Common use of Anticipazione sul trattamento di fine rapporto Clause in Contracts

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessa; • il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- va, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di legge.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso stes- so datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione può richiedere un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, nei limiti stabiliti dalla legge e comunque del 4% del numero totale dei dipendentiper almeno un lavoratore ogni anno. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge, o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge., quando imposta con provvedimento delle autorità competenti; e) congedo formativo ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della Legge n. 53/2000, legge 8 marzo 2000 n° 53. f) per le spese da sostenere durante per il pe- riodo matrimonio; g) per le spese da sostenere in caso di fruizione dell’astensione adozione o affidamento estero; h) per le spese da sostenere in caso di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia decesso di parenti in linea retta di 1° grado e del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché coniuge; i) per i congedi periodi di aspettativa atti a garantire la conservazione del posto di lavoro a seguito di una lunga malattia. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazionedell’anticipazione dovranno essere presentati, dovran- no essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, l’intervento nonché delle spese comple- mentari complemen- tari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, compratore non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolareeconomico po- polare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà sarà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • : a) da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente xxxxxx- xxxxx non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; • ; b) da copia autenticata della dalla licenza edilizia; • c) dal progetto, comprensivo dei costi corsi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • : 1. il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; • ; 2. il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3. l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e lavori, la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che, comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora qua- lora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza preferen- za nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessitàonerosità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicappersone diversamente abili, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto eI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto appli- cabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione, così come previsto alla lettera d) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di legge.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni 1. E’ riconosciuta al dipendente la facoltà di cui alla richiedere ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, un’anticipazione sull’indennità di fine rapporto. 2. La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiestaindicata ai successivi commi. 3. Le richieste sono domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte. 4. Xxxx’accoglimento delle domande si pronuncia l'Azienda su istruttoria condotta dal competente ufficio. 5. Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte annualmente nel limite del in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, titolo e comunque del dal 4% del numero totale dei dipendenti. 6. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità diSono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l’abbiano già ottenuta almeno otto anni prima. 7. Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità: a) spese sanitarie per terapie malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarieavvenuto pagamento; b) acquisto della prima di casa di abitazione per sé e per i figli documentato abitazione, da documentarsi con copia autentica dell’atto notarile di compravendita o con atto idoneo; cpreliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell’anticipazione è subordinata alla esibizione dell’atto pubblico successivamente stipulato) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente e con la dichiarazione che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del richiedente dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell’alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell’ufficio tecnico comunale attestante l’inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e con quietanza originale o in proprietà comune con il proprio coniuge.copia autentica di avvenuto pagamento; e) ai sensi lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della Legge n. 53/2000casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, per le nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento; f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l’autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); g) spese da sostenere durante il pe- riodo nei periodi di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione congedo di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 53/2000; h) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente. 8. A parità di condizioni è accordata precedenza alla lettera d) domanda del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessadipendente con maggiore anzianità lavorativa; • il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- va, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizionianzianità lavorativa, si darà è accordata precedenza ai lavoratori al dipendente con più basso reddito maggiore anzianità di età. 9. La erogazione, ricorrendone la necessità o l’opportunità, può in tutto o in parte essere effettuata a terzi direttamente dall’Azienda in nome e per conto del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i beneficiario, su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine delega di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggequest’ultimo.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo periodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazionedell'anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’interventol'intervento, nonché delle spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico- popolare, nonché dell’eventuale dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione L'importo dell'anticipazione verrà erogato all’atto all'atto della presentazione dell’atto dell'atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione dall'accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; da copia autenticata della licenza edilizia; dal progetto, comprensivo dei costi dell’operadell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine all'ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete: il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione dall'erogazione stessa; il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo l'effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore  l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all'ordine professionale, che attesti l’ultimazione l'ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata raccomandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se spese sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse dell'interesse legale. L’eventuale L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale dell'eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell'ordine, i seguenti criteri di priorità: interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordinenell'ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine l'ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione l'anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione cessa- zione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, ti- tolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti com- petenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge.; e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, congedo per la formazione continuaai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, nonché a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per i congedi per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo, deve es- sere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata ac- compagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro promittente compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, del- l’atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accetta- zione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente ri- chiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione abita- zione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista professio- nista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti ri- feriti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato accertato all’atto della domanda, compete: • : 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da do- manda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva so- stitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionaleall’Ordine professio- nale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto pro- getto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. raccoman- data A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effet- tuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza pre- cedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio del- l’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato de- terminato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di prioritàprio- xxxx, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoriagraduatoria. Nel caso Le parti si danno atto che la normativa di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed cui all’articolo 7 della legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l’anticipa- zione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in ma- teria di anzianità di servizio ai fini dell’ammissibilità della domanda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legislatore, al fine di agevolare i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggeLavoro con la circolare n. 85/00, rife- rite alla causale lettera e) dell’articolo 24.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore da- tore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione un’antici- pazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli documentato figli, documenta- to con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge.; e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, congedo per la formazione continuaai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene-detratta, nonché a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per i congedi per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle compe- tenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi presi- di sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari com- plementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti che il compratore, compratore o il futuro promittente compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto ri- scatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare prelimina- re di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, del- l’atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere es- sere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente ri- chiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione abita- zione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolareeconomico po- polare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista profes- sionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazio- ne, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi esclu- si quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione anticipazio- ne previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato accertato all’atto della domanda, compete: • com- xxxx: 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione dall’eroga- zione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione dichiarazio- ne sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della del- la somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia pe- rizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionaleall’Ordine pro- fessionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera dell’ope- ra al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria gradua- toria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora qua- lora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- va, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati ri- spettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente integral- mente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effet- tuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordi- ne, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza pre- cedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio del- l’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza prece- denza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato determina- to ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applica- bili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoriagraduatoria. Nel caso Le parti si danno atto che la normativa di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed cui all’articolo 7 della legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l’antici- pazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell’ammissibilità della domanda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legislato- re, al fine di agevolare i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione in congedo formativo, si ritiene di atte- nersi alle disposizioni emanate dal Ministero del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggeLavoro con la circolare n. 85/00, riferite alla causale lettera e) dell’articolo 24.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione antici- pazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per se e per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo periodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari fa- miliari L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprie- tario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente ri- chiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; da copia autenticata della licenza edilizia; dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da do- manda e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessa; il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria gradua- toria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se spese sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadocumenta- zione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente in- tegralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto ac- quisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato deter- minato ai fini Irpef. Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. I criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto appli- cabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristruttura- zione. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, congedo per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari strutture pubbliche. Ai fini ai sensi degli articoli 5 e 6 della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione di cui alla lettera dlegge n. 53/00. 1) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. raccomandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su sopra esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori Forestali

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione cessa- zione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, ti- tolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti com- petenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge.; e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, congedo per la formazione continuaai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, nonché a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per i congedi per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo, deve es- sere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari sa- nitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari complemen- tari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata ac- compagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro promittente compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, del- l’atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accetta- zione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere es- sere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente ri- chiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione abita- zione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista professio- nista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti ri- feriti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato dal- l’accantonamento accertato all’atto della domanda, compete: • : 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da do- manda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva so- stitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionaleall’Ordine professio- nale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto pro- getto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. raccoman- data A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effet- tuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza pre- cedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio del- l’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato deter- minato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di prioritàprio- xxxx, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoriagraduatoria. Nel caso Le parti si danno atto che la normativa di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed cui all’articolo 7 della legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l’anticipa- zione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in ma- teria di anzianità di servizio ai fini dell’ammissibilità della domanda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legislatore, al fine di agevolare i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggeLavoro con la circolare n. 85/00, rife- rite alla causale lettera e) dell’articolo 24.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.1982, n. 297 del 29 maggio 1982 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessastes- sa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso stes- so datore di lavoro può richiederechiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero nume- ro totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli documentato figli, documen- tato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge. e) congedo formativo ai sensi della Legge n. 53/2000dell’art. 31 del presente CCNL. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rap- porto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le spese finalità di cui alla lettera a) del presente artico- lo deve essere comprovata da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no do- vranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché comprensivi delle eventuali spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere es- sere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro compratore, promittente compratore non sia proprietario pro- prietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione presentazio- ne dell’atto notarile, notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà do- vrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economi- co popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista profes- sionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabi- tazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedentepreceden- te, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato dall’accantona- mento accertato all’atto della domanda, compete: • : 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione dall’eroga- zione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione dichiarazio- ne sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordi- ne professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. rac- comandata AR entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria gra- duatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrut- turare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadocumen- tazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse dell’in- teresse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familia- re con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizionicondizio- ni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotesi di ristrut- turazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straor- dinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso stes- so datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione può richiedere un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, nei limiti stabiliti dalla legge e comunque del 4% del numero totale dei dipendentiper almeno un lavoratore ogni anno. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge, o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge., quando imposta con provvedimento delle autorità competenti; e) congedo formativo ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della Legge n. 53/2000, legge 8 marzo 2000 n° 53. f) per le spese da sostenere durante per il pe- riodo matrimonio; g) per le spese da sostenere in caso di fruizione dell’astensione adozione o affidamento estero; h) per le spese da sostenere in caso di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia decesso di parenti in linea retta di 1° grado e del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché coniuge; i) per i congedi periodi di aspettativa atti a garantire la conservazione del posto di lavoro a seguito di una lunga malattia. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazionedell’anticipazione dovranno essere presentati, dovran- no essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, l’intervento nonché delle spese comple- mentari complemen- tari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, compratore non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolareeconomico po- polare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà sarà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • : a) da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente xxxxxx- xxxxx non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; • ; b) da copia autenticata della dalla licenza edilizia; • c) dal progetto, comprensivo dei costi corsi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, . secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • : 1. il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; • ; 2. il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3. l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e lavori, la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che, comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora qua- lora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza preferen- za nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessitàonerosità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicapdiversamente abili, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato de- terminato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto eI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto appli- cabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione, così come previsto alla lettera d) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di legge.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni L’Ente corrisponde agli iscritti che ne facciano espressa richiesta l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 al precedente art. 3, alle condizioni e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il nei limiti appresso elencati. Il prestatore di lavoro lavoro, con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro la stessa Xxxxx, può richiederechiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite entro i limiti del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, comma e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà Le richieste possono essere giustificata dalla necessità diaccolte in ordine di priorità per: a) eventuali spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitariepubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneonotarile; c) estinzione anche parziale, del mutuo eventualmente contratto con la Fondazione al fine dell’acquisto o della costruzione della prima 1a casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità abitazione. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no essere presentati al datore rapporto di lavoro preventivi e dal lavoratore con almeno 8 anni di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla iscrizione al Fondo quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto dipendente di una casa economico-popolarestessa Ditta. Agli anzidetti fini gli interessati dovranno inviare all’Ente, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La unitamente alla domanda di anticipazione per accompagnata da idonea documentazione comprovante la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da sussistenza dei requisiti di cui innanzi, una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che della Ditta attestante il richie- dente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo numero dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessa; • il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- va, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabilitidipendenti in servizio, il dipendente numero dei dipendenti con almeno otto anni di anzianità nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria. In caso di necessità, per l’individuazione del beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, prestazione si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel In caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione concorrenza tra anticipazione e prestito, l’importo complessivamente erogato non può superare il 70% del TFR anche maturato a titolo di trattamento di fine rapporto. Il Fondo non può essere chiamato a corrispondere l’anticipazione in assenza favore dei presup- posti dipendenti dei tipi di leggeaziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni nonché delle aziende inadempienti.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per se e per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo periodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazionedell'anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’interventol'intervento, nonché delle spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico- popolare, nonché dell’eventuale dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione L'importo dell'anticipazione verrà erogato all’atto all'atto della presentazione dell’atto dell'atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione dall'accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: ? da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; ? da copia autenticata della licenza edilizia; ? dal progetto, comprensivo dei costi dell’operadell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine all'ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete: ? il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione dall'erogazione stessa; ? il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo l'effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore ? l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all'ordine professionale, che attesti l’ultimazione l'ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata raccomandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se spese sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse dell'interesse legale. L’eventuale L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale dell'eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell'ordine, i seguenti criteri di priorità: ? interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; ? acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordinenell'ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. ? Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine l'ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione l'anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 del 29 maggio 1982 e ss.mm.ii., e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio ser- vizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto rap- porto di lavoro, una anti- cipazione un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero nume- ro totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli documentato figli, documen- tato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge.; e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, congedo per la formazione continuaai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rap- porto di lavoro e viene-detratta, nonché a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per i congedi per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente artico- lo, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no do- vranno essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere es- sere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro promittente compratore, non sia proprietario pro- prietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione presentazio- ne dell’atto notarile, notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà do- vrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente xxxxxx- xxxxx non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista profes- sionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabi- tazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedenteprece- dente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato accertato all’atto della domanda, compete: • : 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione dall’eroga- zione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione dichiarazio- ne sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordi- ne professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. rac- comandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrut- turare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadocumen- tazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse dell’in- teresse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familia- re con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizionicondizio- ni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrut- turazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straor- dinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoriagraduatoria. Nel caso Le parti si danno atto che la normativa di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed cui all’articolo 7 della legge n. 53/2000, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l’anticipazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell’ammissibilità della do- manda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legi- slatore, al fine di agevolare i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggeLavoro con la circolare n. 85/00, riferite alla causale lettera e) dell’articolo 24.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni Con riferimento a quanto previsto dal codice civile, le parti intendono regolamentare l'anticipazione sul trattamento di cui alla legge n. 297 fine rapporto come segue. L'anticipazione del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore trattamento di lavoro con fine rapporto può essere richiesta dal dipendente di Xxxx Xxxx che abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore anzianità di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendentiservizio. La richiesta dovrà deve essere giustificata motivata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) : □ acquisto della prima casa di abitazione per sé e (anche se intestata al coniuge o convivente more uxorio) o acquisto della casa per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione figli; □ spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; Inoltre, nell'ultimo quadrimestre di ogni anno, saranno valutate le seguenti ulteriori casistiche: □ ristrutturazione della prima casa di proprietà del dipendente, del coniuge o del convivente more uxorio; □ pagamento di mutuo per precedente acquisto della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà sé (anche con- giunta con il proprio se intestata al coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente convivente more uxorio o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolofigli), nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessa; • il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta residua da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessacorrispondere. La perizia giurata, Le richieste possono essere soddisfatte annualmente nei casi previsti limiti delle percentuali previste dalla legge, può essere sostituita da . 10% degli aventi titolo e comunque 4% del numero totale dei dipendenti . L'anticipazione del TFR potrà consistere in un certificato importo equivalente alla cifra documentata nella richiesta e in ogni caso non superiore al 70% del trattamento di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. entro il fine rapporto maturato fino al mese di febbraio concessione. L'anticipazione del TFR potrà essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. In presenza di situazioni particolari, le parti si incontreranno alla fine di ogni anno, anno per verificare la capienza delle percentuali di legge e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori possibilità di risposte adeguate alle spe- se sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- va, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza esigenze dei presup- posti di leggelavoratori.

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Samples: Contratto Di Secondo Livello

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge.; e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, congedo per la formazione continuaai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene-detratta, nonché a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per i congedi per gravi motivi familiari le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro promittente compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato accertato all’atto della domanda, compete: • : 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. raccomandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi all’ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoriagraduatoria. Nel caso Le parti si danno atto che la normativa di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed cui all’articolo 7 della legge n. 53/00, benché introduca una nuova causale al fine di richiedere l’anticipazione del TFR, non è coordinata con quanto stabilito dal codice civile in materia di anzianità di servizio ai fini dell’ammissibilità della domanda di anticipazione. Pertanto, in attesa di un coordinamento normativo da parte del legislatore, al fine di agevolare i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione in congedo formativo, si ritiene di attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggeLavoro con la circolare n. 85/00, riferite alla causale lettera e) dell’articolo 24.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni 1. E’ riconosciuta al dipendente la facoltà di cui alla richiedere ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 n. 297, un’anticipazione sull’indennità di fine rapporto. 2. La relativa domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione richiesta e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiestaindicata ai successivi commi. 3. Le richieste sono domande motivate da malattia grave possono essere proposte in ogni tempo e, sussistendo le altre condizioni necessarie, vengono immediatamente soddisfatte. 4. Xxxx’accoglimento delle domande si pronuncia l'Azienda su istruttoria condotta dal competente ufficio. 5. Il limite massimo delle domande che possono essere soddisfatte annualmente nel limite del in ciascun esercizio è costituito dal 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, titolo e comunque del dal 4% del numero totale dei dipendenti. 6. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità diSono ammessi a presentare domanda i dipendenti con almeno otto anni di servizio che non abbiano ancora ottenuto l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto, ovvero che l’abbiano già ottenuta almeno otto anni prima. 7. Al fine della formazione del contingente delle domande accoglibili in ciascun esercizio e della graduatoria delle domande tempestivamente pervenute vengono stabilite le seguenti condizioni di accoglimento e le relative priorità: a) spese sanitarie per terapie malattie gravi del dipendente o dei familiari da comprovarsi con idonea certificazione sanitaria vistata dalla USL competente nonché con quietanza originale o in copia autentica di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarieavvenuto pagamento; b) acquisto della prima di casa di abitazione per sé e per i figli documentato abitazione, da documentarsi con copia autentica dell’atto notarile di compravendita o con atto idoneo; cpreliminare di compravendita (in questo secondo caso la erogazione dell’anticipazione è subordinata alla esibizione dell’atto pubblico successivamente stipulato) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente e con la dichiarazione che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del richiedente dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); c) costruzione di casa in cooperativa, da documentarsi con dichiarazione con firma autenticata del presidente della cooperativa attestante la condizione di socio assegnatario del richiedente, le caratteristiche dell’alloggio, il costo di costruzione, la somma già pagata e il residuo a saldo, nonché la dichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); d) costruzione della casa direttamente da parte del dipendente o del di lui figlio, da documentarsi con la copia autentica della concessione edilizia accompagnata dai preventivi e dalla certificazione dell’ufficio tecnico comunale attestante l’inizio dei lavori, nonché con la dichiarazione che trattasi dell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e con quietanza originale o in proprietà comune con il proprio coniuge.copia autentica di avvenuto pagamento; e) ai sensi lavori di riparazione, recupero o restauro di particolare rilevanza della Legge n. 53/2000casa di abitazione del dipendente o del di lui figlio da documentarsi con la concessione comunale e con il preventivo di spesa redatto da professionisti iscritti agli albi professionali, per le nonché con dichiarazione che trattasi di lavori da eseguirsi nell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente o del di lui figlio (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e con quietanza autentica di avvenuto pagamento; f) lavori di riparazione, sistemazione o restauro di normale rilevanza da eseguirsi nella casa di abitazione del dipendente, da documentarsi con l’autorizzazione comunale, con una dichiarazione attestante i lavori eseguiti e con copia autentica della fattura quietanzata della spesa ovvero con preventivo dei lavori e con copia autentica della fattura di acconto versato, nonché con dichiarazione che trattasi di lavori eseguiti o da eseguirsi nell’unica casa di abitazione di proprietà del dipendente (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); g) spese da sostenere durante il pe- riodo nei periodi di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zione, secondo la previsione congedo di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 53/2000; h) indifferibili e rilevanti esigenze economiche, da documentarsi adeguatamente anche mediante ricevute attestanti un notevole impegno economico a carico del dipendente. 8. A parità di condizioni è accordata precedenza alla lettera d) domanda del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessadipendente con maggiore anzianità lavorativa; • il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- va, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizionianzianità lavorativa, si darà è accordata precedenza ai lavoratori al dipendente con più basso reddito maggiore anzianità di età. 9. La erogazione, ricorrendone la necessità o l’opportunità, può in tutto o in parte essere effettuata a terzi direttamente dall’Azienda in nome e per conto del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. Qualora tutti i beneficiario, su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine delega di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggequest’ultimo.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per se e per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo periodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché delle spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione dall’accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato accertato all’atto della domanda, compete: • il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione stessa; • il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata raccomandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se spese sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. I criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge 29.5.1982, n. 297 del 29 maggio 1982 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessastes- sa, il prestatore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso stes- so datore di lavoro può richiederechiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero nume- ro totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli documentato figli, documen- tato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il col proprio coniuge. e) congedo formativo ai sensi della Legge n. 53/2000dell’art. 31 del presente CCNL. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rap- porto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le spese finalità di cui alla lettera a) del presente artico- lo deve essere comprovata da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no do- vranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché comprensivi delle eventuali spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere es- sere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro compratore, promittente compratore non sia proprietario pro- prietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione presentazio- ne dell’atto notarile, notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà do- vrà essere corredata: • da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economi- co popolare; • da copia autenticata della licenza edilizia; • dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista profes- sionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabi- tazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedentepreceden- te, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato dall’accantona- mento accertato all’atto della domanda, compete: • : 1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione dall’eroga- zione stessa; • ; 2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione dichiarazio- ne sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • ; 3) l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all’Ordi- ne professionale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. rac- comandata AR entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria gra- duatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrut- turare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadocumen- tazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse dell’in- teresse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: • interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; • acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, fami- liare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicapdisabili, acquisto dell’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizionicondizio- ni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotesi di ristrut- turazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari straor- xxxxxx potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) spese sanitarie per terapie di interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; b) acquisto della prima casa di abitazione per se e per i figli documentato con atto idoneo; c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta congiunta con il proprio coniuge o titolare del diritto di superficie; d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge. e) ai sensi della Legge n. 53/2000, per le spese da sostenere durante il pe- riodo periodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazionedell'anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’interventol'intervento, nonché delle spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, o il futuro compratore, non sia proprietario o com- proprietario comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare, nonché dell’eventuale dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione L'importo dell'anticipazione verrà erogato all’atto all'atto della presentazione dell’atto dell'atto notarile, il quale dovrà essere perfezionato entro 6 mesi dall’accet- tazione dall'accettazione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata: da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti che il richie- dente richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-popolare; da copia autenticata della licenza edilizia; dal progetto, comprensivo dei costi dell’operadell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all’ordine all'ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato all’atto dall'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete: il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare entro un anno dall’erogazione dall'erogazione stessa; il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l’effettivo l'effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; • l’ulteriore l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine all'ordine professionale, che attesti l’ultimazione l'ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera dell'opera al progetto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata raccomandata a. r. entro il mese di febbraio di ogni anno, e l’eventuale graduato- ria l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se spese sostenute dal lavoratore per i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione o ristrutturazione della casa, qualora non sia esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse dell'interesse legale. L’eventuale L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effettuerà con riferimento al 1° gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale dell'eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell'ordine, i seguenti criteri di priorità: interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; acquisto della casa di abitazione, con priorità, nell’ordinenell'ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di componenti il nucleo familiare, con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicap, acquisto dell’alloggio dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini Irpef. Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articolo. I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine l'ordine di priorità, si terrà conto dell’ordine dell'ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, l’anticipazione l'anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge Legge 29.5.1982, n. 297 del 29 maggio 1982 297, e con particolare parti- colare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore pre- statore di lavoro con almeno 8 otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiederechiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anti- cipazione anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, ti- tolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: a) : - spese sanitarie per terapie di ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti com- petenti strutture sanitarie; b) ; - acquisto della prima casa di abitazione per sé e o per i figli figli, documentato con atto idoneo; c) ; - costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche con- giunta con il proprio coniuge o titolare congiuntamente con il proprio co- niuge del diritto di superficie; d) ; - ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il co- mune col proprio coniuge. e) ; - congedo formativo ai sensi della Legge n. 53/2000dell’art. 31 del presente CCNL. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le spese finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve es- sere comprovata da sostenere durante il pe- riodo di fruizione dell’astensione di maternità o paternità facoltativa, dei permessi per malattia del bambino, dei congedi per la formazione, per la formazione continua, nonché per i congedi per gravi motivi familiari apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione, dovran- no dovranno essere presentati al datore di lavoro preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari sa- nitari prescelti per la terapia o l’intervento, nonché comprensivi delle eventuali spese comple- mentari complementari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata ac- compagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale ri- sulti risulti che il compratore, compratore o il futuro compratore, promittente compratore non sia proprietario o com- proprietario compro- prietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare, nonché dell’eventuale preliminare di vendita con firma autenticata. L’importo dell’anticipazione verrà erogato all’atto della presentazione dell’atto notarile, del- l’atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro 6 sei mesi dall’accet- tazione dall’accetta- zione della domanda. La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere es- sere corredata: - da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, notorietà dalla quale risulti che il richie- dente ri- chiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico-economico popolare; - da copia autenticata della licenza edilizia; - dal progetto, comprensivo dei costi dell’opera, firmato da un professionista professio- nista tecnico iscritto all’ordine all’Ordine professionale. La domanda di anticipazione per la ristrutturazione della casa di abita- zioneabitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo, articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti ri- feriti alla proprietà del suolo. Nei casi di richiesta di anticipazione previsti ai punti c) e d) di cui al pre- sente presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dall’accantonamento ac- certato accertato all’atto della domanda, compete: - il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della doman- da domanda e dei documenti e da utilizzare impiegare entro un anno dall’erogazione stessa; - il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva so- stitutiva di notorietà attestante l’effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata; - l’ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all’ordine professionaleall’Ordine professio- nale, che attesti l’ultimazione dei lavori e la conformità dell’opera al progetto pro- getto e i costi della stessa. La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può essere sostituita da un certificato di abitabilità. Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro 2 due anni dalla data della prima anticipazione. Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con racco- mandata a. r. raccoman- data AR entro il mese di febbraio di ogni anno, anno e l’eventuale graduato- ria graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi. Le somme anticipate dall’azienda non potranno essere superiori alle spe- se sostenute dal lavoratore per In tutti i motivi di cui ai punti a) b) c) d) e) del comma 3 del presente articolo. Nei casi di costruzione anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturazione della casaristrutturare, qualora non sia venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definiti- vadefinitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell’interesse legale. L’eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si ef- fettuerà effet- tuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno. Ai fini della formazione dell’eventuale graduatoria si seguiranno, nell’or- dinenell’ordine, i seguenti criteri di priorità: - interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità; - acquisto della casa di abitazione, abitazione con priorità, nell’ordine, ai casi di sfrat- to sfratto non per morosità, al numero di dei componenti il nucleo familiare, familiare con precedenza pre- cedenza per i nuclei con presenza di soggetti portatori di handicaphandicappati, acquisto dell’alloggio del- l’alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato deter- minato ai fini IrpefIRPEF. • Congedi stabiliti al punto e) del 3 comma del presente articoloI criteri di priorità validi per l’acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alle ipotesi di ristrutturazione. Qualora tutti i su esposti suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l’ordine di prioritàprio- xxxx, si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. Nei casi più urgenti, urgenti l’anticipazione per terapia ed interventi straordinari potrà essere concessa in qualsiasi epoca, epoca senza la formazione di alcuna gra- duatoria. Nel caso di maternità o paternità facoltativa le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere un’anticipazione del TFR anche in assenza dei presup- posti di leggegraduatoria.

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