GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA Clausole campione

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, denominata “garanzia provvisoria”, operante a garanzia dell’affidabilità dell’offerta. Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della fornitura per l’intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l’importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per la garanzia provvisoria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell’ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata. La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La garanzia decorrerà dalla stipula del contratto e dovrà avere termine 6 (sei) mesi dalla scadenza del contratto. Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del corrispettivo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione come indicato nella lettera di invito. L’offerta è altresì corredata dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria prestata. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, allegando la scansione del certificato firmata digitalmente. LA ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. La cauzione definitiva si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà indicato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Ruinas” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunica...
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, l’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, da parte delle imprese concorrenti, deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori a base d’appalto, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e comunque secondo le modalità di cui ai comma 2 e 3 del richiamato art. 93. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, dovrà obbligatoriamente fornire, alla Stazione appaltante al momento della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la suindicata percentuale della cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata nei modi e termini previsti dal suddetto articolo 103 del D.lgs. 50/2016; lo svincolo progressivo della cauzione in corso d’opera, nei termini e per le entità previste dalla normativa sopra richiamata, è automatico e pertanto non necessita di benestare del committente. Detta garanzia definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Si applica integralmente quanto previsto dall’articolo 103 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016. La mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione dell’affidamento dei lavori e l’incameramento della garanzia provvisoria. Qualora le garanzie di cui al presente articolo siano costituite con garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, le stesse dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la loro operatività entro 15 giorni a semplice r...
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni. La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, quindi, contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. A corredo dell’offerta dovrà essere prodotto una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del prezzo posto a base di gara come stabilito all’art. 9 del disciplinare. L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del valore della concessione. Il GESTORE si impegna, in riferimento all’art. 103 della legge n. 50 del 2016, a costituire entro la stipulazione del contratto un fondo di garanzia pari almeno al 10% dell’ammontare del valore dell’appalto, riducibile del 50% nel caso la Gestore sia in possesso ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. La certificazione deve essere specifica per la società che presenta la domanda, non sono ritenute valide estensioni di detta certificazione a società controllate o controllanti o semplicemente affiliate. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e si intende a favore dell’istituto a valere fino a quindici giorni successivi all’intera durata del contratto. La garanzia verrà fornita sotto forma di fideiussione e verrà liberata dopo 15 gg dalla cessione del servizio di fornitura.
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base d’asta costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del D. Lgs.. 50/2016 e s.m.i. ed a corredo dell’offerta. Alla sottoscrizione del contratto l’Impresa Aggiudicataria, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, dovrà presentare una garanzia/cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. Articolo 17 – Cancellazione dei servizi richiesti Articolo 18 – Danni agli autobus
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. GARANZIA PROVVISORIA Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente.
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA. 1. A corredo dell’offerta dovrà essere effettuata una garanzia provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di importo pari al 2% del valore massimo stimato pari a € 4.292,66. 2. L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.