Accredito in conto di un bonifico Clausole campione

Accredito in conto di un bonifico. 1. Ai fini dell’esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al pagatore il proprio identificativo unico (IBAN). 2. La Banca accredita il Conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della Banca dell’Ordinante, con pari valuta e disponibilità. 3. Nel caso in cui la rimessa sia stata effettuata in divisa estera la Banca, previa effettuazione della eventuale conversione, accredita il Conto corrente del Cliente applicando i giorni di valuta previsti dal Documento di Sintesi. La conversione in euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante. Addebito di RID/SDD, RIBA, MAV, RAV e BOLLETTINI FRECCIA
Accredito in conto di un bonifico. 1. Ai fini dell’esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente Beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al Pagatore il proprio Identificativo Unico (IBAN). 2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo ovvero tra le valute di due stati membri dello Spazio Economico Europeo e fatto salvo quanto di seguito previsto in relazione al Bonifico Istantaneo e al Bonifico BANCOMAT Pay® verso Beneficiari abilitati al Sistema, la Banca accredita il Conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della banca dell’Ordinante, con pari valuta e disponibilità. Con riferimento al Bonifico Istantaneo si precisa che la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di pagamento del Cliente Beneficiario, dovrà far pervenire al Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante la conferma della messa a disposizione dei fondi sul Conto del Cliente Beneficiario in tempo reale, entro pochi secondi (10 secondi prorogabili, in circostanze eccezionali, sino a 25 secondi) dal momento della ricezione della conferma dell’Ordine da parte del Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante. In caso contrario, entro lo stesso lasso di tempo, dovrà essere fatto pervenire al Prestatore di Servizi di pagamento dell’Ordinante un messaggio di esito negativo della transazione con il relativo codice giustificativo, ai sensi di quanto previsto nel Rulebook. Tra le cause che giustificano il rifiuto della transazione da parte della Banca si richiama, in particolare, l’attenzione del Cliente sul fatto che l’importo della disposizione di Bonifico Istantaneo ricevuta superi il limite massimo, tempo per tempo vigente, come specificato al precedente art. 71 della presente Sottosezione con riferimento ai Bonifici Istantanei in accredito ricevuti dal Cliente. In relazione al Bonifico BANCOMAT Pay®, qualora il Cliente Beneficiario risulti abilitato al Sistema, la Banca eseguirà l’accredito immediato delle somme, con pari valuta, non appena ricevuta comunicazione dell’operazione da parte della Piattaforma BANCOMAT Pay®. 3. Nel caso l'operazione comporti una conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo, la Banca provvederà all'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario secondo le tempistiche indicate nel Documento di Sintesi, con pari valuta e disponibilità. La conversione in ...
Accredito in conto di un bonifico. 1. Ai fini dell’esecuzione di bonifici in accredito, il Cliente beneficiario deve provvedere in autonomia ad indicare al pagatore il proprio identificativo unico (IBAN). 2. La Banca accredita il conto corrente del Cliente Beneficiario nello stesso giorno di ricezione dei fondi da parte della Banca dell’Ordinante, con pari valuta e disponibilità. 3. Nel caso in cui la rimessa sia stata effettuata in divisa estera la Banca, previa effettuazione della eventuale conversione, accredita il conto corrente del Cliente applicando i giorni di valuta previsti dal Documento di Sintesi. La conversione in Euro sarà calcolata al cambio quotato nel durante.

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  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

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  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

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