AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti degli Assicurati e si sostanzia nella: a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to illecito di terzi; b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa; c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a € d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale; e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati- f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx; g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve; h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione. i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo. j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi, Contratto Di Assicurazione Multi Rischi
AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione l’Assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementaricomplementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti diritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale Legale, qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs(D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche modifiche) e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della 3 - ESCLUSIONI del presente SezioneCapitolo, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società l’Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti Parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €;
d) Difesa Legale Legale, qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ e/o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento trasferimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano l’Assicurato debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un’apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 della legge (Art. 1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-);
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa amministrativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza inosservanza degli obblighi ed e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 Reg. 2016/679/UE (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nalipersonali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare alimentare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;.
g) Difesa Legale Legale, qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;.
h) Difesa Legale Legale, qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale Legale, per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo assicurativo. Inoltre, la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e con viceversa e casa o scuola - azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un Massimale edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella:
j) Difesa Legale Legale, qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale penale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (artArt. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze sostanze stupefacenti o psicotrope (artArt. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 legge (Art. 189 Codice della Strada Strada) (fuga e/o omissione di soccorso),, le garanzie di Polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, l’Impresa rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
k) Difesa Legale, degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
l) Difesa Legale, qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
m) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
n) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 3 - Esclusioni del presente Capitolo, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
o) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 3 - Esclusioni del presente Capitolo, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso le multe e le ammende comminate per fatti documentalmente connessi all’esercizio delle funzioni scolastiche.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni, Appendice Al Capitolato Di Gara
AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti diritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €;
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento ille- gittimo trasferimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-;
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe analo- ghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 Reg.2016/679/UE (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone per- sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nalipersonali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare alimentare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità Re- sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato ade- guato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittiveinter- dittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;dell’As- sicurato.
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativocurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclu- si i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
k) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
l) Difesa Legale qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
m) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso av- verso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revo-
n) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 4 – Esclusioni della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale,
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito nell’ambito delle strutture scolastiche SEC nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico dal Contraente, comprese quelle com- plementaricomplementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti diritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 3 – ESCLUSIO- NI ESCLUSIONI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €;
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Contraente debba sostenere contro- versie controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento trasferimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-;
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa amministrativa comminata dall’Autorità preposta. va Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nalipersonali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare alimentare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di XxxxxxxPolizza;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.. Inoltre la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa – scuola e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella:
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale penale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),, le garanzie di polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
j) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
k) Difesa Legale qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
l) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
m) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 3 – “Esclusioni” della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
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Samples: Polizza Assicurativa
AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolasticaCon riferimento all’Art.1, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale qualora subiscano diritti dell’Assicurato in relazi- one alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, qualora: ⚫ subisca danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte terzi compreso il recupero dei danni ai trasportati a causa di incidente stradale; ⚫ sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavorocontravvenzione; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza ⚫ sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni sanzi- oni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),. In tali casi le garanzie di polizza sono sospese e condizionate alla successiva assoluz- ione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Xxxxxxxx rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza, comprese quelle sostenute per la sua difesa. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa: ⚫ debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; ⚫ debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un inci- dente stradale con terzi; ⚫ debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 200 comprese quelle con: ⚫ meccanici e carrozzieri; ⚫ concessionari di veicoli stradali; ⚫ debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzi- one amministrativa. Tale garanzia vale: quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità;ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla di- namica dello stesso o sull’attribuzione di responsabilità la garanzia sarà operante con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presup- posti per presentare il ricorso; ⚫ subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. In tale ipotesi, Xxxxxxxx rico- nosce: ⚫ il rimborso fino a un massimo di Euro 500, quale contributo alle spese di parteci- pazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o da altri soggetti autorizzati;
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolasticaCon riferimento all’art. 15, la garanzia riguarda la tutela è prestata a favore dell’Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati, risultanti dall’allegato di polizza “Elenco Assicurati”, e che siano connessi allo svolgimento dei di- ritti degli Assicurati rispettivi incarichi e si sostanzia nellamansioni. La garanzia vale per:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento 1. la difesa penale per delitto colposo e/o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.LgsD.lgs. n°81/2008 e successive modifiche D.lgs. n°758/94 e leggi collegate delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di salute e prevenzione, sicurezza nei ed igiene sui luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di norme in materia fiscale ed amministrativaprevenzione e protezione;
c) Difesa Legale3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.lgs. n°196 del 06.2003 già Legge n°675 del 31/12/1996, qualora a condizione che siano sottoposte a procedimento state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza.
4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte prosciolti o assolte assolti con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro giudicato oppure nel momento caso in cui ha inizio i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perchè il procedimento penalefatto non sussiste. In tali ipotesiLa garanzia opera, la Società rimborserà le spese inoltre, nei casi di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicatoderubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni E’ esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in materia fiscale ed amministrativa; cui ha inizio l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per le quali dolo la Società richiederà agli stessi, il valore rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in lite ogni grado di giudizio.
5. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia superiore a €
din fase stragiudiziale che giudiziale) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente, nello svolgimento dell’attività lavorativa o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari)utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera per la sola opera, laddove l’Assicurato sia l’Ente, limitatamente alla fase giudiziale;, con esclusione di quella stragiudiziale.
e) Difesa Legale, qualora debbano 6. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecitoillecito degli Assicurati. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, assicurazione per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civiledell’Art. 1917 Cod.Civ.; Nei casi Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di sanzione relati-responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza e non per la presenza di franchigie e scoperti, la garanzia viene prestata a primo rischio.
f) 7. le spese a carico dell’Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la tutela dei diritti degli Assicuratidifesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, qualoracontabile e giudizio di conto, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico purché gli stessi si siano conclusi con proscioglimento o assoluzione o sentenza di condanna per colpa lieve pronunciati con provvedimento definitivo. Fermo l'obbligo per l’Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento a carico del dipendente e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaroamministratore assicurato, la garanzia vale allorché Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la somma ingiuntasentenza sia passata in giudicato.
8. le spese di arbitrato o dell’azione legale nei confronti di Xxxx e Società assicuratrici, pubbliche o private, per singola violazionecontroversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso di morte o di invalidità permanente, sia pari o superiore stipulate dall’Ente a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela favore delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di assicurate. La garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini per far valere il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo diritto all’indennizzo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di imputazione procedure per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),aggravamento dei postumi.
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolasticaCon riferimento all’art. 15, la garanzia riguarda la tutela è prestata a favore dell’Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati, risultanti dall’allegato di polizza “Elenco Assicurati”, e che siano connessi allo svolgimento dei di- ritti degli Assicurati rispettivi incarichi e si sostanzia nellamansioni. La garanzia vale per:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento 1. la difesa penale per delitto colposo e/o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche D.Lgs. n° 758/94 e leggi collegate delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di salute e prevenzione, sicurezza nei ed igiene sui luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di norme in materia fiscale ed amministrativaprevenzione e protezione;
c) Difesa Legale3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, qualora a condizione che siano sottoposte a procedimento state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza.
4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte prosciolti o assolte assolti con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro giudicato oppure nel momento caso in cui ha inizio i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perchè il procedimento penalefatto non sussiste. In tali ipotesiLa garanzia opera, la Società rimborserà le spese inoltre, nei casi di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicatoderubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni E’ esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in materia fiscale ed amministrativa; cui ha inizio l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per le quali dolo la Società richiederà agli stessi, il valore rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in lite ogni grado di giudizio.
5. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia superiore a €
din fase stragiudiziale che giudiziale) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente, nello svolgimento dell’attività lavorativa o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari)utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera per la sola opera, laddove l’Assicurato sia l’Ente, limitatamente alla fase giudiziale;, con esclusione di quella stragiudiziale.
e) Difesa Legale, qualora debbano 6. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecitoillecito degli Assicurati. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, assicurazione per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civiledell’Art. 1917 Cod.Civ.; Nei casi Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di sanzione relati-responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza e non per la presenza di franchigie e scoperti, la garanzia viene prestata a primo rischio.
f) 7. le spese a carico dell’Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la tutela dei diritti degli Assicuratidifesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, qualoracontabile e giudizio di conto, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico purché gli stessi si siano conclusi con proscioglimento o assoluzione o sentenza di condanna per colpa lieve pronunciati con provvedimento definitivo. Fermo l'obbligo per l’Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento a carico del dipendente e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaroamministratore assicurato, la garanzia vale allorché Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la somma ingiuntasentenza sia passata in giudicato.
8. le spese di arbitrato o dell’azione legale nei confronti di Xxxx e Società assicuratrici, pubbliche o private, per singola violazionecontroversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso di morte o di invalidità permanente, sia pari o superiore stipulate dall’Ente a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela favore delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di assicurate. La garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini per far valere il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo diritto all’indennizzo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di imputazione procedure per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),aggravamento dei postumi.
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione l'Assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementaricomplementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti diritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale Legale, qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche norme32 e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI - ESCLUSIONI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo l'obbligo per l’Assicurato l'Assicurato di denun- ciare denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti Parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €;
d) Difesa Legale Legale, qualora l’Istituzione l'Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzionedell'Istruzione, dell’Università dell'Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento trasferimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-della legge33;
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività nell'ambito dell'attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa amministrativa comminata dall’Autorità dall'Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza inosservanza degli obblighi ed e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: 31 D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164 32 D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 Reg. 2016/679/UE (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nalipersonali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare alimentare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambientedell'ambiente) in tema di ri- ordino riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure misure necessarie per l’eliminazione l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio d'ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;dell'Assicurato.
g) Difesa Legale Legale, qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;.
h) Difesa Legale Legale, qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale Legale, per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo assicurativo. Inoltre, la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e con viceversa e casa o scuola - azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un Massimale edificio scolastico all'altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella:
j) Difesa Legale Legale, qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale penale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) ebbrezza34 o sotto l’influenza l'influenza di so- stanze sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada)psicotrope35, ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada legge36 (fuga e/o omissione di soccorso),, le garanzie di Polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
k) Difesa Legale, degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
l) Difesa Legale, qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
m) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
n) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 4 - Esclusioni della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l'applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità.
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attivitàLe garanzie previste all'Art.8.1 – Spese garantite, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti degli Assicurati e si sostanzia nellavalgono per:
a) Difesa Legale la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terziterzi nell’ambito dell’attività svolta, compresa, (in deroga a quanto previsto all’art. 8.3 – Esclusioni), la circolazione con qualsiasi mezzo di locomozione; sono compresi, (in deroga a quanto previsto all’art. 8.3 – Esclusioni), gli eventi occorsi durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche e ricreative organizzate dalle Autorità scolastiche, nonché durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, nonché durante l’espletamento delle attività di servizio, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario di inizio e termine di tutte le attività;
b) Difesa Legalela tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi nell’ambito della vita privata;
c) la tutela dei diritti delle persone assicurate, qualora, per fatti connessi all'esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti la qualifica, siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 626/94 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto quanto, previsto al successivo Artdall'art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione8.3 - Esclusioni, gli eventi occorsi durante i procedimenti derivanti trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche e ricreative organizzate dalle autorità scolastiche, nonché durante il tragitto da violazioni casa a scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di norme in materia fiscale ed amministrativalocomozione, nonché durante l'espletamento delle attività di servizio, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività;
cd) Difesa Legalela tutela dei diritti degli operatori scolastici assicurati, qualora qualora, per fatti connessi all' esercizio della professione e durante lo svolgimento degli incarichi conferiti dall'Autorità scolastica purché attinenti la qualifica, siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato l'Assicurato di denun- ciare denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; ;
e) la tutela delle persone assicurate qualora debbano sostenere controversie con Compagnie di assicurazione a seguito di fatti occorsi nell'ambito dell’attività scolastica. Si intendono escluse le vertenze riguardanti le polizze contenute nel pacchetto “AmbienteScuola” vendute da AmbienteScuola Srl, Assiscuola Srl, Domina Scuola Srl;
f) la tutela dei diritti dell'Istituzione Scolastica di cui all’art.8, qualora, nell'ambito della propria attività debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a €
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie € 200,00 relative: - a contratti con fornitori di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie beni o di controparteservizi commissionati e/o ricevuti; - alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, 500,00 (cinquecento) relative riguardanti gli immobili identificati nel certificato di assicurazione ove viene svolta l'attività; - a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti dell'Istituzione Scolastica assicurata, purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudizialelibro paga;
eg) Difesa Legalela tutela dai diritti degli operatori scolastici assicurati, qualora qualora, nell'ambito della loro attività debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-dell'Art.1917 Cod. Civ.;
fh) la tutela dei diritti degli AssicuratiAssicurati di cui all’art.8 e degli operatori scolastici assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta svolta, debbano presentare Ricorso Gerarchico ricorso gerarchico e/o Opposizione opposizione al Giudice giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa amministrativa comminata dall’Autorità preposta. va Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento)500,00. A titolo esemplificativo tale Si intendono espressamente escluse dalla garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle solo le sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui, ad esempio al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finaliD. Lgs. 8.6.2001, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativon. 231.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti . Inoltre la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito motore, anche di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada)proprietà degli Assicurati, ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articolipurché verificatisi du- rante il tragitto casa – scuola e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei casi trasferimenti, in gruppo, in occasione di inosservanza agli obblighi viaggi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella: con decisione passata in giudicato. sospese e condizionate alla successiva assoluzione o omissione proscioglimento le garanzie di soccorso),polizza a loro favore sono
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AMBITO DELLA GARANZIA. Premesso che l’assicurazione l’Assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementaricomplementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti diritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale Legale, qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to fatto illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche norme32 e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI - ESCLUSIONI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti Parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; per le quali il valore in lite sia superiore a €;
d) Difesa Legale Legale, qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, 500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento trasferimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- ziterzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile; Nei casi di sanzione relati-della legge33;
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa amministrativa comminata dall’Autorità preposta. va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento). A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di 31 D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164 32 D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche 33 Art. 1917 Codice Civile contestazione di inos- servanza inosservanza degli obblighi ed e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: - Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 196/03 Reg. 2016/679/UE (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nalipersonali, norme analoghe e successive integrazioni; - Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare alimentare e norme analoghe; - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni; limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel Tale estensione di garanzia è prestata nel - Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;.
g) Difesa Legale Legale, qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;.
h) Difesa Legale Legale, qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale Legale, per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo assicurativo. Inoltre, la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi durante il tragitto casa - scuola e con viceversa e casa o scuola - azienda nel caso di stage e alternanza scuola lavoro e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un Massimale edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella:
j) Difesa Legale Legale, qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale penale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) ebbrezza34 o sotto l’influenza di so- stanze sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada)psicotrope35, ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada legge36 (fuga e/o omissione di soccorso),, le garanzie di Polizza a loro favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
k) Difesa Legale, degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
l) Difesa Legale, qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
m) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
n) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 4 - Esclusioni della presente Sezione, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
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