Protezione
Alleanza Assicurazioni S.p.A.
ALLCOMMERCIO DI ALLEANZA
Contratto
di Assicurazione per la Copertura dei Rischi connessi all’esercizio dell’Attività Commerciale
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa e Glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Protezione
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NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014.
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Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi connessi all’esercizio commerciale.
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014.
ALLCOMMERCIO
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Addetti
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione
È il contratto con il quale l’Assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).
Contaminazione
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
Contenuto
Il complesso di:
› attrezzature, macchinari e arredamento dell’esercizio commerciale compresi attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, di pesa, nonché di traino e di trasporto per i quali non è obbligatoria l’iscrizione al P.R.A., dispenser acqua potabile, distributori automatici;
› impianti e strumenti professionali elettrici ed elettronici (quali ad esempio: registratori di cassa, bilance, terminali P.O.S.) personal computer, unità centrali e periferiche ad esse collegate, supporti dati ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche pertinenti l’attività assicurata.
› mobilio ed arredamento dell’abitazione dell’Assicurato se comunicante con i locali dell’esercizio commerciale compresi apparecchi fonici e televisivi, apparecchi ottici, apparecchi elettronici e tutto quanto serve per uso domestico e personale esclusi, preziosi, valori bollati e titoli di credito;
› oggetti pregiati costituenti arredamento dell’esercizio commerciale nei limiti di indennizzo indicati nel modulo di polizza;
› merci così come definite alla rispettiva voce;
› denaro nei limiti di indennizzo indicati nel modulo di polizza.
Sono esclusi in ogni caso i preziosi e i valori bollati e gli oggetti pregiati se non costituenti arredamento.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.
Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile verso terzi, anche gli animali.
Dipendenze
Locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l’esercizio o al di fuori dello stesso, nelle ubicazioni elencate sul modulo di polizza.
Distacco
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art.30 del D.Lgs.10/9/2003 n. 276).
Esercizio commerciale
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza, nei quali viene esercitata l’attività di commercio al minuto o all’ingrosso i cui titolari o gestori siano in possesso di regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività. E’ consentita l’assicurazione di esercizi commerciali aventi un numero di addetti non superiore a cinque.
Nell’Art. 71 (Classificazione attività e determinazione del premio) sono indicati i livelli di tolleranza in caso
di presenza di merci e/o attività appartenenti a categorie differenti.
Fanno parte dell’esercizio commerciale le dipendenze ove non si esercita l’attività di vendita.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l’aria o l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica. Sono comunque considerati esplodenti gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n 635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l’attività dichiarata, esclusa l’area, esclusi parchi ed alberi, comprese recinzioni, dipendenze (costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato o in altre ubicazioni indicate sul modulo di polizza), fatta eccezione per i capannoni pressostatici, compresi i serramenti e gli infissi, opere di fondazione od interrate, impianti idrici, igienici e di riscaldamento, impianti elettrici, impianti fissi di condizionamento d’aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne radiotelericeventi e satellitari solo se centralizzate.
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4 di 14 Sono altresì compresi gli impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico ed escluso quanto indicato alla voce contenuto.
Franchigia
L’importo prestabilito che, in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.
Furto
L’impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per
sé o per gli altri (articolo 624 Codice Penale).
Furto con introduzione clandestina
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può
autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità
La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili
Sostanze e prodotti non classificati esplodenti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
› gas combustibili;
› liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
› ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
› sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
› sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali e a contatto con l’aria,
spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17/12/1977, allegato V.
In viaggio (valida per la Sessione Assistenza)
Qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Lastre
Le lastre piane e curve di cristallo e vetro, comprese iscrizioni e decorazioni, esistenti all’interno ed
all’esterno del fabbricato, destinate all’attività esercitata, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide,
comprese quelle impiegate nelle insegne, anche se di policarbonato, purché stabilmente ancorate al fabbricato.
Lavoro a progetto
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (Art. 61 del D. Lgs. 10/9/2003 n. 276).
Massimale
L’importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.
Massimale (valida per la Sezione Tutela Legale)
La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo.
Merci
Prodotti commercializzati, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, beni di terzi in lavorazione, scorte, materiali di consumo, imballaggi, comprese imposte di fabbricazione e diritti doganali, esplodenti, infiammabili e merci speciali entro i quantitativi indicati nell’ambito della Sezione I - Incendio ed elementi naturali al punto 3.2 dell’art.3 Condizioni particolari sempre operanti.
Merci Speciali
Si considerano convenzionalmente merci speciali:
› celluloide (grezza ed oggetti di);
› espansite;
› schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
› materie plastiche espanse od alveolari;
› imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli relativi alla confezione di merci già imballate). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Metri quadrati
La superficie calpestabile dei locali adibiti ad esercizio commerciale (esclusi balconi, terrazzi e dipendenze)
Oggetti pregiati
Quadri e tappeti di valore singolo superiore ad Euro 250,00, arazzi, sculture, oggetti d’arte, pellicce,
oggetti e servizi di argenteria.
Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’assicurazione.
Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli
oneri fiscali).
Prestazioni
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato.
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6 di 14 Preziosi
Gioielli e preziosi: oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di
coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso.
Primo rischio assoluto
Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma
assicurata, senza applicazione del disposto dell’art.1907 c.c.
Proposta
Il documento sottoscritto dal Contraente in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di Assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Rapina
Sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alle persone al fi ne di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Revoca
Il diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto
La quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro o caso assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione e per la sezione assistenza rappresenta il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
Società
Alleanza Assicurazioni S.p.a.
Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione tra i piani, escluse pavimentazioni e
soffittature.
Struttura Organizzativa
La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – P.zza Trento, n. 8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Società.
Strutture portanti verticali
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
Tabacchi
Tabacco, sigarette, sigari e prodotti per tabagisti.
Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Valore commerciale
› Per il fabbricato il valore a nuovo corretto applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
› per il contenuto, (esclusi oggetti pregiati e merci), il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, avevano al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
› per gli oggetti pregiati, il valore di mercato al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto,
montaggio e fiscali;
› per le merci, il valore che, in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, avevano al momento del sinistro, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.
Valore in lite (valida per la Sezione Tutela Legale)
Il valore del contendere
Valori bollati
Carta rappresentante un valore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: francobolli, marche da bollo,
carte bollate, schede e ricariche telefoniche, biglietti della lotteria).
Vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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8 di 14 A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.Informazioni generali
a) Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito “Società”) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 026.
b) La sede legale è in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx 0.
c) Telefono: x00 00 00 000; xxx.xxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
d) La Società è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. prot. nn. 51-13- 000294 e 00-00-000000 dell’17/09/2013 ed è iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178.
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
Il patrimonio netto di Alleanza Assicurazioni S.p.A. ammonta a € 3.639.174.878,00 di cui € 210.000.000,00 di capitale sociale interamente versato e € 3.429.174.878,00 di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 536,1%: tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza:
il contratto ha la durata indicata nel modulo di polizza
Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 30 giorni come previsto all’art. 67 (Durata del contratto) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini previsti dalla normativa vigente, la garanzia cesserà alla scadenza anniversaria successiva e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901, II comma del Codice Civile.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Avvertenza:
il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi connessi all’esercizio delle attività commerciali previste nella Tabella E – ATTIVITA’ COMMERCIALI / VOCI MERCEOLOGICHE ASSICURABILI pubblicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Ad ogni attività commerciale/voce merceologica, corrisponde un codice attività.
E’ possibile scegliere tra tre pacchetti Small, Medium ed Extra, differenziati per massimali e limiti di indennizzo ciascuno composto dalle seguenti sezioni:
SEZIONE I INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI SEZIONE II FURTO E RAPINA
SEZIONE III ALTRI DANNI AI BENI
SEZIONE IV RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI SEZIONE V ASSISTENZA
SEZIONE VI TUTELA LEGALE
A ciascun pacchetto è possibile abbinare la copertura accessoria relativa all’incendio del fabbricato, presso il quale viene svolta l’attività commerciale, fino alla concorrenza del massimale prescelto, indicato sulla proposta di polizza e la copertura accessoria integrativa TOP per la Tutela Legale.
N.B.: qualora sia stata sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato, l’assicurazione è operante per il Fabbricato esistente nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza del massimale Fabbricato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla Sez. I art. 1.2 (Fabbricato), per la garanzia accessoria Fabbricato, e alla Sez. VI art. 41 (Estensione Garanzia Top), per la garanzia accessoria integrativa della copertura Tutela Legale.
Alle coperture di esercizi commerciali rientranti nella categoria 2 “FOOD” della Tabella E Attività Commerciali/Voci Merceologiche Assicurabili, è possibile abbinare la copertura accessoria “Merci in Refrigerazione”, fino alla concorrenza del massimale prescelto, indicato sulla proposta di polizza.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda alla Sez. III art. 20 (Merci in refrigerazione) e seguenti.
Per i dettagli delle garanzie, dei massimali e dei limiti di indennizzo previsti nei singoli pacchetti si rimanda agli appositi articoli ed alle tabelle presenti nelle Condizioni di Assicurazione:
- Incendio ed elementi naturali, artt. 1 - 3 della Sezione I – TABELLA A
- Furto e Rapina, artt. 6 - 9 della Sezione II – TABELLA B
- Acqua Condotta, artt. 12 - 13 della Sezione III Altri danni ai beni – TABELLA C1
- Vetri, cristalli e insegne, artt. 16 – 17 della Sezione III Altri danni ai beni - TABELLA C2
- Merci in refrigerazione, artt. 20 – 21 della Sezione III Altri danni ai beni
- Responsabilità civile, artt. 24 -28 della Sezione IV Responsabilità civile – TABELLA D
- Assistenza art. 32 della Sezione V Assistenza
- Tutela legale artt. 35 – 36 della Sezione VI Tutela e art. 41 per l’estensione garanzia TOP (il massimale è di € 5.000,00 per la garanzia base e di € 10.000,00 in caso di selezione della garanzia TOP)
Avvertenze comuni a tutti i pacchetti:
nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato “esclusioni”:
- Incendio ed elementi naturali art.5 della Sezione I
- Furto, Rapina art. 11 della Sezione II
- Acqua Condotta art. 14 della Sezione III Altri danni ai beni
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10 di 14 - Vetri e cristalli e insegne art. 18 della Sezione III Altri danni ai beni
- Responsabilità civile verso terzi art. 29 (Persone escluse dal novero di terzi) e art. 31 della Sezione IV Responsabilità civile
- Assistenza art. 33 della Sezione V Assistenza
- Tutela legale art. 39 e art. 41.4 (per Estensione Garanzia Top) della Sezione VI Tutela legale
Avvertenza:
Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia pertanto ai singoli artt.:
Sezione I Incendio ed elementi naturali:
1 Cose assicurate TABELLA A 2 Garanzie ed eventi assicurati
3 Condizioni particolari sempre operanti
Sezione II Furto, Rapina:
6 Cose assicurate nei locali – contenuto TABELLA B 7 Garanzie ed eventi assicurati
8 Cose assicurate fuori dai locali
9 Condizioni particolari sempre operanti
Sezione III Altri danni ai beni
12 Acqua condotta TABELLA C1
13 Garanzie ed eventi assicurati garanzia acqua condotta 16 Vetri, cristalli e insegne TABELLA C2
17 Garanzie ed eventi assicurati garanzia vetri cristalli e insegne 20 Merci in refrigerazione
21 Garanzie ed eventi assicurati garanzia merci in refrigerazione
Sezione IV Responsabilità civile terzi 24 Responsabilità Civile TABELLA D
25 Garanzie ed eventi assicurati responsabilità civile verso terzi 26 Condizioni relative a specifici codici attività
27 Responsabilità civile per prestatori di lavoro
28 Condizioni particolari
Sezione V Assistenza
32 Oggetto dell’assicurazione
Sezione VI Tutela legale
35 Oggetto dell’assicurazione
36 Ambito dell’assicurazione 41 Estensione garanzia Top
Esempio numerico di scoperto:
Esempio 1
Ammontare del danno = € 10.000,00 Massimale di garanzia = € 15.000,00 Danno liquidabile = € 10.000,00
Scoperto previsto dalla garanzia: 10% minimo € 500,00 (10% di 10.000,00) = € 1.000,00
L’indennizzo sarà pari a (10.000 – 1.000) € 9.000,00
Esempio 2
Ammontare del danno = € 3.000,00 Massimale di garanzia = € 25.000,00 Danno liquidabile = € 3.000,00
Scoperto previsto dalla garanzia: 10% minimo € 500,00 (10% di 3.000,00) = € 300,00 Scoperto minimo previsto dalla garanzia = € 500,00
L’indennizzo sarà pari a (3.000 – 500) € 2.500,00
Esempio 3
Ammontare del danno = € 10.000,00 Massimale di garanzia = € 8.000,00 Danno liquidabile = € 8.000,00
Scoperto previsto dalla garanzia: 10% minimo € 500,00 (10% di 8.000,00) = € 800,00
L’indennizzo sarà pari a (8.000 – 800) € 7.200,00
Esempio numerico di franchigia:
Esempio 1
Ammontare del danno = € 1.000,00. Massimale di garanzia = € 8.000,00 Danno liquidabile = € 1.000,00
Franchigia prevista nella garanzia: € 300,00 L’indennizzo sarà pari a (1.000 – 300) € 700,00
Esempio 2
Ammontare del danno = € 9.000,00. Massimale di garanzia = € 8.000,00 Danno liquidabile = € 8.000,00
Franchigia prevista nella garanzia: € 300,00
L’indennizzo sarà pari a (8.000 – 300) € 8.700,00
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
Avvertenza:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
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12 di 14 Si rinvia all’art. 61 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento – buona fede) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 61 e 65 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a puro titolo esemplificativo, una variazione o ampliamento della attività commerciale che possa comportare l’inserimento in una categoria di attività commerciale/voce merceologica differente o non assicurabile.
6. Premi
Il premio viene determinato su base annuale.
Sono ammessi i seguenti frazionamenti: annuale, semestrale o trimestrale.
In caso di frazionamento semestrale è richiesto un aumento del 3% sul premio semestrale. In caso di frazionamento trimestrale è richiesto un aumento del 5% sul premio trimestrale. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi:
1. Assegno bancario o circolare non trasferibile all’ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
2. Carta di credito/debito solamente nei locali delle Agenzie Generali, non negli Ispettorati Agenziali
3. Denaro contante per importi fino a 750,00 euro, limite annuo per contratto
In caso di frazionamento trimestrale, il premio delle rate successive può essere corrisposto esclusivamente tramite addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD) che implica l’addebito automatico su conto corrente dei premi di assicurazione. Tale procedura può essere utilizzata anche per il pagamento delle rate successive in caso di frazionamento annuale o semestrale.
Detta modalità di pagamento (SDD), prevede l’incasso del premio con la clausola “salvo buon fine”: qualora la richiesta di addebito inoltrata dall’azienda creditrice, Alleanza Assicurazioni S.p.A., abbia esito negativo (insoluto) sarà necessario rivolgersi all’Agenzia per effettuare il versamento della rata di premio in scadenza e di quelle successive, attraverso una delle modalità di pagamento previste nel presente articolo.
Comunque, per qualsiasi evento che dovesse impedire il regolare pagamento a mezzo SDD, sarà necessario rivolgersi all’Agenzia per concordare una diversa modalità di versamento dei premi dovuti.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno, SDD, la data di effetto delle coperture coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.
7. Rivalse
Avvertenza:
La rivalsa è un diritto dell’assicuratore in base al quale il medesimo è surrogato, fino alla concorrenza
dell’ammontare dell’indennità che ha pagato, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo il
Contraente/Assicurato e la Società possono recedere dall’assicurazione.
Il Contraente/Assicurato, per esercitare tale facoltà, dovrà darne comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
Tuttavia, se esercitato dal Contraente/Assicurato può avere effetto a sua richiesta dal giorno stesso della
spedizione della raccomandata.
Si rinvia all’art. 66 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
Avvertenza:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’assicurato dolosamente non adempie l’obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all’indennizzo/risarcimento, mentre se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Per la Sezione I Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, Sezione II Furto e rapina, Sezione III Altri danni ai beni con esclusione della garanzia Acqua condotta - Xxxxx a terzi, la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 46 (Cosa fare in caso di sinistro) delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione (entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro) e con i contenuti indicati nell’articolo stesso (per i danni di natura presumibilmente dolosa fare denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo specificando il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno).
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14 di 14 Per le garanzie Ricorso terzi della Sezione I Incendio ed elementi naturali, Acqua condotta – Xxxxx a terzi della Sezione III Altri danni ai beni e per la Sezione IV Responsabilità civile terzi la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini dell’art 58 (Cosa fare in caso di sinistro) delle Norme sulla liquidazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.
Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance Service S.p.A.. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle disposizioni dell’art 34 (Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa) della Sezione V Assistenza delle Condizioni di Assicurazione.
Per la Sezione Tutela Legale, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società D.A.S. S.p.A..
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 42 (Denuncia del sinistro e scelta del Legale) della Sezione VI – Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
– presso l’Ufficio Customer Care - Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, oppure
– tramite fax: 00 00 00 00, oppure
– tramite e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo conterrà i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, dell’intermediario di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Si rimanda all’art. 44 (Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato) della sezione VI Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione nei casi in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’Arbitrato.
Avvertenza:
in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
Alleanza Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.
Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1° gennaio 2014.
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PREMESSA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Sezione I - Incendio ed elementi naturali
Art. | 1 | Cose assicurate |
Art. | 2 | Garanzie ed eventi assicurati |
Art. | 3 | Condizioni particolari sempre operanti |
Art. | 4 | Forma di assicurazione |
Art. | 5 | Esclusioni |
Sezione II - Furto e Rapina | ||
Art. | 6 | Cose assicurate nei locali - Contenuto |
Art. | 7 | Garanzie ed eventi assicurati |
Art. | 8 | Cose assicurate fuori dai locali |
Art. | 9 | Condizioni particolari sempre operanti |
Art. | 10 | Forma di assicurazione |
Art. | 11 | Esclusioni |
Sezione III - Altri danni ai beni
Acqua Condotta
Art. 12 Acqua condotta
Art. 13 Garanzie ed eventi assicurati garanzia Acqua condotta
Art. 14 Esclusioni specifiche garanzia Acqua condotta Art. 15 Forma di assicurazione garanzia Acqua condotta
Vetri Cristalli e Insegne
Art. 16 Vetri Cristalli e Insegne
Art. 17 Garanzie ed eventi assicurati garanzia Vetri Cristalli e Insegne
Art. 18 Esclusioni specifiche garanzia Vetri Cristalli e Insegne
Art. 19 Forma di assicurazione garanzia Vetri Cristalli e Insegne
Merci in refrigerazione
Art. 20 Merci in refrigerazione
Art. 21 Garanzie ed eventi assicurati garanzia Xxxxx in refrigerazione Art. 22 Forma di assicurazione garanzia Merci in refrigerazione
Art. 23 Riduzione del massimale assicurato – Limite di indennizzo
Sezione IV - Responsabilità Civile
Art. 24 Responsabilità Civile
Art. 25 Garanzie ed eventi assicurati Responsabilità Civile verso Terzi Art. 26 Condizioni relative a specifici Codici Attività
Art. 27 Responsabilità Civile per Prestatori di Lavoro
Art. 28 Condizioni particolari
Art. 29 Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.
Art. 30 Persone ricomprese nel novero dei terzi Art. 31 Esclusioni
Sezione V - Assistenza
Art. 32 Oggetto dell’assicurazione
Art. 33 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni Art. 34 Modalità di accesso alla Struttura Organizzativa
Sezione VI - Tutela Legale
Premessa
Art. 35 Oggetto dell’assicurazione Art. 36 Ambito dell’assicurazione Art. 37 Persone assicurate
Art. 38 Estensione territoriale
Art. 39 Esclusioni
Art. 40 Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia Art. 41 Estensione garanzia TOP
Art. 42 Denuncia del sinistri e scelta del Legale Art. 43 Gestione del sinistro
Art. 44 Disaccordo sulla gestione del sinistro – Arbitrato
Art. 45 Recupero delle somme
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Sezioni I, II e III relativamente a danni diretti
Valide per le Sezioni - I Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, - II Furto e Rapina, - III Altri Danni ai Beni con esclusione della garanzia Acqua Condotta - Danni a terzi
Per le garanzia Ricorso Terzi e Acqua Condotta – Danni a Terzi valgono le norme riportate agli artt. 58-60
delle Norme sulla liquidazione del danno.
Art. 46 Cosa fare in caso di sinistro
Art. 47 Esagerazione dolosa del danno
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4 di 54 Art. 48 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti
Art. 49 Il mandato di periti
Art. 50 Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si determina l’ammontare del danno Art. 51 Limite massimo dell’indennizzo
Art. 52 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 53 Pagamento dell’indennizzo
Art. 54 Anticipo dell’indennizzo Art. 55 Recupero delle cose rubate
Art. 56 Assicurazione presso diversi assicuratori Art. 57 Rinuncia all’azione di rivalsa
Sezioni I e III relativamente a danni indiretti e Sezione IV
Valide per la sezione IV Responsabilità Civile, per la garanzia Ricorso Terzi della Sezione I – Incendio ed elementi naturali e per la garanzia Danni a Terzi da Acqua Condotta della Sezione III – Altri Danni ai Beni
Art. 58 Cosa fare in caso di sinistro
Art. 59 Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 60 La gestione delle vertenze di danno - Spese legali
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 61 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento - Buona fede Art. 62 Revoca della Proposta
Art. 63 Conclusione del contratto – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Art. 64 Modifica dell’Assicurazione Art. 65 Diminuzione del rischio Art. 66 Recesso in caso di sinistro Art. 67 Durata del contratto
Art. 68 Oneri fiscali
Art. 69 Foro competente
Art. 70 Rinvio alle norme di legge
Art. 71 Classificazione delle attività e Determinazione del Premio
Art. 72 Attività commerciali/Voci merceologiche non assicurabili
PREMESSA
Le Condizioni di Assicurazione, riportate nelle pagine che seguono, formano parte integrante del contratto, di cui alla proposta sottoscritta dal Contraente su mod. 10317257 ed al modulo di polizza mod. PA59AT07.514
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti contrattuali, le dichiarazioni del Contraente/Assicurato riportate sul modulo di proposta.
- l’assicurazione è prestata per i massimali previsti nel pacchetto prescelto e per le garanzie accessorie indicati sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, IN PARTICOLARE GLI ARTICOLI CHE DISCIPLINANO L’OGGETTO DELLA GARANZIA, I RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE E LA DURATA DEL CONTRATTO.
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Sezione I - Incendio ed elementi naturali
Art. 1 - Cose assicurate
1.1 Contenuto
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza del massimale Contenuto e dei limiti di indennizzo previsti nel pacchetto prescelto e indicati nella Tabella A di seguito riportata.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi – esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione – e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente/ Assicurato per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
TABELLA A
SMALL | MEDIUM | EXTRA |
Massimale Contenuto (compresi oggetti pregiati) Euro 15.000 con il limite di: Euro 1.000 per denaro Euro 1.000 per cose nelle dipendenze | Massimale Contenuto (compresi oggetti pregiati) Euro 30.000 con il limite di: Euro 1.500 per denaro Euro 3.000 per cose nelle dipendenze | Massimale Contenuto (compresi oggetti pregiati) Euro 50.000 con il limite di: Euro 2.500 per denaro Euro 5.000 per cose nelle dipendenze |
Massimale Ricorso Terzi Euro 100.000 | Massimale Ricorso Terzi Euro 150.000 | Massimale Ricorso Terzi Euro 200.000 |
1.2 Fabbricato
Qualora sia stata sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato e sia stato corrisposto il relativo premio, l’assicurazione è operante per il fabbricato esistente nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza del massimale Fabbricato prescelto e riportato sul modulo di polizza.
Art. 2 - Garanzie ed eventi assicurati
2.1 Incendio
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato o agli altri addetti;
g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato o agli altri addetti;
h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
i) fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
j) partecipazioni a fiere, mostre, sfilate di moda.
Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi al contenuto assicurato, esclusi comunque gli oggetti pregiati, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo un importo superiore
al 30% del massimale Contenuto previsto nel pacchetto prescelto.
Agli effetti della presente garanzia si precisa che il massimale Ricorso terzi si intende ridotto al 50%.
k) Merci presso terzi
Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi anche quando le merci assicurate si trovino presso terzi, entro i confini dello Stato italiano, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, in fabbricati con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste all’articolo 3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato, a cui siano state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore
al 10% del massimale Contenuto previsto nel pacchetto prescelto.
l) Xxxxx consequenziali quali:
• i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori;
• i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
• i danni da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
• i danni da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
purché conseguenti ad eventi in garanzia nella presente sezione e che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 20 metri da esse.
La Società indennizza inoltre, anche in eccedenza alle somme assicurate:
• le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; l’importo non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile a termini della presente sezione;
• i danni arrecati alle cose assicurate dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente sezione.
m) Xxxxx da interruzione attività
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, che provochi l’interruzione totale dell’attività dell’esercizio, la Società rimborsa le spese ordinarie e straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza
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8 di 54 maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura, stati di guerra.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell’importo relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro;
• l’assicurazione è prestata per un’interruzione massima complessiva di 30 giorni.
In nessun caso la Società pagherà somma superiore ad Euro 150,00 al giorno.
n) Oneri di liquidazione ed altre spese
La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:
1. Onorario periti
Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
2. Spese ricostruzione archivi, documenti, registri e disegni
Le spese delle operazioni manuali e meccaniche sostenute dall’Assicurato per il rifacimento di archivi, documenti, registri e disegni, distrutti o danneggiati con il massimo di Euro 2.600,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa. L’indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
3. Spese per la rimozione/ricollocamento del contenuto
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per spostare, ricollocare ed immagazzinare il contenuto per poter eseguire le riparazioni dei locali colpiti dall’evento dannoso indennizzabile con il massimo di Euro 2.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
4. Spese di ricostruzione e riprogettazione (operante solo se sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato)
Le spese necessarie, ed effettivamente sostenute, per progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati con il massimo di Euro 1.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
Per tutte le condizioni relative alla presente lettera n) Oneri di Liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 4.000,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
o) Perdita canone di locazione
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, anche in eccedenza alle somme assicurate, la perdita dei canoni di locazione non percepiti dall’Assicurato locatore od i canoni che l’Assicurato in qualità di locatario, abbia dovuto versare, successivamente al sinistro, al locatore sempreché i locali siano stati dichiarati totalmente inagibili da ente competente.
I canoni di locazione saranno rimborsati per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati, con il limite di un anno e l’importo erogato non potrà essere superiore al 10% dell’indennizzo liquidabile per il danno materiale diretto, con il massimo di Euro 2.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
Tale garanzia è operante solo se sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato.
La Società indennizza inoltre:
p) Oneri aggiuntivi
1. Danno subito dai vicini
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
› incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate, subito da terzi che occupino una porzione dello stesso fabbricato che ospita l’attività assicurata e l’Assicurato non possa accedere ai propri locali e debba forzatamente sospendere l’attività, la Società corrisponderà allo stesso una diaria di Euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
2. Danno subito dai fornitori di beni
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
› incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate, subito da fornitori dell’Assicurato da cui dipenda in esclusiva l’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, l’Assicurato provi che nonostante egli si sia tempestivamente ed efficacemente attivato, non sia stato in alcun modo possibile rifornirsi temporaneamente attraverso canali alternativi, con la conseguente forzata sospensione dell’attività, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria di Euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
3. Danno subito dai fornitori di servizio
Qualora a seguito di un danno materiale diretto conseguente a:
› incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate, subito da fornitori in esclusiva di energia elettrica, acqua, gas, nel caso in cui la mancata erogazione del servizio sospeso comporti la forzata sospensione dell’attività dell’Assicurato, la Società corrisponderà all’Assicurato una diaria di Euro 100,00 per ciascun giorno lavorativo di chiusura successivo al terzo dalla data del primo manifestarsi dell’impedimento, con il massimo di dieci giorni.
Per tutte le condizioni relative alla presente lettera p) Oneri aggiuntivi, la Società non indennizzerà
importo complessivo superiore ad Euro 1.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
2.2 Eventi sociopolitici e dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto e, se sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato, al fabbricato causati da:
a) tumulti popolari, scioperi e sommosse;
b) atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.
La Società, ferme le Esclusioni previste all’art. 5 non indennizza i danni:
• causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque
autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
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10 di 54 • avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate,
qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi;
• da imbrattamento dei muri esterni;
• se causati da atti di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore dell’80% delle somme
assicurate Fabbricato, Contenuto.
2.3 Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto e, se sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato, al fabbricato causati da:
• grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
• bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
1. causati da:
• intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
• mareggiata, penetrazione di acqua marina;
• formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo;
• sovraccarico neve salvo quanto previsto al successivo punto 2.5;
• umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• franamento, cedimento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
2. subiti da:
• alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
• recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere, camini, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne;
• cose all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
• tende esterne;
• serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
• lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore dell’80% del massimale
Contenuto e, se sottoscritta la garanzia accessoria Fabbricato, del massimale Fabbricato.
2.4 Grandine sui fragili
La Società, a parziale deroga del punto 2 Art. 2.3 (Eventi atmosferici), indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:
• serramenti, vetrate e lucernari in genere;
• lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie
aperti da uno o più lati.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, somma superiore a Euro 10.000,00.
2.5 Sovraccarico neve
La Società, a parziale deroga del punto 1 Art. 2.3 (Eventi atmosferici), indennizza i danni materiali e diretti causati a Fabbricato se assicurato e al Contenuto da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle norme, vigenti al momento della stipula del contratto, relative ai sovraccarichi di neve;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
d) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in plastica, insegne, antenne, impianti fotovoltaici e pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, somma superiore a Euro 25.000,00.
2.6 Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale Ricorso Terzi previsto dal pacchetto prescelto e indicato nella Tabella A sopra riportata, degli importi per capitale, interessi e spese che egli sia tenuto a corrispondere - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio non causato da ordigni esplosivi che abbiano colpito le cose assicurate.
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12 di 54 L’assicurazione è estesa ai danni:
• derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi; per tale estensione il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 1.000,00 e in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 50.000,00;
• ai veicoli targati di terzi e/o degli addetti con esclusione del Contraente/Assicurato, ai mezzi di terzi adibiti al trasporto durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché alle cose che si trovano sui mezzi stessi.
La Società non indennizza i danni:
1. a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi parente o affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità
illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fi sica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché delle Società medesime, l’Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codice Civile.
Art. 3 - Condizioni particolari sempre operanti
3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti totalmente in materiali incombustibili.
È tuttavia tollerata l’esistenza:
• di materiali combustibili per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto,
delle pareti esterne;
• di materiali combustibili impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazione e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.
3.2 Dichiarazioni sul contenuto relativamente a merci speciali, infiammabili ed esplodenti
Le Condizioni di Assicurazione ed il premio sono convenuti sulla base della dichiarazione del Contraente/ Assicurato relativa all’attività commerciale esercitata; tale attività, il cui codice identificativo è riportato sul modulo di polizza, deve corrispondere ad una di quelle descritte nella TABELLA E “Attività Commerciali/ Voci merceologiche”.
Non costituisce aggravamento di rischio, l’esistenza di:
• esplodenti per non oltre 1 Kg;
• infiammabili e merci speciali, complessivamente per non oltre 200 Kg, ovunque riposti e pertinenti
all’attività esercitata nei locali assicurati;
• infiammabili in serbatoi fissi incombustibili e negli impianti di riscaldamento.
3.3 Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente/Assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge.
3.4 Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, risultino danneggiate merci vendute già fatturate e in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
3.5 Cose all’aperto
Relativamente alla somma Contenuto, le garanzie sono operanti anche se tali cose si trovano all'aperto.
La garanzia opera purché le attrezzature, solo se non movimentabili, le merci e l’arredamento si trovino nell'ambito dell'esercizio e in area completamente recintata.
Per le merci e l’arredamento che si trovino in area non recintata contigua all’esercizio, la garanzia opera esclusivamente durante l’orario di apertura dell’esercizio assicurato.
Si intendono confermate le esclusioni relative alle cose all’ aperto di cui alle singole garanzie.
3.6 Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
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14 di 54 3.7 Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, le garanzie prestate rimangono in vigore per il contenuto assicurato, che non abbia riportato danneggiamenti e che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate.
Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi,
calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi della comunicazione.
Resta comunque fermo quanto disposto all’Art. 46 (Cosa fare in caso di sinistro).
Art. 4 - Forma di assicurazione
L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.
Art. 5 - Esclusioni
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro
sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei loro familiari, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche e frane;
e) causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti;
f) causati da terremoti;
g) di smarrimento, furto, tentato furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura,
corrosione o difetti del materiale;
i) ai veicoli targati salvo quanto previsto alla garanzia Ricorso terzi;
j) di fenomeno elettrico a macchine, apparecchi ed impianti elettrici e relative componenti elettroniche, nonché alle apparecchiature ed impianti elettronici a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
l) Xxxxxxxxx, di qualsiasi genere ad eccezione di quanto indennizzabile alla lettera m) art. 2 (Danni da interruzione attività).
