Adeguamento ai requisiti di sicurezza Clausole campione

Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di un dispositivo di protezione in caso di capo- volgimento, l’adeguamento ai requisiti di cui al punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. 81/08 può essere effettuato installando:
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Secondo quanto previsto al punto 6 parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08, gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro che presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione. Le protezioni ed i sistemi protettivi: - devono essere di costruzione robusta - non devono provocare rischi supplementari - non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci - devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa - non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo di lavoro - devono permettere gli interventi indispensabili per l’installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l’accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo Le protezioni devono essere fissate solidamente. Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l’uso di utensili per la loro apertura e non devono poter rima- nere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio. Un unico dispositivo di protezione può proteggere vari punti pericolosi. Tuttavia, ulteriori dispositivi di protezione devono essere montati qualora sotto un singolo dispositivo di protezione si trovino dispositivi di regolazione, di manutenzione o di soppressione di radiodisturbi che possono essere manipolati soltanto a motore in moto. Pertanto ai fini dell’adeguamento ai requisiti previsti risulta necessario intervenire secon- do quanto riportato nei paragrafi da 4.2.1.1 a 4.2.1.2.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Secondo quanto previsto al punto 8 parte I dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 le parti di un’attrezzatura di lavoro a temperatura elevata devono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimità a danno dei lavoratori. Nei trattori agricoli o forestali le parti calde che possono comportare un potenziale rischio di ustione sono:
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Fatto salvo quanto sopra, risulta sempre necessario che il trattore sia dotato di zavorre solo se queste sono state specificatamente previste dal costruttore e siano collocate e montate negli appositi punti di attacco previsti dal costruttore del trattore. È ammesso l’utilizzo di zavorre non originali purché queste siano rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 74/151/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (vedi paragrafo 4.4) e presentino le seguenti caratteristiche: - massa uguale a quella massima prevista dal costruttore del trattore - forma e dimensioni uguali a quelle previste dal costruttore del trattore - dispositivi di attacco uguali a quelli previsti dal costruttore del trattore Qualora non siano commercialmente disponibili zavorre originali ovvero conformi ai punti precedenti è ammessa l’installazione di zavorre diverse purché: - siano rispondenti ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 74/151/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (vedi paragrafo 4.4) - abbiano una massa uguale a quella massima prevista dal costruttore del trattore - siano di forma e di dimensioni simili a quelle previste dal costruttore del trattore - siano munite di dispositivi di attacco compatibili con i relativi punti di attacco pre- senti sul trattore e posizionate nei punti previsti dal costruttore L’installazione di zavorre diverse da quelle originali deve in ogni caso garantire il rispetto di tutti gli altri requisiti di omologazione del veicolo. Pertanto non sono ammesse zavorre che presentino soluzioni costruttive in difformità alle specifiche sopraelencate.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Secondo quanto stabilito al punto 3.1.13 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. 81/08 i posti di manovra devono potersi raggiungere senza pericolo. Ai fini del soddisfacimento del suddetto requisito risulta necessario dotare il trattore di opportuni mezzi di accesso al posto di guida riconducibili a gradini, scalette, maniglie e corrimani.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Secondo quanto stabilito nell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che: - i dispositivi di comando di un’attrezzatura di lavoro aventi un’incidenza sulla sicu- rezza siano chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata (secondo capoverso punto 2.1 parte I) - le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone siano dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata (lettera a del punto 2.6 della parte II) - i dispositivi di comando siano disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale (secondo paragrafo punto 2.1 parte I)
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini di garantire un’adeguata visibilità dal posto di guida e di limitare i rischi di spacca- tura e rottura di parabrezza ed altri vetri questi non devono: - presentare fratture, lesioni, rigature diffuse, punti di rottura, difetti d’alcun genere (è possibile, soprattutto per trattori di una certa anzianità, riscontrare il distaccamento degli strati di vetro del parabrezza con conseguente formazione di bolle o bollicine diffuse); - essere alterati (verniciati, trattati con alcuna sostanza, resi opachi anche con pelli- xxxx autoadesive). È consentita l’applicazione di pellicole autoadesive omologate sui vetri del trattore ad eccezione del parabrezza e dei vetri laterali; - presentare targhette, autoadesivi, scritte o cartellini applicati sulla loro parte interna o esterna con la sola esclusione dei vetri posizionati posteriormente al posto di guida (vetri laterali posteriori e lunotto). Inoltre le caratteristiche del campo di visibilità non devono essere mutate rispetto a quelle originariamente previste in sede di omologazione del trattore. In particolare deve essere accertato che: - il campo di visibilità non sia ostruito da alcun tipo d’accessorio. In particolare sono ammessi esclusivamente deflettori laterali fissi o mobili, antenne radio esterne, dispositivi retrovisori, dispositivi tergicristallo, conduttori antenne radio incorporati o stampati nel parabrezza (entro i limiti prescritti), conduttori di disappannamento (entro i limiti prescritti); - non esistano manomissioni strutturali o alterazioni della sagoma dei montanti che pregiudichino la visibilità del conducente. In caso di presenza di scheggiature sul parabrezza od altro vetro con estensione massi- ma inferiore a 25 mm, posizionate ad una distanza superiore a 60 mm dal bordo dello stesso sono ammessi interventi di riparazione, negli altri casi è necessario procedere alla sostituzione del vetro con uno conforme al tipo omologato. Laddove un parabrez- za od altro vetro omologato per il trattore di cui trattasi non sia più commercialmente disponibile la sostituzione va fatta con un parabrezza od altro compatibile con il tipo di trattore e tale da garantire in ogni caso il rispetto dei requisiti di cui all’allegato III alla direttiva 89/173/CEE e successive modifiche ed integrazioni. In caso di presenza di fratture, lesioni, rigature diffuse, punti di rottura, difetti di altro genere (es. bolle o bollicine diffuse) del parabrezza o degli altri vetri è necessario proce- dere alla loro sostituzi...
