Innovazione tecnologica Clausole campione

Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), l’Azienda Sanitaria sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dai contratti.
Innovazione tecnologica. Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto ovvero degli Ordinativi di Fornitura, ponga in commercio nuovi PRODOTTI, che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all’Azienda di sostituire i PRODOTTI nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L’ASL Cagliari si riserva la facoltà di accettare tale sostituzione. Non potranno essere prese in considerazione innovazioni riferite a nuovi PRODOTTI che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.
Innovazione tecnologica. Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'Associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente FIOM su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull'organizzazione del lavoro. La presente funzione dell'Osservatorio sarà attivata dall'Associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti. In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto. L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo al Fornitore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.
Innovazione tecnologica. Qualora l’affidatario, durante l’esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.
Innovazione tecnologica. 1. Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati – previa valutazione qualitativa da parte della Aziende Sanitarie. In tal caso l’Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso. Il Fornitore dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio. 2. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo all’Appaltatore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara. 3. Per ogni programmatore fornito dovrà essere garantito l’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i, nonché la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti normative legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti.
Innovazione tecnologica. Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'Associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente FIM, FIOM, UILM su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull'organizzazione del lavoro. In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto. L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti/sistemi alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.
Innovazione tecnologica. Tale funzione, che può essere immaginata come una “macro – funzione” trasversale in quanto afferente a più servizi relativi a più di una funzione fondamentale, è la “seconda gamba” sulla quale si intende far viaggiare la Strategia d’Area. È apparso chiaro come il cosiddetto “digital divide”, fosse elemento di oggettiva difficoltà e di potente ostacolo allo sviluppo dell’Area. In tale ottica, si è ritenuto che rendere avanzate le amministrazioni comunali, giungendo all’esecuzione in forma associata dei servizi inerenti l’impiego delle tecnologie di comunicazione ed informazione, in coerenza con gli obiettivi di Agenda Digitale Italiana, fosse obiettivo prioritario per la concreta realizzazione della Strategia d’Area, e soprattutto in considerazione dei benefici attesi dalla diffusione della banda larga e della banda ultralarga. La trasversalità della macro-funzione ICT si riflette anche nella sua coerenza con le azioni delineate dalla Strategia d’Area. Infatti, tale attività è prodromica di qualsivoglia progettualità di sviluppo, attesa l’arretratezza della rete telematica esistente. Ma è soprattutto nello snellimento delle procedure, che inevitabilmente si produrrà, che va individuato quell’elemento innovativo e migliorativo per la comunità dell’Area, senza tacere che, giunti a regime sarà possibile presso questi uffici anche istituzionalizzare strumenti telematici per lo sviluppo e la promozione del territorio. La Convenzione per l’esercizio associato della funzione ICT, che ha individuato il comune di Torella dei Lombardi come comune capofila, è stata sottoscritta il 10 aprile 2017.
Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore Aggiudicatario, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre all’Agenzia la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. In caso di avallo da parte dell’Agenzia, le singole Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione.