Appaltatori Clausole campione

Appaltatori. Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze. Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00. Responsabilità civile per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell’Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.
Appaltatori. Ragione sociale Lavori eseguiti Importo lavori Euro Indirizzo Via n° CAP Città Recapiti Iscrizione C.C.I.A.A. Posizione I.N.P.S. Posizione I.N.A.I.L.
Appaltatori. Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).