Appalti. Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Rinnovo Del Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. Gli appalti 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali localiclausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, tramite assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le Federazioni competenticertificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle Banche aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendaliappalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle Aziende di cui all’artditte appaltatrici.
5. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli Gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza nell’ambito delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione customer care, in considerazione della specificità dell’attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell’appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l’autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell’appaltante e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazionedell’appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d’impresa; - assenza, gli appalti ad enti all’atto della stipula o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari edell’eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/o accessoriesituazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. L’Azienda che decide un appalto Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per start up non è richiesta la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso ricorrenza del quale l’Azienda ha dato la comunicazione requisito di cui al quarto sesto primo punto del presente comma.
6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, le Organizzazioni sindacali nazionali possono attinenti all’appalto stesso, ulteriori rispetto a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservaquelle previste dalla legge.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Appalti. Gli Per quanto riguarda i capitolati di appalto e le conseguenti condizioni dei lavoratori le parti concordano sull’opportunità di attivare azioni virtuose tese ad inserire clausole di tutela nei capitolati di appalto. Risulta urgente e necessario arginare i fenomeni di dumping che si stanno diffondendo anche negli appalti nelle PPAA, e rendere esigibile ai lavoratori in appalto il diritto alla corretta applicazione del CCNL e alla contrattazione integrativa eventualmente esistente al momento del cambio di gestione degli appalti. Per questo l’Amministrazione si impegna e si è già impegnata: • almeno una volta all’anno, in concomitanza con il confronto sul Bilancio Preventivo del Comune a svolgere un confronto-preventivo sulle opere e i servizi che la PA intende appaltare, il numero degli appalti di servizi in scadenza nell’anno successivo, le indicazioni dei bandi di gara, l’importo, le modalità di finanziamento dell’opera; • ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoroinserire nei capitolati, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite criteri di valutazione delle offerte economicamente vantaggiose e nei bandi di gara, clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e punteggi, sub in applicazione alla Legge 163/06 art.2 (Codice appalti) e suo Regolamento attuativo artic.138 e 283; • al fine di sicurezza permettere un controllo sulle ditte in appalto, dopo la stipula del lavoro, pertinenti al settore contratto di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopraappalto, e si rende immediatamente prima dell'inizio delle attività previste dal contratto stesso, rendere disponibile alle XX.XX la denominazione e la ragione sociale dell’impresa aggiudicataria e di quelle in subappalto, indirizzo della sede legale, l’offerta aggiudicataria, il CCNL applicato al personale; • ad indire incontri incontro con tra le XX.XX e la PA in caso di problematiche sopraggiunte tra l’impresa e i lavoratori in occasioni di cambio di appalto, per questioni legate alla Salute, alla Sicurezza, per problemi legati alla errata applicazione del contratto di riferimento, per la procedura mancata o non regolare corresponsione della retribuzione, ed in ogni caso di informazione violazione del protocollo appalti stipulato tra le XX.XX e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservail Comune.
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Samples: Accordo Sul Bilancio Preventivo 2011
Appalti. Gli I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di servizi ad Aziende terze trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa. Saranno invece appaltate le operazioni di manutenzione ordinaria continuativa che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche devono essere necessariamente svolte al di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela fuori dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni normali turni di lavoro, per le quali sia accertata, previo esame con le R.S.U., l'impossibilità di effettuarle con personale in forza in azienda nei contratti particolari turni all'uopo predisposti. Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza, alla migliore utilizzazione degli impianti e al miglioramento delle condizioni ambientali, per gli la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza si dovrà tenere conto delle disposizioni contrattuali collettivecaratteristiche di programmabilità delle attività stesse, oltre che della piena utilizzazione delle norme sulle assicurazioni sociali e attrezzature, del carattere di sicurezza continuità del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio anche in impianti diversi, nonché delle medesime Aziende. Per quanto riguarda esigenze che le attività di intermediazione finanziaria manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e quelle intrinsecamente ordinate luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi. Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice. I contratti di appalto continuativi svolti in azienda saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative e funzionali a tale intermediazioneda economicità gestionali che, su richiesta delle R.S.U. potranno formare oggetto di verifica con la Direzione. Restano, comunque, salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad enti attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante. Nei casi di attività affidate con contratti di appalto continuativi saranno comunicate alle R.S.U. le eventuali variazioni inerenti i soggetti appaltatori di tali attività. Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico, cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche e di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione al rumore. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a società esterni all’area contrattuale lavoratori autonomi, verifica l'idoneità tecnico-professionale di tali soggetti e fornisce informazioni sia sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. I lavoratori d'aziende appaltatrici operanti in azienda possono concernere soltanto fruire dei servizi aziendali (mense, servizi di pronto soccorso, servizi igienici) con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice. Le Direzioni degli stabilimenti con più di 70 dipendenti informeranno periodicamente le R.S.U. sulla natura delle attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare conferite in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservaappalto.
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Appalti. Gli appalti 1 Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati a livello comunitario le Parti intendono definire un sistema che, a partire dai processi di selezione degli appaltatori consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare, valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale delle imprese.
2 Conseguentemente le aziende inseriranno nei contratti di appalto e verificheranno l’esistenza in eventuali contratti di subappalto, di clausole inerenti la previsione dell’osservanza degli obblighi derivanti da norme di legge nonché dai contratti collettivi di lavoro.
3 A tal fine i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso la certificazione INPS ed INAIL.
4 In coerenza con il regolamento ENAC in vigore sulla “certificazione dei prestatori di servizi ad Aziende terze che non applicano aeroportuali di assistenza a terra”, l’operatore certificato garantisce il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competentipossesso, da parte delle Banche del subappaltatore, di Credito Cooperativostandard corrispondenti a quelli propri e necessari alla certificazione stessa, con particolare riguardo ai requisiti richiesti dal citato regolamento, riguardanti gli standard di sicurezza,l’addestramento, la qualità e la tutela ambientale e gli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e di sicurezza sul lavoro.
5 Coerentemente con le linee strategiche contenute nella premessa/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende ambito di cui all’art. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nei contratti per le Parti riconoscono l’esigenza di evitare gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall’utilizzo improprio dell’istituto dell’appalto.
6 I lavoratori di aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettivedi servizi operanti in azienda potranno fruire, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e compatibilmente con la disponibilità di sicurezza del lavorostrutture, pertinenti al settore dei servizi di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare emensa, ove occorraesistenti, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche previa opportune intese tra la società di erogazione del servizio e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserval’azienda appaltatrice.
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Appalti. Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano Le parti stipulanti il presente contratto vanno comunicati: − confermano la necessità che le potenzialità produttive interne alle Organizzazioni sindacali localiaziende vengano utilizzate in modo da ottenere la migliore razionalizzazione ed ottimizzazione, tramite le Federazioni competentie che il ricorso a forme di appalto e decentramento produttivo venga effettuato considerando, da parte comunque, l'opportunità di privilegiare l'utilizzo delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b)risorse interne. Allo scopo di consentire una più efficace realizzare e garantire la tutela dei lavoratori per quanto concerne interessati all'appalto circa il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni lavoro, le aziende si impegnano ad attuare tutti i meccanismi necessari affinché le ditte appaltatrici e subappaltatrici osservino le norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono, e quelle relative alla tutela del lavoro, non avvalendosi di imprese che non ottemperino agli obblighi di legge. Con la finalità di assicurare la migliore qualità del servizio e, nel contempo, garantire il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, coerentemente con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritaria la definizione di un sistema che consenta di contrastare l'insorgere di forme di lavoro irregolare o non dichiarato. A tal fine le aziende che ricorrono agli appalti in sede di stipula dei contratti riporteranno clausole che prevedano il rispetto delle normative vigenti, da parte delle imprese appaltatrici. Inoltre, con riferimento ai temi relativi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro le aziende si impegnano a prevedere nei contratti di appalto specifiche clausole volte a verificare che le società appaltatrici osservino tutte le disposizioni di cui al DLgs n 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche, nonché, alle normative in materia di tempo in tempo vigenti e dei contratti collettivi del settore di appartenenza (per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite le produzioni radiotelevisive il ccnl è quello siglato dalle parli firmatarie del presente contratto, per tutte le altre attività i ccnl stipulati con le OOSS comparativamente maggiormente rappresentative). Le aziende prevedranno altresì clausole che obblighino per una verifica in corso d'opera di tutte le Aziende appaltatrici condizioni di cui sopra e l'affermazione del principio per cui le imprese inadempienti saranno sanzionate economicamente sino ad arrivare alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettivecancellazione dall'elenco dei fornitori. Le aziende forniranno semestralmente alle OOSS firmatarie, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali dati aggregati relativi alla quantità, tipologia e localizzazione degli appalti/subappalti così come previsto in tema di informative aziendali e di sicurezza gruppo, all'art 4 del lavoropresente ccnl in materia di appalti. Le parti, pertinenti al settore riconoscendo la necessità di attività proprio una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalti tecnici strutturali e di lunga durata, in presenza di richiesta delle medesime AziendeSegreterie nazionali delle OOSS stipulanti il presente ccnl, l'impresa committente convocherà un incontro entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Per quanto riguarda L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari ragioni della decisione ed eventualmente individuare possibilità per gestire e/o accessoriefavorire la soluzione dei problemi occupazionali. L’Azienda Le aziende che decide partecipano alla produzione di un appalto programma saranno citate nei titoli di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali coda del programma stesso, se presenti. Le parti concordano di cui sopraistituire una specifica Commissione paritetica di studio composta da tre componenti per ciascuna delle parti stipulanti che si riunirà entro sei mesi, e si rende immediatamente disponibile per con il compito di verificare la procedura possibilità di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare eintegrare le informazioni dei titoli di coda, ove occorrapresenti, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservariferimento all'apporto degli operatori interessati.
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Appalti. Gli appalti 1) Non potranno essere date in appalto attività a carattere continua- tivo strettamente connesse alle peculiarità produttive dell’azienda. Cooperative di facchinaggio potranno essere utilizzate esclusiva- mente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e ministeriali.
2) In ogni caso, i Consorzi si impegnano a non promuovere la costitu- zione di cooperative tra dipendenti per l’appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi.
3) Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese di servizi ad Aziende terze ope- ranti con propri mezzi per conto terzi in relazione alle necessità che non applicano si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell’intensità del lavoro, dando preventiva comunicazione dei relativi contratti di appalto alle R.S.U. le quali potranno esprimere il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali localiloro parere in proposito per valutare eventuali soluzioni alternative.
4) Ai capitolati di appalto dovrà essere allegato un documento sulla valutazione dei rischi, tramite redatto congiuntamente con le Federazioni competentiimprese ap- paltatrici nel quale riportare le misure adottate per eliminare even- tuali interferenze tra le attività svolte dal Consorzio e quelle dell’im- presa appaltatrice, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto ferme restando le reciproche responsabilità.
5) Nei capitolati d’appalto saranno inserite norme che impegnino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi previsti ad esse derivanti dalle norme di legge in materia di prestazioni di lavoroassicurativa e previdenziale, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali d’igie- ne e di sicurezza del lavoro, pertinenti nonché al rispetto delle norme contrat- tuali disciplinanti il settore merceologico di appartenenza.
6) Non si considera appalto la gestione di attività proprio delle medesime Aziendeda parte di coopera- tive di produttori agricoli. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto Le norme di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali presente articolo non riguardano i contratti di agenzia, di trasporto delle merci e gli accordi con le officine convenzio- nate per fornire l’assistenza in garanzia o alle rappresentanze sindacali aziendali riparazioni di cui sopramacchine e at- trezzi, e si rende immediatamente disponibile purché tali officine o le imprese di trasporto non eseguano esclu- sivamente lavoro per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso conto del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservaConsorzio.
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Appalti. Gli appalti 1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti, condividendo che le relazioni industriali devono favorire l'assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali localiclausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, tramite assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell'appalto, attraverso le Federazioni competenticertificazioni INPS e INAIL, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell'appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle Banche aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell'appaltatore in materia di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendaliappalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l'applicazione del presente contratto da parte delle Aziende ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell'ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell'attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente c.c.n.l. o di un c.c.n.l. ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell'appaltante e dell'appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d'impresa; - assenza, all'atto della stipula o dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui all’artal primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. 8In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all'appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
7. Negli incontri di cui all'art. 1, lettera E) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma primo20, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela le aziende forniranno alle R.S.U. dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.
8. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.
9. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
10. Le parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto nel settore del customer care, in presenza di richiesta delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. l'impresa committente convocherà un incontro entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti approfondire le ragioni della decisione e individuare le eventuali possibilità per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari gestire e/o accessoriefavorire la soluzione dei problemi occupazionali.
11. L’Azienda che decide Le parti convengono sulla costituzione di un Organismo paritetico nazionale con la missione di monitorare l'andamento complessivo delle dinamiche di mercato relative alle attività di customer care conferite in appalto nell'ambito del settore e di verificare il rispetto dei principi di cui al presente articolo anche per il tramite di raccomandazioni indirizzate ai soggetti giuridici interessati. In sede di definizione del regolamento, entro il mese di giugno 2013, saranno definiti i dati necessari per l'operatività dell'Osservatorio stesso.
12. In occasione del primo rinnovo del c.c.n.l. le parti, anche alla luce delle risultanze del lavoro dell'Organismo paritetico di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali e delle significative esperienze aziendali, valuteranno l'opportunità di confermare l'impianto di cui sopraai precedenti commi, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservaeventualmente individuando adeguamenti consoni all'esperienza maturata.
