Ambito di operatività. a) Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazioni, con altre organizzazioni, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni. b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità di atleti essi partecipano agli allenamenti, ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzione. c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica. d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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Ambito di operatività. a) Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti at- leti partecipano a manifestazioni, con altre organizzazioniorga- nizzazioni, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Federa- zione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni.
b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno saran- no operanti quando: - In in qualità di atleti essi partecipano agli allenamentiallenamen- ti, ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni Associazio- ni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi ri- schi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente regolarmen- te organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori accompa- gnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati TerritorialiTerri- toriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente apposita- mente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti spo- stamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente ConvenzioneCon- venzione.
c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendentitossicodipen- denti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato volon- tariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenzaemer- genza; raccolta di sangue; guardia medica.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare denun- ciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulatesti- pulate.
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Samples: Insurance Policy, Assicurazione
Ambito di operatività. a) Le garanzie sono operanti calore e di freddo e le folgorazioni. considerati Infortuni e compresi nell’assicurazione anche quando le conseguenze dei colpi di sole, di se il numero delle stesse è correttamente esplicitato in Polizza. Sono La garanzia è operante per i soli casi di Fratture ossee e Xxxxxxxxxx, conseguenti ad Infortunio, occorsi all’Assicurato ed alle persone risultanti dal certificato del suo stato di famiglia al momento del sinistro allo stesso evento. Nel caso di Infortunio indennizzabile, la Compagnia corrisponde un rimborso forfettario pari alla somma assicurata indicata in polizza ed indennizza tale importo per ogni danneggiato assicurato, incluso nello stato di famiglia del Contraente, se l’Infortunio occorso è riconducibile Se il numero delle persone indicate in Polizza è diverso da quanto risulta nel certificato dello stato di famiglia dell’Assicurato alla data del sinistro, l’Indennizzo verrà ridotto in maniera La copertura è prestata per un massimo di due eventi durante l’annualità assicurativa. possibilità di cumulo. uno stesso Infortunio deve intendersi pari alla somma assicurata indicata in polizza, senza L’importo liquidabile in caso di più lesioni, riguardanti il singolo Assicurato e conseguenti ad proporzionale in funzione del numero di persone assicurabili. Sono compresi in garanzia tutti gli atleti partecipano a manifestazionieventi non espressamente esclusi, con altre organizzazioniaventi le caratteristiche La garanzia vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni.
b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In in qualità di atleti essi partecipano agli allenamentipasseggero, ai corsidurante richieste dalla definizione di Infortunio e che causano Fratture o Lussazioni. Sono altresì compresi nella presente garanzia gli Infortuni sofferti in conseguenza di imperizie, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali imprudenze e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto negligenze gravi dell’Assicurato (a parziale deroga dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzione.
c) Si precisa che1900 del Codice Civile). i viaggi aerei di turismo, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza trasferimento e trasporto disabilipubblico passeggeri su velivoli o elicotteri. La copertura si intende inoltre estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e d’insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova al di fuori del territorio italiano. In caso di decesso dell’Assicurato per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medicala Compagnia paga ai beneficiari l’importo liquidato od offerto.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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Samples: Insurance Contract, Assicurazione Multirischi Abitazione
Ambito di operatività. a1. Relativamente ai supporti di dati ed ai programmi in licenza d’uso e fino alla concorrenza dei limiti stabiliti in polizza la società rimborsa: i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la ricostruzione dei dati conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, la società rimborsa i soli costi per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione; i costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso colpiti da sinistro in caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati e purché tale duplicazione o riacquisto avvenga entro un anno dal sinistro. i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi senza danni materiali a supporti (ovvero i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura); i danni da virus informatici di qualsiasi tipo.
2. Relativamente ai conduttori esterni non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
3. I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che: - l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge alla data di installazione o a quella più recente di rifacimento dell’impianto - tutte le condutture metalliche dei servizi e dell’impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all’impianto di messa a terra; - le apparecchiature elettroniche assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione realizzati ed installati a regola d’arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori) Le garanzie causati da sovratensioni. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono operanti anche quando gli atleti partecipano indennizzati, a manifestazioniparziale deroga di quanto indicato alla tabella “Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”, mediante applicazione dello scoperto pari al 25% del danno, con altre organizzazioni, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioniil minimo della franchigia prevista.
b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità di atleti essi partecipano agli allenamenti, ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzione.
c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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Samples: Assicurazione
Ambito di operatività. a) Le garanzie sono operanti anche quando L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 c.c. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore. Non integra gli atleti partecipano estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il locatore risulti a manifestazioniconoscenza della provenienza del pagamento. In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, con altre organizzazionipreviste dall'art. 36 della L. n. 392/1978, alle quali non è necessario che la UISP abbia ufficialmente sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione, da una parte, e formalmente aderitola cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente in un unico documento, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale. Relativamente all’attività Qualora, in relazione a locazione d'azienda, si realizzi la sublocazione dell'immobile adibito ad impresa commerciale (non già la cessione del contratto di ciclismolocazione, le garanzie alternativamente prevista dall'art. 36 legge n. 392 del 1978), non si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni verifica successione alcuna nell'originario rapporto di locazione, ma si dà vita ad un rapporto derivato, senza alcun vincolo diretto tra il locatore originario e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati il subconduttore; con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni.
b) Nei limiti conseguenza che questi può partecipare al giudizio in cui si controverta della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità risoluzione del rapporto di atleti essi partecipano agli allenamentilocazione dell'immobile predetto solo in veste d'interventore adesivo dipendente (in appoggio al conduttore- sublocatore), ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i riflessi che detto giudizio è in grado di produrre sul rapporto derivato di sublocazione. Nell'ipotesi di cessione o sublocazione dell'azienda, il cessionario o subconduttore subentra - per la durata del rapporto se trattasi di locazione di azienda - nei contratti in corso, che non abbiano carattere strettamente personale, assumendo l'obbligo di adempierli nei termini ed alle condizioni pattuite dal cedente, titolare dell'azienda, salva contraria volontà delle parti. Ne consegue che in caso di cessione dell'azienda con contestuale cessione del relativo contratto di locazione dell'immobile adibito all'esercizio di attività commerciale, il cessionario non può opporre al locatore ceduto di avere ignorato senza colpa gli estremi del rapporto di locazione, pattuiti per iscritto tra il cedente l'azienda ed il locatore ceduto. L'art. 36 della L. n. 392/78 prevede la cessione del contratto di locazione nella sua interezza ed inscindibilità e non consente di imporre al locatore l'ulteriore sacrificio di subire gli oneri e i rischi derivanti da più contratti di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzionelocazione.
c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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Samples: Contratto Di Locazione
Ambito di operatività. a) Le garanzie sono operanti anche quando L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 c.c. né ai sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del contratto di locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di subentrare nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del locatore. Non integra gli atleti partecipano estremi della cessione della locazione il mero adempimento del terzo dell'obbligo di pagare il canone, pur se il locatore risulti a manifestazioniconoscenza della provenienza del pagamento. In tema di sublocazione e cessione del contratto di locazione, con altre organizzazionipreviste dall'art. 36 della L. n. 392/1978, alle quali non è necessario che la UISP abbia ufficialmente sublocazione dell'immobile o la cessione del contratto di locazione, da una parte, e formalmente aderitola cessione o l'affitto dell'azienda, dall'altra, siano stipulati contemporaneamente in un unico documento, essendo sufficiente che tra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale. Relativamente all’attività Qualora, in relazione a locazione d'azienda, si realizzi la sublocazione dell'immobile adibito ad impresa commerciale (non già la cessione del contratto di ciclismolocazione, le garanzie alternativamente prevista dall'art. 36 legge n. 392 del 1978), non si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni verifica successione alcuna nell'originario rapporto di locazione, ma si dà vita ad un rapporto derivato, senza alcun vincolo diretto tra il locatore originario e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati il subconduttore; con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni.
b) Nei limiti conseguenza che questi può partecipare al giudizio in cui si controverta della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità risoluzione del rapporto di atleti essi partecipano agli allenamentilocazione dell'immobile predetto solo in veste d'interventore adesivo dipendente (in appoggio al conduttore sublocatore), ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i riflessi che detto giudizio è in grado di produrre sul rapporto derivato di sublocazione. Nell'ipotesi di cessione o sublocazione dell'azienda, il cessionario o subconduttore subentra per la durata del rapporto se trattasi di locazione di azienda nei contratti in corso, che non abbiano carattere strettamente personale, assumendo l'obbligo di adempierli nei termini ed alle condizioni pattuite dal cedente, titolare dell'azienda, salva contraria volontà delle parti. Ne consegue che in caso di cessione dell'azienda con contestuale cessione del relativo contratto di locazione dell'immobile adibito all'esercizio di attività commerciale, il cessionario non può opporre al locatore ceduto di avere ignorato senza colpa gli estremi del rapporto di locazione, pattuiti per iscritto tra il cedente l'azienda ed il locatore ceduto. L'art. 36 della L. n. 392/78 prevede la cessione del contratto di locazione nella sua interezza ed inscindibilità e non consente di imporre al locatore l'ulteriore sacrificio di subire gli oneri e i rischi derivanti da più contratti di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzionelocazione.
c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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Samples: Contratto Di Locazione
Ambito di operatività. aIl diniego di rinnovo del contratto di locazione non abitativa alla prima scadenza non trova ostacolo nel mancato possesso, da parte del locatore, delle specifiche necessarie autorizzazioni amministrative, che non possono incidere sul rapporto privatistico di locazione; né rileva l’eccepita disponibilità di altri immobili utilizzabili per la destinazione addotta, avendo il locatore il diritto insindacabile di scegliere quello ritenuto più idoneo. In tema di locazione di immobili destinati ad una delle particolari attività indicate dall’art. 42 della L. 27 luglio 1978 n. 392, il secondo comma del citato art. 42, nella parte che richiama il preavviso per il rilascio di cui all’art. 28 e lo dice applicabile ai contratti indicati nel primo comma, assoggetta questi contratti alla disciplina del diniego di rinnovazione alla prima scadenza contrattuale dettata dagli artt. 28 comma secondo e 29 della stessa legge. In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, alla cessazione del regime transitorio, non solo la rinnovazione tacita del contratto, ma a maggior ragione la stipulazione (tra le stesse parti e avente ad oggetto il medesimo immobile ancora occupato dal conduttore) Le garanzie sono operanti di un nuovo contratto, svincolato da quello precedente, determina l’assoggettamento del rapporto locativo alla disciplina ordinaria e quindi anche quando gli atleti partecipano la applicazione alla prima scadenza del nuovo contratto delle norme in materia di diniego della rinnovazione di cui agli artt. 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392. La semplice classificazione di un immobile come suscettivo di intervento di recupero nell’ambito di un programma pluriennale di attuazione non è sufficiente a manifestazioni, con altre organizzazioni, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderitorealizzare il presupposto di cui all’art. Relativamente all’attività 29 lett. c) legge n. 392/78. In tema di ciclismo, le garanzie diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza è sufficiente che nella disdetta si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a faccia riferimento ad una delle ipotesi prefigurate dall’art. 29 della L. n. 392/78 nel caso in cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni.
b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità di atleti essi partecipano agli allenamenti, ai corsi, alle gare, alle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche organizzate dalla Contraente e dai Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresail locatore, per spostamenti collettivi motivi organizzativi e strutturali, non sia in grado - pur nella certezza della destinazione dell’immobile ad una delle attività previste dalla norma - di gruppi determinare all’origine ed in dettaglio l’utilizzazione specifica che ne sarà fatta. (Fattispecie nella quale una Banca, locatrice di associatiimmobile, aveva indicato nella disdetta di voler utilizzare lo stesso "per ampliamento della propria attività" senza ulteriormente specificare per quale servizio bancario particolare il medesimo immobile sarebbe stato utilizzato). - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’ArtLa clausola con cui le parti fanno decorrere il termine di preavviso del diniego di rinnovazione dalla data di spedizione della raccomandata che contiene la disdetta motivata e non dalla data in cui la relativa comunicazione pervenga al conduttore, è nulla ai sensi dell’art. 48 – Rischio in Itinere della presente Convenzione79 L. n. 392/1978.
