Garanzia provvisoria e definitiva Clausole campione

Garanzia provvisoria e definitiva. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice r...
Garanzia provvisoria e definitiva. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore della concessione. Il GESTORE si impegna, in riferimento all’art. 103 della legge n. 50 del 2016, a costituire entro la stipulazione del contratto un fondo di garanzia pari almeno al 10% dell’ammontare del valore dell’appalto, riducibile del 50% nel caso la Gestore sia in possesso ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La certificazione deve essere specifica per la società che presenta la domanda, non sono ritenute valide estensioni di detta certificazione a società controllate o controllanti o semplicemente affiliate. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e si intende a favore dell’istituto a valere fino a quindici giorni successivi all’intera durata del contratto. La garanzia verrà fornita sotto forma di fideiussione e verrà liberata dopo 15 gg dalla cessione del servizio di fornitura.
Garanzia provvisoria e definitiva. I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni. La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, quindi, contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Garanzia provvisoria e definitiva. La garanzia provvisoria non viene richiesta in applicazione dell’art. 1, comma 4 del D.L. 16.07.2020 n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale – pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7. Acer ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di...
Garanzia provvisoria e definitiva. Qualora la Stazione Appaltante lo preveda nella documentazione del Bando di gara, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", il cui importo e modalità di costituzione saranno stabilite dalla Stazione Appaltante nel bando di gara o nella lettera d’invito, secondo le disposizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria è pari al 2% per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Qualora la Stazione Appaltante lo preveda nella documentazione del Bando di gara, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", secondo le previsioni di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’Art. 103 comma 9 del Codice dei contratti. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Garanzia provvisoria e definitiva. Articolo 17 – Cancellazione dei servizi richiesti Articolo 18 – Danni agli autobus
Garanzia provvisoria e definitiva. GARANZIA PROVVISORIA Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
Garanzia provvisoria e definitiva. 1. Il concorrente per partecipare alla gara deve presentare una garanzia provvisoria, secondo le norme previste dall’art. 93 CCP, di € 10.209,95 (Euro diecimiladuecentosei/95)
Garanzia provvisoria e definitiva. 1. A corredo dell’offerta dovrà essere effettuata una garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari al 2% del valore massimo stimato pari a € 4.292,66.
Garanzia provvisoria e definitiva. A corredo dell’offerta dovrà essere prodotto una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del prezzo posto a base di gara con le modalità di cui all’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo posto a basa di gara ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva, nel limite dell’importo massimo garantito, nei casi previsti al comma 2 del citato art. 103.