Common use of Ambito ed iniziativa per la costituzione Clause in Contracts

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’impre- sa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratte- ristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del Ccnl*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal Ccnl in materia di R.S.A. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere vengono costituite nelle unità produttive nelle quali l’impre- sa l’impresa cooperativa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedentedipendenti, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratte- ristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del Protocollo protocollo 23 luglio 1993 e dell’accordo del 28 luglio 2015 che siano firmatarie del Ccnl*CCNL applicato nell’unità produtti- va ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte 2, a condizione che abbiano co- munque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo e sottoscritto il CCNL applicato. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono comun- que aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura pro- cedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedentedi- pendenti, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra15 dipendenti, continueranno ad applicarsi le normative previste dal Ccnl dai CCNL in materia di R.S.A. rappresentanza sindacale. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come soprarinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSU.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’impre- sa l’azienda occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate dipendenti, ad iniziativa di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, nonché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia FIM-FIOM-UILM. Hanno potere di iniziativa anche le stesse caratte- ristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firmatarie abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, parte II del Protocollo 23 luglio 1993 23/7/1993, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo stesso e che siano firmatarie del Ccnl*. In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo contratto collettivo nazionale di lavoro. L’iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o che comunque aderiscono alla disciplina in esso contenutadisgiuntamente, partecipando alla procedura di elezione della RSUda parte delle associazioni sindacali come sopra individuate. La stessa iniziativa, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal Ccnl in materia di R.S.A. Per per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come soprarinnovi, l’iniziativa potrà essere assunta anche dalla RSUrappresentanza sindacale unitaria e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. - Norma transitoria - Entro il 30/6/1995 nelle unità produttive con un organico superiore a 15 dipendenti ove siano costituite rappresentanze sindacali aziendali ex art. 34 contratto collettivo nazionale di lavoro 19/12/1990 o ex art. 19 legge 20/5/1970, n. 300 si procederà alla loro sostituzione mediante la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie come regolamentato dal presente accordo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Ambito ed iniziativa per la costituzione. Le RSU possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l’impre- sa l’im- presa occupi più di 15 dipendenti e che abbia dichiarato almeno 4.050 giornate gior- nate di occupazione con riferimento alle giornate dell’anno precedente, nonché non- ché nell’impresa che nel medesimo ambito comunale abbia le stesse caratte- ristiche carat- teristiche occupazionali, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente singolarmen- te considerata, non raggiunge tali limiti, dalle associazioni sindacali firmatarie firma- tarie del Protocollo 23 luglio 1993 e che siano firmatarie del CcnlCCNL (*). In ogni caso le XX.XX. firmatarie del presente accordo o che comunque aderiscono comun- que aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura pro- cedura di elezione della RSU, nelle imprese che occupino più di 15 dipendenti e dipen- denti a 4.050 giornate dichiarate nell’anno precedente, rinunciano formalmente formal- mente ed espressamente a costituire R.S.A. RSA. Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti e meno di 4.050 gior- nate rilevate come sopra, continueranno ad applicarsi le normative previste dal Ccnl previ- ste dai CCNL in materia di R.S.A. RSA. Per i successivi rinnovi della rappresentanza con più di 15 dipendenti e più di 4.050 giornate rilevate come sopra, l’iniziativa potrà essere assunta assun- ta anche dalla RSU.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli