ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE Clausole campione

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE. Di seguito si riportano i dati territoriali e socio-economici presi a base della progettazione. Sarà cura del concorrente verificare, aggiornare e/o integrare, in fase di presentazione dell’offerta, i dati territoriali presi a base della progettazione senza che questo determini aggravi economici per l’Ente Appaltante. I dati territoriali, così come integrati dal concorrente, saranno presi a riferimento per l’esecuzione operativa dei servizi in appalto. Vale la pena evidenziare come una corretta progettazione non possa prescindere da quelle che sono le peculiarità territoriali (es. viabilità, sviluppo urbanistico, distribuzione demografica e delle attività terziaria in genere, etc.) sia nel caso in cui il sistema di organizzazione dei servizi di raccolta differenziata proposto sia di tipo puntuale (Porta a Porta spinta) e sia di tipo di prossimità (isole ecologiche di area). I valori numerici reperiti presso le diverse banche dati ufficiali reperibili sono stati poi elaborati e, dove possibile attualizzati e georeferenziati (con restituzione di cartografica WEB-GIS). Inquadramento territoriale – morfologia del territorio Come da pianificazione regionale, di seguito riportata, il Territorio di riferimento rientra nel Sub-ATO di Roma.
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE. Specificare in quali territori specifici/sub aree, all’interno dell’Area Territoriale di rifermento, vengono realizzati gli interventi di inclusione attiva in linea con il Programma di intervento, le relative idee progettuali e le indicazioni fornite da Regione Lombardia, a seguito dell’approvazione della graduatoria (di cui al DDS n. 7430/2020 e DDS 7854/2020). (max 1 pag.)
ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE. Fonte: Consorzio AASTER – Protocollo d’intesa del Patto Territoriale della Zona Ovest. Il territorio dei Comuni di Collegno e Grugliasco si estende su una superficie di 31,24 Km2 collocata al confine ovest del Comune di Torino. I due comuni hanno una grande omogeneità dal punto di vista orografico, economico, culturale, con una storia per molti versi comune. Sono comuni di medie dimensioni, cresciuti vertiginosamente tra gli anni 60 e 70 per assorbire le ondate migratorie dal Nord Est e dal Sud d’Italia e, negli anni ’80, soprattutto per accogliere residenti in uscita da Torino. L’area dei due comuni è caratterizzata da un’alta densità di insediamenti industriali ed artigianali con forte specializzazione produttiva nel settore metalmeccanico. ll triangolo Collegno, Grugliasco, Rivoli ospita aziende metalmeccaniche, con tassi di sindacalizzazione superiore alla media, quali Pininfarina, Bertone, Sandretto, la Marelli ed il Comau. Ci sono, o c’erano fino a qualche anno fa, le fabbriche che, tra le prime in Italia, nella Collegno operaia ottennero i “consigli di fabbrica”: Borgonova, Mandelli, Pianelli & Traversa. Il tessuto produttivo locale è stato ed è ancora sostanzialmente legato all’indotto dell’auto ed ha subito pesantemente la crisi della siderurgia, la crisi e ristrutturazione della FIAT, del suo indotto e del comparto meccanico ad alta specializzazione. La situazione attuale del sistema industriale ed artigianale locale si caratterizza per la compresenza di importanti realtà aziendali - competitive (Comau, Pininfarina, Elbi, Amp Italia, Sandretto ecc.) ed attente ai processi di innovazione tecnologica - con una moltitudine di piccole e piccolissime imprese sub fornitrici, molte delle quali di tipo artigianale, a conduzione familiare o con un numero di addetti variabile tra le due e le tre unità, in generale poco disposte ad innovare e ad investire in formazione ed in qualità.

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  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.