Prestazioni indispensabili. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui all’art. 1 sono individuate le seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I contingenti di personale sotto segnati garantiscono, senza ricorso a lavoro straordinario, le prestazioni di cui sopra.
Prestazioni indispensabili. 1. Le prestazioni indispensabili sono :
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).
Prestazioni indispensabili. 1. Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l’apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.
2. Al fine di garantire un livello di assistenza farmaceutica compatibile con le finalità di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, l’astensione collettiva potrà realizzarsi anche nella forma della richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti; in questo caso sarà garantito il normale servizio da parte delle farmacie che erogheranno il medicinale a fronte del pagamento di cui sopra.
3. In assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai fini del contemperamento del diritto di sciopero dei farmacisti e del diritto alla salute del cittadino utente, dovrà, in ogni caso essere garantita dalle farmacie private l’assistenza diretta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, limitatamente ad una confezione per ricetta, dei medicinali di cui all’art. 2 che segue.
4. La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione a condizione che la Regione effettui il relativo rimborso entro e non oltre mesi sei dalla scadenza del termine per il rimborso dei farmaci1 che debbono essere comunque
1 Sul punto la Commissione, nella seduta del 29 gennaio 2004, ha formulato il parere secondo il quale il “dies a quo”, nel computo dei sei mesi, va individuato con riferimento alla data di inizio del mancato pagamento da parte delle Regioni . erogati ai sensi del successivo art. 2. In caso di inadempimento della Regione alla suddetta condizione, le farmacie potranno sospendere, con esclusione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 22, l’assistenza diretta anche per i medicinali di cui all’art. 2 sino all’adempimento delle Regioni medesime tenuto conto che le ASL sono tenute a rimborsare tempestivamente l’utente del servizio. In quest’ultimo caso le farmacie saranno tenute all’erogazione dei farmaci di fascia A di cui all’art. 16 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 e successive modifiche, limitatamente all’ossigeno terapeutico, morfina, metadone ed antiepilettici3.
5. Qualora la Regione non effett...
Prestazioni indispensabili. 1. Le prestazioni indispensabili sono:
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell’Accordo);
II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio (punto a2 dell’Accordo);
III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell’Accordo).
Prestazioni indispensabili durante l’astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti:
a) le attività strettamente collegate alla trattazione delle istanze cautelari e ricorsi elettorali;
b) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero;
c) la ricezione dei ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;
d) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità sociali
Prestazioni indispensabili durante l’astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti:
Prestazioni indispensabili attuazione in ambito aziendale Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro Art. 6 Procedure di raffreddamento e conciliazione
Prestazioni indispensabili. Le Parti, nella consapevolezza del ruolo essenziale del servizio elettrico che per sua natura e funzione non può essere comprimibile/sostituibile con servizi alternativi, si assumono l’impegno nei confronti della collettività di dare attuazione al rinnovato assetto di regole condivise per una gestione “responsabile” del conflitto che si fonda sui seguenti principi condivisi: − individuazione della salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, come parametro per la determinazione delle prestazioni indispensabili, nello spirito dell’art. 2 della legge n.146/1990 e per l’individuazione dei lavoratori da esentare; − individuazione dei lavoratori esentati in quelli strettamente necessari all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, utilizzando al meglio le innovazioni tecnologiche ed organizzative con l’obiettivo di consentire ai lavoratori, nel modo più ampio possibile, l’esercizio del diritto di sciopero. Di seguito in base ai principi sopra indicati, con riferimento a ciascun ambito di attività, sono definite le prestazioni indispensabili.
Prestazioni indispensabili. Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettività, le attività di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse. Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneità della Commissione di Garanzia. Qualora le parti non raggiungano l’accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo.
Prestazioni indispensabili. 0.Xx considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l’apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.