Common use of Aggiornamento del codice Clause in Contracts

Aggiornamento del codice. 1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonchè da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, allo scopo di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 in materia di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro, si incontreranno per concordare le modalità di attuazione dei contenuti dell'eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla specifica materia. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti, preso atto delle problematiche connesse all'applicabilità o meno del presente contratto al personale appartenente alla decima qualifica, si dichiarano disponibili a promuovere un chiarimento in merito, in vista della definizione contrattuale, entro la data di stipula del contratto dei dirigenti del comparto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Al fine di definire le controversie applicative insorte nell'attuazione dell' art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 285 del 1988 con riferimento alla ricostituzione economica delle anzianità, le parti sottolineano la esigenza che gli enti provvedano entro sei mesi a controllare l'applicazione delle norme di inquadramento relative all'anzianità di servizio dei dipendenti interessati al fine di verificarne la corrispondenza riguardo alle quote di abbattimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Ai fini dell'attuazione della legge n. 125 del 1991, le parti riconoscono l'importanza che le amministrazioni del comparto, onde pervenire alla definizione di azioni positive, verifichino la possibilità di costituzione di appositi fondi per il funzionamento di tali azioni, utilizzando le fonti di finanziamento esistenti anche comuni ed in ogni caso senza oneri aggiuntivi per gli enti. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti invitano l'ESMAS - Ente per la scuola materna in Sardegna - ad uniformarsi a quanto previsto dal D.P.R. 23/08/88 n. 399. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti sottolineano l'urgente necessità che vengano al più presto emanate le disposizioni di cui all' art. 3, lettera c), del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Aggiornamento del codice. 1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonchè da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. n. 1 Le partiL'A.RA.N. e le XX.XX. firmatarie del presente contratto intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme che disciplinano i rapporti, allo scopo ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati è di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 trovare, nell'ambito di una libera contrattazione, un comune orientamento per la soluzione dei problemi che riguardano, in materia di prevenzione e di sicurezza nei luoghi generale, la tutela delle condizioni di lavoro. Allo stesso modo le parti si danno atto che esse hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell'adozione di misure necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione. Le parti riconoscono dunque che nella formulazione delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, si incontreranno per concordare nella loro integralità, da un lato le modalità competenze e la responsabilità dei dirigenti così come definite dal D. lgs. n. 29 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le autonome funzioni e capacità di attuazione azioni delle XX.XX. dei contenuti dell'eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla specifica materialavoratori. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. n. 2 Le parti riconoscono l'importanza peculiare della tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e, conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto della persona e della sua integrità fisica. A tal fine le parti, preso atto delle problematiche connesse all'applicabilità o meno per dare concretezza ai principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in ottemperanza al disposto dell' art. 9 della L. n. 300 del presente contratto al personale appartenente alla decima qualifica1970, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare dal D. lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si dichiarano disponibili impegnano a promuovere un chiarimento in merito, in vista della definizione contrattuale, entro definire gli aspetti contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la data di stipula del contratto dei dirigenti del compartosicurezza. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. n. 3 Al fine Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal mese di definire giugno 1995, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della costituzione di fondi di previdenza complementari. Le parti considerano la modifica del D. Lgs. n. 124 del 1993 condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti. In tale orientamento dovranno essere costruite le controversie applicative insorte nell'attuazione dell' art. 4, comma 5, modalità di costituzione e di funzionamento del D.P.R. n. 285 del 1988 con riferimento alla ricostituzione economica delle anzianità, fondo e le parti sottolineano clausole che ne permettano la esigenza che gli enti provvedano entro sei mesi a controllare l'applicazione delle norme di inquadramento relative all'anzianità di servizio dei dipendenti interessati al fine di verificarne la corrispondenza riguardo alle quote di abbattimentoverifica. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. n. 4 Ai fini dell'attuazione della legge n. 125 Per la revisione dell'ordinamento del 1991personale delle Camere di Commercio, le parti riconoscono l'importanza la Commissione di cui all' art. 41 terrà conto dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall'UNIONCAMERE e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALCC, che le amministrazioni ha già individuato gli elementi di criticità del comparto, onde pervenire alla definizione di azioni positive, verifichino la possibilità di costituzione di appositi fondi per il funzionamento di tali azioni, utilizzando le fonti di finanziamento esistenti anche comuni ed in ogni caso senza oneri aggiuntivi per gli entiproprio ordinamento professionale. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. n. 5 Per le Camere di Commercio il comma 1 dell'art. 30 deve essere commisurato al monte salari calcolato sulla base dei trattamenti economici determinati per il 1993 ai sensi dell' ottavo comma dell'art. 3 del D.L. 547/94 convertito in legge n. 644 del 22 novembre 1994. DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6 Le Parti si impegnano a rivedere entro il 30.4.1995 la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti e problematiche concernenti il personale del comparto: -mensa; -attività sociali culturali e ricreative; -formazione professionale; -personale educativo; -personale docente degli enti locali presso gli istituti statali; -segretari economi. Analogamente si procederà per le problematiche relative alle I.P.A.B. In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti invitano l'ESMAS - Ente per la scuola materna in Sardegna - ad uniformarsi a quanto previsto dal D.P.R. 23/08/88 n. 399. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti sottolineano l'urgente necessità che vengano al più presto emanate le disposizioni di cui all' art. 3, lettera c), del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti.

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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali

Aggiornamento del codice. 1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali nonchè da associazioni di utenti o consumatori, a modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti, allo scopo parti negoziali riconoscono che la disciplina per la determinazione delle risorse finanziarie destinate a sostenere gli oneri per la retribuzione di rendere applicativi i contenuti del decreto legislativo n. 626/1994 in materia di prevenzione posizione e di sicurezza nei luoghi risultato deve essere oggetto di lavoroulteriore approfondimento al fine di individuare i correttivi che dovessero risultare utili alla attuazione delle dinamiche delle nuove retribuzioni e sostenere gli obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, si incontreranno per concordare le modalità secondo i principi di attuazione dei contenuti dell'eventuale intesa a livello intercompartimentale sulla specifica materiariforma del D.Lvo n. 29/93. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le partiparti assumono l'impegno di proseguire il confronto al fine di pervenire alla definizione di una disciplina contrattuale per la copertura assicurativa della responsabilità civile del dirigente a carico dell'amministrazione, preso atto salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, ivi compresa la copertura degli oneri di patrocinio legale, verificando la possibilità di coprire le relative spese mediante utilizzo delle problematiche connesse all'applicabilità o meno del presente contratto al personale appartenente alla decima qualifica, si dichiarano disponibili risorse già destinate dagli enti a promuovere un chiarimento in merito, in vista della definizione contrattualetali finalità, entro la data di stipula del contratto dei dirigenti del compartoil 31 maggio 1996. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Al fine Le parti negoziali prendono atto che nel vigente sistema risultano di definire le controversie applicative insorte nell'attuazione dellfatto istituite, in virtù degli Statuti, posizioni dirigenziali anche presso enti di tipologia diversa da quelle indicate nell' art. 439, comma 5, 3. A tali posizioni si applicano i contenuti del D.P.R. n. 285 del 1988 con presente contratto. Le parti negoziali concordano pertanto nel ritenere che il riferimento alla ricostituzione economica delle anzianità, le parti sottolineano la esigenza che gli tipologia degli enti provvedano entro sei mesi a controllare l'applicazione delle norme di inquadramento relative all'anzianità di servizio dei dipendenti interessati al fine di verificarne la corrispondenza riguardo alle quote di abbattimento. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Ai fini dell'attuazione della legge n. 125 del 1991, le parti riconoscono l'importanza che le amministrazioni del comparto, onde pervenire alla definizione di azioni positive, verifichino la possibilità di costituzione di appositi fondi per il funzionamento di tali azioni, utilizzando le fonti di finanziamento esistenti anche comuni ed in ogni caso senza oneri aggiuntivi per gli enti. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 In tema di composizione delle delegazioni trattanti in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6 Le parti invitano l'ESMAS - Ente per la scuola materna in Sardegna - ad uniformarsi a quanto previsto dal D.P.R. 23/08/88 n. 399. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7 Le parti sottolineano l'urgente necessità che vengano al più presto emanate le disposizioni di cui all' art. 3, lettera c), 2 del d.lgsDPR n. 347 del 1983 per la determinazione della retribuzione di posizione abbia carattere transitorio e che la stessa dovrà essere superata mediante l'adozione di nuovi criteri di riferimento a partire dal prossimo quadriennio contrattuale. 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per A tal fine le attività usurantiparti si impegnano ad avviare il confronto entro il 30.6.1996. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 Le parti negoziali concordano nel ritenere che la disciplina della retribuzione di posizione di direzione di struttura prevista dall' art. 39 non intende in alcun modo precostituire nè favorire un particolare modello organizzativo la cui determinazione è rimessa all'autonoma scelta delle singole amministrazioni in relazione alle peculiarità dei diversi ordinamenti anche nel rispetto dei vigenti assetti istituzionali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro