Contratti sotto soglia. L’art. 36 prevede disposizioni sostitutive di quelle contenute negli artt. 121-125, del d.lgs. n. 163/2006, tra cui va segnalato l’art. 121, comma 1, che specifica puntualmente quali articoli del codice si applicano in via diretta agli appalti sotto soglia L’art. 36 non risulta coerente con il criterio direttivo contenuto nella lett.
Contratti sotto soglia b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; Per acquisti di beni e servizi sotto-soglia rimane ferma la disciplina sull’obbligo di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, c.450, L.296/2006) Contratti sotto soglia
Contratti sotto soglia. PARTE II
Contratti sotto soglia. Viene espressamente estesa agli affidamenti sotto-soglia l’applicazione di alcune norme del Codice, espressione di principi generali: si tratta degli articoli 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interessi). Il Decreto Correttivo introduce, altresì, la precisazione che il principio di rotazione si riferisce agli “inviti” e agli “affidamenti”, e prevede la facoltà, per le stazioni appaltanti, di applicare le disposizioni di cui all’articolo 50 (clausole sociali)3. In un’ottica di semplificazione degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, il Decreto Correttivo ha, da un lato, eliminato la necessità di “adeguata motivazione”; dall’altro lato, ha precisato che l’affidamento non deve necessariamente avvenire previa consultazione di due o più operatori economici. A prescindere dai dubbi circa l’effettiva utilità della previsione dell’onere di adeguata motivazione contenuta nella precedente disposizione, posto che ogni provvedimento adottato dalla stazione appaltante, ivi compreso l’affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro, dovrebbe essere motivato, in conformità ai principi generali dell’azione amministrativa (legge 241/1990), giova osservare che l’ANAC era intervenuta sul tema, precisando che l’onere motivazionale in parola poteva intendersi soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici4. L’intervento del Decreto Correttivo sul punto solleva, dunque, l’esigenza di un allineamento delle linee guida dell’ANAC rispetto alla nuova formulazione della norma. Resta naturalmente inteso che la scelta dell’operatore economico dovrà continuare ad essere motivata alla luce della normativa vigente (legge 241/1990) e sulla base di quanto previsto dalle linee guida dell’ANAC, che richiedono alla stazione appaltante di dare comunque conto, all’atto dell’affidamento:
(i) del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente;
(ii) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; (iii)di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;
(iv) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 2 Art. 29, comma 1, Codice.
Contratti sotto soglia. […] 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
Contratti sotto soglia. […] c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
Contratti sotto soglia. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.
Contratti sotto soglia. Alle gare e ai contratti sotto soglia si applicano i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e pubblicità già definiti nell’articolo 30 ma anche quello di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Fermo restando il ricorso alle centrali di committenza e l’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti e fatta sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie (i cui termini possono comunque essere ridotti fino alla metà), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie secondo modalità differenziate per classi di importo. In particolare: - per i contratti, al netto dell’IVA, di importo inferiore a € 40.000, mediante l’affidamento in via diretta: - per i contratti al netto dell’IVA, di importo pari a per i lavori da € 40.000 a € 150.000 e per le forniture e i servizi da € 40.000 a € 209.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; - per i contratti di lavori, al netto di IVA, di importo da € 150.000 a € 1.000.000 mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; - per contrati di lavori, al netto di IVA, di importo da € 1.000.000 a € 5.225.000 tramite procedure ordinarie. Le stazioni appalti per le aggiudicazioni fino a € 150.000 verificano i requisiti di carattere generale, mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici, quelli economici - finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara. Se si è fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario, pur potendo comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua interamente procedure di scelta del contraente, avvalendosi di Consip. L'AN...
Contratti sotto soglia. 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)
1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
Contratti sotto soglia. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: