Prestazioni indispensabili Clausole campione

Prestazioni indispensabili. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui all’art. 1 sono individuate le seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. I contingenti di personale sottosegnati garantiscono, senza ricorso a lavoro straordinario, le prestazioni di cui sopra.
Prestazioni indispensabili. 0.Xx considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l’apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.
Prestazioni indispensabili. Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettuazione delle seguenti prestazioni indispensa- bili da assicurare in caso di sciopero. In caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali prestazioni indi- spensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente: - alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarità, vengano indicati espressa- mente con propria delibera dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; - alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ed a quelle d’informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comuna- li — ivi compreso l’eventuale periodo di ballottaggio - e per i due giorni successi- vi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la responsabi- lità di un Direttore di Testata ai sensi della legge n.28 del 22 febbraio 2000. In tal caso l’elenco delle anzidette trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sinda- cato; - alle trasmissioni - diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsio- ni di cui ai successivi punti a), b), f) - destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere assicurati:
Prestazioni indispensabili. Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettività, le attività di allestimento dei farmaci di rilevanza curativa sulla base degli ordini delle farmacie, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse. Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneità della Commissione di Garanzia. Qualora le parti non raggiungano l’accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo.
Prestazioni indispensabili durante l’astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all’art. 1 comma 2, lett. e) della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti:
Prestazioni indispensabili. Le parti individuano le seguenti prestazioni indispensabili che dovranno essere garantite in caso di astensione dal lavoro dei dipendenti, per la sicurezza del lavoro e la tutela dell'am- biente:
Prestazioni indispensabili. Fermo restando quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sono servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione e, con specifico riferimento al settore metalmeccanico, si considerano prestazioni indispensabili all’interno delle varie attività svolte dalle aziende associate quelle funzioni volte a garantire la tutela dei beni primari quali la salute, la sicurezza, le comunicazioni. Pertanto, sono coinvolte le imprese che esercitano la conduzione di: • impianti di climatizzazione e del calore in edifici pubblici (scuole, ospedali, cliniche, palazzi di giustizia. ecc.); • impianti di distribuzione fluidi ad uso alimentare; • reti ed apparati di telecomunicazione e trasmissione voce/dati nonché centrali di controllo e gestione degli stessi nel caso essi siano indispensabili per la libertà individuale di comunicazione, alla salute ed alla sicurezza; • impianti ed apparecchiature per la navigazione aerea, marittima e terrestre; • apparecchiature e forniture di energia elettrica; • linee, condotte e forniture di gas, acqua; • depurazione e smaltimento rifiuti tossici (per le aziende autorizzate), urbani, speciali e nocivi; • apparecchiature ed impianti di segnaletiche stradali: semafori, rilevazioni gas di scarico, barriere di protezione; • impianti di sicurezza, antincendio e di allarme. Fermo restando che debba essere assicurata la continuità del servizio anche in caso di sciopero, la definizione puntuale delle prestazioni indispensabili di cui sopra, nonché le modalità operative e di impiego del personale che garantiscono la continuità dei servizi, sono definite dalla Direzione. A tal fine la Direzione aziendale predisporrà entro 2 mesi dalla stipula del presente accordo, previo esame circa i criteri da adottare ed il numero di lavoratori da coinvolgere da svolgersi con le Rappresentanze sindacali unitarie ed in assenza di queste con le Organizzazioni sindacali territoriali, un “Piano delle prestazioni indispensabili” che interessi il numero minimo di addetti necessario al funzionamento ed alla salvaguardia degli impianti. Nella predisposizione del “Piano delle prestazioni indispensabili” per le si...
Prestazioni indispensabili. In caso di sciopero della durata di 24 ore o, comunque, per l'intero turno di servizio, sono assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:
Prestazioni indispensabili. Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettuazione delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero.