Allgemeine Leistungen Clausole campione

Allgemeine Leistungen a. Teilnahme an verschiedenen Koordinierungssitzungen zur Besprechung der Zwischenergebnisse und allfälliger Änderungen; b. Aufzeigen neuer Umstände im Zuge der Arbeiten, welche für eine Einfügung in die Endprodukte bedeutsam sind: die Einfügung zusätzlicher Maßnahmen und Erhebungen im Ausmaß von bis zu 10 % der ausgeschriebenen Summe wird nicht gesondert vergütet; c. Regelmäßige Besprechung der Ergebnisse mit dem Auftraggeber und den Landesämtern, sowie bei Bedarf Lokalaugenscheine; d. Organisation, Teilnahme und Mitarbeit bei Informationsveranstaltungen inklusive Ausarbeitung der entsprechenden Unterlagen. Verfassen von Presseberichten und Medienschaltungen in regelmäßigen Abständen. Sämtliche Öffentlichkeitsarbeit muss zweisprachig in deutscher und italienischer Sprache abgehalten und verfasst werden; e. Nach Vorlage aller verlangten Endprodukte sind dieselben in deutscher und italienischer Sprache im Gemeindeausschuss, im Gemeinderat sowie anlässlich einer Bürgerversammlung vorzustellen. Bei Bedarf müssen dabei Fragen in deutscher und italienischer Sprache beantwortet werden. Des Weiteren müssen den Gemeindeverwaltungen ein Entwurf für einen Pressebericht vorgelegt werden. f. Insgesamt sind je Gemeinde 3 Kopien des erarbeiteten Gefahrenzonenplanes in Papierform und 1 Kopien auf DVD im Format PDF und Shape abzugeben.

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  • Denuncia dei sinistri I sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e non oltre 180 giorni dalla data in cui il Contraente è venuto a conoscenza del sinistro stesso, per iscritto a: Allianz Global Life dac - sede secondaria in Italia Pronto Allianz – Servizio Clienti Corso Italia 23 – 00000 Xxxxxx Fax 02 7216.9292 Indirizzo di posta elettronica: xxx@xxx.xxxxxxx.xx. Ai fini della maturazione del diritto alla prestazione assicurativa, ferme le Condizioni contrattuali, il Contrante a propria cura e spese dovrà: A) consegnare all’Assicuratore la seguente documentazione (salvo integrazioni richieste e motivate dall'Assicuratore): B) Per i sinistri avvenuti nei 180 giorni dalla Decorrenza della garanzia, porre in atto tempestivamente le azioni necessarie per reperire un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato e documentare all’Assicuratore tale tempestiva attivazione. A tal fine, il Contraente dovrà: i) cercare di contattare tempestivamente e telefonicamente gli eredi/aventi diritto per verificare la reperibilità degli stessi presso gli indirizzi a disposizione; ii) inviare tempestivamente agli eredi/aventi diritto una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale viene richiesta: - la compilazione e restituzione, direttamente all’Assicuratore, del modulo "Relazione medico curante" (fornito dall’Assicuratore), da allegarsi alla raccomandata; - l’invio all’Assicuratore di un documento che attesti chiaramente e formalmente le cause del Decesso dell’Assicurato (a titolo esemplificativo, il Modulo ISTAT, una relazione del medico curante, la cartella clinica, ecc…). iii) trasmettere all’Assicuratore, per posta ordinaria o per in via informatica, copia della raccomandata inviata ai sensi del precedente punto ii) e della relativa ricevuta di ritorno. L’esito, positivo o negativo, delle azioni descritte alla lettera B) garantiscono comunque, fatte salve le esclusioni del precedente Art. 6, la prestazione assicurativa a favore del Beneficiario purché le azioni siano state poste in atto tempestivamente secondo quanto convenuto alla medesima lettera B). La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, in caso di ricoveri subiti dall’Assicurato (cartelle cliniche), in caso di esami clinici (relativi referti)). Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

  • Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • Responsabilità del Concessionario 6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. 6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto: a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa; b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 ( euro due milioni/00) per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio; c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

  • DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI In caso di decesso dell'Assicurato l’avente causa dovrà denunciare il Sinistro nel più breve tempo possibile per iscritto a CNP UFFICIO LIQUIDAZIONE SINISTRIVIA XXXXX 14 – 00000 Xxxxxx (impresa alla quale è stato dato mandato a gestire i sinistri), allegando la seguente documentazione: • copia del Modulo di Adesione alla polizza assicurativa comprensivo della dichiarazione di buono stato di salute; • copia autenticata dell’atto notarile del Contratto di Finanziamento; • copia integrale del piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento, in capo all’Assicurato, sot- toscritto dal responsabile della filiale presso cui è stato acceso il Finanziamento; • dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il Finanziamento attestante l'importo del de- bito residuo, in capo all’Assicurato, alla data di decesso dello stesso; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico indicante la causa del decesso; • relazione sanitaria rilasciata dal medico curante attestante la causa del Decesso dell'Assicurato e com- pleta di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla patologia che ha causato il Decesso; • se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale di eventuali cartelle cliniche, complete di anamnesi, relative al primo ricovero subito dall'Assicurato in relazione alla malattia che ha causato il decesso; Inoltre, in presenza di particolari esigenze istruttorie e, al fine di integrare le risultanze già acquisite, l’Im- presa di Assicurazione si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per la definizione della circostanze in cui si è verificato il Decesso dell’Assicu- rato, quali : • Copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche • Verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del Decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito ad infortunio, omicidio o suicidio; • Decreto di archiviazione emesso dall’Autorità Giudiziaria competente.. Qualora l’importo della prestazione assicurativa sia superiore al Debito residuo dell’Assicurato al momen- to del decesso, oppure nel caso in cui la copertura assicurativa sia rimasta in vigore essendo il Decesso dell’Assicurato intervenuto successivamente all’anticipata estinzione totale/surroga del Contratto di Finanziamento, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, oltre che dai documenti soprariportati, dalla seguente documentazione: • dichiarazione della Banca presso la quale è stato acceso il Finanziamento attestante l’anticipata estin- zione totale o parziale/la surroga del Finanziamento e dichiarazione di rinuncia al beneficio irrevocabile da parte della Contraente; • ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - dovrà inviare all’Impresa di Assicurazione anche la seguente documentazione: • copia di un valido documento di identità; • copia del codice fiscale; • dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di conto corrente bancario, Isti- tuto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN; • se l’Assicurato NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitu- tiva dell’atto notorio, autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità); • se l’Assicurato HA lasciato testamento: verbale di pubblicazione, copia autenticata del testamento dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato con la specifica indicazione che tali eredi testamentari ed eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritti o quote di eredità; • decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi della capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero dell’Impresa di Assicurazione da ogni responsabi- lità in ordine al pagamento, il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata; • in presenza di procura, procura che contenga l’espressa autorizzazione a favore del procuratore a riscuotere le somme derivanti dal Contratto di Assicurazione indicandone il numero di polizza; segna- xxxxx in merito che non potranno essere ritenute valide procure rilasciate per pratiche successorie.