Innovazione tecnologica Clausole campione

Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, durante la durata dei contratti di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre ai DEC la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su end point clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), l’Azienda Sanitaria sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dai contratti.
Innovazione tecnologica. Qualora l’Operatore Economico aggiudicatario, durante la durata del Contratto ovvero degli Ordinativi di Fornitura, ponga in commercio nuovi PRODOTTI, che sostituiscano quelli aggiudicati (anche a seguito di modifiche normative) e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporre all’Azienda di sostituire i PRODOTTI nuovi in luogo di quelli aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite nella gara alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. L’ASL Cagliari si riserva la facoltà di accettare tale sostituzione. Non potranno essere prese in considerazione innovazioni riferite a nuovi PRODOTTI che non sostituiscano, ma semplicemente affianchino, quelli aggiudicati.
Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo al Fornitore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.
Innovazione tecnologica. Nell'ambito dell'Osservatorio provinciale, l'Associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente FIOM su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull'organizzazione del lavoro. La presente funzione dell'Osservatorio sarà attivata dall'Associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti. In tale ambito l'esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà concludersi con un parere finale comune o disgiunto. L'esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle condizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all'obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle Organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l'esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
Innovazione tecnologica. Nell’ambito dell’osservatorio provinciale, l’associazione imprenditoriale di competenza informerà preventivamente Fiom su rilevanti processi di innovazione tecnologica anche di strutture organizzative che stiano per essere avviati nelle singole unità produttive con più di 240 dipendenti e che comportino modifiche aventi conseguenze significative sull’orga- nizzazione del lavoro. La presente funzione dell’osservatorio sarà attivata dall’associazione imprenditoriale con la fissazione di una data di incontro e si dovrà concludere entro cinque giorni da tale data, salvo diversa intesa tra le parti. In tale ambito l’esame, a carattere preventivo, si articolerà in una informazione di parte imprenditoriale alla quale potranno seguire osservazioni da parte sindacale, e potrà con- cludersi con un parere finale comune o disgiunto. L’esame verterà particolarmente su finalità e conseguenze delle innovazioni sulle con- dizioni di lavoro. I singoli partecipanti agli incontri saranno tenuti all’obbligo della riservatezza e della segretezza circa le informazioni esplicitamente dichiarate tali. Le parti convengono che, durante il periodo di cui sopra, non si darà luogo, da parte delle organizzazioni sindacali, a manifestazioni di conflittualità e, da parte delle aziende, ad iniziative unilaterali purché l’esame sia sufficientemente anteriore rispetto alla messa in opera.
Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento dovrà proporre all’Agenzia e alle singole Amministrazioni la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. L’Agenzia e le singole Amministrazioni si riservano la facoltà di accettare tale sostituzione, alle medesime condizioni economiche offerte in sede di Gara, in seguito allo svolgimento delle opportune verifiche.
Innovazione tecnologica. Qualora l’affidatario, durante l’esecuzione del contratto, introduca nel mercato nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, lo stesso dovrà proporre alla Stazione Appaltante la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.
Innovazione tecnologica. Qualora durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore introduca in commercio nuovi dispositivi, anche a seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali - in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati – previa valutazione qualitativa da parte dell’Azienda Sanitaria. In tal caso l’Appaltatore provvederà al ritiro del materiale non utilizzato e il cui confezionamento risulti ancora integro, emettendo relativa nota di accredito pari all’importo del materiale reso. Il Fornitore dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio. Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l’obbligo in capo all’Appaltatore, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara. Per ogni programmatore fornito dovrà essere garantito l’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i, nonché la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti normative legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti.
Innovazione tecnologica. 1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
Innovazione tecnologica. Qualora il Fornitore, durante la durata del contratto di fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre al DEC/SA la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative.