Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3. 2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali. 3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione. 4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato. 5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione. 6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test 7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
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Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale in chimica e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematicabiologia. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI è fissato annualmente dal Ministero competente Senato Accademico, in base al fabbisogno nazionale alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene studio, tenuto conto della sostenibilità a livello disponibilità di risorse umane laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e strumentalitecnologici e/o di posti-studio personalizzati e della presenza del tirocinio obbligatorio come parte integrante del percorso formativo così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'Avviso l'avviso di ammissione. La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)PRODUZIONI BIOLOGICHE VEGETALI, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
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Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale nell'ambito delle seguenti materie: aritmetica e Ragionamento logicoalgebra, Biologiageometria, Chimicafisica, Fisica e Matematicachimica, logica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO è fissato annualmente dal Ministero competente Senato Accademico, in base al fabbisogno nazionale alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene studio, tenuto conto della sostenibilità a livello disponibilità di risorse umane laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e strumentalitecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'Avviso l'avviso di ammissione. La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)TECNOLOGIE DIGITALI PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
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Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIEREORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIEREORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA) è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIEREORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati riferimento, su proposta del CCL, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
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Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale cultura letteraria, storico-sociale, geografica, matematica, scientifica, e Ragionamento competenze linguistiche di comprensione e produzione dei testi e di ragionamento logico. La prova è mirata all'accertamento delle capacità di usare correttamente la lingua italiana, Biologiadi comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, Chimica, Fisica e Matematicain modo coerente con le premesse. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea magistrale in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria ammissione i cui contenuti e modalità di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il svolgimento sono fissati annualmente dal Ministero competente che stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e anche i criteri per la formulazione formazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5merito. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola magistrale il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati riferimento, su proposta del CCLM, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
64. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione Sono ammessi al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi magistrale in SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studiostudenti programmato.
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Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale base di chimica, fisica, matematica e Ragionamento logicobiologia, Biologia, Chimica, Fisica e Matematicaa livello di quelle acquisibili con i diplomi di scuole secondarie superiori. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE) SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE è fissato annualmente dal Ministero competente Senato Accademico, in base al fabbisogno nazionale alla programmazione locale e ai vincoli imposti dalla normativa sull'accreditamento delle sedi e dei corsi di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene studio, tenuto conto della sostenibilità a livello disponibilità di risorse umane laboratori ad alta specializzazione e/o di sistemi informatici e strumentalitecnologici e/o di posti-studio personalizzati così come previsto dalla normativa vigente.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, ammissione utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente La graduatoria sarà predisposta sulla base dell'esito del test. Per essere ammessi al Corso di laurea in SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE i candidati devono ottenere nel test un punteggio minimo fissato annualmente dal Dipartimento di riferimento del corso di studio su proposta del CCL. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCL, stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e ammissione, i criteri per la formulazione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'Avviso l'avviso di ammissione. La prova di ammissione può anche essere organizzata su più sedi e periodi secondo modalità approvate annualmente dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCL.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIERE)SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE, coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
6. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi può ripetere il primo anno di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
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Ammissione. 1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIEREDIETISTA) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e devono possedere adeguate conoscenze e competenze di Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica. Il possesso di tali conoscenze e competenze sarà verificato attraverso la prova di ammissione di cui al successivo comma 3.
2. Il numero degli studenti ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIEREDIETISTA) è fissato annualmente dal Ministero competente in base al fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo e alla proposta dell'Ateneo che tiene conto della sostenibilità a livello di risorse umane e strumentali.
3. Il possesso delle adeguate conoscenze e competenze viene verificato attraverso una prova di ammissione, utilizzata ai fini della predisposizione della graduatoria di merito e per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi. Il Ministero competente stabilisce annualmente le modalità e i contenuti della prova di ammissione e i criteri per la formulazione della graduatoria di merito che sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.
4. Sono ammessi al Corso di laurea in INFERMIERISTICA DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI INFERMIEREDIETISTA), coloro che si collocano utilmente in graduatoria, entro il numero di studenti programmato.
5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea la Scuola il Dipartimento di Medicina e Chirurgia sentiti i dipartimenti interessati riferimento, su proposta del CCL, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli obblighi formativi aggiuntivi che sono resi noti attraverso l'avviso di ammissione.
6. Gli obblighi formativi aggiuntivi devono essere soddisfatti entro il 30 settembre del primo anno di iscrizione al Corso di laurea con le seguenti modalità: frequentando corsi di recupero con prova finale sostenendo un apposito test
7. Lo studente che al 30 settembre del primo anno di iscrizione al corso risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi non può ripetere il primo anno proseguire gli studi nel Corso di corso sino al completo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnatilaurea in DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA), ma può chiedere l'ammissione ad un altro Corso di studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati non consente il sostenimento delle verifiche Lo studente può ritornare nel Corso di profitto degli insegnamenti indicati nell'Allegato 2laurea in DIETISTICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI DIETISTA) solo in seguito a rinuncia agli studi o a un provvedimento di esclusione sostenendo nuovamente la prova di ammissione e collocandosi utilmente nella graduatoria di merito. Il superamento degli obblighi formativi aggiuntivi non comporta l'attribuzione di crediti formativi ulteriori rispetto a quelli curriculari, viene comunque verbalizzato e le attività relative non fanno parte del piano di studio.
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