
Art. 1.7 Definizione di Danno Totale (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa del veicolo.
Art. 1.8 Definizione di Danno Parziale (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo (valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro. E’ parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale indennizzo liquidabile, il valore commerciale, al momento del sinistro, risultante dalle riviste specializzate "Quattroruote", "Tuttotrasporti" e “Dueruote”, aumentato del valore commerciale degli optionals, nel limite del 10% del totale ed il cui valore è espressamente richiamato in polizza, al netto di eventuali franchigie e scoperti previsti dal contratto, nel limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.
Entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, che avvenga entro 12 mesi dalla data di
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prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque similare per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da Nobis e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali e con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.
L’opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25000 (venticinquemila) km/anno.
La Compagnia provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Nel caso in cui non fosse possibile da parte di Nobis, proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alternativamente alla liquidazione di un indennizzo, pari al valore del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare, ferma l’applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previsti dalla presente opzione.
Oltre 12 mesi (365 giorni) dalla data di prima immatricolazione:
L’Assicurato, a seguito di danno totale o di danno parziale parificato al danno totale, che avvenga oltre 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, può optare per il rimpiazzo del veicolo con un altro, nel limite del possibile equivalente o comunque similare per caratteristiche (marca, modello, cilindrata, allestimento eccetera), da scegliersi, ad opera del cliente, fra una rosa di 3 (tre) veicoli proposta da Nobis e da ritirare presso un Concessionario convenzionato con la stessa.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, a fronte della presentazione di un nuovo contratto di acquisto, concluso in ottemperanza delle suddette condizioni, a liquidare direttamente al concessionario venditore, il valore indennizzabile al netto degli eventuali scoperti e franchigie contrattuali, previste dalla presente opzione, pari al valore commerciale al momento del sinistro, evincibile dalle riviste specializzate “Quattroruote”, “Tuttotrasporti” e “Dueruote”, aumentato del valore degli optionals, se espressamente richiamato in polizza, applicando anche ad essi il degrado, in proporzione a quanto applicato al veicolo, con il limite del valore assicurato indicato sul Modulo di Polizza.
L’opzione rimpiazzo, così come descritta, è esercitabile se il veicolo rubato, rapinato o distrutto risulti, al momento del sinistro, in regola con gli interventi manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice e non abbia percorso mediamente più di 25000 (venticinquemila) km all’anno.
La Compagnia provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Nel caso in cui non fosse possibile da parte di Nobis, proporre un rimpiazzo con le caratteristiche sopra descritte, la Compagnia si riserva il diritto di procedere alternativamente alla liquidazione di un indennizzo, pari al valore del veicolo che avrebbe dovuto rimpiazzare, ferma l’applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previsti dalla presente opzione.
Art. 1.11 Liquidazione del Danno Parziale (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà, quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza tenendo conto del degrado dei ricambi, sulla base del deprezzamento del valore del veicolo, evincibile dalle riviste di riferimento “Quattroruote”, “Tuttotrasporti” e “Dueruote”.
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Art. 1.12 Riparazione presso le carrozzerie convenzionate (condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie convenzionate indicate da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., le franchigie e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nella seguente Sezione 7 – Scoperti e Franchigie – delle presenti CGA, senza applicare alcun degrado ai pezzi di ricambio necessari alla riparazione (valore a nuovo). In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8 (otto) di fermo macchina presso il riparatore.
Art. 1.13 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritta.
Art. 1.14 – Durata del contratto – Senza tacito rinnovo
Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza scade senza possibilità di rinnovo tacito. Art. 1.15 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 1.16 - Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 1.17 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 1.18 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art.1.19 – Somme assicurate al netto di I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto) o con I.V.A. parziale
Su specifica richiesta del Contraente/Assicurato, a condizione che lo stesso sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx ed a patto che tale detrazione sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, le somme assicurate si intendono al netto di IVA o con IVA parziale, si conviene quindi che, sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale, la liquidazione dell’importo indennizzabile verrà effettuata, a seconda dei casi, al netto o al lordo della sola parte parziale della predetta imposta.
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Art 1.20 – Determinazione del premio
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento - utilizzando il valore di listino per i veicoli nuovi ed il valore commerciale, desumibile dalla rivista specializzata di riferimento (ad esempio “Quattroruote” per le autovetture) -, al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
Art.1.21 – Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.
Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati alla sezione 7 – Franchigie e scoperti.
Qualora in corso di contratto il veicolo assicurato venisse distrutto, alienato, demolito, rottamato od esportato definitivamente, la polizza cesserà dalla data in cui l’Assicurato ne darà comunicazione alla Compagnia e la parte di premio pagato e non goduto resterà acquisito da Nobis.
Art. 1.23 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto)
A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto – nel caso in cui l’alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione/nuova polizza. Nobis procede al conguaglio dell’eventuale maggior Premio dovuto dall’Assicurato per l’annualità in corso, sulla base della Tariffa in vigore sul contratto sostituito. Nel caso in cui la variazione comporti un conguaglio in negativo, Xxxxx non procederà al rimborso ed il maggior premio precedentemente pagato resterà acquisito dalla stessa.
b) Cessione del contratto – nel caso in cui l’alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la quale prenderà atto della cessione mediante l’emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un uovo contratto.
Art. 1.24 – Risoluzione del contratto per furto/rapina
Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza ed il premio rimane acquisito interamente dall’Impresa.
Il Contraente il proprietario deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Art. 1.25 – Sospensione del contratto
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie se non nel caso di vendita abbinata (in un unico contratto) alla garanzia di Responsabilità Civile Auto ed in base alla tipologia del rischio assicurato.
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Art. 1.26 Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Per la sezione Assistenza, vale l’estensione territoriale prevista nella singola sezione.
Nel caso in cui la Polizza sia stata stipulata tramite un Broker, si intende richiamata la presente clausola:
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo indicata sul Modulo di Polizza.
Pertanto, agli effetti delle Condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all’altra Parte.
L’Impresa Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data della comunicazione scritta del Broker all’Impresa Assicuratrice in merito all’avvenuto pagamento dei premi.
2. | GARANZIE INCENDIO E FURTO – OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL FRONTESPIZIO DI POLIZZA |
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Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
1) Beni assicurati
L’Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti:
a) dal veicolo;
b) parti di ricambio;
c) dagli optionals e dagli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente fissati.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
a) incendio sia totale che parziale, con sviluppo di fiamma;
b) azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto del serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
c) furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine sia soltanto tentato;
d) rapina del veicolo, sia portata a termine sia soltanto tentata.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, inondazioni, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti estorsivi, sabotaggio e vandalismo. Sono inoltre sempre esclusi i danni:
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
determinati da dolo, colpa semplice, negligenza, imprudenza, imperizia e/o colpa grave del Contraente, dell’ Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza della polizza od al momento del sinistro;
appropriazione indebita.
Se vi è l’impossibilità a qualsiasi titolo, da parte dell’Assicurato, di consegnare alla Compagnia tutte le chiavi prodotte per il veicolo oggetto di furto totale.
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Per motocicli e motocarrozzette, sono inoltre sempre esclusi i danni da:
Furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
Furto parziale o totale con successivo ritrovamento prima dei 60 giorni dalla data del sinistro, e/o Incendio parziale ovvero quando non sia configurabile la perdita totale del veicolo.
Art. 2.3 - Denuncia del sinistro
Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all’Autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere presentata sia alla competente Autorità locale, sia ripetuta alla competente Autorità italiana.
Art. 2.4 - Liquidazione del danno
A) Perdita totale del veicolo
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione artt. 1.7, 1.9 e 1.10.
In ogni caso Nobis, per procedere alla liquidazione del danno, dovrà ricevere tutte le chiavi prodotte o codificate per il veicolo oggetto del sinistro.
B) Danni parziali – Valida solo per Autovetture ed Autocarri -
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione artt. 1.8, 1.11 e 1.12.
In ogni caso, sono esclusi i pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado è limitata ai primi sei mesi.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’iva ove l’assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
L’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso dell’Impresa purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’ effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ridurrà l’indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall’ Art. 1907 del Codice Civile.
D) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
Quest’ultima, in accordo e con il consenso dell’Assicurato può far eseguire le riparazioni in strutture di sua fiducia.
E) Ritrovamento del veicolo
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.
Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo verrà detratto dallo stesso.
Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale, il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione al danno sopportato da ciascuna.
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Infine l’Assicurato, in accordo con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ha facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’indennizzo ricevuto.
Art. 2.5 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’ Assicurato l’indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell’eventuale scoperto indicato alla sezione 7 – Franchigie e scoperti.
Art. 2.6 – Pagamento dell’indennizzo
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà indennizzo quando sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla completa istruzione della pratica qui di seguito espressamente indicata:
certificato di proprietà del veicolo in originale con annotata la perdita di possesso;
procura speciale a vendere a favore della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con firma autenticata;
denuncia presentata all’Autorità in originale ( o copia conforme) nonché sue successive modifiche od integrazioni;
estratto cronologico rilasciato dal PRA con annotazione della perdita di possesso in originale;
serie completa delle chiavi in dotazioni al veicolo compresi duplicati e codici di pertinenza;
carte di circolazione del veicolo, se non menzionata nella denuncia di furto totale. Resta comunque fermo quanto disposto dalla Condizioni Generali di Assicurazione.
3. | GARANZIE KASKO – E COLLISIONE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL FRONTESPIZIO DI POLIZZA E VALIDE SOLO PER AUTOVETTURE ED AUTOCARRI |
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Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione Kasko
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
urto;
collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
uscita di strada;
ribaltamento.
L’assicurazione è estesa anche agli eventuali optionals e dagli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente fissati purché espressamente richiamati in polizza e meglio indicati nella sezione definizioni, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato.
Art. 3.1 bis – Oggetto dell’assicurazione Collisione - Valida solo per Autovetture -
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altri veicoli, anche se in sosta. L’assicurazione è estesa anche agli eventuali optionals e dagli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente fissati purché espressamente richiamati in polizza e meglio indicati nella sezione definizioni, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato.
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, inondazioni, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti estorsivi, sabotaggio e vandalismo.
Sono inoltre sempre esclusi i danni:
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del conducente ovvero dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti) o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest’ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla Xxxxx;
subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
subiti dal veicolo guidati da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186-187 del Codice della Strada;
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alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
Esclusioni specifiche per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni sopra riportate, la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti, ed allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
In ogni caso l’Impresa, per la garanzia Collisione, non risarcirà un importo superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro e corrisponderà all’ Assicurato l’indennizzo previa deduzione sul danno dello scoperto indicato alla sezione 7 – Franchigie e scoperti.
Art. 3.3 – Norme specifiche per l’indennizzo della Collisione
In caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la documentazione CAI, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 3.4 – Denuncia del sinistro
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art. 1.5. Art. 3.5 – Liquidazione del danno
A) Perdita totale del veicolo
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art. 1.7, 1.9 e 1.10.
B) Danni parziali
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art. 1.8, 1.11 e 1.12.
Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado è limitata ai primi sei mesi.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’Iva ove l’assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
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C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ridurrà l’indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall’art. 1907 del Codice Civile.
D) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in tal senso.
Quest’ultima in accordo e con il consenso dell’Assicurato può far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia.
Art. 3.6 – Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’ Assicurato l’indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell’eventuale scoperto indicato alla sezione 7 – Franchigie e scoperti.
Art. 3.7 – Pagamento dell’indennizzo
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art. 1.13.
4A. | CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO - VALIDE SOLO PER AUTOVETTURE ED AUTOCARRI |
CONDIZIONI AGGIUNTIVE A e B pag. 1 di 3
Art. 4.1 – Apparecchiature audiofonovisive (Sempre comprese nella garanzia Furto)
Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI FI di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere stabilmente fissati sul veicolo, non forniti dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo
Art. 4.2 – Cristalli – Operante quando richiamata sul Modulo di Polizza -
L'assicurazione comprende i costi di sostituzione (o riparazione) dei cristalli del veicolo descritto in polizza determinati da rottura degli stessi in conseguenza di un fatto accidentale o di un fatto di terzi. Dalla garanzia sono escluse le rigature e le screpolature. La garanzia non comprende inoltre i danni causati ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi. Il limite massimo dell'indennizzo convenuto è di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, senza applicazione di franchigia nel caso in cui vengano utilizzate le strutture convenzionate riportate nel Glossario.
Nel caso in cui l’intervento di riparazione/sostituzione sia effettuato per il tramite di eventuali riparatori convenzionati con l’Impresa, la stessa si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dell’intervento fermo l’obbligo dell’Assicurato di rilasciare quietanza dell’avvenuto indennizzo all’Impresa o direttamente al riparatore convenzionato.
Nel caso in cui l’intervento di riparazione/sostituzione sia effettuata fuori dai centri convenzionati verrà applicata una franchigia di Euro 200,00 per sinistro.
L’assicurazione comprende, nei limiti del valore commerciale al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e atti dolosi in genere. Si considerano vandalismo gli atti intenzionali, quali per esempio: rigature o ammaccature causate alla carrozzeria da oggetti acuminati o contundenti; imbrattamento, danneggiamento con sostanze corrosive; rottura di vetri o fanali; incendio del veicolo.
Sono esclusi i danni comunque riconducibili a fatti di circolazione e nel caso in cui l’Assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno.
La Compagnia garantisce, inoltre, l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da trombe d'aria, uragani, bufere di vento, alluvioni, inondazioni, fulmini, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine e fenomeni naturali in genere a patto che, per le suddette circostanze, non venga diramata dichiarazione da parte delle Autorità competenti dello “stato di calamità”.
In caso di sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponde all’ Assicurato l’indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell’eventuale scoperto indicato alla sezione 7 – Franchigie e scoperti.
Fermo quanto sopra descritto, resta inteso che per la garanzia Grandine il limite annuo indennizzabile è fissato in un massimo del 20% del valore del veicolo al momento del sinistro e comunque non potrà superare euro 4.000,00 per sinistro e per anno.
4B. | CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLE SEZIONI 2 e 3 – INCENDIO, FURTO E KASKO/COLLISIONE - |
Art. 4.4 – Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova
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stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art. 4.5 – Ricorso terzi da incendio – Sempre compresa nella garanzia Incendio -
La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 200.000,00 per ogni sinistro. Non sono considerate terze le persone indicate dall'art. 129 del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209.
La garanzia non comprende i danni:
a) alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
b) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 4.6 – Vincolo finanziario – Operante quando richiamato sul Modulo di Polizza -
La presente polizza è vincolata a favore della Società Vincolataria indicata nella scheda di polizza e, pertanto, la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:
a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicarle, tramite lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto x xxxxx, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Comuni di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo.
Art. 4.7 – Vincolo leasing – Operante quando richiamato sul Modulo di Polizza -
Il contratto si intende vincolato nei confronti della Società vincolataria indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria, ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in 'leasing' al Contraente, sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della vincolataria:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della vincolataria;
b) a comunicare alla vincolataria ogni sinistro- di presumibile entità pari ad almeno la metà del valore del veicolo assicurato- in cui sia stato coinvolto il veicolo stesso entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Xxxxx.
Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicare contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, kasko o altri eventi riguardanti il veicolo, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo xxxxx Xxxxxx
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Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che l’Impresa riceva autorizzazione scritta dalla Vincolataria.
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare.
L'assicurazione, nei casi in cui risulti installato un antifurto satellitare, è prestata in base alla dichiarazione dell’Assicurato, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che:
il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione di antifurto satellitare;
l'installazione dello stesso è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla Casa Costruttrice.
il Sistema sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso di tutta la durata del presente contratto.
Qualora risulti che al momento del sinistro:
non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell’antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell’antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di antifurto satellitare;
il Proprietario / Assicurato o il contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o l’ Impresa in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
In difetto di una o più delle predette condizioni e/o nei casi in cui è comprovato dalla relativa perizia che la causa del sinistro è dovuta al non funzionamento della periferica di bordo o ad un danno alla Centrale Operativa o alla mancanza di copertura delle linee telefoniche, l’Impresa non riconosce il risarcimento del danno medesimo.
Agli effetti di quanto sopra resta inoltre inteso che:
a) i costi del recupero del veicolo si intendono a carico dell’Assicurato;
b) per il furto e/o rapina totale avvenuto all’estero lo scoperto deve intendersi pari al 25%.
5. | PER AUTOVETTURE - |
GARANZIE ACCESSORIE pag. 1 di 2
Art. 5.1 – Garanzie Accessorie
Vengono coperte le spese sostenute per:
Danni da imbrattamento
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
Ripristino dei dispositivi di sicurezza
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Recupero, parcheggio e rimessaggio
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, fino ad Euro 500,00, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi da parte dell’assicurato o di chi ha in uso il veicolo, nonché per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità. Non è in alcun modo prevista l’indennizzo in caso di semplice duplicazione delle chiavi smarrite, ancorché in presenza di denuncia di smarrimento o furto alle Autorità.
Immatricolazione e/o passaggio di proprietà.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, sino ad Euro 250,00 in caso di distruzione a seguito di sinistro, incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o in caso di demolizione a seguito di sinistro indennizzabile e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
GARANZIE ACCESSORIE pag.2 di 2
Duplicato della patente
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’assicurato e dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia nell’attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro.
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei danni subiti dal bagaglio, sino ad Euro 150,00.
Ripristino dell’impianto antifurto
L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
Acquisizione documenti per la liquidazione
L’Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza, con il limite di Euro 150,00.
6. | GARANZIA ASSISTENZA – OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA SUL FRONTESPIZIO DI POLIZZA - |
GARANZIA ASSISTENZA pag.1 di 6
L’Impresa per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.
L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di IMA SERVIZI SCARL con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) (Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00).
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso.
Per le sole prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”, sono compresi anche i trasportati presenti nel veicolo al momento del sinistro.
CENTRO CONVENZIONATO
La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa o con Nobis.
La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.
L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
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RAPINA
È il reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di IMA SERVIZI S.C.A.R.L. con sede Sociale in Sesto San Xxxxxxxx – Piazza Indro Montanello n. 20 –, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
VEICOLO
Autoveicoli uso promiscuo, autovetture uso privato, scuole guida, autocarri con peso specifico a pieno carico fino a 35 quintali non superiori a 3 mt. di altezza, motocicli, motocarrozzette.
Art. 6.1 – Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra l’Impresa e IMA Servizi S.c.a.r.l., in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati nell’articolo 8.2. In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni o fornirà le istruzioni del caso.
Art. 6.2 – Prestazioni di assistenza
L’Impresa eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi sociopolitici o eventi naturali. Le prestazioni dovute ad esaurimento batteria, mancato avviamento, mancanza di carburante ed errato rifornimento sono prestate unicamente per le garanzie depannage e quick service.
In caso di incidente, incendio, furto di parti del veicolo, ritrovamento dopo furto totale, tentativo di furto, eventi sociopolitici, eventi naturali e guasto, la Struttura Organizzativa provvederà:
senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo fino al più vicino punto di riparazione della rete convenzionata NOBIS se nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro, altrimenti il veicolo verrà trasferito fino all’officina convenzionata con IMA più vicina o in assenza di questa, fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino.
senza oneri a carico dell’Assicurato, al traino del veicolo ad un centro di riparazione di sua fiducia nel raggio di 30 km dal luogo del sinistro. Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell’assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento.
Nel caso il soccorso stradale avvenga all’estero la destinazione sarà il punto più vicino della Casa Costruttrice e il deposito del
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soccorritore intervenuto. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi dell’assistenza fino ad un importo massimo di € 200,00 IVA inclusa per evento per le richieste di assistenza all’estero.
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per mancanza di carburante, errato rifornimento, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa invierà un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, alla riparazione sul posto mediante interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell’assicurato i costi dei pezzi di ricambio e del carburante.
Quick Service
Nel caso in cui l’intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo ma il veicolo abbia subito danni che a parere del soccorritore sono riparabili nel tempo massimo di 2 ore, la struttura Organizzativa, d’intesa con l’assicurato, s’impegna a proseguire la riparazione presso un’officina convenzionata mettendo a disposizione la struttura e le risorse necessarie per la riparazione del veicolo. Tutti i costi della riparazione (manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo) restano a carico dell’assicurato.
Assistenza telefonica alla compilazione CAI
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere informazioni relativamente a consulenze per incidenti stradali e modalità burocratiche inerenti la compilazione della Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro (“modulo blu”).
In caso di incidente, incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di
1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 3 giorni.
In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat.B) per un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità.
La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.
Servizio informazioni sul traffico
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative alla percorribilità della rete stradale e autostradale italiana.
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni sulla situazione meteo in Italia e all’estero.
Servizio Informazioni turistiche
(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).
L’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative al paese nel quale intende recarsi quali:
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- documenti necessari per l’ingresso nel paese e visto richiesto;
- formalità valutarie;
- situazione socio politica del paese;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all’estero.
Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell’assicurato
Spese di albergo
In caso di incidente, incendio, furto, guasto, qualora si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata, la Centrale Operativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per evento. La prestazione verrà erogata se il sinistro ha luogo ad almeno 50 km dal comune di residenza dell’assicurato.
Rientro o prosecuzione del viaggio
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km di distanza dal comune di residenza dell’assicurato in seguito a furto, incidente e incendio i cui tempi necessari alla riparazione siano di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell’assicurato e degli eventuali passeggeri (fino al massimo previsto dal libretto di circolazione dell’autoveicolo assicurato) in treno ovvero, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (classe turistica) fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa se accaduto in Italia e di € 1.000,00 IVA inclusa se accaduto all’estero.
A seguito di soccorso stradale, l’Assicurato potrà richiedere una corsa taxi dal luogo d’immobilizzo del veicolo fino all’officina di destinazione oppure, nel caso il veicolo debba essere trattenuto in officina per le riparazioni, potrà utilizzare la corsa in taxi per raggiungere la più vicina stazione di noleggio, la stazione ferroviaria o l’aeroporto.
La Struttura Organizzativa prende a carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di € 50,00 IVA inclusa per evento.
Demolizione del veicolo in Italia
La Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare, su richiesta dell’assicurato, la demolizione del veicolo a seguito di un incidente da circolazione, guasto o ritrovamento a seguito di furto.
La Struttura Organizzativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.
L’Impresa tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto
In caso il veicolo sia immobilizzato a più di 50 km dal comune di residenza dell’assicurato a seguito di guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto e restasse immobilizzato sul posto per oltre 36 ore in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’assicurato un biglietto di sola andata in treno ovvero, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il veicolo ritrovato fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
In caso di guasto, incidente, incendio, ritrovamento a seguito di furto avvenuti all’estero, qualora il veicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizzerà e terrà a proprio carico il trasporto del veicolo fino all’officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del veicolo, il costo degli eventuali diritti doganali e degli accessori del veicolo eventualmente rubati prima dell’arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa restano a carico dell’Assicurato.
GARANZIA ASSISTENZA pag. 5 di 6
Abbandono legale all’estero
In caso il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per le spese di custodia, la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso
Assistenza linguistica all’estero
In caso di ricovero ospedaliero o fermo, arresto, minaccia di arresto dell’assicurato per incidente, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa tramite un proprio incaricato sul posto fornisce assistenza linguistica nell’ambito delle principali lingue europee.
Art. 6.3 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, saccheggi, eventi sociopolitici quando equiparabili a catastrofe, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno (365 giorni) di validità della polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni (730 giorni) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato
GARANZIA ASSISTENZA pag. 6 di 6
la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge.
Art. 6.4 – Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al
Numero Verde 800 102 103
o, se dall’estero, x00 00 00 000 000
Numero di Fax x00 00 00 000 000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza
4. Numero di targa del veicolo
5. Modello del veicolo
6. Indirizzo del luogo in cui si trova
7. Il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
7.
FRANCHIGIE E SCOPERTI pag. 1 di 2
A maggior precisazione di quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, a seguito si indicano gli scoperti e/o franchigie che sono applicati al presente contratto di assicurazione, salvo eventuali deroghe riportate sul Modulo di Xxxxxxx.
Scoperti e Franchigie variano in base alla tipologia di veicolo assicurato e più precisamente a seconda che vengano assicurate autovetture, autocarri o motoveicoli ed alla zona territoriale di residenza dell’Assicurato.
Le garanzie possono essere prestate con scoperto e senza scoperto anche in base al fatto che le riparazioni vengano effettuate presso le Strutture Convenzionate con Nobis piuttosto che presso altri centri non convenzionati.
Resta inteso che in mancanza della presenza di Strutture Convenzionate con Nobis nel Comune di residenza dell’Assicurato, previa nulla osta della Compagnia, verranno applicati gli scoperti e/o le franchigie e le condizioni previste per le riparazioni eseguite in convenzione.
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso.
GARANZIA | PROVINCIA DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO | SCOPERTO/FRANCHIGIA | SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione della riparazione presso le strutture convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. | |
Incendio e Furto | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Bergamo Bologna Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Cosenza Genova La Spezia Latina Lecce Messina Milano Monza e della Brianza Nuoro Palermo Pavia | AV BN BG BO BS BR CA CL CS GE SP LT LE ME MI MB NU PA PV | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 – Per i motoveicoli lo scoperto è da intendersi del 25% con il minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro - | – Per i motoveicoli lo scoperto è da intendersi del 20% con il minimo di € 750,00 per ciascun sinistro - |
Pescara Prato Ragusa Salerno Siracusa Taranto Torino Trapani Vibo Valentia | PE PO RG SA SR TA TO TP VV | |||
Incendio e Furto | Bari Barletta-Andria-Trani Caserta Catania Catanzaro Foggia Napoli Roma | BA BT CE CT CZ FG NA RM | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 – Per i motoveicoli lo scoperto è da intendersi del 25% con il minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro - | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 – Per i motoveicoli lo scoperto è da intendersi del 20% con il minimo di € 750,00 per ciascun sinistro - |
Incendio e Furto | Tutte le altre Province | Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 – Per i motoveicoli lo scoperto è da intendersi del 25% con il minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro - | NESSUNO – Per i motoveicoli lo scoperto è da intendersi del 20% con il minimo di € 750,00 per ciascun sinistro - | |
Eventi Naturali | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
Collisione | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00 | NESSUNO | |
Kasko | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 | Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia assoluta per sinistro di € 500,00 | |
Eventi sociopolitici | Tutte | Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00 | NESSUNO | |
Cristalli | Tutte | € 350,00 per sinistro | NESSUNO |
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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
▪ Nota informativa comprensiva del Glossario
▪ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Nobis Compagnia di Assicurazioni
NOBISCAR
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
EDIZIONE: Febbraio 2015
VERSIONE: 01.02.2015
IN VIGORE DAL 09.02.2015
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a) la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b) le Condizioni di assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Indice
I. NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
Pagina della Nota informativa
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1
1. Informazioni generali 1
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 1
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1
3. Coperture assicurative offerte 1
3.1 Estensioni della copertura 3
4. Soggetti esclusi dalla garanzia 3
5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità 4
6. Premi 4
7. Informativa in xxxxx xx xxxxxxxxx 0
0. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx – Classe di merito 5
9. Recesso 5
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 5
11. Regime fiscale 5
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 6
12. Procedura per il risarcimento del danno 6
13. Incidenti stradali con controparti estere 7
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro 8
15. Accesso agli atti dell’Impresa 8
16. Reclami 8
17. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata 9
GLOSSARIO 10
II. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Pagina delle Condizioni di Assicurazione
CONDIZIONI GENERALI 3
DEFINIZIONI 4
Art. 1. Oggetto dell’assicurazione 4
Art. 2. Esclusioni e rivalsa 5
Art. 3. Qualifica di terzi, soggetti esclusi 5
Art. 4. Estensione territoriale 6
Art. 5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 6. Durata del contratto e proposta di rinnovo 6
Art. 7. Determinazione del premio - Comunicazioni del Contraente 7
Art. 8. Periodi di osservazione della sinistrosità 7
Art. 9. Sospensione in corso di contratto 7
Art. 10. Trasferimento della proprietà del Veicolo 9
Art. 11. Furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo 9
Art. 12. Distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo 10
Art. 14. Gestione delle vertenze 11
Art. 15. Attestazione sullo stato del rischio 11
Art. 16. Sostituzione del certificato e del contrassegno – Duplicato di polizza 13
Art. 17. Imposte, tasse e contributi 13
Art. 18. Competenza territoriale 13
Art. 19. Risarcimento del danno in forma specifica 13
Art. 20. Rinvio alle norme di legge 14
Art. 21. Polizze vincolate 15
Art. 22. Cessione del credito 15
Art. 23. Xxxxxxxx broker 15
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 16
A) Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 17
B) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati 17
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 17
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria 17
CONDIZIONI SPECIALI 18
E) Bonus/Malus 19
F) Guida esclusiva 31
G) Protezione bonus 31
H) Rimorchi – Xxxxxxx xxxxxxx 00
NOTA INFORMATIVA
NOBISCAR
Autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ricordiamo che presso i nostri punti vendita o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., società per azioni di diritto italiano, appartenente al Gruppo Intergea S.p.A.
