Common use of AMBITO DELL’ASSICURAZIONE Clause in Contracts

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxx, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatario, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione; 5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La Opzione A): CIRCOLAZIONE STRADALE BASE a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; c) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone; d) xxxxx presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi; e) a parziale deroga di quanto previsto all’art. 32.4 “Esclusioni”, debba presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa; tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità; - ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale, o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzione della responsabilità la garanzia sarà operante con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo, ove ne sussistano i presupposti per presentare il ricorso e per la quale il valore in lite sia superiore a € 100,00. In estensione alle garanzie previste dall’Opzione A), la garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casila tutela dei diritti dell’Assicurato, anche qualora: 1f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore di lite sia superiore a € 200,00, compresa la vendita di veicoli a motore; g) subisca la decurtazione di punti della sua patente di guida. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/XxxxxxxxxIn tale ipotesi, dal con- ducente autorizzato la Società riconosce: - un’indennità fissa di € 500 quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da autoscuole o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatarioautorizzati; - un’indennità fissa di € 1000 qualora, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione; 5perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento, per riacquistare il punteggio perduto. assistenza legale per Le suddette indennità saranno corrisposte unicamente nel caso in cui le operazioni violazioni alle norme del Codice della Strada, che abbiano originato le decurtazioni del punteggio iniziale di dissequestro 20 punti o la perdita totale del veicolo chepunteggio, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6siano tutte avvenute in epoca successiva alla decorrenza dell’assicurazione. istanza La garanzia di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizzacui alla lett. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia g) opera esclusivamente a favore favore: - del Contraente, se persona fisica; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto- del Legale Rappresentante del Contraente, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Stradase persona giuridica.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi: 1In aggiunta a quanto previsto all’Art. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxx, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatario, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione; 5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro 36 (Ambito dell’Assicurazione) della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contrattopresente Sezione VI, la garanzia opera esclusivamente comprende la tutela per: a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a favore procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 39 (Esclusioni); In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del conducentereato per qualsiasi altra causa. In caso Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), coinvolgimento nell’indagine penale. b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative: • Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni; • Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe. c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie contrattuali con propri fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a proprio caricoforniture di beni o prestazioni di servizi. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500,00, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP la garanzia verrà prestata solo per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime fase stragiudiziale, con esclusione della Stradafase giudiziale.

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Samples: Insurance Contract

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casila tutela dei diritti delle Persone Assicurate: 1) nell’ambito della loro vita privata; 2) in stretta relazione alla proprietà dell’immobile indicato in polizza; 3) in stretta relazione alla conduzione della loro dimora abituale e saltuaria/e (fermo quanto previsto dall’Art. 63 alla lettera g) delle esclusioni); 4) in relazione ai rapporti con propri collaboratori domestici. Tale tutela si sostanzia nella: SEZIONE I GARANZIA BASE a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 63 - Esclusioni; b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 63 - Esclusioni. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale; c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxxavanzate da terzi, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatario, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolodi un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di della Responsabilità Civile in essere con la Società per Spese spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma dell’Art. 1917 del Codice Civile; 3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione; 5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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Samples: Assicurazione

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/XxxxxxxxxLocatario, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatario, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione; 5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxx, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo; 2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatario, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione; 5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’Articolo 10, le garanzie vengono prestate all’Assicurato per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni di dipendente di enti pubblici sanitari. a) le spese per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Xxxxx per colpa nei confronti del Contraente/Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l’obbligo per il Contraente/Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità o il Contraente/Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine amministrativa, la Società provvede all’anticipo delle Spese Legali e/o delle Spese Peritali, nei limiti di euro 5.000,00 (cinquemila/00), in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti del Contraente/Assicurato, con Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in Polizza giudizio, tra le altre per le ipotesi di invito a dedurre e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxxaudizione personale, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti nonché in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicoloipotesi di procedimento cautelare di sequestro; 2b) le spese per la difesa in Procedimenti Penali per Delitto Colposo o per Contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di Reato. controversie relative Sono compresi i Procedimenti Penali per Delitti Colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa ed i procedimenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatariomotore per ragioni di servizio, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, anche con auto propria. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa procedimento penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazioneimputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza mentre sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;. L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.); 5c) le spese per la difesa in Procedimenti Penali per Delitti Dolosi, purché venga prosciolto o assolto con Sentenza Passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo. assistenza legale In questa ipotesi la Società rimborsa le Spese Legali e/o le Spese Peritali sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa; L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.). d) le operazioni spese per il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di dissequestro del veicolo cheXxxxx che non si trovano in rapporto di servizio con la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza, come successiva- mente si provinello svolgimento dell’attività lavorativa o nell’utilizzazione dei beni per fini istituzionali. Sono comprese le vertenze derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto propria;, e) le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, l’Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00). istanza L’Assicurazione opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata direttamente dalla Struttura Sanitaria Pubblica di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in PolizzaAppartenenza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi mancata risposta o di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contrattodivergenza su quanto deliberato dall’Ente di appartenenza, la garanzia opera esclusivamente presente Assicurazione è da intendersi operante a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia primo rischio per le Vittime della Stradagaranzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza.

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Samples: Polizza Di Tutela Legale

AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’Articolo 10, le garanzie vengono prestate all’Assicurato per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni di dipendente di enti pubblici sanitari. a) le spese per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Xxxxx per colpa nei confronti del Contraente/Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l’obbligo per il Contraente/Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità o il Contraente/Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine amministrativa, la Società provvede all’anticipo delle Spese Legali e/o delle Spese Peritali, nei limiti di euro 5.000,00 (cinquemila/00), in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti del Contraente/Assicurato, con Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in Polizza giudizio, tra le altre per le ipotesi di invito a dedurre e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxxaudizione personale, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti nonché in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicoloipotesi di procedimento cautelare di sequestro; 2b) le spese per la difesa in Procedimenti Penali per Delitto Colposo o per Contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di Reato. controversie relative Sono compresi i Procedimenti Penali per Delitti Colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa ed i procedimenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatariomotore per ragioni di servizio, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, anche con auto propria. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa procedimento penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazioneimputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza mentre sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.); 5c) le spese per la difesa in Procedimenti Penali per Delitti Dolosi, purché venga prosciolto o assolto con Sentenza Passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo. assistenza legale In questa ipotesi la Società rimborsa le Spese Legali e/o le Spese Peritali sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa; L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.). d) le operazioni spese per il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di dissequestro del veicolo cheXxxxx che non si trovano in rapporto di servizio con la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza, come successiva- mente si provinello svolgimento dell’attività lavorativa o nell’utilizzazione dei beni per fini istituzionali. Sono comprese le vertenze derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto propria;, e) le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, l’Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00). istanza L’Assicurazione opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata direttamente dalla Struttura Sanitaria Pubblica di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in PolizzaAppartenenza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi mancata risposta o di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contrattodivergenza su quanto deliberato dall’Ente di appartenenza, la garanzia opera esclusivamente presente Assicurazione è da intendersi operante a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia primo rischio per le Vittime della Stradagaranzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza.

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AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’Articolo 10, le garanzie vengono prestate all’Assicurato per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni di dipendente di enti pubblici sanitari e nello svolgimento di attività professionale intramuraria. Sono garantite: a) le spese per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Xxxxx per colpa nei confronti del Contraente/Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Fermo restando l’obbligo per il Contraente/Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità o il Contraente/Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine amministrativa, la Società provvede all’anticipo delle Spese Legali e/o delle Spese Peritali, nei limiti di euro 5.000,00 (cinquemila/00), in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti del Contraente/Assicurato, con Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in Polizza giudizio, tra le altre per le ipotesi di invito a dedurre e si riferisce ai seguenti casi: 1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxxaudizione personale, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti nonché in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicoloipotesi di procedimento cautelare di sequestro; 2b) le spese per la difesa in Procedimenti Penali per Delitto Colposo o per Contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della Notizia di Reato. controversie relative Sono compresi i Procedimenti Penali per Delitti Colposi e per Contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa ed i procedimenti derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatariomotore per ragioni di servizio, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, anche con auto propria. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile; 3. difesa procedimento penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo; 4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazioneimputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in polizza mentre sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa; L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.); 5c) le spese per la difesa in Procedimenti Penali per Delitti Dolosi, purché venga prosciolto o assolto con Sentenza Passata in Giudicato ovvero vi sia derubricazione del reato a colposo. assistenza legale In questa ipotesi la Società rimborsa le Spese Legali e/o le Spese Peritali sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa; L’Assicurazione opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 c.p.p.), di invito a presentarsi (art. 375 c.p.p.) e di accompagnamento coattivo (art. 376 c.p.p.). d) le operazioni spese per il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di dissequestro del veicolo cheXxxxx che non si trovano in rapporto di servizio con la Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza, come successiva- mente si provinello svolgimento dell’attività lavorativa o nell’utilizzazione dei beni per fini istituzionali. Sono comprese le vertenze derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio, anche con auto propria; e) le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, l’Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria; 6pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00). istanza L’Assicurazione opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata direttamente dalla Struttura Sanitaria Pubblica di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in PolizzaAppartenenza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi mancata risposta o di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contrattodivergenza su quanto deliberato dall’Ente di appartenenza, la garanzia opera esclusivamente presente Assicurazione è da intendersi operante a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia primo rischio per le Vittime della Stradagaranzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza.

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Samples: Polizza Di Tutela Legale