Liquidazione del Fondo Clausole campione

Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del Fondo, può aver luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti:
Liquidazione del Fondo. Il Fondo è costituito senza limitazioni di durata e senza alcun limite circa il suo patrimonio. Con riserva di un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla prima pubblicazione, come previsto di seguito al paragrafo 3, la Società di Gestione può, d'accordo con la Banca Depositaria e purché sia salvaguardato l'interesse dei partecipanti, decidere lo scioglimento del Fondo e la ripartizione del suo patrimonio netto fra tutti i partecipanti. Il Fondo, inoltre, sarà messo in liquidazione:
Liquidazione del Fondo. 23.1. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 21, comma 1, del Regolamento ELTIF, la SGR comunica alla Banca d’Italia il piano dettagliato di smobilizzo entro il termine ivi previsto. La liquidazione finale del Fondo ai fini del rimborso delle Quote ai partecipanti ha luogo alla scadenza del Termine di Durata del Fondo come eventualmente prorogato. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa alla Banca d’Italia.
Liquidazione del Fondo. Il Fondo è costituito per un periodo illimitato e la liquidazione sarà di norma deliberata da un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti. Detta assemblea deve essere convocata dal Consiglio d’amministrazione entro 40 giorni qualora il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla legge. L'assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, deciderà lo scioglimento con la maggioranza semplice delle azioni in essa rappresentate. Ove il patrimonio netto scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo, lo scioglimento può essere deliberato dagli Azionisti che detengono un quarto delle azioni all'assemblea. In caso di liquidazione del Fondo, la stessa sarà eseguita in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, che specifica i provvedimenti da adottare al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alle distribuzioni dei proventi di liquidazione prevedendo al riguardo la costituzione di un deposito a garanzia presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo di qualunque importo che non sia stato possibile distribuire agli Azionisti al termine della liquidazione. Gli importi non reclamati entro il periodo prescritto, saranno incamerati in conformità alle disposizioni della legge del Lussemburgo. I proventi netti di liquidazione di ogni Comparto saranno distribuiti agli Azionisti dello stesso in proporzione alle rispettive partecipazioni. La chiusura della liquidazione del Fondo e il deposito del residuo di liquidazione presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo avrà luogo entro 9 (nove) mesi dalla decisione del Consiglio d’amministrazione di liquidare il Fondo. Ove non fosse possibile rispettare tale scadenza, alla CSSF sarà presentata richiesta di proroga delle stesse.
Liquidazione del Fondo. Per i progetti di opere e lavori pubblici il Responsabile del procedimento provvede semestralmente alla liquidazione del fondo articolando i compensi per ogni singola opera per la quale è stato approvato il progetto o l’atto di pianificazione. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all’interno dell’Ente nonché nei casi in cui l’Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, la quota dell’incentivo riferentesi al progetto viene percentualmente determinata come segue: • solo per il progetto preliminare: 0,40 • solo per il progetto definitivo: 0,75 • solo per il progetto esecutivo/definitivo congiunto e fuso in unico livello:0,90 • solo per il progetto esecutivo: 0,80 Per i progetti di opere e lavori pubblici il Responsabile del procedimento provvede semestralmente alla liquidazione dei fondi relativi agli adempimenti inerenti le altre fasi del procedimento, articolando i compensi per ogni singola opera per la quale sia stato approvato il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Previa comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, dei dipendenti beneficiari, l’U.O. Gestione risorse umane provvede alla liquidazione delle quote individuali attribuite.
Liquidazione del Fondo. Dopo regolamento di tutti gli impegni del Fondo – compresa l’esecuzione dei diritti di ripartizione, accordati dal Fondo in occasione dell’accettazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 – o costituzione di riserve in vista di tale regolamento, i Membri del Fondo potranno stabilire un piano di ripartizione degli averi basato sui principi seguenti:
Liquidazione del Fondo. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata. La liquidazione anticipata del Fondo è proposta dalla SGR e approvata dall'Assemblea dei Partecipanti con il voto favorevole di partecipanti che rappresentano: più del 75% (settantacinque percento) del valore delle Quote emesse.
Liquidazione del Fondo. 26.1 Alla scadenza del Fondo, termina ogni ulteriore attività di gestione del Fondo ed ha luogo la liquidazione del medesimo, con conseguente ripartizione integrale del ricavato della liquidazione del Fondo al netto delle passività, incluso il risultato netto della gestione, tra gli Investitori del Fondo, secondo le modalità indicate dal presente articolo.
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione finale del Fondo inizia alla scadenza del Ciclo di Investimento del Fondo nell’ambito del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio nei termini e secondo le modalità indicate al par. 10.2, comma 6, del presente Regolamento e si completa alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del presente Regolamento.