Sede Legale e Direzione Operativa: Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) - Xxxxxx Telefono: 000 0000000
Fax: 000 0000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A.. Il contratto è concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito NOBIS).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2013, il Patrimonio Netto di NOBIS è pari a 10,28 milioni di Euro di cui 8 milioni di Euro per capitale sociale e 2,28 milioni di Euro per totale di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità (da intendersi quale rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari, al 31 dicembre 2013, a 4,07.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte
La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo (Autovettura, Autotassametro o Autoveicolo ad uso promiscuo) descritto in Polizza nelle aree pubbliche o a
queste equiparate (articolo 1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati.
Al presente contratto è applicabile la formula tariffaria “Bonus/Malus” (Condizione Speciale E, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsabilità principale nei “periodi di osservazione”, e si articola in ventiquattro classi di appartenenza (Classi Interne o Classi NOBIS), come riportate nella Condizione Speciale E (punto E.3).
Fanno eccezione i rimorchi identificati con targa propria, per i quali è applicata la formula tariffaria Fissa (Rimorchi Rischio Statico, vedi Condizione Speciale H).
• in caso di Xxxxxxxx che rientri nella procedura di Indennizzo Diretto, totalmente risarcibile e per i soli danni a cose, l’impegno a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa (elenco acquisibile rivolgendosi al n° verde 800.196.958);
• uno sconto sul Premio RC Auto;
• nel caso in cui l’Assicurato violi la clausola relativa al risarcimento del danno in forma specifica, facendo riparare il Veicolo presso un Autoriparatore non convenzionato, l’Impresa:
o applicherà una penale di € 248,80 per le maggiori spese amministrative, sopportate e derivanti dalla mancata gestione del Sinistro tramite l’Autoriparatore convenzionato;
o corrisponderà un risarcimento pari alla spesa che la stessa avrebbe sostenuto per la riparazione del veicolo da parte di un Autoriparatore convenzionato.
Per maggior dettaglio su quanto sopra, sulle limitazioni della clausola e per le condizioni di operatività del servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” si rinvia all’articolo 19 - “Risarcimento del danno in forma specifica” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
Segnaliamo, inoltre, che le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono altri casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell’articolo 144 del Codice, l’Impresa potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro. Tali esclusioni di garanzia, tuttavia, potranno essere eliminate dietro pagamento di un sovrappremio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Segnaliamo che la garanzia assicurativa resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del Codice Civile in caso di mancato pagamento del Premio e qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 9 - “Sospensione in corso di contratto” delle Condizioni Generali di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio.
Azione di rivalsa derivante da patti contrattuali speciali: nel caso venga pattuita la Condizione Speciale F Guida esclusiva, qualora al momento del Sinistro alla guida del Veicolo si trovi una persona diversa da quella indicata in Polizza come Conducente esclusivo, NOBIS eserciterà azione di rivalsa, in proporzione del minor Premio corrisposto dal Contraente e fino ad un massimo di 3.000 euro per Sinistro.
XXXXX non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante.
AVVERTENZA
Massimali
Il Massimale riportato in Polizza rappresenta l’importo pattuito fino al quale l’Impresa è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Per esempio, se la garanzia di Responsabilità Civile è prestata con il massimale per danni a persone di € 5.000.000,00 e il sinistro ha determinato danni a persone per
€ 5.200.000,00, il risarcimento complessivo sarà di € 5.000.000,00 perché l’ammontare complessivo del danno supera il massimale pattuito e la restante parte di danno (€ 200.000,00) resterà a carico dell’Assicurato; ricordiamo inoltre che i Massimali riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali "Condizioni Aggiuntive" incluse in Polizza (articolo 1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Ai sensi dell’art. 170-bis del Codice:
- il presente contratto di assicurazione ha durata annuale (o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione), e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato;
- NOBIS avviserà il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni e manterrà operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova Polizza.
Per consentire l’eventuale prosecuzione del contratto, XXXXX metterà comunque a disposizione del Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza, le nuove condizioni di Premio presso l’Intermediario al quale il contratto è assegnato.
AVVERTENZA
Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo e quindi non è necessaria disdetta da parte del Contraente.
3.1 Estensioni della copertura
Dietro pagamento di un sovrappremio è possibile estendere la copertura a Rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria, scegliendo le Garanzie Aggiuntive di seguito elencate:
A) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
B) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dai rispettivi articoli delle Condizioni di Assicurazione (Condizioni Aggiuntive A, B, C, D).
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
L’assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (art. 129 del Codice).
Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario
nel caso di Veicolo concesso in Leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’articolo 3 - “Qualifica di terzi, soggetti esclusi” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo 7 - “Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
Il Contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge.
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive dovranno essere pagate alle successive scadenze presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto (articolo 5 - “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
Per le Polizze a Libro Matricola, che assicurano flotte di veicoli, il Premio può essere soggetto a regolazione annuale con le modalità indicate in Polizza cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge ed attivati presso l’Intermediario.
Si segnala che il Premio viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa, come per esempio l’età e la professione del Proprietario, il tipo di conducente scelto in Polizza, l’eventuale opzione per il Risarcimento del danno in forma specifica.
L’importo del Premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’Impresa all’Intermediario.
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. È prevista la possibilità di frazionare il Premio in rate semestrali con la maggiorazione del 3,5% sul Premio annuo lordo. L’eventuale frazionamento è indicato in Polizza.
AVVERTENZA
Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del Veicolo) si può ottenere la restituzione della parte di Premio pagato, al netto di imposte e contributi, relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 10 - “Trasferimento della proprietà del Veicolo”, 11 - ”Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo”, e 12 - ”Distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo” delle Condizioni Generali di Assicurazione).
7. Informativa in corso di contratto
L’Impresa si impegna a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all’Attestazione sullo stato del rischio, riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
L’impresa ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito
L'Attestazione, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del Rischio da assicurare e quindi per stabilire un Premio corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità del Veicolo assicurato.
Per queste ragioni si fa presente che:
• se il Veicolo è già stato assicurato in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa Attestazione in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
• l’Impresa invia l'Attestazione al Contraente almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.
Relativamente ai contratti stipulati con la formula “Bonus/Malus” – Condizione Speciale E, sull'Attestazione rilasciata dall'Impresa vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall’applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).
Per un maggior dettaglio e per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore Veicolo, si rinvia al suddetto Regolamento e alle Condizioni di Assicurazione, articolo 15 - ”Attestazione sullo stato del Rischio” e Condizione Speciale E “Bonus/Malus”.
AVVERTENZA
Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull’Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.
Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.
L’obbligo di informativa riguardante il diritto di recesso, previsto nello schema di Nota Informativa di cui all’allegato 9 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, è da intendersi superato in forza dell’art. 22 del Decreto Legge nr. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 221 del 17 dicembre 2012, che ha introdotto il divieto del rinnovo tacito per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
In base al disposto dell'articolo 2952 del Codice Civile, il diritto dell’Impresa alla riscossione delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Xxxxxxxx si rimanda all’avvertenza di cui al successivo punto 12.
11. Regime fiscale
Il Premio imponibile relativo all’assicurazione della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è soggetto all’imposta sulle assicurazioni, nella misura stabilita dalla legge, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale; tale contributo è deducibile dal reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore.
Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice e il Contraente abbia optato per il Risarcimento del danno in forma specifica (articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione), il Contraente si impegna a rivolgersi ad un Autoriparatore convenzionato; l’elenco degli Autoriparatori convenzionati può essere consultato sul sito internet dell’Impresa oppure potrà rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
AVVERTENZA
Ricordiamo che, qualora sia stato scelto il Risarcimento del danno in forma specifica, il Premio RCA viene ridotto nella misura percentuale prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie dell’Impresa.
12. Procedura per il risarcimento del danno
Ai sensi dell’articolo 143 del Codice, in caso di Sinistro l’Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso all’Impresa, contattando il n. verde 800.196.958 (dall’Italia) o il n. x00 000 0000000 (dall’estero), e quindi facendo pervenire, entro 3 giorni dall’evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.), la relativa Denuncia del sinistro alla Sede dell'Impresa o all'Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, redatta sull’apposito modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro o “Modulo Blu”) fornito dall'Impresa. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall’articolo 13 - “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro, a pena di decadenza, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 13 “Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all’indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
È possibile inviare la richiesta di risarcimento e la Denuncia del Sinistro anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
• xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per quanto concerne:
• la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
• il risarcimento del danno subito dal Terzo trasportato, si rinvia all’articolo 141 del Codice,
• le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.
A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali l’Impresa deve procedere alla liquidazione e al pagamento dei Sinistri.
Con riferimento alla procedura di risarcimento diretto, in caso di richiesta danni completa, l’Impresa deve procedere all’offerta - eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all’Assicurato i motivi che impediscono di formulare l’offerta, con le seguenti tempistiche:
- per i danni a cose:
o entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti;
o entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di Denuncia del Sinistro
sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni personali : entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l’offerta.
Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, l’Impresa deve formulare l’offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non formularla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni a cose da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di Denuncia del Sinistro da parte dei conducenti coinvolti).
In caso di Xxxxxxxx mortali o con lesioni, l’offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non formularla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell’articolo 148 del Codice.
L’Impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 148 del Codice.
13. Incidenti stradali con controparti estere
Xxxxx gli obblighi in capo all’Assicurato, in ordine alle modalità di denuncia dei sinistri presso l’Impresa, in caso di incidente stradale avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato all’estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, l’Assicurato deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all’U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx, che provvederà alla gestione del Sinistro ai sensi dell’articolo 125 del Codice.
Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta a:
CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano Fax: 00.00000000
e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del Sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del Veicolo responsabile del Sinistro, nazionalità, Impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del Sinistro, se nota).
N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un Veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'Impresa di assicurazione del responsabile del Sinistro oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del Sinistro se il Veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).
Per maggiori dettagli si rimanda ai siti della CONSAP e dell’UCI, ricordando che nel caso in cui l’assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei Sinistri non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla CONSAP che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.
In caso di Sinistro avvenuto con Veicolo:
- non assicurato o non identificato, ovvero
- posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente,
la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
L’Assicurato può evitare la maggiorazione del Premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri cagionati. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annuale della Polizza, sia nel caso di contratto rinnovato sia nel caso di contratto non rinnovato.
I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nell’ultima annualità assicurativa trascorsa,
indipendentemente dalla data di accadimento.
Per esercitare la facoltà di riscatto di un sinistro per il quale abbia trovato applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, l’Assicurato deve rivolgersi alla CONSAP per conoscere l’ammontare del danno liquidato, nonché le modalità di rimborso.
Seguendo le modalità indicate da CONSAP, l’Assicurato può riscattare il sinistro rimborsandolo all’ente in questione, che rilascia un’attestazione di avvenuto pagamento da consegnare all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto.
Nel caso invece si tratti di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, lo stesso potrà essere riscattato versando la somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati direttamente all’Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario che amministra il contratto.
A riscatto avvenuto, l’Impresa procede alla depenalizzazione e conseguente riqualificazione del contratto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale (cfr. Condizione Speciale E “Bonus/Malus”, par. E.2, punto 3, lett. g).
15. Accesso agli atti dell’Impresa
Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008.
Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione.
L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.
Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 12.
16. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel: 000 0000000
Fax: 000 0000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx Fax n. 06. 000.00.000/745
allegando all’esposto la copia del reclamo presentato all’Impresa e l’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
17. Informativa sull’attivazione dell’area web riservata (ai sensi del provvedimento IVASS n. 7/2013)
Le credenziali identificative personali per l’accesso sono ottenibili tramite il suddetto sito, richiedendo una “nuova registrazione” all’Area Clienti.
Il documento che riporta, per la singola targa, i dati tecnici del Veicolo e che attesta le garanzie pattuite nella forma a Libro Matricola.
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.
ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)
Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al Contraente e nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AUTOVEICOLO AD USO PROMISCUO
Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’art. 54 lettera c) del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
AUTORIPARATORE CONVENZIONATO (STRUTTURA CONVENZIONATA)
Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra società eventualmente preposta da NOBIS.
Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o riassicurazione.
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio
assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (di seguito Codice)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
La persona fisica, di età pari o superiore a 26 anni, indicata in Polizza in caso di attivazione della Condizione Speciale “Guida esclusiva”.
CONSAP
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxx –
xxx.xxxxxx.xx).
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendone i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall'Assicurato all'Assicuratore.
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
La parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifre.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che dal 1° gennaio 2013 è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.
NOBIS
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A., che presta le garanzie stabilite nel contratto.
Le norme di NOBIS che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i
Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 8 - “Periodi di osservazione della sinistrosità” delle Condizioni Generali di Assicurazione) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale XXXXX presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del Veicolo nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi. Il ripristino viene effettuato direttamente da NOBIS o per il tramite di Autoriparatore convenzionato.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sé, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
TARIFFA
La Tariffa di NOBIS in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.
Il veicolo a motore (Autovettura, Autotassametro o Autoveicolo ad uso promiscuo) assicurato con il contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale
Presidente ed Amministratore Delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Ultimo aggiornamento dei dati: 09.02.2015
NOBISCAR
AUTOVETTURE
EDIZIONE 1/2015
Condizioni di Assicurazione
(Ultimo aggiornamento dei dati: 09.02.2015)
INDICE
Definizioni
Condizioni Generali di Assicurazione
Condizioni Aggiuntive per la Copertura di Rischi non compresi nell’Assicurazione Obbligatoria per la Responsabilità Civile
Condizioni Speciali di Assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
Per le definizioni si rimanda al Glossario contenuto nella Nota informativa.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
NOBIS assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
L’assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private escluse le Aree aeroportuali. Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi forniti di targa propria, a condizione che venga dichiarato in Polizza che il Veicolo traina una rimorchio fornito di targa propria e solo se questo risulta agganciato al Veicolo trainante; in questo caso il Contraente dovrà pagare un Premio aggiuntivo. Per il danno a terzi dei rimorchi staccati dal Veicolo è invece necessario stipulare una copertura separata (vedi Condizione Speciale H RIMORCHI - RISCHIO STATICO);
6. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del Veicolo;
7. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell’istruttore. Inoltre, sono considerati Terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente;
8. PER AUTOTASSAMETRI ED AUTOVETTURE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO: la responsabilità del Contraente, del conducente e del Proprietario del Veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del Veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
9. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del Proprietario e del Committente per i danni involontariamente cagionati ai Terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul Veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi.
NOBIS inoltre assicura, sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” riportate nelle pagine successive, i Xxxxxx non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza.
In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8 e 9 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive” e delle sopra richiamate estensioni.
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto, l‘assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
• nel caso di Veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, dal Locatario), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest’ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
• per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l’articolo 144 del Codice, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
XXXXX rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
• il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell’esame teorico- pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
• il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del Veicolo indicato in Polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Veicolo assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del Veicolo.
ARTICOLO 3 - QUALIFICA DI TERZI, SOGGETTI ESCLUSI
L’Assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose, subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro. Sono inoltre esclusi i soli Xxxxx alle cose subiti dai seguenti soggetti:
a) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al precedente punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al precedente punto b).
ARTICOLO 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo NOBIS rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
L’assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso Periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, NOBIS risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora la Polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del Periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest’ultima a NOBIS la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 – “Esclusioni e rivalsa”.
ARTICOLO 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da NOBIS, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.
Il pagamento va eseguito presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
ARTICOLO 6 - DURATA DEL CONTRATTO E PROPOSTA DI XXXXXXX
La durata del contratto è di un anno o, su richiesta dell’assicurato, di un anno più frazione; il contratto, essendo stipulato senza tacito rinnovo, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la Polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data
di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di un nuovo contratto per il medesimo rischio.
Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.
NOBIS, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente, presso l’Intermediario al quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di Premio e di Polizza.
L’accettazione da parte del contraente della proposta di xxxxxxx si intende espressa con il pagamento del nuovo Premio da parte del contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato e contrassegno.
ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché al contenuto dell’Attestazione.
In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.
In caso di mancata comunicazione, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa, ai sensi dell’articolo 144 del Codice, per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
ARTICOLO 8 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l’applicazione delle regole evolutive previste dalla Condizione Speciale E, sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
- in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a NOBIS restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Qualora tali documenti non fossero più in suo possesso, il Contraente dovrà consegnare copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
NOBIS rilascia un’appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente. La sospensione decorre dalle ore 24:00 della data indicata sulla predetta appendice.
Al momento della sospensione, il Periodo di assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata pari almeno a 30 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 30 giorni, con rinuncia però, da parte di NOBIS, alle successive rate di Premio relative al periodo di sospensione utilizzato.
Decorsi 365 giorni dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve e il Premio resta acquisito da NOBIS. Qualora, invece, su un contratto sospeso si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 10, 11 e 12, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e
contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Per i contratti con frazionamento del Premio, il Contraente è tenuto a corrispondere le eventuali rate insolute, salvo si sia verificata una delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dai successivi articoli 10, 11 e 12.
All’atto della riattivazione del contratto, il Premio viene determinato da NOBIS sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su di un altro Veicolo, della medesima tipologia, purché il Proprietario assicurato (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.
In caso di riattivazione del contratto su di un altro Veicolo occorre inoltre che il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.
Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a 90 giorni
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni, le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a NOBIS; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione. Il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a 90 giorni
Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 90 giorni, sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.
Al momento della riattivazione, nel calcolo Premio da corrispondere, relativo al periodo di tempo intercorrente dalla data di riattivazione alla nuova scadenza del contratto, si tiene conto:
- della tariffa in vigore sul contratto sospeso;
- del conteggio, a favore del Contraente, del rateo di Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
NOBIS tuttavia tiene conto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei Sinistri eventualmente liquidati durante la sospensione.
Non è consentita la sospensione per i contratti:
• ceduti all’acquirente del Veicolo venduto;
• amministrati con “libro matricola”;
• vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della società vincolataria;
• per l’assicurazione temporanea di veicoli a motore usati, circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione;
• con durata inferiore all’anno;
• che si trovino nell’ultimo giorno di validità.
ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.
In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
L’alienante, previa restituzione all’Intermediario al quale è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al Veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni: in questo caso NOBIS procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
b) CESSIONE DEL CONTRATTO
Se il contratto relativo al Veicolo alienato viene ceduto all’acquirente, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a NOBIS, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.
Per l’assicurazione dello stesso Xxxxxxx il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: NOBIS pertanto non rilascerà l’Attestazione.
c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a NOBIS restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di documentata consegna del Veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Intermediario di NOBIS il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. In caso di successivo trasferimento di proprietà del Xxxxxxx stesso il Contraente ha diritto al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, dal momento della consegna in conto vendita del Veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).
ARTICOLO 11 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO
In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
Il Contraente, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell’articolo 9 – “Sospensione in corso di contratto”, può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Veicolo rubato o al coniuge in comunione dei beni.
NOBIS procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito.
La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza e NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
ARTICOLO 12 - DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di Xxxxxxx a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS:
• in caso di distruzione od esportazione definitiva del Veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
• in caso di demolizione, copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del Veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.
Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, appartenente al Proprietario del Veicolo distrutto, demolito od esportato o al coniuge in comunione dei beni. NOBIS procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito. La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del Veicolo assicurato.
b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo,
al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.
Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l’esportazione definitiva del Veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/365 del Premio annuo, al netto di imposte e contributi, per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.
XXXXX procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
ARTICOLO 13 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI
Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, la richiesta di risarcimento è presentata, alla Sede dell'Impresa con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma, fax al n. x00 000 0000000 o tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; o all'Intermediario presso il quale è stato stipulato il contratto, con lettera raccomandata – con avviso di ricevimento o con consegna a mano – telegramma o fax.
In ogni caso deve essere presentata Denuncia del Sinistro in originale redatta sul modulo, fornito da NOBIS, “Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro”, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.
La predetta Denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.) dandone preventivo avviso telefonico all’Impresa contattando il numero verde 800.196.958 (dall’Italia) o il numero x00 000 0000000 (dall’estero).
La Denuncia deve in ogni caso contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.
È possibile anticipare la Denuncia del Sinistro tramite posta elettronica all’indirizzo mail
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o tramite fax al n. x00 000 0000000.
Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della Denuncia del Sinistro, come sopra indicati, può comportare per NOBIS gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della mancata, tardiva o incompleta Denuncia del Sinistro, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
ARTICOLO 14 - GESTIONE DELLE VERTENZE
NOBIS assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
NOBIS non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora XXXXX lo richieda espressamente.
ARTICOLO 00 - XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX
NOBIS rilascia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l’Attestazione sullo stato del rischio contenente le seguenti informazioni:
- la denominazione dell’Impresa;
- il nome del Contraente, se persona fisica, o la denominazione della ditta, ovvero la ragione sociale, se trattasi di Contraente persona giuridica;
- il numero del contratto di Assicurazione;
- i dati della targa del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del Veicolo assicurato;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna di provenienza, quella interna di assegnazione del contratto per l’annualità successiva e la classe di conversione universale (CU), come definita nell’Allegato 2 al Regolamento ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- l’indicazione, comprensiva della specificazione della tipologia del danno liquidato, del numero dei Sinistri verificatisi negli ultimi 5 (cinque) esercizi, intendendosi per tali i Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità principale e del numero dei Sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- gli eventuali importi delle franchigie richieste non corrisposte dall’Assicurato;
- la firma dell’Impresa.
Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.
È legittimato al ritiro dell’Attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (o il Locatario nel caso dei contratti di Leasing o l’acquirente con patto di riservato dominio o l’usufruttuario) del Veicolo, se persona diversa dal Contraente.
In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo NOBIS rilascia al Contraente l’Attestazione relativa all’annualità in corso qualora il Periodo di osservazione risulti concluso.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, NOBIS non rilascia l’Attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per un periodo inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della Polizza.
Nel caso di contratto stipulato in Coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazione viene rilasciata dalla delegataria.
NOBIS non rilascia l’Attestazione nel caso di:
• contratti sospesi, qualora il Periodo di osservazione non risulti concluso;
• contratti, o Applicazioni, che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all’estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del Veicolo;
• cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Xxxxxxx assicurato. Validità dell’Attestazione – Diritto alla conservazione della classe di merito
L’Attestazione ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale è stata rilasciata.
In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto/rapina/appropriazione indebita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un Veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro Veicolo di sua proprietà, della medesima tipologia, NOBIS classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo Veicolo purché in corso di validità.
L’Attestazione in corso di validità può essere utilizzata per la stipula di un nuovo contratto, a copertura di un altro Veicolo della medesima tipologia ed intestato al medesimo proprietario, con conseguente conservazione della classe di merito maturata. Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche in caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Inoltre, ai sensi dell’art. 134 comma 4-bis del Codice, NOBIS in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita sul Veicolo già assicurato.
ARTICOLO 16 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO - DUPLICATO DI POLIZZA
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, NOBIS vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio del Premio.
Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, NOBIS rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell’Assicurato.
Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento
l’Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
In caso di richiesta di duplicato o copia della Polizza ai sensi dell’articolo 1888 del Codice Civile, NOBIS rilascia un duplicato o una copia su richiesta ed a spese dell’Assicurato.
Se la perdita della Polizza sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, l’Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.
ARTICOLO 17 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da NOBIS.
ARTICOLO 18 - COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n° 206 (Codice del Consumo), è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.
Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l’Intermediario al quale è assegnato il contratto.
ARTICOLO 19 - RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA (valido solo se richiamato in Polizza)
a) Qualora il Contraente abbia dichiarato in Polizza di volersi avvalere del Risarcimento del danno in forma specifica per i Sinistri che rientrino nell’applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli
articoli 149 e 150 del Codice, il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie ed indicata in Polizza.
b) In caso di sinistro:
• con danni a cose o con danni a cose e persone, ma in quest’ultimo caso limitatamente alle cose,
• totalmente risarcibile,
• gestito secondo la procedura di Indennizzo Diretto,
l’Assicurato si impegna a far eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa. Si ha sinistro totalmente risarcibile nel caso l’Assicurato – sulla base degli elementi acquisiti – risulti esente da ogni responsabilità.
Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) l’Assicurato potrà trovare l’elenco degli Autoriparatori convenzionati, con i relativi riferimenti. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
c) L’Impresa, nel caso in cui l’Assicurato - al verificarsi di un sinistro avente tutte le caratteristiche elencate al punto b) - non faccia eseguire le riparazioni presso un Autoriparatore convenzionato con NOBIS o con altra azienda eventualmente preposta dall’Impresa stessa, applicherà una penale di
€ 248,80 a seguito delle maggiori spese amministrative e gestionali, che dovrà sopportare, per la mancata gestione del Sinistro attraverso l’Autoriparatore convenzionato.
In questo caso il risarcimento dovuto dall’Impresa non potrà essere superiore al costo che la stessa avrebbe sostenuto per la riparazione effettuata da un Autoriparatore convenzionato.
Sul sito internet di NOBIS (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), nell’apposita Area Clienti, l’Assicurato potrà trovare in maniera dettagliata l’elencazione dei costi relativi alle spese amministrative e gestionali nonché le tariffe che vengono riconosciute agli Autoriparatori convenzionati. Tali informazioni si possono ottenere anche rivolgendosi al n. verde 800.196.958.
d) Nel caso l’Autoriparatore convenzionato più vicino alla residenza dell’Assicurato si trovi ad una distanza maggiore di 00 xx xxxxxxxxxxx (x 0 xx xx xx xxxxx) oppure nel caso in cui il Veicolo non sia nelle condizioni di raggiungere autonomamente la Struttura convenzionata, l’Impresa potrà offrire all’Assicurato, previo accordo e senza alcun costo aggiuntivo, il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio” al fine di ricoverare il Veicolo in una Struttura convenzionata.
L’Assicurato dovrà contattare il n. verde 800.196.958 per individuare l’Autoriparatore più vicino alla propria residenza ed eventualmente per richiedere il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”.
Qualora, al verificarsi delle condizioni di cui al presente punto d), l’Impresa non offra il servizio “ritiro e riconsegna a domicilio”, l’Assicurato avrà facoltà di provvedere alle riparazioni ricorrendo ad una struttura diversa da quelle convenzionate, senza addebito di alcuna penale.
e) Resta inteso che in caso di perdita totale del Veicolo a seguito di Sinistro, l’Impresa, anche tramite Struttura convenzionata, ne darà avviso all’Assicurato ponendo a sua disposizione l’equivalente in denaro del bene danneggiato e non più ripristinabile.
Si ha perdita totale quando il danno - accertato sulla base della valutazione tecnica di incaricato dell’Impresa - equivale o supera il valore commerciale (riferimento Quattroruote) del Veicolo al momento del Sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un Veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.
ARTICOLO 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
ARTICOLO 21 - POLIZZE VINCOLATE
Nel caso di veicoli locati in leasing, veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la Polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in Polizza a favore dell’Ente vincolatario. NOBIS si obbliga, per la durata della Polizza, indipendentemente dalle risultanze al PRA, a:
- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell’Ente;
- comunicare all’Ente ogni sinistro in cui sia stata coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all’Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l’eventuale mancata accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo di NOBIS, fermo restando che, il mancato pagamento del Premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 1891 2° comma del Codice Civile, in caso di danni relativi al Veicolo assicurato l’indennizzo da liquidarsi verrà corrisposto all’Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l’indennizzo potrà essere corrisposto all’Assicurato con il consenso scritto dell’Ente.
ARTICOLO 22 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’art. 1260 del codice civile, le Parti pattuiscono che il Contraente e/o l’Assicurato non potranno/potrà cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell’Impresa che dovrà essere rilasciato dalla stessa entro 4 giorni da quando l’Assicurato ne ha fatta eventuale richiesta. Una volta trascorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte di NOBIS, il Contraente e/o l’Assicurato potranno/potrà liberamente cedere i diritti derivanti dal presente contratto. Tale consenso si intende già prestato, da parte dell’Impresa, nel caso di riparazione del Veicolo presso un Autoriparatore convenzionato con l’Impresa o con altra società eventualmente preposta dall’Impresa stessa.
ARTICOLO 23 - XXXXXXXX BROKER (valida solo per le polizze intermediate da Broker)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con NOBIS.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente Polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, soltanto se espressamente richiamate in Polizza.
A) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
B) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
NOBIS si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
C) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope
NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa:
• nel caso di Xxxxxxxx causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• nei confronti dell’Assicurato in conseguenza dell’inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul Veicolo indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. NOBIS si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;
• nei confronti del Proprietario del Veicolo indicato in Polizza nel caso in cui quest’ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria Preso atto che il veicolo indicato in Polizza è dato in uso dall’Ente Proprietario/Locatario o dalla Società Proprietaria/Locataria (Leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, NOBIS, a parziale deroga dell’articolo 2 - “Esclusioni e rivalsa” delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente Proprietario/Locatario o della sola Società Proprietaria/Locataria:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’assicurazione non è operante nel caso in cui l’Ente Proprietario/Locatario, o la Società Proprietaria/Locataria, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni Speciali che seguono operano solo se espressamente richiamate in Polizza.
E) BONUS/MALUS
E.1 - Periodi di osservazione della sinistrosità
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni, per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• in caso di Veicolo assicurato per la prima annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• per le annualità successive, il Periodo di Osservazione inizia 60 (sessanta) giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa.
E.2 - Classe di merito di conversione universale (Classe CU) e Classe NOBIS (Classe Interna)
1) Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale
1. Per i Veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a. In caso di prima immatricolazione del Veicolo o di voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.
b. In caso di Xxxxxxx già assicurato:
i. viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale (vedi Tabella 1):
Tabella 1
Anni senza sinistri | Classe di merito C.U. |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la rilevazione della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
ii. si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (inclusa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
A titolo di esempio:
• il Rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;
• il Rischio assicurato da 5 anni con un Sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un Sinistro);
• il Rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
• il Rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).
2. Nel caso di Xxxxxxx già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza (Classe Interna), tenendo conto delle indicazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata in base alla seguente Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe Interna:
Tabella 2 – Tabella di corrispondenza tra classe CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Classe CU indicata nell’Attestazione rilasciata dall’altra impresa | Classe di assegnazione NOBIS (Classe Interna) |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
2) Regole di assegnazione della classe di merito CU e Classe NOBIS (Classe Interna)
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
1 | Mancanza di attestazione e/o carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto oppure casi non espressamente indicati | Classe 18 | Classe 18 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
2 | Veicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
3 | Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta | Classe 14 | Classe 14 | 1) Copia del libretto di circolazione 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
4 | Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura o cessione di contratto – comma 4 bis dell’art.134 del D. Lgs. 209/2005, c.d. “Legge Bersani” | Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già assicurato | Classe 14 o migliore Classe NOBIS corrispondente alla CU acquisita | 1) Copia del libretto di circolazione con passaggio di proprietà, o se non disponibile copia del trasferimento di proprietà ovvero appendice di cessione contratto 2) Copia del libretto di circolazione del familiare da cui si eredita la classe di merito 3) Originale del duplicato dell’attestazione dello stato del rischio relativo al veicolo della medesima tipologia di proprietà del familiare 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 5) Fotocopia certificato e contrassegno validi (se stessa targa ATR) 6) Stato di famiglia |
5 | Veicolo già assicurato in altra forma tariffaria | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
6 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 12 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
7 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con Attestazione dello stato del rischio scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto ovvero Documento comprovante la cessazione del rischio assicurato, in caso di alienazione del Veicolo. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe CU 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
8 | Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da oltre 60 mesi | Classe di merito 18 | Uguale a Classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
9 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in forma Bonus/Malus con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente Assicurazione | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
10 | Veicolo venduto, demolito, esportato all’estero, in conto vendita o per il quale è cessata la circolazione ed assicurato in altra forma tariffaria con attestazione scaduta da non oltre 60 mesi | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Copia della documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rischio del Veicolo precedente 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
11 | Veicolo assicurato presso compagnia estera | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1), ovvero classe di merito 14 se il documento rilasciato dalla precedente compagnia estera non comprende le informazioni necessarie per l’applicazione dei criteri di assegnazione CU | Uguale a classe CU | 1) Dichiarazione della precedente compagnia estera nella quale risultino il numero delle annualità assicurative e la Sinistrosità pregressa 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
12 | Veicolo in leasing acquistato dal soggetto utilizzatore in occasione della scadenza del contratto di leasing (che abbia avuto durata non inferiore a 12 mesi) | Classe di merito risultante dall’applicazione dei criteri di assegnazione CU (tabella 1) | Uguale a classe CU | 1) Duplicato dell’ultima Attestazione dello stato del rischio relativa al Veicolo in uso 2) Documento attestante l’esercizio del diritto di riscatto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
13 | Veicolo assicurato con contratto temporaneo | Classe di merito CU riportata sul contratto temporaneo, ovvero classe 14 qualora sul contratto temporaneo non fosse riportata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Copia del contratto temporaneo; 3) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto temporaneo. Se il contratto temporaneo risulta scaduto da più di 12 mesi. In assenza della dichiarazione di cui al presente punto il contratto verrà assegnato alla classe 18 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
14 | Veicolo assicurato con un’altra Compagnia a cui è vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa | Classe riportata nella dichiarazione presentata | Uguale a classe CU | 1) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 2) Dichiarazione (ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del C. C.) degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione o la classe di assegnazione CU, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta di attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
15 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della B/M maturata entro un anno dalla data del furto | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
16 | Polizza annullata ed acquisto di un nuovo mezzo per usufruire della classe B/M maturata oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro i 60 mesi | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Denuncia di furto 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
17 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo entro un anno dalla data del furto senza aver usufruito della classe di merito | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestazione dello stato del rischio 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
18 | Polizza annullata e ritrovamento del veicolo oltre il dodicesimo mese dalla data del furto ma entro 60 mesi senza aver usufruito della classe di merito | Classe di merito risultante dall’attestazione dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Attestato dello stato del rischio 2) Denuncia di furto 3) Denuncia di ritrovamento 4) Dichiarazione di non aver utilizzato tale classe per nessun altro veicolo 5) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
19 | Ritrovamento del veicolo successivamente all’utilizzo della classe di merito maturata per altro veicolo | Classe di merito 14 | Uguale a classe CU | 1) Denuncia di furto 2) Denuncia di ritrovamento 3) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 4) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) |
20 | Proveniente da polizza sospesa (stesso veicolo) | Classe di merito risultante dall’attestato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio 4) Appendice di sospensione 5) Dichiarazione di non aver circolato dal momento della sospensione |
Situazione Veicolo | Classe CU di assegnazione | Classe NOBIS di assegnazione | Documentazione da consegnare | |
21 | Proveniente da polizza sospesa (veicolo diverso) | Classe di merito risultante dall’attestato dello stato del rischio | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Attestato dello stato del rischio 4) Appendice di sospensione 5) Atto di vendita o conto vendita o certificato di rottamazione o denuncia di furto del veicolo assicurato dalla polizza sospesa 6) Dichiarazione che la classe risultante dall’ATR non è stata utilizzata per nessun altro veicolo 7) Libretto veicolo assicurato nella polizza sospesa |
22 | Da conto vendita solo per veicoli già precedentemente assicurati con Nobis | Classe di merito 14 | Uguale a classe CU | 1) Documento d’identità valido (CARTA IDENTITÀ/PATENTE/ PASSAPORTO) 2) Copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà 3) Dichiarazione di mancata vendita rilasciata dal venditore presso il quale il veicolo era stato consegnato |
3) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole specifiche
a. Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un Veicolo, NOBIS riconosce la classe CU già maturata sul Veicolo. Tale facoltà è concessa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia ceduto da una Società di persone ad un Socio della stessa o viceversa.
b. In caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l’Attestazione è inviata a quest’ultimo e NOBIS riconosce la classe CU maturata sul Veicolo.
c. Qualora sia stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto la classe di merito CU attribuita ad un Veicolo consegnato in conto vendita e quest’ultimo risulti invenduto, ovvero a Veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, NOBIS attribuisce la classe CU 14 al suddetto Xxxxxxx invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.
d. Nel caso del proprietario di un Veicolo che, con riferimento ad altro e precedente Veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell’Attestazione, ma entro il periodo di validità della stessa:
▪ vendita,
▪ demolizione,
▪ furto di cui sia esibita Denuncia,
▪ certificazione di cessazione della Circolazione,
▪ definitiva esportazione all’estero,
▪ consegna in conto vendita,
NOBIS assegna al Veicolo la medesima classe CU del precedente Veicolo. Tale facoltà è inoltre concessa anche al coniuge dell’Assicurato, purché dimostri che il veicolo originario ricadeva nella comunione dei beni. Nel caso di società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo, da società di persone a socio della società stessa o viceversa.
e. Il Contraente che consegni l’Attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’Attestazione medesima ed al rimborso dell’eventuale differenza di Premio risultante a suo credito. Detta differenza di Premio viene rimborsata da NOBIS entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, è conteggiata sull’ammontare del Premio per la nuova annualità.
f. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito NOBIS di pertinenza, in base alla Tabella 4 - Regole evolutive sotto riportata, a seconda che NOBIS abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
g. È data facoltà al Contraente di evitare o ridurre le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive, di cui alla Tabella 4 riportata di seguito, rimborsando, alla data di scadenza del contratto, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri cagionati. I sinistri rimborsabili sono solo quelli interamente liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa, indipendentemente dalla data di accadimento.
Tale facoltà può essere esercitata:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice, rimborsando il Sinistro alla CONSAP; la richiesta per conoscere l’importo da rimborsare va inoltrata alla Stanza di Compensazione, istituita presso CONSAP S.p.A., ai seguenti recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di Compensazione, Via Yser, 14 – 00198 ROMA; Tel. 00.00000000; Fax: 00.0000000/547; sito internet: xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx;
- in caso di Xxxxxxxx non rientrante nella suddetta procedura, rimborsando il Sinistro direttamente a NOBIS, anche per il tramite dell’Intermediario che ha in gestione il contratto.
Tale facoltà è concessa anche in caso di mancato rinnovo del contratto, entro 180 giorni dalla scadenza contrattuale.
h. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso - comportando quindi il mantenimento della classe di merito - purché il proprietario (nel caso di contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso.
i. La sostituzione del Veicolo dà luogo alla sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro Veicolo della stessa tipologia - della classe di merito in corso, solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto o rapina, sempreché il Proprietario del Veicolo sostituente (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. L’Attestazione relativa ad un Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto o rapina può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso Xxxxxxx, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale Xxxxxxx non è stata mai conseguita alcuna Attestazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (CU e Classe Interna) se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa ovvero alla stessa classe di merito (CU e Classe Interna) di assegnazione della Polizza precedente se stipulata con NOBIS.
4) Disciplina della classe di merito di conversione universale - Regole di corrispondenza
Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (vedi Tabella 3).
Tabella 3 - Classe di collocazione CU in base ai sinistri osservati
Classe di merito di provenienza CU | Classe di merito di assegnazione CU | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
E.3 – Classi NOBIS e loro regole evolutive
La formula tariffaria “Bonus/Malus” si articola in 24 classi di merito (Classi Interne o Classi NOBIS) corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe “-5” (classe di massimo sconto) alla classe “18”:
Formula tariffaria “Bonus/Malus” - Classi NOBIS (Classi Interne) | ||
-5 | 3 | 11 |
-4 | 4 | 12 |
-3 | 5 | 13 |
-2 | 6 | 14 |
-1 | 7 | 15 |
0 | 8 | 16 |
1 | 9 | 17 |
2 | 10 | 18 |
Sono previsti riduzioni o aumenti di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel “periodo di osservazione”, definito al punto E.1; di seguito si riporta la tabella di attribuzione della Classe NOBIS per le annualità successive, determinata sulla base della sinistrosità registrata nel periodo di osservazione (Tabella 4).
Le variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella Tabella 5.
Tabella 4 - Regole evolutive Classi NOBIS
Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza | Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
(a+b) 0 | (a+b) 1 | (a+b) 2 | (a+b) 3 | (a+b) 4 o più | |
-5 | -5 | -3 | 0 | 3 | 6 |
-4 | -5 | -2 | 1 | 4 | 7 |
-3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 8 |
-2 | -3 | 0 | 3 | 6 | 9 |
-1 | -2 | 1 | 4 | 7 | 10 |
0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Classe NOBIS (Classe Interna) di provenienza | Classe NOBIS (Classe Interna) di assegnazione in base al numero complessivo di: a. sinistri con responsabilità principale pagati b. volte in cui la responsabilità paritaria cumulata per sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% | ||||
(a+b) 0 | (a+b) 1 | (a+b) 2 | (a+b) 3 | (a+b) 4 o più | |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella 5 – Variazioni in diminuzione del Premio in assenza di sinistri
Classe NOBIS di provenienza | Classe NOBIS di assegnazione | Variazione % del premio |
-5 | -5 | 0% |
-4 | -5 | -2,00% |
-3 | -4 | -2,00% |
-2 | -3 | -2,00% |
-1 | -2 | -2,00% |
0 | -1 | -2,00% |
1 | 0 | -2,00% |
2 | 1 | -6,99% |
3 | 2 | -6,65% |
4 | 3 | -6,24% |
5 | 4 | -5,87% |
6 | 5 | -5,45% |
7 | 6 | -5,26% |
8 | 7 | -4,91% |
9 | 8 | -4,76% |
10 | 9 | -4,55% |
11 | 10 | -4,96% |
12 | 11 | -6,10% |
13 | 12 | -6,17% |
14 | 13 | -13,16% |
15 | 14 | -20,74% |
16 | 15 | -18,10% |
17 | 16 | -3,45% |
18 | 17 | -3,28% |
F) GUIDA ESCLUSIVA
Il Contraente dichiara che il Veicolo descritto in Polizza viene guidato unicamente dalla persona, di età pari o superiore a 26 anni, indicata nella Polizza stessa come Conducente esclusivo.
Qualora, al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo si trovi una persona diversa dal Conducente esclusivo, NOBIS eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate.
Tale rivalsa verrà esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Speciale E, con il massimo di € 3.000.
XXXXX non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:
• guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
• utilizzo del veicolo dovuto a Stato di necessità;
• circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
L’importo oggetto dell’azione di Rivalsa è da intendersi richiesto in conseguenza dell’inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dal Contraente a fronte della concessione di uno sconto di Premio.
G) PROTEZIONE BONUS
Ai fini dell’evoluzione della classe di merito di interna (Classe NOBIS), NOBIS non terrà conto del primo Sinistro con Responsabilità principale che farebbe scattare il malus. In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria, XXXXX non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di malus.
La classe di merito CU verrà invece regolarmente evoluta.
H) RIMORCHI - RISCHIO STATICO
La garanzia prestata con il presente contratto vale esclusivamente per i danni a Xxxxx derivanti dal rimorchio, identificato con targa propria, in sosta e se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. La presente condizione prevede una formula tariffaria fissa che non prevede variazioni di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri.
Non sono considerati Terzi coloro che:
• occupano il rimorchio;
• partecipano alle manovre a mano;
• sono comunque addetti all’uso del Veicolo e al carico e scarico delle merci.
Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.