Sezione II - Furto e rapina
Art. 6 - Cose assicurate nei locali - Contenuto
L’assicurazione è operante esclusivamente per le cose e il denaro esistenti nelle ubicazioni indicate sul modulo di polizza ed è prestata fino alla concorrenza del massimale Contenuto e dei limiti di indennizzo previsti nel pacchetto prescelto e indicati nella Tabella B di seguito riportata.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - e pertanto, relativamente a tali cose, l’assicurazione si intende stipulata dal Contraente/ Assicurato per conto dei terzi proprietari o comproprietari.
TABELLA B
SMALL | MEDIUM | EXTRA |
Massimale Contenuto Euro 10.000 con il limite di: Euro 300 per denaro Euro 4.000 per cose nelle dipendenze Euro 1.000 per Oggetti Pregiati | Massimale Contenuto Euro 15.000 con il limite di: Euro 750 per denaro Euro 8.000 per cose nelle dipendenze Euro 1.000 per Oggetti Pregiati | Massimale Contenuto Euro 25.000 con il limite di: Euro 1.000 per denaro Euro 12.000 per cose nelle dipendenze Euro 1.000 per Oggetti Pregiati |
Art. 7 - Garanzie ed eventi assicurati
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
A) Furto all’interno dei locali assicurati, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante:
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2) grimaldelli o arnesi similari;
3) uso di chiavi false;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, attraverso aperture verso l’esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
d) con uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all’Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso. Tale copertura è operante per 5 giorni a partire dal momento in cui l’Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi;
e) in uno dei modi indicati alle lettere a) e b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
B) Furto avvenuto anche senza introduzione nei locali assicurati:
f) attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
g) con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti
all’esercizio e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore
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16 di 54 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
C) Rapina avvenuta all’interno dei locali dell’esercizio, quand’ anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
D) Xxxxx commesso dai dipendenti esclusivamente secondo le modalità previste ai punti a) e b), sempre che il dipendente abbia commesso il furto a locali chiusi ed in ore diverse da quelle in cui adempie le sue mansioni e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
• che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o sia incaricato della sorveglianza interna dei locali stessi;
• che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all’interno dei locali stessi.
E) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, sfilate di moda: l’assicurazione vale, secondo le norme che regolano l’assicurazione furto al presente Art. 7, lettera A) lettere a) - b) - c) per le merci oggetto dell’attività descritta sul modulo di polizza, anche durante la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e sfilate di moda.
L’assicurazione non vale per gli oggetti pregiati.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore al 30% della somma Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00.
F) Xxxxx al Contenuto in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati compresi gli atti vandalici.
G) Furto di infissi e danni ai locali ed agli infissi, commessi dagli autori del furto o della rapina o estorsione consumati e/o tentati compresi gli atti vandalici.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per annualità assicurativa, un importo superiore al 10% della somma Contenuto. Sono compresi i danni alle vetrinette esterne con il limite di Euro 500,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
H) Oneri di liquidazione ed altre spese
La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:
1) Onorario periti
Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 500,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 5.000,00.
2) Ricostruzione archivi e documenti personali
Le spese necessarie per ricostruire archivi o duplicare i documenti sottratti o danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile.
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore
al 10% della somma Contenuto.
3) Sostituzione serrature
Le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato o agli addetti, o a seguito di un furto commesso con uso di chiavi false.
L’indennizzo sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma Contenuto con il massimo di Euro 500,00.
Per tutte le condizioni relative alla presente lettera H), la Società non indennizzerà importo
complessivo superiore ad Euro 2.500,00 per singolo sinistro ed annualità assicurativa.
I) Merci presso terzi: l’assicurazione vale anche quando le merci si trovano presso terzi a cui sono state affidate in custodia per lavorazione, confezionamento e imballaggio purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi a quanto previsto ai punti 9.1 (Caratteristiche costruttive del fabbricato) e 9.2 (Mezzi di protezione e chiusura).
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore
al 10% della somma Contenuto.
J) Spese sanitarie a seguito di rapina subite dagli addetti compreso l’Assicurato: l’assicurazione rimborsa le spese necessarie in conseguenza di infortunio dovuto allo scippo o alla rapina in relazione all’attività assicurata, subito dal Contraente, dall’Assicurato o dagli altri addetti con il limite di Euro 1.000,00.
K) Vetrinette esterne: l’assicurazione vale per i danni materiali e diretti da furto alla merce contenuta nelle vetrinette esterne ad uso esposizione. Le vetrinette devono essere protette da vetro antisfondamento, chiuse a chiave e stabilmente ancorate al muro del locale contenente le cose assicurate. La garanzia opera anche se le stesse sono stabilmente ancorate a fabbricati posti nelle vicinanze dell’esercizio assicurato. In nessun caso la Società pagherà, per singola vetrinetta, un importo superiore ad Euro 1.000,00 per singolo sinistro e per annualità assicurativa.
Art. 8 - Cose assicurate fuori dai locali
L’assicurazione è operante esclusivamente per il denaro ed è prestata nei limiti di indennizzo previsti nel pacchetto prescelto e indicati nella Tabella B sopra riportata.
L’assicurazione vale per le seguenti garanzie ed eventi:
8.1 Portavalori
L’assicurazione vale in conseguenza di danneggiamento, sottrazione o distruzione del denaro di pertinenza dell’esercizio commerciale, durante il trasporto dello stesso a causa di:
a) furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto del denaro;
b) furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano il denaro stesso;
c) furto strappando di mano o di dosso alla persona il denaro medesimo;
d) rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti al trasporto del denaro mentre, al di fuori dei locali, detengono il denaro stesso, durante il trasporto nella tratta abituale percorsa tra esercizio commerciale, abitazione, banche e/o uffici postali o altri fornitori e clienti, purché l’addetto al trasporto sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni ed esente da minorazioni fisiche che lo rendano inadatto all’effettuazione del trasporto del denaro assicurato.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per
singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
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18 di 54 8.2 Spese sanitarie
L’assicurazione copre le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli altri addetti incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini del punto 8.1 (Portavalori).
In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, importo superiore a Euro 100,00.
8.3 Duplicazione documenti
L’assicurazione copre le spese necessarie per duplicare i documenti sottratti o danneggiati. In nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 100,00.
Art. 9 - Condizioni particolari sempre operanti
9.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato
La garanzia furto all’interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell’edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato ad un solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.
Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.
9.2 Mezzi di protezione e chiusura
La garanzia furto, durante le ore di chiusura dell’esercizio e senza presenza di addetti, è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale), sia difesa, per tutta la sua estensione, da serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate di metallo o lega metallica fissate al muro.
Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l’accesso ai locali contenenti le cose assicurate.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora, invece, in caso di sinistro venga accertato che l’introduzione nei locali assicurati è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non rispondenti a quelli sopraindicati, la Società corrisponderà all’Assicurato l’80% dell’importo indennizzabile a termini della presente sezione, restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato stesso.
Detto scoperto non verrà tuttavia applicato quando le difformità riguardano mezzi di protezione e chiusura diversi da quelli utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.
9.3 Trasloco
In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, fermo quanto previsto per l’eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.
Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l’assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
9.4 Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine della presente sezione, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte documentazioni contabili.
9.5 Riduzione del massimale assicurato/limite di indennizzo
Dopo ogni sinistro il massimale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente/Assicurato può richiedere il reintegro del massimale: in tal caso sia il massimale sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento da parte del Contraente/Assicurato del corrispondente pro - rata di premio.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 66 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
9.6 Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente sezione, le garanzie rimangono in vigore per il Contenuto, che non abbia riportato danneggiamenti, nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione.
Limitatamente alla garanzia furto, la garanzia avrà effetto purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive e mezzi di protezione analoghi ai precedenti.
Resta comunque fermo quanto disposto all’Art. 46 (Cosa fare in caso di sinistro).
9.7 Coesistenza di scoperti / franchigie a carico dell’Assicurato
Qualora in caso di sinistro, risulti la concomitanza di due o più Condizioni di Assicurazioni che limitino l’indennizzo, si conviene che:
a) in caso di coesistenza di più scoperti, verrà applicata la somma degli scoperti fino al massimo del 30%
complessivo;
b) in caso di coesistenza di più franchigie verrà applicata quella di importo più elevato;
c) in caso di coesistenza di scoperti e franchigie l’importo più elevato di franchigia verrà considerato come minimo assoluto dello scoperto così come calcolato alla lettera a).
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20 di 54 9.8 Cose nelle Dipendenze
Le cose costituenti il contenuto possono trovarsi e si intendono assicurate anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ubicati nell’ambito dell’esercizio assicurato nonché in dipendenze indicate sul modulo di polizza dove comunque non si effettui attività di vendita purché siano poste in fabbricati aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto indicato ai punti 9.1 e 9.2.
La garanzia è operante fino alla concorrenza del limite indicato per le Cose nelle Dipendenze previsto
nel pacchetto prescelto e riportato nella Tabella B.
Art. 10 - Forma di assicurazione
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
Art. 11 - Esclusioni
La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati dall’Assicurato, dal Contraente o, se l’Assicurato è persona giuridica, dal legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori, con dolo o colpa grave nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con il Contraente/Assicurato, con il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato, il legale rappresentante, i Soci delle Società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, ad eccezione di quanto previsto all’Art.7 lettera D) (Furto commesso dai dipendenti);
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, ad eccezione di quanto previsto all’art. 7 lettera D) (Furto commesso dai dipendenti);
• da persone legate all’Assicurato od al Contraente, al legale rappresentante, ai soci delle Società di persone o comunque ai Soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
d) indiretti;
e) derivanti dalla perdita o danneggiamento di veicoli targati e ciclomotori;
f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente al denaro la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
Sezione III - Altri danni ai beni
ACQUA CONDOTTA
Art. 12 - Acqua condotta
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali previsti nel pacchetto prescelto e indicati
nella Tabella C1 di seguito riportata:
TABELLA C1
SMALL | MEDIUM | EXTRA |
Danni diretti al Contenuto Massimale Euro 3.000 | Danni diretti al Contenuto Massimale Euro 4.500 | Danni diretti al Contenuto Massimale Euro 8.500 |
Danni a Terzi Massimale Euro 30.000 | Danni a Terzi Massimale Euro 30.000 | Danni a Terzi Massimale Euro 30.000 |
Art. 13 - Garanzie ed eventi assicurati garanzia acqua condotta
13.1 Danni diretti
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al Contenuto e, se attivata la copertura accessoria Fabbricato, i danni al fabbricato, da fuoriuscita d’acqua a seguito di gelo, di occlusione e/o di rottura accidentale di impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, inclusi quelli interrati, e compreso il rigurgito dei sistemi di scarico.
Il massimale indicato alla Tabella C1, relativo al pacchetto prescelto, deve intendersi unico e complessivo, sia per i danni al contenuto sia per i danni al fabbricato.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
Relativamente ai danni provocati da gelo, in caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo
assicurativo annuo, l’indennizzo complessivo non potrà superare il 10% del massimale Acqua condotta.
13.2 Danni a terzi
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, sino ad un massimo di Euro 30.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui al punto 13.1 Danni diretti.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
13.3 Rischi compresi nell’assicurazione e soggetti a particolari limitazioni
Valido per Xxxxx diretti e Xxxxx a terzi:
1) relativamente ai danni a cose in locali interrati o semi interrati in caso di sinistro il massimo indennizzo/ risarcimento non potrà superare il 20% dei massimali Danni diretti e Xxxxx a terzi ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero massimale.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
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22 di 54 2) relativamente a condutture ed impianti fissi ed interrati del fabbricato, il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro e per anno la somma di Euro 1.000,00.
In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 200,00.
Qualora i danni derivino da un’unica causa, la franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente od affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) gli addetti di cui si avvale l’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 14 - Esclusioni specifiche garanzia acqua condotta
Non sono indennizzabili/risarcibili i danni:
a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
b) relativamente al gelo:
• a condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;
• da spargimento di acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianti di
riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Inoltre, relativamente ai Danni a Terzi di cui al punto 13.2, non sono risarcibili i danni:
c) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
Art. 15 - Forma di assicurazione garanzia acqua condotta
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
VETRI, CRISTALLI E INSEGNE
Art. 16 - Vetri, cristalli e insegne
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali previsti nel pacchetto prescelto e indicati nella Tabella C2 di seguito riportata:
TABELLA C2
SMALL | MEDIUM | EXTRA |
Massimale Euro 1.000 | Massimale Euro 2.000 | Massimale Euro 3.000 |
Art. 17 - Garanzie ed eventi assicurati garanzia vetri, cristalli e insegne
La società indennizza i danni materiali e diretti per:
a) rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo
cristallo, specchio e vetro, il tutto non destinato alla vendita;
b) rottura di iscrizioni, decorazioni ed insegne, anche in policarbonato, poste sia all’interno che all’esterno dei locali, purché stabilmente ancorate al fabbricato.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00.
Art. 18 - Esclusioni specifiche garanzia vetri, cristalli e insegne
Sono esclusi i danni:
• che si verifichino in occasione di traslochi riparazioni o lavori che richiedano impiego di addetti terzi;
• dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.
Art. 19 - Forma di assicurazione garanzia vetri, cristalli e insegne
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto.
MERCI IN REFRIGERAZIONE
Art. 20 - Merci in refrigerazione
La garanzia è operante esclusivamente se è stata sottoscritta la garanzia accessoria “Merci in refrigerazione” ed è stato corrisposto il relativo premio, ed è prestata fino alla concorrenza della somma prescelta e riportata sul modulo di polizza.
L’assicurazione è operante esclusivamente per le merci in refrigerazione esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.
Art. 21 - Garanzie ed eventi assicurati garanzia merci in refrigerazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci refrigerate causati da:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno
conseguenti:
a) ad incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno;
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24 di 54 c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 12 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate. In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro:
• di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 250,00 qualora esista un sistema di sorveglianza dell’impianto frigorigeno che consenta di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si protragga per almeno 6 ore e in questo caso l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società nel più breve tempo possibile e con il mezzo più rapido disponibile;
• di uno scoperto del 20% con un minimo di Euro 250,00 qualora non esista un sistema di sorveglianza dell’impianto frigorigeno che consenta di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo.
Sarà applicato il medesimo scoperto nel caso in cui il sistema sia presente ma non consenta la rilevazione della mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo.
Art. 22 - Forma di assicurazione merci in refrigerazione
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto
Art. 23 - Riduzione del massimale assicurato/limite di indennizzo
Relativamente alle garanzie Merci in refrigerazione e Vetri Cristalli e Insegne, dopo ogni sinistro il massimale assicurato si intende ridotto, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente/Assicurato può richiedere il reintegro del massimale: in tal caso sia il massimale sia i limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento da parte del Contraente/Assicurato del corrispondente pro - rata di premio.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 66 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Sezione IV - Responsabilità civile
Art. 24 - Responsabilità Civile
L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale previsto nel pacchetto prescelto e indicato nella Tabella D di seguito riportata:
TABELLA D
SMALL | MEDIUM | EXTRA |
Danni a Terzi RCT/RCO Massimale Euro 1.000.000 | Danni a Terzi RCT/RCO Massimale Euro 1.000.000 | Danni a Terzi RCT/RCO Massimale Euro 1.500.000 |
Art. 25 - Garanzie ed eventi assicurati Responsabilità Civile verso terzi
La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale previsto nel pacchetto prescelto e indicato nella Tabella D, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività indicata sul modulo di polizza.
L’assicurazione vale per:
• la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
- da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
- da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all’attività nell’ambito dell’esercizio assicurato;
• la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dei soci e dei familiari coadiuvanti, dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende, nonché degli eventuali tirocinanti o stagisti di cui l’Assicurato si avvalga per:
- i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio prevenzione e protezione”;
- i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, ai soci e familiari coadiuvanti, ai lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende, nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge.
Fatte salve le esclusioni di cui al successivo Art. 31 (Esclusioni), l’assicurazione R.C.T. comprende anche la responsabilità per:
a) Proprietà e conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività
i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati posti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, purché collaudati o per i quali sia stata fatta richiesta di collaudo.
L’assicurazione è estesa al rischio delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino e della caduta neve.
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26 di 54 L’assicurazione non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:
• dalla proprietà di attrezzature sportive e di giostre a motore (ad eccezione di quelle per bambini azionabili con monete/gettoni);
• da fuoriuscita di acqua per l’occlusione o la rottura accidentale, anche a seguito di gelo, delle condutture degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato;
• da traboccamento e rigurgito di fognature;
• da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
• da gelo;
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto alla successiva lettera d) (Committenza);
b) Proprietà e manutenzione di tende in genere, dehors
la proprietà e la manutenzione di tende in genere, dehors in spazi aperti pertinenti all’esercizio commerciale;
c) Lavori di ordinaria manutenzione
i lavori eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza;
d) Committenza
nella sua qualità di committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, per i danni a terzi da:
• Lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. stesso relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in polizza.
La garanzia opera a condizione che:
1) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D. Lgs.;
2) l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal precitato D. Lgs. ed in particolare abbia regolarmente predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
3) dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime,
così come definite dal Codice Penale.
• lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
• lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’esercizio assicurato;
• lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
• servizio di vigilanza;
• distributori automatici e servizio di catering;
• lavori di straordinaria manutenzione;
e) Committenza Auto
ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni causati a terzi dagli addetti ad esclusione dell’Assicurato in relazione alla guida, nei territori dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A, ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è limitata esclusivamente agli addetti assicurati con la presente polizza con esclusione del Contraente/ Assicurato.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il
proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
L’assicurazione ha efficacia sempre che risulti provato che al momento del sinistro il veicolo fosse guidato da un addetto dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione;
f) Proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni
la proprietà e la manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale.
Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell’Assicurato nella
sua qualità di committente.
L’assicurazione non comprende i danni verificatisi alle opere e alle cose sulle quali gli stessi sono
installati od applicati;
g) Proprietà e manutenzione di attrezzature e impianti necessari all’esercizio dell’attività
la proprietà e la manutenzione di attrezzature e impianti, anche di sollevamento, annessi all’esercizio, anche se posti nello spazio esterno adiacente al fabbricato ove si svolge l’attività stessa, che costituiscono beni strumentali per svolgimento dell’attività assicurata.
È compreso in garanzia l’uso e la circolazione di carrelli elevatori nell’ambito di aree private dell’esercizio commerciale; restano esclusi i casi in cui è obbligatoria l’assicurazione in base al Codice delle Assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti di attuazione;
h) Partecipazione a fiere, mostre, sfilate di moda
la partecipazione a fiere, mostre, sfilate di moda, ivi compresi i danni cagionati durante le operazioni
di installazione e rimozione degli stands;
i) Operazioni di consegna e prelievo
i danni a terzi verificatisi in occasione di operazioni di consegna e prelievo di merci presso clienti e fornitori, escluso il danno alle stesse, ferma l’esclusione del rischio della circolazione di veicoli a motore;
j) Operazioni di carico e scarico
i danni subiti da mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico e scarico o da mezzi di terzi in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché i danni subiti dalle cose che si trovano sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto, da incendio o conseguenti a mancato uso dei mezzi di trasporto.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00.
k) Proprietà ed uso dei velocipedi e ciclofurgoni senza motore
il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore impiegati esclusivamente per le esigenze dell’attività descritta in polizza.
l) Gestione servizi accessori
relativamente alla gestione di servizi:
• di vigilanza, svolti con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di legge;
• di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività;
• antincendio, svolto con personale preposto ed adeguatamente istruito;
• di distribuzione automatica di cibi e bevande.
m) Corsi, seminari, convegni, presentazione e dimostrazione di prodotti
relativamente alla gestione, nell’ambito dell’esercizio, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari ed attività similari nonché all’organizzazione di visite all’esercizio, presentazione e
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28 di 54 dimostrazione di prodotti in vendita. Ai fini di questa estensione tutte le persone che partecipano a
visite od assistono a dimostrazioni sono considerate terze.
n) Detenzione di cani
derivante dalla detenzione di cani nell’ambito dell’esercizio.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione,
per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00 per danni a cose.
o) Uso di armi
derivante dall’utilizzo autorizzato di armi esclusivamente per la difesa personale.
p) Parcheggio
i danni:
• cagionati ai veicoli, di terzi e/o degli addetti, con esclusione del Contraente/Assicurato, parcheggiati in appositi spazi nell’ambito dell’esercizio;
• derivanti da errata o insufficiente segnaletica nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio commerciale. Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose in essi contenute. Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
q) Danni da interruzione di attività
i danni derivanti da interruzione o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente sezione.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione,
per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500,00 con un limite di risarcimento di Euro 50.000,00.
r) Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata
i danni derivanti da lavori di installazione, montaggio e posa in opera presso terzi della merce venduta dall’Assicurato, nonché per quelli derivanti da lavori di rimozione resi necessari per l’installazione e posa in opera, eseguiti dall’Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
La garanzia comprende inoltre:
• i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute;
• i danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose trovantesi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori stessi.
Si intendono comunque esclusi i danni alle cose che per volume o peso possono essere rimosse,
o la cui rimozione non risulti eccessivamente difficoltosa.
Resta ferma l’esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato nonché alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori.
Sono comunque esclusi i danni da opera o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori e comunque quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori stessi.
Sono comunque esclusi i danni alle cose di terzi che costituiscono beni strumentali all’attività assicurata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 200,00 con un limite di risarcimento per annualità assicurativa di Euro 25.000,00.
Art. 26 - Condizioni relative a specifici Codici Attività
26.1 Cod. A Categoria 1 “MIX”- Parrucchiere, Barbiere
Sono compresi i danni per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose derivanti da:
• applicazione di tinture, decoloranti, permanenti e prodotti per la cura e la cosmesi dei capelli.
Sono esclusi i danni estetici e di disagio nella vita di relazione derivanti da errori nell’esecuzione di tagli di capelli, colorazioni e di qualsiasi trattamento estetico.
Restano esclusi i danni derivanti dalla pratica del piercing e del tatuaggio permanente o semipermanente.
26.2 Smercio dei prodotti venduti
Sono compresi i danni cagionati dai generi previsti dalla licenza di esercizio, venduti o somministrati nell’esercizio stesso, durante il periodo di validità della garanzia, restando esclusi i danni da difetto originario del prodotto.
Per i generi di produzione propria, somministrati o venduti nell’esercizio commerciale stesso, l’assicurazione vale anche per difetto originario del prodotto.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi e denunciati alla Società entro un anno dalla consegna o somministrazione e comunque non oltre la data di scadenza della presente polizza.
Il massimale rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. L’assicurazione non comprende:
• i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o a mancata disponibilità;
• le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti difettosi o presunti tali.
Art. 27 - Responsabilità Civile per i prestatori di lavoro
a) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione
I.N.A.I.L. (R.C.O.)
La Società si obbliga, fino alla concorrenza del massimale previsto nel pacchetto prescelto e indicato nella Tabella D, a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
• ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n°276 addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
• ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati
D.P.R. 1124/65 e X.Xxx. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
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30 di 54 I soci, i titolari ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato, limitatamente all’azione di regresso I.N.A.I.L., a condizione che gli stessi siano alla stessa regolarmente denunciati.
b) Buona fede I.N.A.I.L.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria
I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
c) Prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.l.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto nel pacchetto prescelto e indicato nella Tabella D, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
d) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n° 276.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto nel pacchetto prescelto e indicato nella Tabella D, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi X.Xxx. 23 febbraio 2000 n.38.
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276.
La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’Inail ai sensi del Codice Civile.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Art. 28 - Condizioni particolari
28.1 Tolleranza numero addetti - Riduzione del risarcimento - Calcolo del premio
La garanzia Responsabilità Civile per Prestatori di Lavoro è consentita per esercizi commerciali aventi un numero di addetti non superiore a cinque.
Nel caso in cui nel corso del contratto tale numero dovesse aumentare, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile (Aggravamento del Rischio), salvo che l’aumento intervenuto determini un numero di addetti non superiore a sette.
Ai fini del calcolo degli addetti:
• non rientrano nel computo i soci che non partecipano attivamente e direttamente alle attività cui
si riferisce l’assicurazione. Resta inteso che la garanzia opera, nei loro confronti, ai sensi di quanto previsto all’Art. 27 lettera a);
• rientrano al 50% nel computo i lavoratori a part-time e le figure professionali previste dal D. Lgs.
10/09/2003 n. 276 ed utilizzate a cicli stagionali, da arrotondare per eccesso all’unità superiore.
28.2 Rivalsa I.N.P.S.
Per tutte le garanzie di polizza sottoscritte dal Contraente/Assicurato, l’assicurazione vale per le azioni
di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
28.3 Pluralità di Assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
28.4 Estensione territoriale
La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è valida per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro è valida per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art. 29 - Persone escluse dal novero dei terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente risultante da stato di famiglia, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché se convivente, qualsiasi altro parente od affine;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) gli addetti con esclusione dell’Assicurato, i tirocinanti o gli stagisti di cui si avvale l’Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’ Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Art. 30 - Persone ricomprese dal novero dei terzi
A parziale deroga del precedente Art. 29, sono considerati terzi per le lesioni corporali escluse le malattie professionali:
a) i tirocinanti o stagisti;
b) i liberi professionisti, i consulenti, i clienti ed i fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale partecipino all’attività nell’ambito dell’azienda;
c) i titolari delle Ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e sempreché il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge;
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32 di 54 d) qualora l’Assicurato condivida i locali dove svolge l’attività assicurata con altra azienda collegata, i dipendenti e i collaboratori dell’azienda collegata, purché il danno non sia conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
Relativamente alle persone di cui alle lettere:
• a) e b) la garanzia è operante sempreché dall’infortunio sia derivata una invalidità permanente non
inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge;
• c) la garanzia è operante sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime
così come definite dal Codice penale.
Art. 31 - Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende, oltre a quelli già esclusi alle singole garanzie, i danni:
a) da impiego di veicoli a motore anche ausiliario, aeromobili, natanti, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) provocati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione salvo quanto previsto all’Art. 26.2 (Smercio dei prodotti venduti);
c) provocati da soggetti diversi da: prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione, lavoratori a progetto, familiari coadiuvanti, liberi professionisti, consulenti, clienti, fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all’attività nell’ambito dell’azienda;
d) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscono beni strumentali
per lo svolgimento dell’attività assicurata;
e) da furto;
f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili salvo quanto previsto all’Art. 25 lettera e) (Committenza auto).
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
g) comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto;
h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
i) da detenzione o impiego di esplosivi;
j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
k) derivanti da inadempimenti di natura contrattuale e da mancato risultato;
l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto
dall’art. 25 lettera r) (Lavori eseguiti presso terzi inerenti l’attività assicurata);
m) a cose di xxxxx in consegna o custodia o detenute a qualsiasi titolo e a cose sulle quali si eseguono i
lavori cagionati da operazioni di riparazione e manutenzione verificatisi dopo l’esecuzione dei lavori;
n) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute. L’assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro non comprende i danni:
o) derivanti da malattie professionali.
Sezione V - Assistenza
Art. 32 - Oggetto dell'assicurazione
La Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A., alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati si obbliga a prestare all’Assicurato che ne abbia necessità, le prestazioni sotto descritte.
32.1 Invio di un idraulico in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un idraulico, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
1) Impianto idraulico:
a) allagamento o infiltrazione nell’esercizio provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b) mancanza d’acqua nell’esercizio, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’esercizio, provocato da
otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
Sono esclusi:
• per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’esercizio e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
• interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
• per il caso c) i danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazioni delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.
2) Impianto di riscaldamento:
a) mancanza totale di riscaldamento nell’esercizio, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento;
b) allagamento dell’esercizio, provocato da un guasto delle valvole o delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento.
La prestazione non è fornita - per il caso a) - quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.
32.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’esercizio stesso per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
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34 di 54 Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per:
a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
c) guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.
32.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio;
b) scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’esercizio.
32.4 Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio;
• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell’esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
32.5 Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un tecnico riparatore di elettrodomestici presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola termostatica.
32.6 Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell’esercizio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta del Contraente o dell’Assicurato, a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’istituto di Vigilanza.
32.7 Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 32.1, 32.2, 32.3, 32.4 e 32.5 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, allagamento, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria residenza, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario
(prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di Euro 550,00.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate
informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Tali informazioni saranno, successivamente, e a richiesta delle Struttura Organizzativa, documentate.
32.8 Trasloco
Prestazione fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabili i locali costituenti l’Azienda dell’Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia dell’Assicurato fi no a nuovi locali o depositi in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso fino a un massimo di Euro 5.000,00.
Resta a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
32.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo l’Impresa a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 500,00 per sinistro.
La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.
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36 di 54 32.10 Invio di un’Impresa di pulizia
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, implosione o allagamento, il negozio dell’assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all’invio dell’impresa di pulizia specializzata.
La Società terrà a proprio carico i costi dell’intervento di pulizia fino alla concorrenza massima di Euro 250,00 per sinistro.
32.11 Invio di un Termoidraulico
Qualora l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia di pertinenza del negozio dell’Assicurato stesso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi Sabato, Domenica e festivi.
La Società terrà a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00
per sinistro.
Restano a carico dell’Assicurato tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione.
Art. 33 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della
garanzia.
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
EFFETTI GIURIDICI:
1) Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’esercizio interessate dall’intervento di assistenza.
2) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3) La Società non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
4) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
5) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
6) Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
7) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con
la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
8) Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa restando inteso che la Società è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell’assicurazione.
9) Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al Servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.
Art. 34 - Modalità di accesso alla struttura organizzativa
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:
800.083.702 oppure al numero di Milano: 02-58.24.54.68 Oppure può inviare un fax al numero:
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02.58477201
Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Europ Assistance Service S.p.A. Xxxxxx Xxxxxx, x. 0 - 00000 Xxxxxx
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1) Il tipo di assistenza di cui necessita
2) Nome e Cognome
3) Numero di polizza preceduto dalla sigla ALAC
4) Indirizzo del luogo in cui si trova
5) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli Originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
38 di 54 Sezione VI - Tutela Legale
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Tel. 000 0000000 – Fax 000 0000000 in seguito
denominata DAS.
A quest’ultima Società dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.
Art. 35 - Oggetto dell’assicurazione
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 5.000,00 per sinistro e illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa.
Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 36 - Ambito dell’assicurazione
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività indicata in polizza. Tale tutela si sostanzia nella difesa legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 39 (Esclusioni).
Ad integrazione delle garanzie la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito della materia prevista in polizza: per accedere al servizio il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al Numero Verde 800 47 56 33.
Art. 37 - Persone assicurate
Le garanzie operano a favore di:
- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro,
familiari e affini che collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che
collaborano nell’attività e stagisti;
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.
Art. 38 - Estensione territoriale
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 39 - Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- controversie e procedimenti relativi alla proprietà, uso o circolazione di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei;
- procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicato in polizza.
Art. 40 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui il l’Assicurato, la controparte o un terzo
avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza.
La garanzia opera anche prima della notifica al Contraente/Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale). Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico. In caso di imputazioni a carico di più Assicurati e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 41 - Estensione garanzia TOP
Le condizioni di cui al presente articolo sono operanti solo se è stata sottoscritta l’integrazione garanzie Tutela Legale denominata “TOP” e se è stato corrisposto il relativo premio.
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40 di 54 41.1 Elevazione del massimale
Con riferimento all’Art. 35 (Oggetto dell’assicurazione) della presente Sezione VI e del successivo Art.
41.2 (Oggetto dell’Assicurazione), il massimale per sinistro viene elevato a € 10.000,00.
41.2 Oggetto dell’Assicurazione
In aggiunta a quanto previsto all’Art. 35 (Oggetto dell’assicurazione) della presente Sezione VI, rientrano
in garanzia le spese:
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso
di soccombenza di quest’ultima.
41.3 Ambito dell’Assicurazione
In aggiunta a quanto previsto all’Art. 36 (Ambito dell’Assicurazione) della presente Sezione VI, la garanzia comprende la tutela per:
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 39 (Esclusioni); In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed
adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
• Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , norme analoghe e successive integrazioni;
• Decreto Legislativo n. 193/2007 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe.
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie contrattuali con propri fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500,00, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.
41.4 Esclusioni
In aggiunta a quanto previsto all’Art. 39 (Esclusioni) della presente Sezione VI, la garanzia è esclusa per:
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo quanto previsto all’Art. 41.3 (Ambito
dell’Assicurazione);
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione,
partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie di natura contrattuale o extracontrattuale relative a prestazioni rese dal Contrente a terzi;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie di lavoro con dipendenti e collaboratori professionali.
41.5 Insorgenza del sinistro – Operatività della garanzia
In aggiunta a quanto previsto all’Art. 00 (Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx) della presente Sezione VI, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, nei casi di controversie di natura contrattuale;
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.
Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
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42 di 54 DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 42 - Denuncia del sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a DAS telefonando al nr. 045 8378901 o inviando un telefax al nr. 045 8351023, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a DAS un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con DAS.
Art. 43 - Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS trasmetterà la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 42 (Denuncia del sinistro e scelta del Legale).
Si conviene che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle
prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 44 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 45 - Recupero somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza del Contraente/Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Contraente/ Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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44 di 54 NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Sezioni I, II e III relativamente a danni diretti
Valide per le Sezioni - I Incendio ed elementi naturali con esclusione della garanzia Ricorso terzi, - II Furto e Rapina, - III Altri Danni ai Beni con esclusione della garanzia Acqua Condotta - Danni a terzi
Per le garanzia Ricorso Terzi e Acqua Condotta – Danni a Terzi valgono le norme riportate agli Artt. 58-60 delle Norme sulla liquidazione del danno.
Art. 46 - Cosa fare in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) comunicare telefonicamente al numero 800.519734 l’evento e darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C.;
b) fare il possibile per limitare il danno e, in caso di furto, rapina o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate. Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all’Art. 1914 del Codice Civile;
c) fare, nei tre giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni di natura presumibilmente dolosa, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. Tale obbligo non sussiste per tutti i sinistri relativi alla Sezione III - Altri danni ai beni. In caso di sinistro Xxxxx deve consegnare al perito copia della denuncia del furto rilasciata dall’Autorità competente
d) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o rubate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
e) conservare sino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate o rimaste illese quanto le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate e della realtà e dell’entità del danno;
g) tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i Periti ritenessero necessari esperire presso terzi.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 47 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 48 - Come si procede per la valutazione del danno- Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società o da persona da questa designata con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta
di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire
nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 49 - Il mandato dei Periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di natura, di causa, di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto alle disposizione di cui all’art. 46 (Cosa fare in
caso di sinistro);
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose sottratte o danneggiate; in ogni caso determinare il valore che le cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 50 (Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si determina l’ammontare del danno);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
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46 di 54 Art. 50 - Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si
determina l'ammontare del danno
Il valore delle cose assicurate si determina:
• per il fabbricato, si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona;
• per i Macchinari, attrezzature e arredamento (facenti parte del Contenuto) compresi Vetri, cristalli ed insegne ed esclusi oggetti pregiati e merci (facenti parte del Contenuto), si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le merci vendute in attesa di consegna in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
• per gli oggetti pregiati e le merci (facenti parte del Contenuto) si stima il valore di mercato al momento
del sinistro comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L’ammontare del danno si determina, separatamente per ogni singola somma assicurata o massimale della polizza, nel seguente modo:
a) per il fabbricato, deducendo dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti del fabbricato distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui, senza applicazione del deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona al momento della ricostruzione, purché i fabbricati vengano ricostruiti, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
Per i fabbricati non ricostruiti entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;
b) per il Macchinario, attrezzature ed arredamento (facenti parte del Contenuto), compresi Vetri, cristalli ed insegne, deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario purché il rimpiazzo delle cose assicurate avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; in ogni caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al doppio del valore effettivo dell’oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante); per tutte le cose non rimpiazzate entro il termine prima indicato, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al relativo valore commerciale al momento del sinistro;
c) per gli oggetti pregiati e le merci (facenti parte del Contenuto), deducendo dal valore commerciale delle cose sottratte o distrutte e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
d) per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l’ente Sistema Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato;
e) per il Ricorso terzi valgono le norme riportate agli Artt. 58 (Cosa fare in caso di sinistro) 59 (Assicurazione
presso diversi assicuratori) e 60 (La gestione delle vertenze di danno – Spese legali).
Art. 51 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile, e quanto disciplinato per gli oneri di liquidazione e i maggiori costi, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 52 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/ Assicurato, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni; esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 53 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di esclusione per dolo. Per i fabbricati la Società provvederà al pagamento dell’indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore commerciale dei medesimi al momento del sinistro. La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione a termini del precedente Art. 50 (Come si determina il valore delle cose assicurate - Come si determina l’ammontare del danno).
Relativamente alla garanzia furto, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, non ricorra il caso di esclusione per dolo o colpa grave.
Art. 54 - Anticipo dell'indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 25.000,00 per la Sezione I - Incendio ed elementi naturali e di Euro 10.000,00 per la Sezione II - Furto e Rapina e III Altri Danni ai beni.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
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48 di 54 L’acconto non potrà comunque superare il 50% del massimale previsto dal pacchetto prescelto,
qualunque sia l’ammontare del sinistro.
Per le somme per le quali l’assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 55 - Recupero delle cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società , se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate, salvo il diritto della Società
di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 56 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 57 - Rinuncia dell'azione di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Sezioni I e III relativamente a danni indiretti e Sezione IV
Valide per la Sezione IV Responsabilità Civile, per la garanzia Ricorso Terzo della Sezione I – Incendio ed Elementi naturali e per la garanzia Danni a terzi da Acqua Condotta della Sezione III – Altri Danni ai Beni
Art. 58 - Cosa fare in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare telefonicamente al numero 800.519734 l’evento e darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 C.C..
Dovrà inoltre presentare:
a) Denuncia da compilare su apposito modulo reperibile presso l’Agenzia generale.
b) Richiesta danni inoltrata dal terzo danneggiato.
c) Se il danneggiante è diverso dal Contraente/Assicurato, lo stato di famiglia.
d) Ogni altra documentazione ritenuta utile per l’istruzione del sinistro.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art. 59 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).
Art. 60 - La gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato sul modulo di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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50 di 54 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 61 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento - Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
I casi di aggravamento del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tale omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 62 - Revoca della proposta
Trascorso il periodo di irrevocabilità di 15 giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, ai sensi degli Artt. 1329 e 1887 del Cod. Civ., il Contraente, fintanto che il contratto non è ancora concluso, ha la facoltà di revocare la Proposta stessa dandone comunicazione scritta alla Società mediante lettera raccomandata A.R. da inviare ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
La comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale e il numero di Proposta; in caso di revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a Euro 10,00.
Resta inteso che il contratto non si considera concluso a fronte del pagamento del premio che viene trattenuto dalla Società a titolo di deposito cauzionale.
Art. 63 - Conclusione del contratto - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente/Assicurato riceve la Polizza o in cui viene comunque a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società.
L’assicurazione, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, ha effetto dalle ore 24 del giorno riportato in polizza.
I premi possono essere pagati presso:
- il domicilio del Contraente/Assicurato;
- l’Agenzia Generale che gestisce il contratto.
Se il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Resta espressamente inteso che l’eventuale incasso da parte della Società di tali premi, comunque dovuti, non costituisce in alcun modo manifestazione della volontà di rinunciare alla sospensione di garanzia rispetto ad eventuali sinistri, noti o non noti, accaduti durante il periodo di sospensione stessa.
Art. 64 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 65 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 66 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al
netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 67 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata nel modulo di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. Detta durata rappresenta un vincolo esclusivamente per la Società.
Il Contraente ha facoltà infatti di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 30 giorni.
In caso di disdetta, inviata dalle Parti nei termini previsti dalla normativa vigente, la garanzia cesserà alla scadenza anniversaria successiva e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901, II comma del Codice Civile.
Art. 68 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 69 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede la Società, ovvero di quello ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
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52 di 54 Art. 70 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 71 - Classificazione attività e determinazione del premio
71.1 Categorie di rischio – Determinazione del premio
Il premio e le Condizioni di Assicurazione sono convenute in base alle dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di proposta. L’attività esercitata deve corrispondere a quella descritta nelle voci merceologiche il cui codice identificativo è riportato sul modulo di proposta.
Nell’ambito dei locali è tollerata la presenza di laboratorio ove si effettua attività accessoria di riparazione, lavorazione e/o assistenza.
Nella tabella E che segue, sono elencate le attività commerciali/voci merceologiche assicurabili,
classificate per categoria merceologica di classe crescente (1, 2, e 3) per tipologia e rischio omogenei.
Le attività commerciali/voci merceologiche assicurabili sono esclusivamente quelle presenti nella tabella; l’eventuale sottoscrizione di polizza per attività commerciali/voci merceologiche differenti da quelle presenti in elenco comporta la nullità del contratto.
A parziale eccezione è tollerata, all’interno dei locali, l’esistenza di un “corner bar” che svolga una attività commerciale marginale e accessoria a quella principale assicurata.
71.2 Tolleranza merce di categoria diversa
Premesso che, come indicato nel precedente Art. 71.1 (Categorie di Rischio – Determinazione del Premio) le attività commerciali assicurabili sono quelle dettagliatamente elencate nella successiva tabella E e non è ammessa l’assicurazione di attività diverse, in caso di sinistro la Società indennizzerà i danni liquidabili a termini di polizza tenendo conto di quanto segue:
a) sarà tollerata al 100% la presenza di merce rientrante nelle attività facenti parte della stessa categoria merceologica (1, 2 e 3). A titolo esemplificativo e non esaustivo: Panetteria (Cat. 2 - food) con vendita di Frutta e verdura (Cat. 2 - food), Abbigliamento (Cat. 3 - fashion) con vendita Calzature (Cat. 3 - fashion);
b) sarà tollerata al 25%, nell’ambito di ciascuna garanzia, la presenza di merce riconducibile ad attività non rientrante nella medesima categoria merceologica, qualora la merce “tollerata” appartenga a una categoria merceologica di classe più elevata rispetto alla categoria della merce riconducibile all’attività assicurata. A titolo esemplificativo e non esaustivo: per la garanzia furto e rapina Parrucchiere (Cat. 1
-mix) con vendita di Abbigliamento (Cat. 3 - fashion).
Sarà invece tollerata al 100%, nell’ambito di ciascuna garanzia, la presenza di merce riconducibile ad attività non rientrante nella medesima categoria merceologica, qualora la merce “tollerata” appartenga a una categoria merceologica di classe più bassa rispetto alla categoria della merce riconducibile all’attività assicurata. (es: per la garanzia furto e rapina Enoteca (Cat. 2 - food) con Libreria (Cat. 1 - mix);
c) sarà tollerata al 25%, nell’ambito di ciascuna garanzia, la presenza di merce riconducibile ad attività commerciale/voce merceologica, non espressamente previste dalla polizza. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Parrucchiere (Cod. 1 - mix) con vendita di bigiotteria (voce merceologica non espressamente prevista).
Art. 72 - Attività commerciali/voci merceologiche non assicurabili
Sono da considerarsi comunque non assicurabili e non rientranti nella tolleranza disciplinata dal precedente articolo, la seguenti attività commerciali/voci merceologiche:
1. tabacchi, ricevitorie, sale gioco;
2. gioielleria, vendita preziosi e oggetti pregiati, 3. farmacia e prodotti da parafarmacia;
4. attività di ristorazione;
5. bar (salvo quanto riportato all’art. 71.1 in relazione al “Corner Bar”); 6. pub, birrerie, paninoteche, fast-food;
7. palestre, discoteche sale da ballo;
8. minimarket con un’area di vendita al dettaglio superiore a mq. 200.
Lo svolgimento, anche marginale o accessorio, di tali attività commerciali o la vendita delle merci sopra indicate rende nullo il contratto.
TABELLA E
ATTIVITA’ COMMERCIALI/VOCI MERCEOLOGICHE ASSICURABILI
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Categoria 1 MIX | Categoria 2 FOOD | Categoria 3 FASHION |
• Parrucchiere – Barbiere • Libreria – Edicola • Ferramenta | • Alimentari in genere • Minimarket (con area vendita al dettaglio entro mq. 200) • Panetteria/Pasticceria • Gastronomia, Rosticceria • Latteria e Formaggi • Salumeria • Frutta e Verdura • Enoteca • Gelateria e Cremeria | • Abbigliamento • Calzature/Pelletteria • Articoli sportivi |
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PAGINA BIANCA
1° copia per la Direzione
codice a barre
1 ° copia per la Direzione
PROPOSTA
mod. 10317257 - 5/2014 - 25.000
Iscritta nel Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10908160012 - Capitale sociale: Euro 210.000.000,00 i.v. Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Questionario per la valutazione dell'adeguatezza dei contratti assicurativi r.e. protezione beni
Gentile Cliente,
il presente questionario, la cui proposizione è per noi obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze garantendoLe una maggiore tutela. Qualora, tuttavia, Lei non intenda fornire tali informazioni Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.
1 INFORMAZIONI SUL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO/CONTRAENTE DELLA POLIZZA
Cognome e nome
2 INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DA ASSICURARE
Ragione sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Ubicazione del rischio Tipologia di attività c) commercio - descrizione attività:
N.b.: l'attività deve rientrare tra quelle previste dal prodotto. Vedi Codici attività nella sezione Dati Tecnici.
3 INDIvIDUAZIONE DEL RISChIO
Viene richiesta una copertura diretta a:
a) tutelare i beni dell’assicurato (fabbricato e/o contenuto), tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze di danni causati a terzi (copertura di responsabilità civile con esclusione dei danni derivanti dall'esercizio di attività professionale), a prestatori di lavoro (RCO), beneficiare dei servizi di assistenza, 24 ore su 24 ed usufruire di patrocinio legale in caso di necessità, a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di sinistro rientrante in garanzia se si compilare settore 4.
4 INDIvIDUAZIONE DEI bISOGNI DI PROTEZIONE DEL CONTRAENTE
settore a) - tutela dei beni (fabbricato e contenuto)
Intende proteggere:
il fabbricato il contenuto
contro il rischio incendio contro il rischio incendio
per danni da acqua condotta per danni da acqua condotta per danni a vetri e xxxxxxxxx
per danni a vetri e cristalli per danni da eventi atmosferici e sociopolitici
per danni da eventi atmosferici e sociopolitici per danni a merci in refrigerazione ❑ SI ❑ NO
per i rischi furto e rapina
settore b) - tutela del patrimonio (garanzia di responsabilità civile)
È Xxx interesse tenere indenne l’Assicurato per:
la responsabilità civile derivante dalla proprietà/conduzione del fabbricato; la responsabilità civile per danni a terzi e ai prestatori di lavoro (con l'esclusione dei danni derivanti dall'esercizio di attività professionale).
5 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE ASSICURATIvA E SUGLI ObbLIGhI ASSICURATIvI
a) i rischi individuati nelle precedenti sezioni 3 e 4 sono già protetti da altre polizze assicurative? ❑ SI ❑ NO
b) l'esigenza di copertura assicurativa deriva da un obbligo contrattuale o di legge? ❑ SI ❑ NO
6 INDICARE EvENTUALI ULTERIORI ESIGENZE ASSICURATIvE
importante: le garanzie assicurative concedibili con il prodotto Alleanza Assicurazioni S.p.A. sono prestate nei limiti ed alle condizioni previste nel pacchetto prescelto. Il Contraente è stato informato dei limiti di indennizzo e/o dei massimi risarcimenti, degli scoperti e/o delle franchigie, delle esclusioni e/o delle limitazioni di garanzia, delle limitazioni del novero dei terzi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Data Firma del Contraente
DIChIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RIChIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
Data Firma del Contraente
DIChIARAZIONE DI vOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIbILE INADEGUATEZZA
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto:
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale
Data
Firma del Contraente Firma dell'Intermediario
AGENZIA GENERALE DI in lettere in cifre Ispettorato Agenziale Settore Zona Indirizzo Comune Prov. |
TIPO OPERAZIONE Nuovo contratto Sostituzione polizza n. |
CONTRAENTE Ragione sociale Partita XXX Xxxxxxxxx (sede legale) N° civico Comune Prov. CAP N. telefono Cell./altro recapito tel. |
e-mail @ |
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL DELEGATO Cognome e Nome M ❑ F ❑ Data di nascita Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Codice Fiscale ❑ Carta d’identità ❑ Passaporto ❑ Patente ❑ Altro Numero Data di Rilascio Scadenza Comune/Ente rilascio |
UbICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE esercizio commerciale Indirizzo N° civico Comune Prov. CAP dipendenze Indirizzo N° civico Comune Prov. CAP |
consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi ai sensi del d.lgs.196/2003 (richiesto solo per soggetti persone fisiche) Presa visione dell’Informativa Privacy riportata sul retro, il Contraente o il Rappresentante Legale (Delegato) apponendo la propria firma autorizza il trattamento dei dati che lo riguardano – eventualmente anche sensibili – da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi. Firma del Contraente o del Rappresentante Legale (Delegato) (leggibile) consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (codice privacy e reg. ivass 34/2010) Inoltre, invitiamo il Contraente, barrando le seguenti caselle, ad autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati per i fini di cui al punto 1 dell’Informativa Privacy riportata sul retro: per presentarLe prodotti e servizi della nostra Società ❑ SI ❑ NO per presentarLe prodotti e servizi non assicurativi di altre Società ❑ SI ❑ NO Ai sensi del regolamento ivass n. 34 e dell’art. 130 codice privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato: Posta cartacea, Telefono ❑ SI ❑ NO Posta elettronica (e-mail) e messaggistica su cellulare (Sms, Mms, App.) ❑ SI ❑ NO La invitiamo infine, barrando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati per i fini di cui al punto 2 dell’Informativa Privacy riportata sul retro: ❑ SI ❑ NO Firma del Contraente (leggibile) |
1
° copia per la Direzione
DATI TECNICI Ed. Condizioni (mese, anno)
categorie | tipologia attività commerciale | ||
1 - miX | Cod. A | parrucchiere - barbiere | |
Cod. b | libreria - edicola | ||
Cod. C | Ferramenta | ||
2 - Food | Cod. D | alimentari in genere - minimarket - alimenti biologici - alimenti tipici | |
Cod. E | panetteria e pasticceria | ||
Cod. F | Formaggi | ||
Cod. G | gastronomia - rosticceria | ||
Cod. h | latteria | ||
Cod. I | salumi | ||
Cod. J | Frutta e verdura | ||
Cod. K | enoteca | ||
Cod. L | gelateria - cremeria | ||
3 - FasHion | Cod. M | abbigliamento | |
Cod. N | calzature - pelletteria | ||
Cod. O | articoli sportivi |
PACCHETTO EXTRA
l'assicurazione è operante soltanto per le garanzie relative alle coperture prescelte:
coperture accessorie
copertura base
FABBRICATO
PACCHETTO SMALL
PACCHETTO MEDIUM
MERCI IN REFRIGERAZIONE *
1 ° copia per la Direzione
(*) Attivabile per le attività commerciali rientranti nella categoria 2 - FOOD.
Nota 1: vedi l'allegato 2 riportato sul retro del presente modulo per conoscere le coperture e i massimali dei pacchetti SMALL/MEDIUM/EXTRA.
Nota 2: la copertura accessoria Fabbricato prevede le garanzie Incendio, Eventi sociopolitici e dolosi, Eventi atmosferici, Ricorso terzi e Acqua condotta. N.B.: con l'attivazione di questa garanzia sono indennizzabili i danni diretti al fabbricato da Acqua condotta fino alla concorrenza dei massimali indicati nell'Allegato 2 (pacchetto SMALL, MEDIUM ed EXTRA).
tutela legale
PACCHETTO TOP
massimali per incendio ed elementi naturali del Fabbricato Metri quadrati (massimo 500 mq.)
mq. esercizio | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 300.000,00 | € 400.000,00 |
fino a 75 mq. | | | | | | |
da 76 a 150 mq. | XX | x | x | x | x | x |
da 151 a 250 mq. | NO | NO | | | | |
da 251 a 500 mq. | NO | NO | NO | | | |
massimali per merci in reFrigerazione (Garanzia accessoria attivabile per le attività rientranti nella categoria 2 - FOOD
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
FRAZIONAMENTO E PREMIO
Rata: S (semestrale) A (annuale) T (trimestrale)
Per nuove emissioni e sostituzioni a scadenza: Premio Lordo prima rata
Premio Lordo rate successive
Per sostituzioni a data libera: Premio Lordo rateo ______________________ oppure Premio da rimborsare _____________________
Premio Lordo rate successive
MEZZI DI PAGAMENTO
La Società accetta quale mezzo di pagamento della prima rata del premio:
Contanti € (solo per premi annui di importo non superiore a 750,00 €)
Assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
N. Banca €
Carta di credito/debito €
rate successive (frazionamento annuale o semestrale)
Contanti/Assegno/Carta di credito o debito Addebito diretto Sepa Direct Debit - sdd (compilare la sezione successiva)
rate successive (frazionamento trimestrale) Addebito diretto Sepa Direct Debit - sdd (compilare la sezione successiva)
7 0 1 2 5 4
mandato per addebito diretto sepa
Riferimento del mandato:
Codice Identificativo Creditore: i t 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 8 1 6 0 0 1 2
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. a richiedere alla banca del soggetto pagante l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla banca del soggetto pagante di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Il soggetto pagante ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
nome e cognome del soggetto pagante
Codice Paese
CIN IBAN
CIN
ABI
CAB
Numero di conto corrente
IBAN:
bic/sWiFt
BIC/SWIFT:
Luogo e data Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
Soggetto Pagante (Titolare c/c) coincide con: ❑ Contraente ❑ Assicurando
Desidero attivare il pagamento tramite SDD anche sulle seguenti Polizze (indicare numero di Polizza e prime tre lettere del cognome del Contraente):
autorizzoaprovvedereall’addebitodeipremidellapresentepropostaedellepolizzeindicateappoggiandoipagamentisull’autorizzazionepermanentedi addebito già in essere per la polizza n°
Cognome e Nome del Soggetto Pagante Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
SOGGETTO PAGANTE (se diverso dal contraente e dall’assicurando) - il delegato in caso di persona giuridica
Cognome e Nome ❑ M ❑ F Data di nascita
Località di nascita (o stato estero)
Legame con il Contraente: ❑
Prof. (inserire i codici) Codice Fiscale
Prov.
Indirizzo di residenza N° Civico
Presso (facoltativo)
C.A.P. Comune
(o stato estero)
Prov.
Data rilascio
Scadenza
Ente/Località rilascio
da compilare con i dati della società se soggetto pagante persona giuridica
Denominazione Partita IVA
Sede Legale
C.A.P. Comune (o stato estero)
Prov.
DIChIARAZIONI DEL CONTRAENTE
il contraente dichiara di aver ricevuto e di aver letto, prima della sottoscrizione della proposta il Fascicolo informativo, contenente:
1 ° copia per la Direzione
– la nota informativa, comprensiva di glossario;
– il presente modulo di proposta;
– le condizioni di assicurazione, con particolare attenzione alle disposizioni qui richiamate;
– di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata dalla Società;
– di essere a conoscenza che la presente proposta è irrevocabile per un periodo di 15 giorni che decorre dalla data di sottoscrizione della proposta stessa ai sensi degli artt. 1329 e 1887 del cod. civ.. Durante tale periodo la revoca è senza effetto. Al termine del suddetto termine, sempreché il contratto non sia stato concluso, può essere revocata dal Contraente stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; la comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale (indicato nella prima pagina) e del numero di Proposta; in caso di revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a € 10,00. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta di assicurazione saranno restituite integralmente le somme eventualmente versate dal Contraente.
– di essere a conoscenza che il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza o in cui viene comunque a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società;
– di essere a conoscenza che il contratto non si ritiene concluso a fronte del pagamento del premio che viene trattenuto dalla Società a titolo di deposito cauzionale;
– di aver ricevuto il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario e la dichiarazione contenente i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività.
Firma del Contraente
il contraente dichiara inoltre di approvare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione, costituenti parte integrante della polizza, con particolare riguardo alle clausole sottoriportate ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del codice civile.
norme sulla liquidazione del danno
Art. 47 Esagerazione dolosa del danno.
Art. 48 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti e Art. 49 Il mandato dei periti. Art. 53 Pagamento dell'indennizzo.
Art. 56 Assicurazione presso diversi assicuratori. Art. 66 Recesso in caso di sinistro.
sezione tutela legale
Art. 39 Esclusioni
Art. 44 Disaccordo sulla gestione del sinistro-arbitrato norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 62 Revoca della proposta
Art. 69 Foro competente.
Firma del Contraente
dichiarazioni del contraente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
a - le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza per un importo superiore a Euro 2.500,00. Non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque eventi dannosi, anche se di importo complessivamente inferiore a Euro 2.500,00.
Relativamente alla Sezione I - Incendio e elementi naturali:
b - le caratteristiche costruttive del fabbricato cui appartiene l'esercizio assicurato sono conformi a quelle indicate nelle Condizioni di assicurazione (Sez. I Art. 3 Condizioni particolari sempre operanti 3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato).
Data di sottoscrizione Firma del Contraente (leggibile) |
dati dell’acquisizione Segnalatore Presentatore Dichiaro che le firme del Contraente sono state apposte in mia presenza dopo che ne ho verificato l’identità. Dichiaro inoltre di aver verificato la veridicità dei dati fornitimi. Firma del Presentatore |
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa (2). Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero (3). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. La informiamo inoltre che Xxx può autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità: 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate; 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta. Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx - tel. 000.000.0000 fax 000.000.0000 – xxxxxxx@xxxxxxxx.xx Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. note: (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. (2) Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. (3) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. |
Dichiaro di avere verificato la correttezza dei dati anagrafici contenuti nella presente proposta assicurativa e attesto che il modulo di proposta risulta compilato e sottoscritto in maniera completa e conforme alle normative vigenti e alle prescrizioni aziendali. Dichiaro di autorizzare l’operazione. Firma dell’Agente Xxxxxxxx (xxxxxxxxx) |
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coperture base: sezioni - garanzie - massimali | ||||
PACChETTO SMALL | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 15.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | Massimale Euro 100.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 10.000,00 | con il limite di Euro 300,00 | con il limite di Euro 4.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 3.000,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.000.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
5.000,00 | ||||
PACChETTO MEDIUM | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 1.500,00 | con il limite di Euro 3.000,00 | Massimale Euro 150.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 15.000,00 | con il limite di Euro 750,00 | con il limite di Euro 8.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 4.500,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 2.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.000.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
Massimale Euro 5.000,00 | ||||
PACChETTO EXTRA | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 50.000,00 | con il limite di Euro 2.500,00 | con il limite di Euro 5.000,00 | Massimale Euro 200.000,00 | |
per preziosi e denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 25.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | con il limite di Euro 12.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 8.500,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 3.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.500.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
Massimale Euro 5.000,00 |
allegato 2
1 ° copia per la Direzione
tabelle di riFerimento per l’individuazione dei codici proFessione e stato civile
Cod. | Professione | Cod. | Professione | Cod. | Professione | Cod. | Professione |
1 | Artigiano | 7 | Infermiere | 13 | Dirigente | 19 | Casalinga |
2 | Commerciante/Esercente | 8 | Insegnante | 14 | Funzionario/Quadro | 20 | Clero e Altri Ministri di Culto |
3 | Imprenditore Agricolo | 9 | Medico | 15 | Impiegato | 21 | Non Occup./In Cerca di 1a Occupazione |
4 | Imprenditore Industriale | 10 | Militare o Equiparato | 16 | Magistrato | 22 | Pensionato |
5 | Lavoratore Autonomo | 11 | Collaboratori Coordinati e Continuativi | 17 | Operaio | 23 | Soci di Cooperative di Produzione |
6 | Libero Professionista | 12 | Dipendenti di Coltivatori Xxxxxxx Xxxxxxxx o Coloni | 18 | Altre Professioni Dipendenti | 24 | Studente |
codice | settore professionale | codice | settore professionale | codice | settore professionale |
01 | Agricoltura e allevamento | 14 | Commercio di antiquariato e oggetti d’arte | 27 | Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio |
02 | Alimentaristi e pesca | 15 | Commercio e produzione orologi e preziosi | 28 | Trasporti |
03 | Chimici e farmaceutici | 17 | Commercio e produzione di armi | 29 | Commercialisti, avvocati, notai |
04 | Meccanica | 16 | Commercio altri prodotti | 30 | Servizi di consulenza (giuslavoristica, fiscale, periti, altri) |
05 | Auto e strumenti di precisione | 18 | Supermercati, grandi magazzini | 31 | Ingegneri, architetti, geometri |
06 | Siderurgici, energetici, elettrici | 19 | Pubblica amministrazione (Enti locali, statali, militari) | 32 | Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia e nettezza urbana |
07 | Prodotti in legno, plastica, gomma, strumenti musicali e articoli sportivi | 20 | Istruzione e ricerca | 33 | Servizi di custodia e deposito |
08 | Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica | 21 | Assicurazioni e istituti di credito | 34 | Studi fotografici e servizi di pubblicita’ |
09 | Tessili | 22 | Intermediari (commercio) | 35 | Carta, editoria, spettacolo |
10 | Prodotti a base di tabacco | 23 | Servizi professionali e imprenditoriali | 36 | Telecomunicazioni |
11 | Edilizia | 24 | Agenzie immobiliari e porta valori | 37 | Servizi sanitari, ricreativi, di lavanderia |
12 | Commercio prodotti alimentari e tabacco | 25 | Associazioni (servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali) | 38 | Sala corse e case da gioco |
13 | Commercio prodotti farmaceutici e cosmetici | 26 | Turismo e pubblici esercizi | 39 | Non previsto. Sono ammissibili solo le professioni Codice 19, 20, 21, 22, 24 |
2° copia per il Contraente
codice a barre
2 ° copia per i l Contraente
PROPOSTA
mod. 10317257 - 5/2014 - 25.000
Iscritta nel Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10908160012 - Capitale sociale: Euro 210.000.000,00 i.v. Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Questionario per la valutazione dell'adeguatezza dei contratti assicurativi r.e. protezione beni
Gentile Cliente,
il presente questionario, la cui proposizione è per noi obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze garantendoLe una maggiore tutela. Qualora, tuttavia, Lei non intenda fornire tali informazioni Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.
1 INFORMAZIONI SUL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO/CONTRAENTE DELLA POLIZZA
Cognome e nome
2 INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DA ASSICURARE
Ragione sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Ubicazione del rischio Tipologia di attività c) commercio - descrizione attività:
N.b.: l'attività deve rientrare tra quelle previste dal prodotto. Vedi Codici attività nella sezione Dati Tecnici.
3 INDIvIDUAZIONE DEL RISChIO
Viene richiesta una copertura diretta a:
a) tutelare i beni dell’assicurato (fabbricato e/o contenuto), tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze di danni causati a terzi (copertura di responsabilità civile con esclusione dei danni derivanti dall'esercizio di attività professionale), a prestatori di lavoro (RCO), beneficiare dei servizi di assistenza, 24 ore su 24 ed usufruire di patrocinio legale in caso di necessità, a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di sinistro rientrante in garanzia se si compilare settore 4.
4 INDIvIDUAZIONE DEI bISOGNI DI PROTEZIONE DEL CONTRAENTE
settore a) - tutela dei beni (fabbricato e contenuto)
Intende proteggere:
il fabbricato il contenuto
contro il rischio incendio contro il rischio incendio
per danni da acqua condotta per danni da acqua condotta per danni a vetri e xxxxxxxxx
per danni a vetri e cristalli per danni da eventi atmosferici e sociopolitici
per danni da eventi atmosferici e sociopolitici per danni a merci in refrigerazione ❑ SI ❑ NO
per i rischi furto e rapina
settore b) - tutela del patrimonio (garanzia di responsabilità civile)
È Xxx interesse tenere indenne l’Assicurato per:
la responsabilità civile derivante dalla proprietà/conduzione del fabbricato; la responsabilità civile per danni a terzi e ai prestatori di lavoro (con l'esclusione dei danni derivanti dall'esercizio di attività professionale).
5 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE ASSICURATIvA E SUGLI ObbLIGhI ASSICURATIvI
a) i rischi individuati nelle precedenti sezioni 3 e 4 sono già protetti da altre polizze assicurative? ❑ SI ❑ NO
b) l'esigenza di copertura assicurativa deriva da un obbligo contrattuale o di legge? ❑ SI ❑ NO
6 INDICARE EvENTUALI ULTERIORI ESIGENZE ASSICURATIvE
importante: le garanzie assicurative concedibili con il prodotto Alleanza Assicurazioni S.p.A. sono prestate nei limiti ed alle condizioni previste nel pacchetto prescelto. Il Contraente è stato informato dei limiti di indennizzo e/o dei massimi risarcimenti, degli scoperti e/o delle franchigie, delle esclusioni e/o delle limitazioni di garanzia, delle limitazioni del novero dei terzi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Data Firma del Contraente
DIChIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RIChIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
Data Firma del Contraente
DIChIARAZIONE DI vOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIbILE INADEGUATEZZA
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto:
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale
Data
Firma del Contraente Firma dell'Intermediario
AGENZIA GENERALE DI in lettere in cifre Ispettorato Agenziale Settore Zona Indirizzo Comune Prov. |
TIPO OPERAZIONE Nuovo contratto Sostituzione polizza n. |
CONTRAENTE Ragione sociale Partita XXX Xxxxxxxxx (sede legale) N° civico Comune Prov. CAP N. telefono Cell./altro recapito tel. |
e-mail @ |
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL DELEGATO Cognome e Nome M ❑ F ❑ Data di nascita Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Codice Fiscale ❑ Carta d’identità ❑ Passaporto ❑ Patente ❑ Altro Numero Data di Rilascio Scadenza Comune/Ente rilascio |
UbICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE esercizio commerciale Indirizzo N° civico Comune Prov. CAP dipendenze Indirizzo N° civico Comune Prov. CAP |
consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi ai sensi del d.lgs.196/2003 (richiesto solo per soggetti persone fisiche) Presa visione dell’Informativa Privacy riportata sul retro, il Contraente o il Rappresentante Legale (Delegato) apponendo la propria firma autorizza il trattamento dei dati che lo riguardano – eventualmente anche sensibili – da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi. Firma del Contraente o del Rappresentante Legale (Delegato) (leggibile) consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (codice privacy e reg. ivass 34/2010) Inoltre, invitiamo il Contraente, barrando le seguenti caselle, ad autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati per i fini di cui al punto 1 dell’Informativa Privacy riportata sul retro: per presentarLe prodotti e servizi della nostra Società ❑ SI ❑ NO per presentarLe prodotti e servizi non assicurativi di altre Società ❑ SI ❑ NO Ai sensi del regolamento ivass n. 34 e dell’art. 130 codice privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato: Posta cartacea, Telefono ❑ SI ❑ NO Posta elettronica (e-mail) e messaggistica su cellulare (Sms, Mms, App.) ❑ SI ❑ NO La invitiamo infine, barrando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati per i fini di cui al punto 2 dell’Informativa Privacy riportata sul retro: ❑ SI ❑ NO Firma del Contraente (leggibile) |
2
°
copia per i l Contraente
DATI TECNICI Ed. Condizioni (mese, anno)
categorie | tipologia attività commerciale | ||
1 - miX | Cod. A | parrucchiere - barbiere | |
Cod. b | libreria - edicola | ||
Cod. C | Ferramenta | ||
2 - Food | Cod. D | alimentari in genere - minimarket - alimenti biologici - alimenti tipici | |
Cod. E | panetteria e pasticceria | ||
Cod. F | Formaggi | ||
Cod. G | gastronomia - rosticceria | ||
Cod. h | latteria | ||
Cod. I | salumi | ||
Cod. J | Frutta e verdura | ||
Cod. K | enoteca | ||
Cod. L | gelateria - cremeria | ||
3 - FasHion | Cod. M | abbigliamento | |
Cod. N | calzature - pelletteria | ||
Cod. O | articoli sportivi |
PACCHETTO EXTRA
l'assicurazione è operante soltanto per le garanzie relative alle coperture prescelte:
coperture accessorie
copertura base
FABBRICATO
PACCHETTO SMALL
PACCHETTO MEDIUM
MERCI IN REFRIGERAZIONE *
2 ° copia per i l Contraente
(*) Attivabile per le attività commerciali rientranti nella categoria 2 - FOOD.
Nota 1: vedi l'allegato 2 riportato sul retro del presente modulo per conoscere le coperture e i massimali dei pacchetti SMALL/MEDIUM/EXTRA.
Nota 2: la copertura accessoria Fabbricato prevede le garanzie Incendio, Eventi sociopolitici e dolosi, Eventi atmosferici, Ricorso terzi e Acqua condotta. N.B.: con l'attivazione di questa garanzia sono indennizzabili i danni diretti al fabbricato da Acqua condotta fino alla concorrenza dei massimali indicati nell'Allegato 2 (pacchetto SMALL, MEDIUM ed EXTRA).
tutela legale
PACCHETTO TOP
massimali per incendio ed elementi naturali del Fabbricato Metri quadrati (massimo 500 mq.)
mq. esercizio | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 300.000,00 | € 400.000,00 |
fino a 75 mq. | | | | | | |
da 76 a 150 mq. | XX | x | x | x | x | x |
da 151 a 250 mq. | NO | NO | | | | |
da 251 a 500 mq. | NO | NO | NO | | | |
massimali per merci in reFrigerazione (Garanzia accessoria attivabile per le attività rientranti nella categoria 2 - FOOD
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
FRAZIONAMENTO E PREMIO
Rata: S (semestrale) A (annuale) T (trimestrale)
Per nuove emissioni e sostituzioni a scadenza: Premio Lordo prima rata
Premio Lordo rate successive
Per sostituzioni a data libera: Premio Lordo rateo ______________________ oppure Premio da rimborsare _____________________
Premio Lordo rate successive
MEZZI DI PAGAMENTO
La Società accetta quale mezzo di pagamento della prima rata del premio:
Contanti € (solo per premi annui di importo non superiore a 750,00 €)
Assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
N. Banca €
Carta di credito/debito €
rate successive (frazionamento annuale o semestrale)
Contanti/Assegno/Carta di credito o debito Addebito diretto Sepa Direct Debit - sdd (compilare la sezione successiva)
rate successive (frazionamento trimestrale) Addebito diretto Sepa Direct Debit - sdd (compilare la sezione successiva)
7 0 1 2 5 4
mandato per addebito diretto sepa
Riferimento del mandato:
Codice Identificativo Creditore: i t 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 8 1 6 0 0 1 2
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. a richiedere alla banca del soggetto pagante l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla banca del soggetto pagante di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Il soggetto pagante ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
nome e cognome del soggetto pagante
Codice Paese
CIN IBAN
CIN
ABI
CAB
Numero di conto corrente
IBAN:
bic/sWiFt
BIC/SWIFT:
Luogo e data Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
Soggetto Pagante (Titolare c/c) coincide con: ❑ Contraente ❑ Assicurando
Desidero attivare il pagamento tramite SDD anche sulle seguenti Polizze (indicare numero di Polizza e prime tre lettere del cognome del Contraente):
autorizzoaprovvedereall’addebitodeipremidellapresentepropostaedellepolizzeindicateappoggiandoipagamentisull’autorizzazionepermanentedi addebito già in essere per la polizza n°
Cognome e Nome del Soggetto Pagante Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
SOGGETTO PAGANTE (se diverso dal contraente e dall’assicurando) - il delegato in caso di persona giuridica
Cognome e Nome ❑ M ❑ F Data di nascita
Località di nascita (o stato estero)
Legame con il Contraente: ❑
Prof. (inserire i codici) Codice Fiscale
Prov.
Indirizzo di residenza N° Civico
Presso (facoltativo)
C.A.P. Comune
(o stato estero)
Prov.
Data rilascio
Scadenza
Ente/Località rilascio
da compilare con i dati della società se soggetto pagante persona giuridica
Denominazione Partita IVA
Sede Legale
C.A.P. Comune (o stato estero)
Prov.
DIChIARAZIONI DEL CONTRAENTE
2 ° copia per i l Contraente
il contraente dichiara di aver ricevuto e di aver letto, prima della sottoscrizione della proposta il Fascicolo informativo, contenente:
– la nota informativa, comprensiva di glossario;
– il presente modulo di proposta;
– le condizioni di assicurazione, con particolare attenzione alle disposizioni qui richiamate;
– di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata dalla Società;
– di essere a conoscenza che la presente proposta è irrevocabile per un periodo di 15 giorni che decorre dalla data di sottoscrizione della proposta stessa ai sensi degli artt. 1329 e 1887 del cod. civ.. Durante tale periodo la revoca è senza effetto. Al termine del suddetto termine, sempreché il contratto non sia stato concluso, può essere revocata dal Contraente stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; la comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale (indicato nella prima pagina) e del numero di Proposta; in caso di revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a € 10,00. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta di assicurazione saranno restituite integralmente le somme eventualmente versate dal Contraente.
– di essere a conoscenza che il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza o in cui viene comunque a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società;
– di essere a conoscenza che il contratto non si ritiene concluso a fronte del pagamento del premio che viene trattenuto dalla Società a titolo di deposito cauzionale;
– di aver ricevuto il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario e la dichiarazione contenente i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività.
Firma del Contraente
il contraente dichiara inoltre di approvare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione, costituenti parte integrante della polizza, con particolare riguardo alle clausole sottoriportate ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del codice civile.
norme sulla liquidazione del danno
Art. 47 Esagerazione dolosa del danno.
Art. 48 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti e Art. 49 Il mandato dei periti. Art. 53 Pagamento dell'indennizzo.
Art. 56 Assicurazione presso diversi assicuratori. Art. 66 Recesso in caso di sinistro.
sezione tutela legale
Art. 39 Esclusioni
Art. 44 Disaccordo sulla gestione del sinistro-arbitrato norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 62 Revoca della proposta
Art. 69 Foro competente.
Firma del Contraente
dichiarazioni del contraente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
a - le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza per un importo superiore a Euro 2.500,00. Non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque eventi dannosi, anche se di importo complessivamente inferiore a Euro 2.500,00.
Relativamente alla Sezione I - Incendio e elementi naturali:
b - le caratteristiche costruttive del fabbricato cui appartiene l'esercizio assicurato sono conformi a quelle indicate nelle Condizioni di assicurazione (Sez. I Art. 3 Condizioni particolari sempre operanti 3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato).
Data di sottoscrizione Firma del Contraente (leggibile) |
dati dell’acquisizione Segnalatore Presentatore Dichiaro che le firme del Contraente sono state apposte in mia presenza dopo che ne ho verificato l’identità. Dichiaro inoltre di aver verificato la veridicità dei dati fornitimi. Firma del Presentatore |
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa (2). Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero (3). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. La informiamo inoltre che Xxx può autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità: 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate; 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta. Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx - tel. 000.000.0000 fax 000.000.0000 – xxxxxxx@xxxxxxxx.xx Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. note: (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. (2) Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. (3) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. |
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c
coperture base: sezioni - garanzie - massimali | ||||
PACChETTO SMALL | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 15.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | Massimale Euro 100.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 10.000,00 | con il limite di Euro 300,00 | con il limite di Euro 4.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 3.000,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.000.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
5.000,00 | ||||
PACChETTO MEDIUM | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 1.500,00 | con il limite di Euro 3.000,00 | Massimale Euro 150.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 15.000,00 | con il limite di Euro 750,00 | con il limite di Euro 8.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 4.500,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 2.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.000.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
Massimale Euro 5.000,00 | ||||
PACChETTO EXTRA | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 50.000,00 | con il limite di Euro 2.500,00 | con il limite di Euro 5.000,00 | Massimale Euro 200.000,00 | |
per preziosi e denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 25.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | con il limite di Euro 12.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 8.500,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 3.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.500.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
Massimale Euro 5.000,00 |
allegato 2
2 ° copia per i l Contraente
tabelle di riFerimento per l’individuazione dei codici proFessione e stato civile
Cod. | Professione | Cod. | Professione | Cod. | Professione | Cod. | Professione |
1 | Artigiano | 7 | Infermiere | 13 | Dirigente | 19 | Casalinga |
2 | Commerciante/Esercente | 8 | Insegnante | 14 | Funzionario/Quadro | 20 | Clero e Altri Ministri di Culto |
3 | Imprenditore Agricolo | 9 | Medico | 15 | Impiegato | 21 | Non Occup./In Cerca di 1a Occupazione |
4 | Imprenditore Industriale | 10 | Militare o Equiparato | 16 | Magistrato | 22 | Pensionato |
5 | Lavoratore Autonomo | 11 | Collaboratori Coordinati e Continuativi | 17 | Operaio | 23 | Soci di Cooperative di Produzione |
6 | Libero Professionista | 12 | Dipendenti di Coltivatori Xxxxxxx Xxxxxxxx o Coloni | 18 | Altre Professioni Dipendenti | 24 | Studente |
codice | settore professionale | codice | settore professionale | codice | settore professionale |
01 | Agricoltura e allevamento | 14 | Commercio di antiquariato e oggetti d’arte | 27 | Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio |
02 | Alimentaristi e pesca | 15 | Commercio e produzione orologi e preziosi | 28 | Trasporti |
03 | Chimici e farmaceutici | 17 | Commercio e produzione di armi | 29 | Commercialisti, avvocati, notai |
04 | Meccanica | 16 | Commercio altri prodotti | 30 | Servizi di consulenza (giuslavoristica, fiscale, periti, altri) |
05 | Auto e strumenti di precisione | 18 | Supermercati, grandi magazzini | 31 | Ingegneri, architetti, geometri |
06 | Siderurgici, energetici, elettrici | 19 | Pubblica amministrazione (Enti locali, statali, militari) | 32 | Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia e nettezza urbana |
07 | Prodotti in legno, plastica, gomma, strumenti musicali e articoli sportivi | 20 | Istruzione e ricerca | 33 | Servizi di custodia e deposito |
08 | Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica | 21 | Assicurazioni e istituti di credito | 34 | Studi fotografici e servizi di pubblicita’ |
09 | Tessili | 22 | Intermediari (commercio) | 35 | Carta, editoria, spettacolo |
10 | Prodotti a base di tabacco | 23 | Servizi professionali e imprenditoriali | 36 | Telecomunicazioni |
11 | Edilizia | 24 | Agenzie immobiliari e porta valori | 37 | Servizi sanitari, ricreativi, di lavanderia |
12 | Commercio prodotti alimentari e tabacco | 25 | Associazioni (servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali) | 38 | Sala corse e case da gioco |
13 | Commercio prodotti farmaceutici e cosmetici | 26 | Turismo e pubblici esercizi | 39 | Non previsto. Sono ammissibili solo le professioni Codice 19, 20, 21, 22, 24 |
3° copia per l'Agenzia
codice a barre
3 ° copia per l ' Agenzia
PROPOSTA
mod. 10317257 - 5/2014 - 25.000
Iscritta nel Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10908160012 - Capitale sociale: Euro 210.000.000,00 i.v. Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi
Questionario per la valutazione dell'adeguatezza dei contratti assicurativi r.e. protezione beni
Gentile Cliente,
il presente questionario, la cui proposizione è per noi obbligatoria ai sensi della normativa vigente, ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto alle Sue esigenze garantendoLe una maggiore tutela. Qualora, tuttavia, Lei non intenda fornire tali informazioni Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la “Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste”.
1 INFORMAZIONI SUL COMPILATORE DEL QUESTIONARIO/CONTRAENTE DELLA POLIZZA
Cognome e nome
2 INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DA ASSICURARE
Ragione sociale
Codice Fiscale
Partita IVA
Ubicazione del rischio Tipologia di attività c) commercio - descrizione attività:
N.b.: l'attività deve rientrare tra quelle previste dal prodotto. Vedi Codici attività nella sezione Dati Tecnici.
3 INDIvIDUAZIONE DEL RISChIO
Viene richiesta una copertura diretta a:
a) tutelare i beni dell’assicurato (fabbricato e/o contenuto), tenere indenne il patrimonio dell’assicurato dalle conseguenze di danni causati a terzi (copertura di responsabilità civile con esclusione dei danni derivanti dall'esercizio di attività professionale), a prestatori di lavoro (RCO), beneficiare dei servizi di assistenza, 24 ore su 24 ed usufruire di patrocinio legale in caso di necessità, a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di sinistro rientrante in garanzia se si compilare settore 4.
4 INDIvIDUAZIONE DEI bISOGNI DI PROTEZIONE DEL CONTRAENTE
settore a) - tutela dei beni (fabbricato e contenuto)
Intende proteggere:
il fabbricato il contenuto
contro il rischio incendio contro il rischio incendio
per danni da acqua condotta per danni da acqua condotta per danni a vetri e xxxxxxxxx
per danni a vetri e cristalli per danni da eventi atmosferici e sociopolitici
per danni da eventi atmosferici e sociopolitici per danni a merci in refrigerazione ❑ SI ❑ NO
per i rischi furto e rapina
settore b) - tutela del patrimonio (garanzia di responsabilità civile)
È Xxx interesse tenere indenne l’Assicurato per:
la responsabilità civile derivante dalla proprietà/conduzione del fabbricato; la responsabilità civile per danni a terzi e ai prestatori di lavoro (con l'esclusione dei danni derivanti dall'esercizio di attività professionale).
5 INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE ASSICURATIvA E SUGLI ObbLIGhI ASSICURATIvI
a) i rischi individuati nelle precedenti sezioni 3 e 4 sono già protetti da altre polizze assicurative? ❑ SI ❑ NO
b) l'esigenza di copertura assicurativa deriva da un obbligo contrattuale o di legge? ❑ SI ❑ NO
6 INDICARE EvENTUALI ULTERIORI ESIGENZE ASSICURATIvE
importante: le garanzie assicurative concedibili con il prodotto Alleanza Assicurazioni S.p.A. sono prestate nei limiti ed alle condizioni previste nel pacchetto prescelto. Il Contraente è stato informato dei limiti di indennizzo e/o dei massimi risarcimenti, degli scoperti e/o delle franchigie, delle esclusioni e/o delle limitazioni di garanzia, delle limitazioni del novero dei terzi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Data Firma del Contraente
DIChIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RIChIESTE
Dichiaro di non voler fornire una o più delle informazioni richiestemi, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
Data Firma del Contraente
DIChIARAZIONE DI vOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIbILE INADEGUATEZZA
Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto:
Riportare il/i principale/i motivo/i dell’eventuale
Data
Firma del Contraente Firma dell'Intermediario
AGENZIA GENERALE DI in lettere in cifre Ispettorato Agenziale Settore Zona Indirizzo Comune Prov. |
TIPO OPERAZIONE Nuovo contratto Sostituzione polizza n. |
CONTRAENTE Ragione sociale Partita XXX Xxxxxxxxx (sede legale) N° civico Comune Prov. CAP N. telefono Cell./altro recapito tel. |
e-mail @ |
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL DELEGATO Cognome e Nome M ❑ F ❑ Data di nascita Comune di nascita (o Stato estero) Prov. Codice Fiscale ❑ Carta d’identità ❑ Passaporto ❑ Patente ❑ Altro Numero Data di Rilascio Scadenza Comune/Ente rilascio |
UbICAZIONE DELLE COSE ASSICURATE esercizio commerciale Indirizzo N° civico Comune Prov. CAP dipendenze Indirizzo N° civico Comune Prov. CAP |
consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi ai sensi del d.lgs.196/2003 (richiesto solo per soggetti persone fisiche) Presa visione dell’Informativa Privacy riportata sul retro, il Contraente o il Rappresentante Legale (Delegato) apponendo la propria firma autorizza il trattamento dei dati che lo riguardano – eventualmente anche sensibili – da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi. Firma del Contraente o del Rappresentante Legale (Delegato) (leggibile) consenso al trattamento dei dati per fini commerciali (codice privacy e reg. ivass 34/2010) Inoltre, invitiamo il Contraente, barrando le seguenti caselle, ad autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati per i fini di cui al punto 1 dell’Informativa Privacy riportata sul retro: per presentarLe prodotti e servizi della nostra Società ❑ SI ❑ NO per presentarLe prodotti e servizi non assicurativi di altre Società ❑ SI ❑ NO Ai sensi del regolamento ivass n. 34 e dell’art. 130 codice privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato: Posta cartacea, Telefono ❑ SI ❑ NO Posta elettronica (e-mail) e messaggistica su cellulare (Sms, Mms, App.) ❑ SI ❑ NO La invitiamo infine, barrando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati per i fini di cui al punto 2 dell’Informativa Privacy riportata sul retro: ❑ SI ❑ NO Firma del Contraente (leggibile) |
3 ° copia per l ' Agenzia
DATI TECNICI Ed. Condizioni (mese, anno)
categorie | tipologia attività commerciale | ||
1 - miX | Cod. A | parrucchiere - barbiere | |
Cod. b | libreria - edicola | ||
Cod. C | Ferramenta | ||
2 - Food | Cod. D | alimentari in genere - minimarket - alimenti biologici - alimenti tipici | |
Cod. E | panetteria e pasticceria | ||
Cod. F | Formaggi | ||
Cod. G | gastronomia - rosticceria | ||
Cod. h | latteria | ||
Cod. I | salumi | ||
Cod. J | Frutta e verdura | ||
Cod. K | enoteca | ||
Cod. L | gelateria - cremeria | ||
3 - FasHion | Cod. M | abbigliamento | |
Cod. N | calzature - pelletteria | ||
Cod. O | articoli sportivi |
PACCHETTO EXTRA
l'assicurazione è operante soltanto per le garanzie relative alle coperture prescelte:
coperture accessorie
copertura base
FABBRICATO
PACCHETTO SMALL
PACCHETTO MEDIUM
MERCI IN REFRIGERAZIONE *
(*) Attivabile per le attività commerciali rientranti nella categoria 2 - FOOD.
3 ° copia per l ' Agenzia
Nota 1: vedi l'allegato 2 riportato sul retro del presente modulo per conoscere le coperture e i massimali dei pacchetti SMALL/MEDIUM/EXTRA.
Nota 2: la copertura accessoria Fabbricato prevede le garanzie Incendio, Eventi sociopolitici e dolosi, Eventi atmosferici, Ricorso terzi e Acqua condotta. N.B.: con l'attivazione di questa garanzia sono indennizzabili i danni diretti al fabbricato da Acqua condotta fino alla concorrenza dei massimali indicati nell'Allegato 2 (pacchetto SMALL, MEDIUM ed EXTRA).
tutela legale
PACCHETTO TOP
massimali per incendio ed elementi naturali del Fabbricato Metri quadrati (massimo 500 mq.)
mq. esercizio | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 200.000,00 | € 250.000,00 | € 300.000,00 | € 400.000,00 |
fino a 75 mq. | | | | | | |
da 76 a 150 mq. | XX | x | x | x | x | x |
da 151 a 250 mq. | NO | NO | | | | |
da 251 a 500 mq. | NO | NO | NO | | | |
massimali per merci in reFrigerazione (Garanzia accessoria attivabile per le attività rientranti nella categoria 2 - FOOD
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
FRAZIONAMENTO E PREMIO
Rata: S (semestrale) A (annuale) T (trimestrale)
Per nuove emissioni e sostituzioni a scadenza: Premio Lordo prima rata
Premio Lordo rate successive
Per sostituzioni a data libera: Premio Lordo rateo ______________________ oppure Premio da rimborsare _____________________
Premio Lordo rate successive
MEZZI DI PAGAMENTO
La Società accetta quale mezzo di pagamento della prima rata del premio:
Contanti € (solo per premi annui di importo non superiore a 750,00 €)
Assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
N. Banca €
Carta di credito/debito €
rate successive (frazionamento annuale o semestrale)
Contanti/Assegno/Carta di credito o debito Addebito diretto Sepa Direct Debit - sdd (compilare la sezione successiva)
rate successive (frazionamento trimestrale) Addebito diretto Sepa Direct Debit - sdd (compilare la sezione successiva)
7 0 1 2 5 4
mandato per addebito diretto sepa
Riferimento del mandato:
Codice Identificativo Creditore: i t 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 0 8 1 6 0 0 1 2
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. a richiedere alla banca del soggetto pagante l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla banca del soggetto pagante di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Il soggetto pagante ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
nome e cognome del soggetto pagante
Codice Paese
CIN IBAN
CIN
ABI
CAB
Numero di conto corrente
IBAN:
bic/sWiFt
BIC/SWIFT:
Luogo e data Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
Soggetto Pagante (Titolare c/c) coincide con: ❑ Contraente ❑ Assicurando
Desidero attivare il pagamento tramite SDD anche sulle seguenti Polizze (indicare numero di Polizza e prime tre lettere del cognome del Contraente):
autorizzoaprovvedereall’addebitodeipremidellapresentepropostaedellepolizzeindicateappoggiandoipagamentisull’autorizzazionepermanentedi addebito già in essere per la polizza n°
Cognome e Nome del Soggetto Pagante Firma del Soggetto Pagante (leggibile)
SOGGETTO PAGANTE (se diverso dal contraente e dall’assicurando) - il delegato in caso di persona giuridica
Cognome e Nome ❑ M ❑ F Data di nascita
Località di nascita (o stato estero)
Legame con il Contraente: ❑
Prof. (inserire i codici) Codice Fiscale
Prov.
Indirizzo di residenza N° Civico
Presso (facoltativo)
C.A.P. Comune
(o stato estero)
Prov.
Data rilascio
Scadenza
Ente/Località rilascio
da compilare con i dati della società se soggetto pagante persona giuridica
Denominazione Partita IVA
Sede Legale
C.A.P. Comune (o stato estero)
Prov.
DIChIARAZIONI DEL CONTRAENTE
il contraente dichiara di aver ricevuto e di aver letto, prima della sottoscrizione della proposta il Fascicolo informativo, contenente:
– la nota informativa, comprensiva di glossario;
– il presente modulo di proposta;
3 ° copia per l ' Agenzia
– le condizioni di assicurazione, con particolare attenzione alle disposizioni qui richiamate;
– di essere a conoscenza che la presente Proposta può non essere accettata dalla Società;
– di essere a conoscenza che la presente proposta è irrevocabile per un periodo di 15 giorni che decorre dalla data di sottoscrizione della proposta stessa ai sensi degli artt. 1329 e 1887 del cod. civ.. Durante tale periodo la revoca è senza effetto. Al termine del suddetto termine, sempreché il contratto non sia stato concluso, può essere revocata dal Contraente stesso, a mezzo lettera raccomandata A.R., indirizzata ad Alleanza Assicurazioni S.p.A. xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; la comunicazione di revoca deve contenere l’indicazione del codice dell’Agenzia Generale (indicato nella prima pagina) e del numero di Proposta; in caso di revoca la Società rimborsa al Contraente la somma eventualmente corrisposta, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, al netto delle spese sostenute pari a € 10,00. Nel caso in cui la Società non accetti la Proposta di assicurazione saranno restituite integralmente le somme eventualmente versate dal Contraente.
– di essere a conoscenza che il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza o in cui viene comunque a conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società;
– di essere a conoscenza che il contratto non si ritiene concluso a fronte del pagamento del premio che viene trattenuto dalla Società a titolo di deposito cauzionale;
– di aver ricevuto il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento dell’intermediario e la dichiarazione contenente i dati essenziali dell’Intermediario e della sua attività.
Firma del Contraente
il contraente dichiara inoltre di approvare in ogni loro parte le condizioni di assicurazione, costituenti parte integrante della polizza, con particolare riguardo alle clausole sottoriportate ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del codice civile.
norme sulla liquidazione del danno
Art. 47 Esagerazione dolosa del danno.
Art. 48 Come si procede per la valutazione del danno - Nomina dei periti e Art. 49 Il mandato dei periti. Art. 53 Pagamento dell'indennizzo.
Art. 56 Assicurazione presso diversi assicuratori. Art. 66 Recesso in caso di sinistro.
sezione tutela legale
Art. 39 Esclusioni
Art. 44 Disaccordo sulla gestione del sinistro-arbitrato norme che regolano l'assicurazione in generale Art. 62 Revoca della proposta
Art. 69 Foro competente.
Firma del Contraente
dichiarazioni del contraente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
a - le cose assicurate non hanno sofferto, negli ultimi cinque anni, danni della medesima natura di quelli indennizzabili in base alla presente polizza per un importo superiore a Euro 2.500,00. Non ha comunque subito, nel medesimo periodo, più di cinque eventi dannosi, anche se di importo complessivamente inferiore a Euro 2.500,00.
Relativamente alla Sezione I - Incendio e elementi naturali:
b - le caratteristiche costruttive del fabbricato cui appartiene l'esercizio assicurato sono conformi a quelle indicate nelle Condizioni di assicurazione (Sez. I Art. 3 Condizioni particolari sempre operanti 3.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato).
Data di sottoscrizione Firma del Contraente (leggibile) |
dati dell’acquisizione Segnalatore Presentatore Dichiaro che le firme del Contraente sono state apposte in mia presenza dopo che ne ho verificato l’identità. Dichiaro inoltre di aver verificato la veridicità dei dati fornitimi. Firma del Presentatore |
Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi (1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative. I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa (2). Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero (3). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. La informiamo inoltre che Xxx può autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati personali per le seguenti ulteriori finalità: 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate; 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le Sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta. Il conferimento dei Suoi dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2), è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull’erogazione dei nostri servizi assicurativi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, xxxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx - tel. 000.000.0000 fax 000.000.0000 – xxxxxxx@xxxxxxxx.xx Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società. note: (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche. (2) Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi. (3) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratari, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori e organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. |
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coperture base: sezioni - garanzie - massimali | ||||
PACChETTO SMALL | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 15.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | Massimale Euro 100.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 10.000,00 | con il limite di Euro 300,00 | con il limite di Euro 4.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 3.000,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.000.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
5.000,00 | ||||
PACChETTO MEDIUM | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 1.500,00 | con il limite di Euro 3.000,00 | Massimale Euro 150.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 15.000,00 | con il limite di Euro 750,00 | con il limite di Euro 8.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 4.500,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 2.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.000.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
Massimale Euro 5.000,00 | ||||
PACChETTO EXTRA | ||||
incendio ed elementi naturali Sezione I | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ricorso terzi | |
Massimale Euro 50.000,00 | con il limite di Euro 2.500,00 | con il limite di Euro 5.000,00 | Massimale Euro 200.000,00 | |
per preziosi e denaro | per cose nelle dipendenze | |||
Furto e rapina Sezione II | contenuto | Nell'ambito del massimale Contenuto | ||
Massimale Euro 25.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | con il limite di Euro 12.000,00 | con il limite di Euro 1.000,00 | |
per denaro | per cose nelle dipendenze | per oggetti pregiati | ||
altri danni ai beni Sezione III | acqua condotta (danni diretti contenuto*) | acqua condotta (danni a terzi) | vetri e cristalli | |
Massimale Euro 8.500,00 | con il limite di Euro 30.000,00 | con il limite di Euro 3.000,00 | ||
responsabilità civile verso terzi Sezione IV | responsabilità civile verso terzi | (*) il massimale Acqua Condotta è esteso anche ai danni diretti al fabbricato qualora sia attiva la garanzia FABBRICATO. Nota: franchigie, limiti e scoperti sono riportati all'interno del Fascicolo Informativo. | ||
Massimale Euro 1.500.000,00 | ||||
assistenza Sezione V | assistenza | |||
Limite indicato nel Fascicolo Informativo | ||||
tutela legale Sezione VI | tutela legale | |||
Massimale Euro 5.000,00 |
allegato 2
3 ° copia per l ' Agenzia
tabelle di riFerimento per l’individuazione dei codici proFessione e stato civile
Cod. | Professione | Cod. | Professione | Cod. | Professione | Cod. | Professione |
1 | Artigiano | 7 | Infermiere | 13 | Dirigente | 19 | Casalinga |
2 | Commerciante/Esercente | 8 | Insegnante | 14 | Funzionario/Quadro | 20 | Clero e Altri Ministri di Culto |
3 | Imprenditore Agricolo | 9 | Medico | 15 | Impiegato | 21 | Non Occup./In Cerca di 1a Occupazione |
4 | Imprenditore Industriale | 10 | Militare o Equiparato | 16 | Magistrato | 22 | Pensionato |
5 | Lavoratore Autonomo | 11 | Collaboratori Coordinati e Continuativi | 17 | Operaio | 23 | Soci di Cooperative di Produzione |
6 | Libero Professionista | 12 | Dipendenti di Coltivatori Xxxxxxx Xxxxxxxx o Coloni | 18 | Altre Professioni Dipendenti | 24 | Studente |
codice | settore professionale | codice | settore professionale | codice | settore professionale |
01 | Agricoltura e allevamento | 14 | Commercio di antiquariato e oggetti d’arte | 27 | Riparazione autoveicoli, elettrodomestici ed articoli in cuoio |
02 | Alimentaristi e pesca | 15 | Commercio e produzione orologi e preziosi | 28 | Trasporti |
03 | Chimici e farmaceutici | 17 | Commercio e produzione di armi | 29 | Commercialisti, avvocati, notai |
04 | Meccanica | 16 | Commercio altri prodotti | 30 | Servizi di consulenza (giuslavoristica, fiscale, periti, altri) |
05 | Auto e strumenti di precisione | 18 | Supermercati, grandi magazzini | 31 | Ingegneri, architetti, geometri |
06 | Siderurgici, energetici, elettrici | 19 | Pubblica amministrazione (Enti locali, statali, militari) | 32 | Servizi di noleggio e locazione, servizi di pulizia e nettezza urbana |
07 | Prodotti in legno, plastica, gomma, strumenti musicali e articoli sportivi | 20 | Istruzione e ricerca | 33 | Servizi di custodia e deposito |
08 | Produzione materiale da costruzione, vetro e ceramica | 21 | Assicurazioni e istituti di credito | 34 | Studi fotografici e servizi di pubblicita’ |
09 | Tessili | 22 | Intermediari (commercio) | 35 | Carta, editoria, spettacolo |
10 | Prodotti a base di tabacco | 23 | Servizi professionali e imprenditoriali | 36 | Telecomunicazioni |
11 | Edilizia | 24 | Agenzie immobiliari e porta valori | 37 | Servizi sanitari, ricreativi, di lavanderia |
12 | Commercio prodotti alimentari e tabacco | 25 | Associazioni (servizi sociali, delle organizzazioni professionali, economiche e sindacali) | 38 | Sala corse e case da gioco |
13 | Commercio prodotti farmaceutici e cosmetici | 26 | Turismo e pubblici esercizi | 39 | Non previsto. Sono ammissibili solo le professioni Codice 19, 20, 21, 22, 24 |
mod. 10317256 - aggiornato al 5/2014
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. - xxx.xxxxxxxx.xx
Sede legale Xxxxxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx | tel. x00 00 00000 | fax x00 00 0000000
Iscr. Reg. Imprese di Milano, Cod. Fisc. e Partita IVA n. 10908160012 - Cap. soc.: Euro 210.000.000,00 i.v. Società iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi