AMMINISTRAZIONE. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi- ci, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determi- na di volta in volta il numero. Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui e- ventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono esse- re designati esclusivamente tra i soci cooperatori. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio- ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in- dicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei com- ponenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regola- mento per la nomina degli Amministratori, che ammetta crite- ri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleg- xxxx, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non supe- riore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assem- blea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'As- semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
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Samples: Verbale Di Assemblea
AMMINISTRAZIONE. La società a) L’amministrazione è amministrata affidata ad un Consiglio composto da membri nominati dall'Assemblea, e possono essere non [oppure: devono essere] soci;
b) gli amministratori durano in carica e sono [oppure: non sono] rieleggibili. Essi sono revocabili in qualunque momento su delibera dell’Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa;
c) il presidente è eletto dal Consiglio [oppure: dall’Assemblea] tra i suoi membri;
d) il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente [ oppure: quando ne facciano richiesta il Collegio sindacale (oppure: almeno …… amministratori)];
e) il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica [oppure: del ……% dei componenti del Consiglio]. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti [oppure: con la maggioranza del ……del Consiglio];
f) al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari al perseguimento dell’oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate dalla legge all’Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio ha la facoltà di: ……… [eventualmente: tranne le seguenti materie , le quali rimangono di competenza
g) il Consiglio può [oppure: non può] delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle richiamate dall’art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;
h) il compenso degli amministratori è determinato dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi- ci, eletti dall'Assemblea ordinaria [oppure: dall’atto costitutivo (dall’Assemblea dei soci che ne determi- na di volta in volta il numero. Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui e- ventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono esse- re designati esclusivamente tra i soci cooperatori. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio- ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in- dicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei com- ponenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regola- mento per la nomina degli Amministratori, che ammetta crite- ri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleg- xxxx, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non supe- riore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assem- blea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'As- semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibilisoci)].
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AMMINISTRAZIONE. La società a) L’amministrazione è amministrata affidata ad un Consiglio composto da membri nominati dall'Assemblea, scelti tra i soci accomandatari;
b) gli amministratori durano in carica e sono [oppure: non sono] rieleggibili. Essi sono revocabili in qualunque momento su delibera dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa;
c) il presidente è eletto dal Consiglio [oppure: dall’Assemblea] tra i suoi membri;
d) il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente [ oppure: quando ne facciano richiesta il Collegio sindacale (oppure: almeno …… amministratori)];
e) il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica [oppure: del ……% dei componenti del Consiglio]. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti [oppure: con la maggioranza del ……del Consiglio];
f) al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari al perseguimento dell’oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate dalla legge all’Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio ha la facoltà di: ……… [eventualmente: tranne le seguenti materie , le quali rimangono di competenza
g) il Consiglio può [oppure: non può] delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle richiamate dall’art. 2381 c. c., a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;
h) il compenso degli amministratori è determinato dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi- ci, eletti dall'Assemblea ordinaria [ oppure: dall’atto costitutivo (dall’Assemblea dei soci che ne determi- na di volta in volta il numero. Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui e- ventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono esse- re designati esclusivamente tra i soci cooperatori. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio- ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in- dicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei com- ponenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regola- mento per la nomina degli Amministratori, che ammetta crite- ri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleg- xxxx, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non supe- riore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assem- blea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'As- semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibilisoci)].
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AMMINISTRAZIONE. La società a) L’amministrazione è amministrata affidata ad un Consiglio composto da …............................. soci nominati dall'Assemblea;
b) gli amministratori durano in carica e sono [oppure: non sono] rieleggibili. Essi sono revocabili in qualunque momento su delibera dell’Assemblea, salvo il diritto al risarcimento dei danni per revoca senza giusta causa;
c) il presidente è eletto dal Consiglio [oppure: dall’Assemblea] tra i suoi membri;
d) il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente [oppure: quando ne facciano richiesta il Collegio sindacale (oppure: almeno …… amministratori)];
e) il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica [oppure: del ……% dei componenti del Consiglio]. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta degli intervenuti [oppure: con la maggioranza del ……del Consiglio];
f) al Consiglio di amministrazione è affidato il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari al perseguimento dell’oggetto sociale, tranne quelle espressamente riservate dalla legge all’Assemblea dei soci. In particolare il Consiglio ha la facoltà di: ……… [eventualmente: tranne le seguenti materie: , le quali rimangono di competenza dell’Assemblea dei soci];
g) il Consiglio può [oppure: non può] delegare attribuzioni di propria competenza, tranne quelle richiamate dall’art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più consiglieri delegati;
h) il compenso degli amministratori è determinato dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi- ci, eletti dall'Assemblea ordinaria [ oppure: dall’atto costitutivo (dall’Assemblea dei soci che ne determi- na di volta in volta il numero. Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui e- ventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono esse- re designati esclusivamente tra i soci cooperatori. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio- ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in- dicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei com- ponenti del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regola- mento per la nomina degli Amministratori, che ammetta crite- ri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleg- xxxx, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non supe- riore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assem- blea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'As- semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibilisoci)].
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