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento dell’ultimo paragrafo del punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che su ogni trattore, sia esso a ruote o a cingoli, sia installato un sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza) che, in caso di capovolgimento, trattenga il conducente all’interno del volume di sicurezza garantito dalla struttura di protezione. Nel caso in cui il trattore sia sprovvisto di cintura di sicurezza le informazioni tecniche per la sua installazione sono riportate nella linea guida nazionale “Adeguamento dei trat- tori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della parte II dell’allegato V del D.Lgs. 81/08 - L’installazione dei si- stemi di ritenzione del conducente” disponibile nel sito dell’INAIL ex ISPESL alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx. Laddove l’adeguamento sia stato effettuato diver- samente da quanto indicato nella suddetta linea guida deve essere resa disponibile, su richiesta dell’organo di vigilanza, adeguata documentazione tecnica a dimostrazione della conformità dell’intervento realizzato. Ai fini degli adempimenti previsti per la circolazione stradale a seguito dell’installazione della cintura di sicurezza conformemente alla linea guida nazionale ISPESL non è richie- sto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Il punto 2.4 della parte II dell’Allegato V al D. Lgs. n. 81/08 richiama la necessità che le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell’attrezzatura di lavoro: - mediante una struttura di protezione che impedisca all’attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro - ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavo- ratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro - ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dell’attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installa- to un sistema di ritenzione. La maggioranza dei trattori immessi sul mercato antecedentemente alla data di pub- blicazione della EN 15694 risultano sprovvisti dei citati apprestamenti strutturali per la protezione di eventuali lavoratori trasportati (struttura di protezione del passeggero in caso di capovolgimento e cintura di sicurezza) e dell’avviso di sicurezza che richiami il divieto di trasporto del passeggero durante le operazioni di campo. Pertanto ai fini dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al punto 2.4 parte II dell’Allegato V al D. Lgs. n. 81/08 relativamente alla protezione del passeggero, risulta necessario interve- nire sul trattore agricolo o forestale secondo quanto di seguito indicato: - installazione di una struttura di protezione del passeggero in caso di capovolgi- mento e di un sistema di ritenzione dello stesso (cintura di sicurezza) secondo le modalità riportate al paragrafo 4.10.4.1.1 “Sistemi di ritenzione del passeggero” ovvero - apposizione sul sedile o nelle sue immediate vicinanze dell’avviso di sicurezza che richiami il divieto di trasporto del passeggero durante le operazioni di campo e in- stallazione del sistema di ritenzione del passeggero (cintura di sicurezza) secondo le modalità riportate al paragrafo 4.10.4.1.1 “Sistemi di ritenzione del passeggero” Nel presente documento non sono fornite informazioni tecniche finalizzate all’installazio- ne di strutture di protezione del passeggero in caso di capovolgimento.
Adeguamento ai requisiti di sicurezza. Ai fini del soddisfacimento della lettera d del punto 2.6 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 è necessario che su ogni trattore sia esso a ruote o a cingoli sia installato un dispositivo ausiliario per migliorare la visibilità posteriore. A tal fine tutti i trattori devo- no essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore. Il retrovisore non è necessario nei trattori non immatricolati ovverosia che non possono circolare su strada pubblica. Il retrovisore deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada individuata nel campo di visibilità. Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all’o- rizzonte situata a sinistra del piano longitudinale tangente del punto più esterno sinistro del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergi- cristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il po- sto di guida. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall’esterno. Non sono sottoposti a tale prescrizione i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori delle categorie I e II provvi- sti del marchio di omologazione CE previsto nella direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003.