Adempimento degli obblighi. 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato. 3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di: a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
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Samples: Political Dialogue and Cooperation Agreement, Accordo Di Dialogo Politico E Di Cooperazione
Adempimento degli obblighi. 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare misure appropriate. Prima di procedere, essa deve fornire entro 30 giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si devono privilegiare quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al comitato.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
(a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
(b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
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Adempimento degli obblighi. 1. Le Parti adottano tutti i provvedimenti generali o specifici necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal Ciascuna delle parti è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo e si adoperano adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che ne derivano, compreso il loro rispetto da parte di amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, come pure di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità2.
1 La presente disposizione non va interpretata come tale da pregiudicare gli obblighi stabiliti tra i paesi andini firmatari e la realizzazione degli obiettivi ivi fissatiparte UE negli articoli 10 e 105.
2 Le parti convengono che nell'espressione "amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali" rientrano tutti i livelli di amministrazione e tutte le autorità pubbliche delle parti.
2. Qualora una delle Parti parte ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato un'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad un obbligo previsto essa derivanti dal presente accordo, essa tale parte ricorre esclusivamente al meccanismo di risoluzione delle controversie istituito dal titolo XII (Risoluzione delle controversie) e si attiene ad esso.
3. Fatti salvi gli attuali meccanismi di dialogo politico fra le parti, qualsiasi parte può adottare immediatamente le misure appropriateopportune a norma del diritto internazionale in caso di violazione, ad opera di un'altra parte, degli elementi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo. Prima L'altra parte in questione può chiedere che sia organizzata una riunione urgente tra le parti interessate entro un termine di procedere, essa deve fornire entro 30 quindici giorni al comitato misto tutte le informazioni pertinenti necessarie per procedere ad un esame approfondito della situazione onde trovare allo scopo di cercare una soluzione accettabile per le Partiaccettabile. Nella scelta delle misure, si devono privilegiare Le misure saranno proporzionali alla violazione e saranno adottate in via prioritaria quelle che perturbano il meno lesive per possibile il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono notificate immediatamente al comitato misto e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto revocate non appena cessano di consultazioni in seno al comitatosussistere le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.
3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna Parte può adottare immediatamente misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, in caso di:
a) denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale;
b) violazione, ad opera dell'altra Parte, degli elementi fondamentali del presente accordo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. L'altra Parte può chiedere che sia indetta urgentemente, e comunque entro 15 giorni, una riunione tra le Parti per procedere ad un esame approfondito della situazione e cercare una soluzione accettabile per le Parti.
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Samples: Commercial Agreement