AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE Clausole campione

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. L’Aumento di Capitale Riservato ha comportato, a fronte del conferimento del 50% del capitale sociale di Adriatica Turistica per un importo pari ad Euro 19.200 migliaia, l’emissione di n. 384.000.040 Nuove Azioni (ante Raggruppamento), rappresentative di una quota percentuale superiore al 10% del numero delle azioni dell’Emittente della stessa classe già ammesse alla negoziazione sul Mercato Expandi. Ai sensi della disposizione di cui all’articolo 57, comma 1, lett. (a) del Regolamento Emittenti, la Società non è esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto di quotazione e, quindi, il presente Prospetto Informativo costituisce il prospetto di quotazione delle Nuove Azioni derivanti dall’Aumento di Capitale Riservato. Ai sensi dell’articolo 2.4.1. del Regolamento di Borsa, le Nuove Azioni saranno ammesse, dalla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo, in via automatica alla quotazione ufficiale presso il Mercato Expandi, al pari delle azioni RDM Realty già in circolazione.
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. Negoziazione delle Obbligazioni Le Obbligazioni saranno riacquistate, su iniziativa dell’investitore, prima della scadenza, da BNP Paribas a condizioni predeterminate dalla normativa interna. Soggetti intermediari operanti sul mercato secondario Per le Obbligazioni la cui offerta è soggetta alla condizione di essere sottoscrivibili esclusivamente con disponibilità proveniente dai dipendenti BNL, la liquidità viene assicurata sulla base di accordi con BNP Paribas atti a garantire la negoziazione dell’Obbligazione a prezzi fissi di negoziazione sul mercato secondario pari a 99,98% del valore nominale. Lotto Minimo di negoziazione n. 1 Obbligazione Periodo di Offerta Dal 01/02/2018 al 23/02/2018 compreso. Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell’utilizzo del Non applicabile
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. Modalità di determinazione del prezzo sul mercato secondario; spread di negoziazione; limiti quantitativi al riacquisto; commissioni di negoziazione. Spread di negoziazione (mark-up) massimo: non applicabile L’Emittente si impegna a richiedere, tramite ICBPI spa (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane spa), l’ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione Hi-MTF - segmento Order Driven, mercato organiz- zato e gestito da Hi-MTF spa, società partecipata con quota rilevante da ICBPI spa (a sua volta partecipata per l’1,997% dalla Banca popolare di Sondrio. I prezzi di acquisto e di vendita delle Obbligazioni saranno quindi conoscibili secondo le regole proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione. Commissioni di negoziazione: 0,50% AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE L’emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata dalla Direzione Generale dell’Emittente il 12 marzo 2015 in attuazione della delibera del Comitato esecutivo dell’Emittente del 24 febbraio 2015. Le obbligazioni sono emesse in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi dell’Obbligazione. Sondrio, 13 marzo 2015. BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA Direzione Generale NOTA DI SINTESI OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO 2,50% SUBORDINATO TIER II 30/03/2015 – 30/03/2022. Codice ISIN IT0005092884 La presente Nota di Sintesi è redatta in conformità al Regolamento 809/2004/CE, così come successivamente modificato e integrato. Ai sensi della citata normativa, le note di sintesi sono composte da requisiti di informazione noti come “Elementi”. Detti elementi sono classificati in Sezioni A - E (A.1 - E.7). La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. 6.1 Mercati presso i quali potrebbe essere richiesta l’ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. Mercato di negoziazione EuroTlx Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno Non applicabile
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. Mercato di negoziazione [•]/Non applicabile [•]/Non applicabile
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE. 6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni BNL SpA non prevede attualmente la quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) gestito dalla Borsa Italiana SpA, né presso mercati equivalenti. La Banca Nazionale del Lavoro SpA si impegna ad assicurare la liquidità di un mercato secondario delle obbligazioni emesse a valere sul presente Prospetto qualora l'investitore intendesse alienarle in fase di negoziazione successiva all'emissione, a condizioni determinate sulla base di criteri di mercato quali l'andamento dei tassi d'interesse, l'andamento e la volatilità dei parametri sottostanti la componente derivativa oltre che alla durata dell'Obbligazioni, utilizzando metodologie di calcolo basate su simulazioni Monte Carlo o Black&Scholes.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: