Common use of AGGIORNAMENTO Clause in Contracts

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Sui Corsi Di Formazione Per La Prevenzione E Protezione Dai Rischi

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data Con riferimento ai lavoratori, e` previsto un ag- giornamento quinquennale, di pubblicazione del presente accordo)durata minima di 6 ore, ha durata, modulata in relazione ai per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5in- dividuati. Nei corsi di aggiornamento quinquennale per i lavoratori non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti meramente argo- menti e contenuti già gia` proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o appro- fondimenti che potranno riguardare: – approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di – aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; – aggiornamenti su organizzazione e gestione e processi organizzatividella sicurezza in azienda; fonti di rischiorischio e relative misure di preven- zione. Con riferimento ai preposti, compresi i rischi come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di tipo ergonomico; tecniche 6 ore, in relazione ai pro- pri compiti in materia di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro. Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai pro- pri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Al fine di rendere dinamica maggiormente dinamico l’ap- prendimento e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività un monitoraggio di effettivita` sul processo di acquisizione delle attività svolte: utilizzo della modalità competenze, possono essere altres`ı previste, an- che mediante l’utilizzo di apprendimento piattaforme e-Learning secondo i criteri previsti Lear- ning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell’attesa dell’espletamento dell’ag- giornamento quinquennale. Nell’aggiornamento non e` compresa la forma- zione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all’introduzione di nuove attrez- zature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non e` ricompre- sa, inoltre, la formazione in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome relazione all’evolu- zione dei rischi o all’insorgenza di rico- noscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordonuovi rischi.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Noleggio E Sicurezza Sul Lavoro

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale L’Ente di formazione presenterà alle Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordoRSA/RSU), ha durataentro fine ottobre di ogni anno, modulata in relazione ai tre livelli il piano di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di formazione/aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento per definire e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato concordare i corsi di cui all’articolo 3 progetti ed i percorsi formativi utili alla crescita delle competenze professionali del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) personale e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sviluppo aziendale. Considerati i contenuti dell’art. 15 e dell’art. 36 lettera E punto 1 e 2 si stabilisce che l’aggiornamento individuale e collettivo dei dipendenti della formazione professionale non sia inferiore alle 50 ore annue per il 1°, 2°, 3°, 4° l ivello, e non meno di 120 ore per il 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti °e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro6° livello. Al fine di rendere dinamica permettere la partecipazione ad attività formative di maggiore durata, la Direzione può programmare congedi formativi fino ad un massimo di 240/360 ore ad assorbimento delle ore di aggiornamento di un biennio/triennio. In assenza di un piano di formazione o di programmazioni complessive, condivise e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza contrattate, ogni dipendente, che non sia oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale di aggiornamento per progetti formativi individuali strutturati e/o realizzati presso Enti certificati. La certificazione del percorso formativo frequentato dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 6 - Diritto allo studio e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate congedi formativi – del presente Contratto. L’iscrizione del dipendente ad un percorso formativo gestito dall’Ente di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli appartenenza è gratuita. Gli eventuali costi derivanti dalla partecipazione ai percorsi formativi d’aggiornamentosaranno a carico dell’Ente, connotati da un alto grado secondo modalità preventivamente concordate tra le parti. Per il personale a tempo determinato la frequenza a corsi di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordoaggiornamento, a parità di diritto di riassunzione, rappresenta titolo preferenziale per la riassunzione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Regionale Della Formazione Professionale

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dall’Ente medesimo, dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali. 2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche attraverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo del sistema e, in particolare: – alla progettazione e revisione dei profili professionali; – alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di formazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bisogni; – agli interventi di inserimento e reinserimento lavorativo; – ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualifica- zione dei medesimi; – all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’accreditamento e delle azioni innovative. 3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limi- tatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazio- ne/aggiornamento, alla retribuzione corrispondente all’effettivo impegno orario, qualora superiore. 4. Al personale dipendente che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data frequentato iniziative di pubblicazione del presente accordo)qualifi- cazione, ha durata, modulata in relazione ai tre livelli aggiornamento e riconversione professionale viene rila- sciata idonea documentazione. 5. La quantità e le modalità di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo riconoscimento delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale vengono definite in sede di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato i corsi contrattazione regionale o di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’artEnte. 6. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la La partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei corsi ogni iniziativa di aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi è autoriz- zata dal datore di lavoro. Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a partecipare alle ini- ziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo. 2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche at- traverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo dei sistema e, in particolare: - alla progettazione e revisione dei profili professionali; - alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di for- mazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari biso- gni; - agli interventi coordinati , di formazione e di inserimento al lavoro per soggetti di aree sociali svantaggiate, e persone con disabilità; - ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi; - all’attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell’ac- creditamento. 3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente al periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispon- dente all’effettivo impegno orario, qualora superiore. 4. Al personale dipendente che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data frequentato iniziative di pubblicazione del presente accordo)qualificazione, ha durata, modulata in relazione ai tre livelli aggiornamen- to e riconversione professionale viene rilasciato apposito attestato di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto frequenza. 5. Nei corsi In sede di aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche contrattazione regionale e/o approfondimenti di Ente si definiscono progetti di formazione per aree professionali in collaborazione con Enti, Università e Aziende, Istituti di For- mazione e Ricerca finalizzati all’acquisizione di competenze da utilizzare nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi processi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione riqualificazione e formazione delle nuove figure professionali e/o dell’evoluzione della funzione dei lavoratori formatore. 6. L’Ente concorda in tema sede di promozione della salute contrattazione regionale le modalità e della sicurezza nei luoghi l’entità delle spese sostenute per i partecipanti alle iniziative di aggiornamento che comportano variazioni delle sedi operative di lavoro. 7. Al fine La partecipazione ad ogni iniziativa di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate aggiornamento è autorizzata dal datore di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordolavo- ro.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale L’Ente di formazione presenterà alle Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordoRSA/RSU), ha durataentro fine ottobre di ogni anno, modulata in relazione ai tre livelli il piano di rischio sopra individuati, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di formazione/aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento per definire e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato concordare i corsi di cui all’articolo 3 progetti ed i percorsi formativi utili alla crescita delle competenze professionali del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) personale e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sviluppo aziendale. Considerati i contenuti dell’art. 15 e dell’art. 36 lettera E punto I e 2 si stabilisce che l’aggiornamento individuale e collettivo dei dipendenti della formazione professionale non sia inferiore alle 50 ore annue per il 1°, 2°, 3, 4° livello, e non meno di 120 ore per il 5. Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti °e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; sistemi di gestione e processi organizzativi; fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro6° livello. Al fine di rendere dinamica permettere la partecipazione ad attività formative di maggiore durata, la Direzione può programmare congedi formativi fino ad un massimo di 240/360 ore ad assorbimènto delle ore di aggiornamento di un biennio/triennio. In assenza di un piano di formazione o di programmazioni complessive, condivise e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza contrattate, ogni dipendente, che non sia oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale di aggiornamento per progetti formativi individuali strutturati e/o realizzati presso Enti accreditati e/o certificati. La certificazione del percorso formativo frequentato dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 6 - Diritto allo studio e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate congedi formativi del presente Contratto. L’iscrizione del dipendente ad un percorso formativo gestito dall’Ente di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli appartenenza è gratuita. Gli eventuali costi derivanti dalla partecipazione ai percorsi formativi d’aggiornamentosaranno a carico dell’Ente, connotati da un alto grado secondo modalità preventivamente concordate tra le parti. Per il personale a tempo determinato la frequenza a corsi di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordoaggiornamento, a parità di diritto di riassunzione, rappresenta titolo preferenziale per la riassunzione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: Not Applicable

AGGIORNAMENTO. L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni è un momento importante nel lavoro di ogni singolo operatore del sistema della Formazione Professionale, e per la crescita dell’Ente e del Sistema stesso. Pertanto, le Parti concordano quanto segue: 1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell’Ente, a decorrere partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dalla data di pubblicazione del presente accordo)legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, ha duratadagli Enti Locali, modulata dall’Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali o dall’Ente medesimo. 2. Le modalità dell’aggiornamento professionale saranno programmate in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuatiagli obiettivi dell’aggiornamento stesso, indivi- duata come segue: BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’ar- co temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano fre- quentato i corsi di cui all’articolo 3 alla collocazione lavorativa ed alle responsabilità del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997lavoratore. L’aggiornamento è condotto attraverso: a) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad ini- ziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per a corsi organizzati dall’Ente / Centro b) la formazione del DL SPP di cui al punto 5. Nei partecipazione a corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere me- ramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche strutturati e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: approfondimenti tecnico-organizzativi on‐line, ove sia possibile effettuare la verifica della fruizione e giuridico-normativi; sistemi del tempo impiegato; c) la partecipazione a corsi condotti presso le Università od altre istituzioni formative, scolastiche o culturali; d) l’effettuazione di gestione periodi di stage interni od esterni all’Ente (di norma regolati da atto di convenzione); e) l’effettuazione di periodi di affiancamento; f) la partecipazione a gruppi di studio, anche supervisionati; g) progetti di aggiornamento individuali autorizzati dalla Direzione dell’Ente. 3. L’Ente formula, per ogni anno formativo e processi organizzativi; fonti di rischioper ciascun dipendente, compresi i rischi dipendenti a tempo determinato, sulla base degli obiettivi di tipo ergonomico; tecniche sviluppo e delle previsioni di comunicazioneimpiego delle risorse professionali aziendali, volte all’informazione il Programma di Aggiornamento e formazione Sviluppo Professionale. Tale piano impegna il personale per un monte di 200 ore per i formatori (Area Erogazione V livello) e di 100 ore per il restante personale, contiene gli obiettivi, le modalità di attuazione e viene presentato agli operatori, informandone la RSU e/o la rappresentanza sindacale regionale all’avvio delle attività. 4. L’Ente comunica ai lavoratori e avvia la programmazione dell’aggiornamento, entro il mese di dicembre dell’anno formativo in corso e definisce completamente la programmazione entro e non oltre il mese di aprile dello stesso anno formativo. 5. Art. 36 lett. E comma 6 CCNL. Nel caso in cui non vi siano programmazioni complessive condivise e contrattate, ogni dipendente che non sia quindi oggetto di azioni programmate di aggiornamento, potrà utilizzare fino a un massimo del 50% della quota media annuale procapite, per progetti individuali, come previsto dall’art. 15 CCNL. 6. Il piano di aggiornamento individuale predisposto dal lavoratore deve contenere una precisa indicazione dei lavoratori contenuti, dei tempi di svolgimento e degli obiettivi di aggiornamento e deve essere proposto alla Direzione di Ente e da essa ricevere la formale autorizzazione. 7. Il lavoratore risponde personalmente e pienamente della corretta gestione della propria attività di aggiornamento quando questa viene svolta secondo il punto 5. 8. I contenuti delle eventuali attività di cui ai punti 5 e 6, dovranno essere periodicamente socializzati, anche in tema forma scritta, nell’organo collegiale dei formatori. 9. Il lavoratore, cui il progetto di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi aggiornamento assegna attività individuali fuori dalla normale sede di lavoro, risponde personalmente e pienamente della corretta gestione di tali attività. 10. Al fine Specifici accordi tra Ente e XX.XX. regionali potranno prevedere particolari interventi di rendere dinamica riconversione e adeguata all’evoluzione dell’espe- rienza e della tecnica l’offerta formativa dell’aggiornamento sono ripor- tate riqualificazione di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte: utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I; possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di rico- noscere singoli percorsi formativi d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall’Accordodurata superiore alle 200 ore.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Regionale Della Formazione Professionale