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Appalti. Gli appalti di servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendali, da parte delle Aziende di cui all’art. 8, comma primo, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela delle lavoratrici e dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. In in appalto e fornirà loro dettagliate informazioni sui destinate a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Previa intesa tra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice, il personale i lavoratori di q fruire, se già esistenti, dei servizi di mensa, Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto alto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata motivata, con le modalità di cui al primo comma, alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici venticinque diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda giorniienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi cinque tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riserva.
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Appalti. Gli appalti Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali localiclausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, tramite assicurative ed antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le Federazioni competenticertificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle Banche aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendaliappalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle Aziende ditte appaltatrici. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche attinenti all’appalto di servizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Negli incontri di cui all’art. 81 lettera E) o, in alternativa, di cui all’art. 3, comma primo17, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela le aziende forniranno alle Rsu dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto. Le aziende richiederanno agli appaltatori di prestazioni comunicare semestralmente l’elenco delle eventuali aziende subappaltatrici. I lavoratori dipendenti di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali operanti presso l’azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l’azienda appaltante e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservaazienda appaltatrice.
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Appalti. Gli appalti Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le parti considerano prioritario definire un sistema che consenta di contrastare l’insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali localiclausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, tramite assicurative ed antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell’appalto, attraverso le Federazioni competenticertificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell’appaltante. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle Banche aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell’appaltatore in materia di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendaliappalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committent i considereranno tra i criteri prioritari di scelta l’applicazione del presente contratto da parte delle Aziende ditte appaltatrici. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche attinenti all’appalto di servizio ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Negli incontri di cui all’art. 81 lettera F) o, in alternativa, di cui all’art. 3, comma primo20, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela le aziende forniranno alle RSU dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto. Le aziende richiederanno agli appaltatori di prestazioni comunicare semestralmente l’elenco delle eventuali aziende subappaltatrici. I lavoratori dipendenti di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali operanti presso l’azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra l’azienda appaltante e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari e/o accessorie. L’Azienda che decide un appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservaazienda appaltatrice.
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Appalti. Gli Art. 16.
1. Le Associazioni Cooperative, consapevoli della rilevanza economica e sociale che assume il problema degli appalti anche in rapporto alle prospettive di un diverso sviluppo produttivo del paese, convengono sulla necessità di addivenire ad una migliore disciplina degli eventuali contratti di appalto di opere e/o servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali locali, tramite le Federazioni competenti, saranno stipulati da parte delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendalicooperative, in modo da parte contemperare sempre più efficacemente le esigenze delle Aziende cooperative stesse con i legittimi interessi dei lavoratori.
2. In base a questa premessa - ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all’artalla legge 23.10.60 n. 1369, in base alla quale sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda - le parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. 8A tale proposito, comma primole direzioni delle cooperative appaltanti informeranno preventivamente le RSU sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
3. Ove possibile, lettera b)le imprese appaltatrici devono essere scelte fra le cooperative di servizi.
4. Allo scopo Le concessioni di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari opere e/o accessorieservizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale.
5. L’Azienda Di norma sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti, i lavori di pulizia e di facchinaggio, che decide un vengono svolti in via continuativa e che siano tali da consentire la piena utilizzazione, anche in mansioni diverse, delle prestazioni lavorative giornaliere dei lavoratori.
6. I contratti di appalto di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali di cui sopra, e si rende immediatamente disponibile per stipulati prima del presente accordo, restano in vigore fino alla loro scadenza. Comunque, resta esclusa dalla presente disciplina la procedura manutenzione degli impianti detenuti in locazione e/o impianti di informazione e consultazionemanutenzione esclusiva delle ditte fornitrici.
7. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in attoPer gli altri casi di appalto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimentoi trasporti, si darà luogo ad incontri in particolare, anche agli interventi sede aziendale per la riqualificazionericercare, ove occorrano cambiamenti di mansionipossibile, adeguate soluzioni.
8. La procedura ha la durata stipulazione dei contratti di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto comma, le Organizzazioni sindacali nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscere i motivi, informare la Federazione italiana che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari per opere e/o accessorie servizi sarà subordinata all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui sopraesse appartengono, fino al compimento del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive delle norme previdenziali e antinfortunistiche nonché degli obblighi ad esse derivanti dalla legge 20.5.70 n. 300 e delle altre leggi in materia di lavoro.
