Disciplina generale delle sedute Clausole campione

Disciplina generale delle sedute a) tutte le operazioni di gara si svolgono secondo le modalità di cui al punto 20, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti, ad eccezione:  dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;  dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto precedente punto 10;  dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo punto 25;
Disciplina generale delle sedute. Tutte le operazioni in piattaforma avverranno a cura del RUP, o di soggetto delegato, in quanto unico soggetto in possesso delle credenziali ed abilitato ad operarvi.
Disciplina generale delle sedute. Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:
Disciplina generale delle sedute a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: - dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio; - dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
Disciplina generale delle sedute. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta riservata; Si è infatti optato per una gara telematica, idonea a fornire certezza in ordine all’identità del concorrente - dotato anche di specifiche password personali ed utilizzabili ai fini della presentazione delle proposte - e ad assicurare l’immodificabilità delle offerte, consentendo altresì di tracciare qualsivoglia apertura dei file recanti i documenti di gara. Tali caratteristiche sono di fatto idonee a soddisfare l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità evocate dall’Adunanza Plenaria, anche in considerazione della non cogenza dell’art. 120 del Regolamento nella procedura de quo (Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990, Tar Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38, Delibera ANAC n. 1037/2016, e da ultime Tar Puglia, Bari, Sez. III, 2 novembre 2017, n. 1112 e Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388). Si invitano comunque i concorrenti a collegarsi alla piattaforma “Start” nel giorno ed orario indicato per lo svolgimento delle sedute, in modo da essere aggiornati in tempo reale rispetto alle attività dell’Amministrazione, per essere nelle condizioni di rispondere celermente alle eventuali richieste d’integrazione o chiarimenti sulla documentazione prodotta.
Disciplina generale delle sedute. Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dei singoli procedimenti: - dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni; - dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio; - della valutazione dell’offerta tecnica - dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse In deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute, il Presidente del Seggio o della Commissione di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio o della commissione, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione: - alle cause di esclusione di cui all’articolo 80; - a questioni interpretative, per la cui soluzione non debba esserci possibile influenza del pubblico; Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale. In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica: - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso comunicata agli offerenti attraverso le comunicazioni RDO MEPA; - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva comunicazione sul MEPA Nel giorno ed ora fissati per l’apertura della gara, il soggetto che presiede il seggio o la commissione di gara procederà a: - verificare la correttezza formale della presentazione; in caso di violazione delle disposizioni di gara ne dispone l’esclusione; - verificare la correttezza formale della busta dell’offerta tecnica ed economica; in caso di violazione delle disposizioni di gara ne dispone l’esclusione; - verificare l’adeguatezza delle documentazione amministrativa presentata; in caso di violazione delle disposizioni di gara ne dispone l’esclusione; - verificare che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri consorzi (art. 48 D. Lgs. 50/2016), pena l’esclusione - verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359, pena l’esclusione; - verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b)...

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

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  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.