Dispositivi di protezione. Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi at- traverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare no- civi alla salute del lavoratore. I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di ef- ficienza. L’equipaggiamento personale verrà definito dai CIRL. Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso for- nita di idonei presidi sanitari di emergenza.
Dispositivi di protezione. La realizzazione dei presidi di segnalazione/protezione (ad esclusione delle barriere radioprotezionistiche) eventualmente necessari è a totale carico del Fornitore e dovranno essere approvati dall’Esperto Qualificato di Sport e salute.
Dispositivi di protezione. Data la difficoltà di garantire il mantenimento della distanza interpersonale tra personale e bambini, risulta fondamentale l’utilizzo in sicurezza delle mascherine quali strumenti per ridurre la diffusione a mezzo droplet. Queste ultime vanno quindi utilizzate sempre dal personale dipendente, così come dai genitori e dai fornitori. Per i bambini, invece, è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina solo a partire dai 6 anni di età, in accordo con quanto disposto dal DPCM del 17 maggio 2020. Le mascherine vanno posizionate sempre ben aderenti al volto, a coprire naso, bocca e mento e vanno indossate e tolte tenendole per l’elastico o i lacci da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca. Si ricorda di praticare sempre l’igiene delle mani prima di indossarle e dopo averle eliminate, di non toccarle con le mani durante l’uso. I guanti, come le mascherine, aiutano a prevenire le infezioni ma solo se utilizzati correttamente: il loro uso non deve sostituire la corretta igiene delle mani; al pari delle mani non devono venire a contatto con bocca, naso e occhi; devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati nei rifiuti indifferenziati; al termine dell’uso devono essere eliminati e non possono essere riutilizzati. Sono necessari particolarmente in alcuni contesti lavorativi, ad esempio per il personale addetto alla pulizia e alla ristorazione, mentre per il personale educativo possono essere raccomandati nell’eventualità di manovre dove sia prevedibile un contatto diretto con secrezioni e liquidi biologici. Per prevenire ogni possibile contagio è fondamentale che qualunque persona che presenta sintomi che possano far sospettare un’infezione (a titolo di esempio non esaustivo: anosmia, ageusia, febbre, difficoltà respiratorie, tosse, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) non faccia ingresso nella struttura e venga invece invitata a rientrare al domicilio e a rivolgersi al Medico Curante. Fondamentale è la collaborazione con i genitori che non dovranno portare il bambino al servizio educativo in caso di sintomatologia sia del bambino stesso che di un componente del proprio nucleo familiare o convivente, rivolgendosi al Pediatra o al Medico di Medicina Generale per le valutazioni del caso. BarchettaBlu prevede la misurazione della temperatura corporea per tutti i bambini, accompagnatori e personale all’ingresso e all’uscita e per chiunque debba entrare nella struttura. In caso di rialzo della temperatura maggiore o uguale a 37,5...
Dispositivi di protezione. Sono necessari gli stivali antishock
Dispositivi di protezione. Tute e corpetti con bande catarifrangenti (soprattutto nei cantieri notturni)
Dispositivi di protezione. Stivali antishock dovranno essere utilizzati in tutte le fasi lavorative
Dispositivi di protezione. Dovranno essere indossate tute e corpetti con bande catarifrangenti (soprattutto nei cantieri notturni)
Dispositivi di protezione. Cuffie o tappi antirumore : durante l’uso della fresa per asfalti.
Dispositivi di protezione. Utilizzare cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, casco di sicurezza; scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo, guanti.
Dispositivi di protezione. Per i dispositivi di protezione si rimanda alle seguenti norme: UNI EN 340 – Indumenti di protezione. Requisiti generali. UNI EN 341– Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa. UNI EN 352-1 – Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Cuffie. UNI EN 353-1 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida. UNI EN 353-2 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile. UNI EN 354 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Cordini. UNI EN 355 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Assorbitori di energia. UNI EN 358 – Dispositivi individuali per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall’alto. UNI EN 360 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile. UNI EN 361 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Imbracature per il corpo. UNI EN 362 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Connettori. UNI EN 363 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta. UNI EN 364 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Metodi di prova. UNI EN 365 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Requisiti generali per le istruzioni per l’’uso e la marcatura. UNI EN 367 – Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme. Metodo di prova: Determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma.