ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del vigente CCNL e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), che assume la denominazione di “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), fino al 30 settembre 2022 sono pari al 3,00% delle retribuzioni. Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura dello 2,70% delle retribuzioni, computati sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario. La Cassa Edile di Napoli, come da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali. La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Napoli.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del vigente CCNL e stipulato in 1° luglio 2014, dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.)Edile, che assume la denominazione di “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), fino al 30 settembre 2022 sono in attuazione a carico delle Imprese a partire dal 1° ottobre 2014 è stato stabilito nella seguente misura: - l’aliquota contributiva F.N.A.P.E. è pari al 3,00% delle retribuzioni. Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura dello 2,70% delle retribuzioni, %; I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL, CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17. Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, a decorrere dallo 01/10/2017 è determinato nella misura dello 2,70% delle retribuzioni di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, differenziale attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario. La Cassa Edile Le Parti territoriali, pertanto, monitoreranno l’utilizzo delle riserve APE con cadenza semestrale e dove emerga una situazione di Napolisquilibrio, come tale da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali. La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo non poter garantire il pagamento del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., differenziale ( tra l’aliquota nazionale e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contrattol’aliquota territoriale), le parti varieranno il contributo nel rispetto di quanto stabilito dalle Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Napolinazionali.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Provinciale Di Lavoro
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Fermo restando Le parti hanno concordato in data 11/10/2005 di ridurre, con decorrenza 01/10/2005, il contributo complessivo per “Anzianità Professionale Edile”. Pertanto dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE è pari al 4,50%. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione del CCNL 19/04/2010. In relazione a quanto disposto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l’anzianità professionale edile nella misura del 4,50% va calcolato, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione dell’art. 82 del CCNL, nel caso in materia cui il lavoratore dovesse chie- dere di godere di congedi parentali di cui all’art. 32 del Dlgs. 151/2001, l’impresa sarà tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano. Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento Nazionale, dall’artdi attuazione dell’art. 29 del vigente CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale. Le modalità da seguire per le dichiarazioni e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), che assume la denominazione lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (C”, nonché le condizioni di seguito per brevità F.N.A.P.E.)svolgimento del servizio, fino al 30 settembre 2022 sono pari al 3,00% delle retribuzioni. Il contributo a carico delle Imprese, da versare come sopra affidato alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura dello 2,70% delle retribuzioni, computati sugli elementi di cui sono stabilite con protocollo aggiuntivo al punto 3 dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario. La Cassa Edile di Napoli, come da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali. La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile di NapoliContratto Integrativo Pro- vinciale.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Fermo restando quanto disposto in materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del vigente CCNL e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), che assume la denominazione di “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), fino al 30 settembre 2022 sono pari al 3,00% delle retribuzioni. Il contributo a carico delle Imprese, da versare alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura dello 2,70% delle retribuzioni, computati sugli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 17. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario. La Cassa Edile di Napoli, come da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali. La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico delle dele imprese iscritte alla Cassa Edile di Napoli.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale