Lavoro Supplementare. Nel contratto a Tempo Parziale è il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto), entro i limiti previsti all’art. 46 e l’orario contrattuale previsto per il tempo pieno, superati i quali assume la qualifica di “lavoro straordinario”. Nel Tempo Pieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero di ritardi, fermate del lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
Lavoro Supplementare. Nel contratto a Tempo Parziale è così definito il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto) e l’orario contrattuale previsto dal CCNL per il tempo pieno, nei limiti previsti all’art. 40. Nel contratto a Tempo Pieno è così definito il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti settimanali di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
Lavoro Supplementare quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro fissato dal contratto individuale ed entro i limiti del tempo pieno;
Examples of Lavoro Supplementare in a sentence
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal presente CCNL.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il Lavoro Supplementare sarà ininfluente nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario settimanale parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario settimanale contrattuale del Lavoratore a tempo pieno, così come previsto dal CCNL.
More Definitions of Lavoro Supplementare
Lavoro Supplementare quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno».
Lavoro Supplementare quello corrispondente alle prestazioni lavora- tive svolte oltre l’orario di lavoro concordato e risultante dall’atto scritto. Le assunzioni a tempo determinato, possono essere effettuate anche con rap- porto a tempo parziale. L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sarà fissata tra datore di lavo- ro e lavoratore; dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
a) le mansioni, la distribuzione dell’orario così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche, con riferimento al gior- no, alla settimana, al mese e all’anno, la durata della prestazione lavorativa ridotta, le eventuali clausole elastiche e le relative modalità, da ricondurre ai regimi di orario esistenti nella struttura lavorativa;
b) il periodo di prova per i nuovi assunti. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontà delle parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazio- ne alle esigenze della struttura lavorativa e quanto sia compatibile con le man- sioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità del passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavora- tori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente C.C.N.L. in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
Lavoro Supplementare quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. 3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto (comma come sostituito dall’ art. 46, comma 1, lett. b).
Lavoro Supplementare maggiorazione (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 La disciplina delle clausole elastiche è senz’altro tematicamente contigua alle norme sulla remunerazione del lavoro supplementare. Sul lato del lavoro, infatti, i principali interessati rimangono i part-timer. Se allora, nel corso di uno studio empirico sulla contrattazione pirata oggi, si apprezza dovutamente che il dumping può realizzarsi non (solo) sul versante dei minimi retributivi, ma sul campo più vasto dei trattamenti normativo- economici relativi all’organizzazione del lavoro e alle tipologie contrattuali flessibili, diventa evidente il rilievo sistemico assunto dalla questione dei prestatori di lavoro a tempo parziale. Questi prestatori molto spesso – specie quando il part-time non è scelta volontaria legata a istanze di conciliazione, ma strada obbligata dall’assenza di alternative – si rivelano working poors, lavoratori poveri. I contratti ritenuti “pirata”, nell’ambito merceologico dei pubblici esercizi, confermano l’intuizione sulla gravità del gioco al ribasso nei confronti dei part-timers. Nuovamente, va evidenziata in negativo la disciplina contenuta nel contratto ANPIT. Secondo i sottoscrittori di detto contratto, le clausole elastiche attribuirebbero al datore di lavoro la facoltà di variare non solo in aumento, ma anche in diminuzione l’orario contrattuale del lavoratore a tempo parziale. Il rischio conseguente è l’“assottigliamento” di rapporti di lavoro di per sé già poco consistenti. Ulteriori aspetti problematici possono riconoscersi, poi, pure rispetto alle maggiorazioni disposte per retribuire le ore prestate in aumento sull’orario concordato nel contratto individuale (cfr. Grafico n. 14). Solo i contratti FIDAP ed ESAARCO ripetono esattamente la maggiorazione del 30 + 1,5 % disposta nel contratto FIPE. I contratti FAPI, CIFA e CONFIP stabiliscono una maggiorazione del 15%, inferiore di più di un mezzo. Il contratto ANPIT, infine, dispone la percentuale estremamente bassa del 5%.
Lavoro Supplementare quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. (…) Leggi tutto cliccando qui:
1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido ll'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. (…) Leggi tutto cliccando qui: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/XX/xxxxxxxxx/XXX00000-X00X-0XXX-X0XX- 1F5906942112/0/20030910_DLGS_276.pdf Art 33 (Definizione e tipologie)
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Lavoro Supplementare sono le prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti nel contratto, anche su base giornaliera, settimanale o mensile Modifica dell’orario:
Lavoro Supplementare si intende....