Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella “Scheda identificativa” o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote;
b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendicont...
Liquidazione del Fondo. Il Fondo è costituito senza limitazioni di durata e senza alcun limite circa il suo patrimonio. Con riserva di un preavviso scritto di tre mesi a partire dalla prima pubblicazione, come previsto di seguito al paragrafo 3, la Società di Gestione può, d'accordo con la Banca Depositaria e purché sia salvaguardato l'interesse dei partecipanti, decidere lo scioglimento del Fondo e la ripartizione del suo patrimonio netto fra tutti i partecipanti. Il Fondo, inoltre, sarà messo in liquidazione:
Liquidazione del Fondo. 1. La liquidazione finale del Fondo inizia alla scadenza del Ciclo di Investimento del Fondo nell’ambito del Periodo di Smobilizzo del Portafoglio nei termini e secondo le modalità indicate al par. 10.2, comma 6, del presente Regolamento e si completa alla scadenza del Ciclo di Vita del Fondo, come eventualmente prorogato ai sensi del presente Regolamento.
2. La liquidazione del Fondo può avere luogo, fatti salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche in via anticipata rispetto al termine indicato al comma 1 che precede:
(i) nel caso in cui gli Investitori abbiano presentato una richiesta di rimborso anticipato delle Quote ai sensi dell’art. 11, comma 6 che precede e tale richiesta non sia stata soddisfatta entro un anno dalla relativa data di presentazione; e
(ii) nei casi previsti al paragrafo 13.2 che precede.
Liquidazione del Fondo. La liquidazione del Fondo ha luogo, salvi gli altri casi eventualmente previsti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari:
(a) per scadenza del termine di durata del Fondo come indicato nella Scheda Identificativa, ovvero
(b) prima di tale data, ai sensi del precedente articolo 19, comma 3, Parte B, del Regolamento, ovvero
(c) prima di tale data, ad iniziativa della SGR e nell’interesse dei Partecipanti, qualora a seguito dei rimborsi parziali pro – quota disposti ai sensi del precedente articolo 16, Parte B, del Regolamento, il Valore Complessivo Netto del Fondo si sia ridotto al di sotto del 10% del Valore Complessivo Netto dello stesso di cui al precedente articolo 10, comma 3, Parte B, del Regolamento.
Liquidazione del Fondo. Dopo regolamento di tutti gli impegni del Fondo – compresa l’esecuzione dei diritti di ripartizione, accordati dal Fondo in occasione dell’accettazione di aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 – o costituzione di riserve in vista di tale regolamento, i Membri del Fondo potranno stabilire un piano di ripartizione degli averi basato sui principi seguenti:
(a) Nessun Membro del Fondo che si trovi in una posizione di debitore nel con- fronti del Fondo può essere ammesso a partecipare alla ripartizione prima di aver regolarizzato la propria posizione.
(b) Se l’attivo netto del Fondo lo permette, ogni Membro del Fondo riceve l’importo che ha versato ai sensi dell’articolo 4, nella valuta con il quale è stato effettuato o, se ciò non è possibile, l’equivalente di questo importo in altra valuta, calcolato al tasso di cambio in vigore alla data della ripartizione. Se l’attivo netto del Fondo non permette il rimborso integrale di queste quo- te, il disavanzo sarà suddiviso tra tutti i Membri del Fondo nella stessa pro- porzione.
(c) Ogni attivo netto del Fondo che rimane dopo la distribuzione di queste quote, sarà ripartito fra tutti i Membri del Fondo in proporzione al numero di titoli di partecipazione detenuti da ciascun Membro.
(d) Se queste quote sono pagate a certi Membri del Fondo nelle valute di altri Membri dei Fondo, quest’ultimi prenderanno le misure necessarie ad assicu- rare, secondo le modalità previste dalla loro regolamentazione dei cambi, il movimento degli importi versati a titolo di ripartizione.
Liquidazione del Fondo. Il Fondo è costituito per un periodo illimitato e la liquidazione sarà di norma deliberata da un'assemblea generale straordinaria degli Azionisti. Detta assemblea deve essere convocata dal Consiglio d’amministrazione entro 40 giorni qualora il patrimonio netto del Fondo scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo previsto dalla legge. L'assemblea, per la quale non è previsto alcun quorum, deciderà lo scioglimento con la maggioranza semplice delle azioni in essa rappresentate. Ove il patrimonio netto scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo, lo scioglimento può essere deliberato dagli Azionisti che detengono un quarto delle azioni all'assemblea. In caso di liquidazione del Fondo, la stessa sarà eseguita in conformità alle disposizioni della Legge del 2010, che specifica i provvedimenti da adottare al fine di consentire agli Azionisti di partecipare alle distribuzioni dei proventi di liquidazione prevedendo al riguardo la costituzione di un deposito a garanzia presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo di qualunque importo che non sia stato possibile distribuire agli Azionisti al termine della liquidazione. Gli importi non reclamati entro il periodo prescritto, saranno incamerati in conformità alle disposizioni della legge del Lussemburgo. I proventi netti di liquidazione di ogni Comparto saranno distribuiti agli Azionisti dello stesso in proporzione alle rispettive partecipazioni. La chiusura della liquidazione del Fondo e il deposito del residuo di liquidazione presso la Caisse de Consignations in Lussemburgo avrà luogo entro 9 (nove) mesi dalla decisione del Consiglio d’amministrazione di liquidare il Fondo. Ove non fosse possibile rispettare tale scadenza, alla CSSF sarà presentata richiesta di proroga delle stesse.
Liquidazione del Fondo. Per i progetti di opere e lavori pubblici il Responsabile del procedimento provvede semestralmente alla liquidazione del fondo articolando i compensi per ogni singola opera per la quale è stato approvato il progetto o l’atto di pianificazione. Qualora la progettazione non venga interamente sviluppata all’interno dell’Ente nonché nei casi in cui l’Amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale, la quota dell’incentivo riferentesi al progetto viene percentualmente determinata come segue: • solo per il progetto preliminare: 0,40 • solo per il progetto definitivo: 0,75 • solo per il progetto esecutivo/definitivo congiunto e fuso in unico livello:0,90 • solo per il progetto esecutivo: 0,80 Per i progetti di opere e lavori pubblici il Responsabile del procedimento provvede semestralmente alla liquidazione dei fondi relativi agli adempimenti inerenti le altre fasi del procedimento, articolando i compensi per ogni singola opera per la quale sia stato approvato il certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Previa comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, dei dipendenti beneficiari, l’U.O. Gestione risorse umane provvede alla liquidazione delle quote individuali attribuite.
Liquidazione del Fondo. Nel caso di liquidazione del Fondo, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all’interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità. I sottoscrittori del Fondo verranno precedentemente informati, con almeno 3 mesi di anticipo.
Liquidazione del Fondo. Casi di liquidazione 27
Liquidazione del Fondo. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine di durata. La liquidazione anticipata del Fondo è proposta dalla SGR e approvata dall'Assemblea dei Partecipanti con il voto favorevole di partecipanti che rappresentano: più del 75% (settantacinque percento) del valore delle Quote emesse.