9. I lavoratori delle ditte appaltatrici che svolgono la loro attività con riservacarattere continuativo presso le cooperative appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
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Appalti. Gli appalti (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l'assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:
a) contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.
2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi ad Aziende terze che non applicano il presente contratto vanno comunicati: − alle Organizzazioni sindacali localiclausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, tramite assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell'appalto, attraverso le Federazioni competenticertificazioni INPS e INAIL, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell'appaltante.
3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle Banche aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell'appaltatore in materia di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane; − alle rappresentanze sindacali aziendaliappalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltanti inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.
4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l'applicazione del presente contratto da parte delle Aziende ditte appaltatrici.
5. Gli appalti nell'ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell'attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati: - consistenza imprenditoriale dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini; - assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula; - applicazione del presente c.c.n.l. o di un c.c.n.l. ad esso complessivamente equivalente; - presenza di un codice etico aziendale dell'appaltante e dell'appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d'impresa; - assenza, all'atto della stipula o dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità. Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui all’artal primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.
6. 8In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all'appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.
7. Negli incontri di cui all'art. 1, lettera E) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma primo20, lettera b). Allo scopo di consentire una più efficace tutela le aziende forniranno alle R.S.U. dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.
8. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.
9. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
10. Le Parti - riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento - si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto nel settore del Customer Care, in presenza di richiesta delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente c.c.n.l. l'Impresa committente convocherà un incontro entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, nei contratti approfondire le ragioni della decisione e individuare le eventuali possibilità per gli appalti suddetti vanno sempre inserite apposite clausole che obblighino le Aziende appaltatrici alla osservanza delle disposizioni contrattuali collettive, oltre che delle norme sulle assicurazioni sociali e di sicurezza del lavoro, pertinenti al settore di attività proprio delle medesime Aziende. Per quanto riguarda le attività di intermediazione finanziaria e quelle intrinsecamente ordinate e funzionali a tale intermediazione, gli appalti ad enti o a società esterni all’area contrattuale possono concernere soltanto attività complementari gestire e/o accessoriefavorire la soluzione dei problemi occupazionali.
11. L’Azienda che decide Le Parti convengono sulla costituzione di un Organismo paritetico nazionale con la missione di monitorare l'andamento complessivo delle dinamiche di mercato relative alle attività di Customer Care conferite in appalto nell'ambito del settore e di verificare il rispetto dei principi di cui al presente articolo anche per il tramite di raccomandazioni indirizzate ai soggetti giuridici interessati. In sede di definizione del Regolamento, entro il mese di giugno 2013, saranno definiti i dati necessari per l'operatività dell'Osservatorio stesso.
12. In occasione del primo rinnovo del c.c.n.l. le Parti, anche alle luce delle risultanze del lavoro dell'Organismo paritetico di cui al precedente comma ne dà comunicazione motivata alle e delle significative esperienze aziendali, valuteranno l'opportunità di confermare l'impianto di cui ai precedenti commi, eventualmente individuando adeguamenti consoni all'esperienza maturata. La legge n. 11/2016, all'art. 1, comma 10 dispone che "In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle Organizzazioni sindacali locali o alle rappresentanze sindacali aziendali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In forza dell'espresso richiamo ai contratti collettivi nazionali di cui sopralavoro contenuto nell'art. 1, e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione. La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all’affidamento dell’appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione, ove occorrano cambiamenti di mansioni. La procedura ha la durata di quindici diciotto giorni, al termine dei quali l’Azienda può rendere operativa la decisione. Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l’Azienda ha dato la comunicazione di cui al quarto sesto commacomma 10 della legge n. 11/2016, le Organizzazioni sindacali nazionali possono parti, nel darsi atto dell'immediata applicabilità della suddetta procedura e del conseguente e necessario aggiornamento dell'art. 53, commi da 10 a loro volta12, ove ritengano del vigente contratto collettivo nazionale di riconoscere i motivilavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito c.c.n.l. TLC) in relazione alle specifiche previsioni per il settore del customer care, informare la Federazione italiana convengano che considerano l’appalto deciso dall’Azienda non corrispondente alle norme contrattualiil presente accordo confluirà all'interno della stesura finale del c.c.n.l. TLC, indicandone le ragioni e sollecitando l’avviamento di una procedura di esame e confronto che deve esaurirsi entro i successivi dodici quindici giorni. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui sopra. L’Azienda la quale abbia deliberato di indire appalto concernente attività complementari e/o accessorie di cui sopra, fino al compimento all'esito del termine della procedura prevista non sottoscrive contratti relativi a tale appalto o sottoscrive con riservarinnovo dello stesso.
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