c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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Samples: Contratto Di Locazione
Ambito di operatività. L’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che, nel caso di unilaterale mutamento d’uso dell’immobile locato da parte del conduttore, prevede l’applicabilità del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo se il locatore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, essendo diretto ad evitare che venga elusa la disciplina fissata per le diverse tipologie locative, deve essere riferito a tutti i casi in cui la variazione comporti l’applicazione di una diversa disciplina e, quindi, non solo ai casi di passaggio da una destinazione ad uso non abitativo, rientrante nella previsione degli artt. 27 e 42 della legge, ad una utilizzazione abitativa dell’immobile, regolata dal capo primo della legge medesima, o viceversa, ma anche ai casi di mutamento nell’ambito del medesimo tipo locativo se questo determini il passaggio da un regime giuridico regolato dalla legge sull’equo canone ad un altro regime giuridico della medesima legge, come nel caso di locazione per esigenze abitative transitorie, disciplinata dall’art. 26, lettera a), utilizzata per destinazione abitativa stabile, o di altre leggi, restando estranei alla norma in questione solo quei cambiamenti d’uso dai quali non derivi innovazione nella disciplina giuridica del rapporto ed in relazione ai quali è configurabile solo un inadempimento contrattuale legittimante il ricorso alla ordinaria azione di risoluzione prevista dall’art. 1453 c.c. (Nella specie, trattavasi di mutamento del cosiddetto uso «foresteria» in quello di stabile abitazione del conduttore e della sua famiglia). L’art. 80 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che nel caso di unilaterale mutamento d’uso dell’immobile locato da parte del conduttore, prevede l’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo se il conduttore non si attivi entro breve termine per la risoluzione del contratto, presuppone che il mutamento sia stato realizzato dal conduttore (o dalle persone che gli sono succedute a norma degli artt. 6 e 37 della legge sull’equo canone) Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazionie non può essere esteso, con altre organizzazioni, alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Relativamente all’attività di ciclismo, le garanzie si devono intendere valide ed operanti per tutte le manifestazioni e gare a cui i tesserati UISP intendano partecipare, purché nell’ambito dei calendari concordati con la Federazione Ciclistica Italiana e con altre organizzazioni.
b) Nei limiti della presente Convenzione le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Infortuni saranno operanti quando: - In qualità di atleti essi partecipano agli allenamentiquindi, ai corsicasi in cui quest’identità manchi perché il mutamento è stato attuato dal subconduttore o dal soggetto al quale il conduttore ha ceduto il contratto, che può trovare sanzione nella risoluzione del contratto a norma dell’art. 1453 x.x. L’art. 80 della L. 392/1978 deve essere interpretato nel senso della sua applicabilità non solo ai mutamenti d’uso che comportino passaggio dall’una all’altra delle due grandi categorie d’uso previste dalla stessa L. 392/1978 (usi abitativi ed usi diversi dall’abitazione), ma anche, all’interno della stessa categoria, ad ogni mutamento d’uso che comporti un mutamento di regime giuridico (nella specie, da abitazione ad uso villeggiatura – soggetta solo alle garenorme codicistiche – ad abitazione primaria). Nonostante a carico del conduttore non sussista uno specifico obbligo di uso della cosa locata, alle nelle locazioni di immobili adibiti ad attività sportivecommerciali comportanti contatti con il pubblico dei consumatori e degli utenti sussiste in capo al locatore un concreto interesse, ricreativeentrato nel sinallagma contrattuale, culturali all’incremento o quantomeno alla conservazione dell’avviamento commerciale. Pertanto il mancato utilizzo dell’immobile per lo svolgimento di tali attività integra una lesione di detto interesse del locatore e turistiche organizzate dalla Contraente dà luogo ad un’alterazione dell’equilibrio sinallagmatico delle prestazioni costituente inadempimento. Qualora sia contrattualmente stabilita una destinazione dell’immobile locato ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dai Comitati Territorialidei consumatori, Regionalied il conduttore chieda il riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, dalle Associazioni affinché la non corrispondenza tra la realtà effettiva ed il contenuto del contratto possa assumere rilevanza occorre che il conduttore faccia valere la simulazione relativa – configurabile nel caso in cui risulti simulata la volontà delle parti di stabilire la destinazione dell’immobile locato ad attività che non comportino il contatto diretto con il pubblico degli utenti e dalle Società sportive, dai Circoli; - La garanzia infortuni sarà operante anche per i rischi di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà dei consumatori e dissimulata la volontà contraria – ovvero che chieda l’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile provando la sussistenza dei presupposti previsti dal’art. 80 della Contraente, dei Comitati Territoriali, Regionali, dalle Associazioni e delle Società sportive, dei Circoli. - Si considerano mezzi pubblici di trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati. - Esclusivamente per i Dirigenti vale quanto disposto dell’Art. 48 – Rischio in Itinere della presente ConvenzioneL. n. 392 del 1978.
c) Si precisa che, le garanzie saranno operanti per tutti i tesserati anche durante le attività di pronto soccorso; assistenza e trasporto disabili, anziani, infermi, soggetti a rischio devianze e tossicodipendenti; servizi funebri; assistenza domiciliare; servizi presso case protette o assistite, comunità di prima accoglienza; interventi di protezione civile, volontariato e pubblica utilità; servizi antincendio; emergenza; raccolta di sangue; guardia medica.
d) Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.
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