Adeguamento ai requisiti di sicurezza Clausole campione

Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Secondo quanto previsto al punto 8 parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata devono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. Nei trattori agricoli o forestali le parti calde che possono comportare un potenziale rischio di ustione sono: 1. il sistema di scarico dei gas esausti (collettore, silenziatore ecc.) 2. la superficie calda del cilindro e della testata 3. la scatola del cambio e della frizione Le misure da adottare per garantire la protezione contro il contatto non intenzionale con le parti calde che possono comportare un potenziale rischio di ustione sono le seguenti: - appropriato posizionamento del silenziatore lontano dall’accesso al posto di guida e applicazione di una protezione delle componenti del sistema di scarico dei gas esausti che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda - applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda del cilindro e della testata - applicazione di una protezione che impedisca il contatto diretto tra l’operatore e la superficie calda della scatola del cambio e della frizione. L’applicazione della suddetta protezione deve essere valutata caso per caso in relazione al raggiungi- mento delle temperature superficiali di ustione, alla disponibilità sul trattore di punti di attacco della protezione e alla possibile interferenza della stessa con i comandi del trattore In tutti i predetti casi possono essere utilizzate protezioni rigide non forate o griglie aventi caratteristiche tali da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza riportate nelle Tab. 6 e 7 di cui alla protezione di elementi mobili. Fermo restando i requisiti delle protezioni già individuati al paragrafo 4.2.1, le protezioni devono essere progettate e realizzate in modo da non intralciare o rendere disagevoli l’uso e la manutenzione del trattore e non devono presentare punte o spigoli taglienti. Devono essere protette tutte le superfici calde vicine a gradini, corrimani, maniglie e parti integranti del trattore usate come appigli per salire e che possono essere involon- tariamente toccate (vedi punto 2.3.2.16 allegato II alla direttiva 1989/173/CEE). Ai fini della individuazioni di tali superfici calde è necessario considerare il piano di riferimento perpendicolare all’asse longitudinale del veicolo e passante per il centro del pedale a riposo (frizione e/o ...
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento della lettera d del punto 2.6 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che su ogni trattore sia esso a ruote o a cingoli sia installato un dispositivo ausiliario per migliorare la visibilità posteriore. A tal fine tutti i trattori devo- no essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore. Il retrovisore non è necessario nei trattori non immatricolati ovverosia che non possono circolare su strada pubblica. Il retrovisore deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada individuata nel campo di visibilità. Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all’o- rizzonte situata a sinistra del piano longitudinale tangente del punto più esterno sinistro del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergi- cristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il po- sto di guida. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall’esterno. Non sono sottoposti a tale prescrizione i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori delle categorie I e II provvi- sti del marchio di omologazione CE previsto nella direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento del punto 12.1 della parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che la batteria sia fissata saldamente alla sua sede e i suoi morsetti non collegati a terra siano protetti da cortocircuiti involontari.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento dell’ultimo paragrafo del punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che su ogni trattore, sia esso a ruote o a cingoli, sia installato un sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) che, in caso di capovolgimento, trattenga il conducente all’interno del volume di sicurezza garantito dalla struttura di protezione. Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di cintura di sicurezza le informazioni tecniche per la sua installazione sono riportate nella linea guida nazionale “Adeguamento dei trat- tori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 - L’installazione dei si- stemi di ritenzione del conducente” disponibile nel sito dell’INAIL ex ISPESL alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx. Laddove l’adeguamento sia stato effettuato diver- samente da quanto indicato nella suddetta linea guida deve essere resa disponibile, su richiesta dell’organo di vigilanza, adeguata documentazione tecnica a dimostrazione della conformità dell’intervento realizzato. Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione della cintura di sicurezza conformemente alla linea guida nazionale ISPESL non è richie- sto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento del punto 3.1.7 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che su ogni trattore sia esso a ruote o a cingoli sia installato un apposito segnalatore acustico. Il segnalatore deve recare il marchio di omologazione CEE previsto dalla direttiva 70/388/CEE del 27 luglio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore. Il segnalatore deve essere montato in una posizione il più possibile esposta e non oc- cultata da elementi che possono diminuirne la sua efficacia acustica.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di un dispositivo di protezione in caso di capo- volgimento, l’adeguamento ai requisiti di cui al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. 81/08 può essere effettuato installando: 1. dispositivi di protezione in caso di capovolgimento conformi alla linea guida nazio- nale “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 - L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” disponibile nel sito dell’ dell’INAIL ex ISPESL alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxx; 2. dispositivi di protezione omologati per lo specifico modello di trattore;
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento del punto 6 della parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è ne- cessario che gli elementi motori e le ruote dei trattori siano protetti in modo da evitare, in condizioni di uso normali, lesioni alle persone. Laddove il trattore risulti sprovvisto dei necessari dispositivi di protezione (cofani e/o parafanghi per le ruote motrici posteriori) l’adeguamento dovrà rispettare le informazioni tecniche di seguito riportate. I cofani del motore aventi la funzione di garantire la protezione da parti pericolose e i parafanghi devono essere saldamente fissati al trattore. Saldamente fissati significa che la loro rimozione è possibile solo con l’ausilio di attrezzi. I cofani del motore possono essere aperti anche senza l’uso di attrezzi. Cofani, coperchi e tettucci, la cui chiusura a scatto potrebbe procurare lesioni, devono essere costruiti in modo da impedirne la chiusura accidentale (blocco meccanico o sistemi pneumatici che ne garantiscono il mantenimento in posizione aperta). Ulteriori dispositivi di protezione devono essere montati qualora sotto un singolo cofano motore si trovino dispositivi di regolazione e di manutenzione che possono essere ma- nipolati soltanto a motore in moto. La zona lasciata libera dai parafanghi attorno alle ruote motrici posteriori rispetto alle parti adiacenti del veicolo deve rispettare le dimensioni riportate in Fig. 38.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Secondo quanto stabilito nell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che: - i dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicu- rezza siano chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata (secondo capoverso punto 2.1 parte I) - le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone siano dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata (lettera a del punto 2.6 della parte II) - i dispositivi di comando siano disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale (secondo paragrafo punto 2.1 parte I)
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Fatto salvo quanto sopra, risulta sempre necessario che il trattore sia dotato di zavorre solo se queste sono state specificatamente previste dal costruttore e siano collocate e montate negli appositi punti di attacco previsti dal costruttore del trattore. È ammesso l’utilizzo di zavorre non originali purché queste siano rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 74/151/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (vedi paragrafo 4.4) e presentino le seguenti caratteristiche: - massa uguale a quella massima prevista dal costruttore del trattore - forma e dimensioni uguali a quelle previste dal costruttore del trattore - dispositivi di attacco uguali a quelli previsti dal costruttore del trattore Qualora non siano commercialmente disponibili zavorre originali ovvero conformi ai punti precedenti è ammessa l’installazione di zavorre diverse purché: - siano rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 74/151/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (vedi paragrafo 4.4) - abbiano una massa uguale a quella massima prevista dal costruttore del trattore - siano di forma e di dimensioni simili a quelle previste dal costruttore del trattore - siano munite di dispositivi di attacco compatibili con i relativi punti di attacco pre- senti sul trattore e posizionate nei punti previsti dal costruttore L’installazione di zavorre diverse da quelle originali deve in ogni caso garantire il rispetto di tutti gli altri requisiti di omologazione del veicolo. Pertanto non sono ammesse zavorre che presentino soluzioni costruttive in difformità alle specifiche sopraelencate.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Il punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. n. 81/08 richiama la necessità che le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro: - mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro - ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavo- ratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro - ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installa- to un sistema di ritenzione. La maggioranza dei trattori immessi sul mercato antecedentemente alla data di pub- blicazione della EN 15694 risultano sprovvisti dei citati apprestamenti strutturali per la protezione di eventuali lavoratori trasportati (struttura di protezione del passeggero in caso di capovolgimento e cintura di sicurezza) e dell’avviso di sicurezza che richiami il divieto di trasporto del passeggero durante le operazioni di campo. Pertanto ai fini dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al punto 2.4 parte II dell’Allegato V al D. Lgs. n. 81/08 relativamente alla protezione del passeggero, risulta necessario interve- nire sul trattore agricolo o forestale secondo quanto di seguito indicato: - installazione di una struttura di protezione del passeggero in caso di capovolgi- mento e di un sistema di ritenzione dello stesso (cintura di sicurezza) secondo le modalità riportate al paragrafo 4.10.4.1.1 “Sistemi di ritenzione del passeggero” ovvero - apposizione sul sedile o nelle sue immediate vicinanze dell’avviso di sicurezza che richiami il divieto di trasporto del passeggero durante le operazioni di campo e in- stallazione del sistema di ritenzione del passeggero (cintura di sicurezza) secondo le modalità riportate al paragrafo 4.10.4.1.1 “Sistemi di ritenzione del passeggero” Nel presente documento non sono fornite informazioni tecniche finalizzate all’installazio- ne di strutture di protezione del passeggero in caso di capovolgimento.