Common use of ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE Clause in Contracts

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Le parti hanno concordato in data 11/10/2005 di ridurre, con decorrenza 01/10/2005, il contributo complessivo per “Anzianità Professionale Edile”. Pertanto dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE è pari al 4,50%. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione del CCNL 19/04/2010. In relazione a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l’anzianità professionale edile nella misura del 4,50% va calcolato, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione dell’art. 82 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chie- dere di godere di congedi parentali di cui all’art. 32 del Dlgs. 151/2001, l’impresa sarà tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano. Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 29 del CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale. Le modalità da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “C”, nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato alla Cassa Edile, sono stabilite con protocollo aggiuntivo al presente Contratto Integrativo Pro- vinciale.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Le parti hanno concordato Fermo restando quanto disposto in data 11/10/2005 materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del vigente CCNL e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), che assume la denominazione di ridurre“contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), con decorrenza 01/10/2005, il contributo complessivo per “Anzianità Professionale Edile”. Pertanto dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE è fino al 30 settembre 2022 sono pari al 4,50%3,00% delle retribuzioni. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione del CCNL 19/04/2010. In relazione Il contributo a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010carico delle Imprese, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l’anzianità professionale edile da versare alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura del 4,50dello 2,70% va calcolatodelle retribuzioni, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base computati sugli elementi di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione cui al punto 3 dell’art. 82 24 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chie- dere per tutte le ore di godere di congedi parentali lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 32 17. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, attingendo dalle riserve del DlgsFondo APE ordinario. 151/2001La Cassa Edile di Napoli, l’impresa sarà tenuta come da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a darne comunicazione coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali. La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano. Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 29 del CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale. Le modalità da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “C”, nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato alla Cassa Edile, sono stabilite con protocollo aggiuntivo al presente Contratto Integrativo Pro- vincialeNapoli.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Le parti hanno concordato Fermo restando quanto disposto in data 11/10/2005 di ridurremateria dal Regolamento Nazionale, con decorrenza 01/10/2005dall’art. 29 del CCNL stipulato in 1° luglio 2014, il contributo complessivo per “Anzianità dall’Accordo nazionale 11 Giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile”. Pertanto , che assume la denominazione di “contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), in attuazione a carico delle Imprese a partire dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE 1° ottobre 2014 è stato stabilito nella seguente misura: - l’aliquota contributiva F.N.A.P.E. è pari al 4,503,00%; I contributi così determinati sono computati sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione 24 del CCNL 19/04/2010. In relazione a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, il contributo dovuto dai datori per tutte le ore di lavoro per l’anzianità professionale edile nella misura del 4,50% va calcolatoordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione dell’art. 82 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chie- dere di godere di congedi parentali festività di cui all’art. 32 del Dlgs17. 151/2001Il contributo a carico delle Imprese, l’impresa sarà tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano. Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 29 del CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale. Le modalità da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “C”, nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato versare alla Cassa Edile, sono stabilite a decorrere dallo 01/10/2017 è determinato nella misura dello 2,70% delle retribuzioni di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale attingendo dalle riserve del Fondo APE ordinario. Le Parti territoriali, pertanto, monitoreranno l’utilizzo delle riserve APE con protocollo aggiuntivo al presente Contratto Integrativo Pro- vincialecadenza semestrale e dove emerga una situazione di squilibrio, tale da non poter garantire il pagamento del differenziale ( tra l’aliquota nazionale e l’aliquota territoriale), le parti varieranno il contributo nel rispetto di quanto stabilito dalle Parti sociali nazionali.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Provinciale Di Lavoro

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Le parti hanno concordato Fermo restando quanto disposto in data 11/10/2005 materia dal Regolamento Nazionale, dall’art. 29 del vigente CCNL e dall’Accordo nazionale dell’11 giugno 1997, gli oneri derivanti dalla disciplina dell’Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), che assume la denominazione di ridurre“contributo Fondo Nazionale A.P.E” (di seguito per brevità F.N.A.P.E.), con decorrenza 01/10/2005, il contributo complessivo per “Anzianità Professionale Edile”. Pertanto dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE è fino al 30 settembre 2022 sono pari al 4,50%3,00% delle retribuzioni. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione del CCNL 19/04/2010. In relazione Il contributo a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010carico delle Imprese, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l’anzianità professionale edile da versare alla Cassa Edile, è determinato, tuttavia, nella misura del 4,50dello 2,70% va calcolatodelle retribuzioni, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base computati sugli elementi di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione cui al punto 3 dell’art. 82 24 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chie- dere per tutte le ore di godere di congedi parentali lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 32 17. La Cassa Edile di Napoli verserà al F.N.A.P.E. il differenziale, attingendo dalle riserve del DlgsFondo APE ordinario. 151/2001La Cassa Edile di Napoli, l’impresa sarà tenuta come da prassi consolidata, erogherà l’A.P.E., a darne comunicazione coloro che ne abbiano i requisiti, in concomitanza delle festività pasquali. La Parti rinviano a quanto disposto dall’allegato 7 dell’accordo di rinnovo del 3 marzo 2022 per il funzionamento dell’A.P.E., e l’applicazione della nuova aliquota regionale per la Campania, a decorrere dal 1° ottobre 2022. Attraverso un apposito accordo, da ritenersi parte integrante del presente contratto, le Parti sociali territoriali potranno stabilire di utilizzare le riserve A.P.E. residue per ridurre temporaneamente la predetta aliquota F.N.A.P.E. a carico dele imprese iscritte alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano. Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 29 del CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale. Le modalità da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “C”, nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato alla Cassa Edile, sono stabilite con protocollo aggiuntivo al presente Contratto Integrativo Pro- vincialeNapoli.

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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del Contratto Integrativo Provinciale Di Napoli