Common use of Apprendistato di alta formazione e di ricerca Clause in Contracts

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori di lavoro pubblici e privati possono assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori registrate, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza delle predette regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 2 contracts

Samples: Riforma Dei Contratti E Dei Rapporti Di Lavoro, Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori Possono essere assunti in tutti i settori di lavoro attività, pubblici e privati possono assumere o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi rela- tivi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo all’ar- ticolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri mi- nistri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno, anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superioresuperiore o di un di- ploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di matu- xxxx professionale all’esito del corso annuale integrativo. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione l’istitu- zione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all’artico- lo 46, comma 1. Il suddetto protocollo stabilisce stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavorolavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all’articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. I principi e le modalità di attribuzione dei crediti formativi sono definiti con il decreto di cui all’articolo 46, com- ma 1. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’isti- tuzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale. 3. Per le ore di formazione svolte nella istituzione for- mativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo re- tributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi. 4. La regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto periodo di apprendistato ap- prendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome auto- nome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoria- li dei datori di lavoro e dei lavoratori registratecomparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tra- sferimento tecnologico. 5. In assenza delle predette regolamentazioni regionali e provincialidi cui al comma 4, l’attivazione dei contratti di apprendistato dell’apprendistato di alta formazione forma- zione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate sti- pulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni associazio- ni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato, Legislative Decree

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori Possono essere assunti in tutti i settori di lavoro attività, pubblici e privati possono assumere o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché nonch è per il praticantato per l’accesso l'accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti diciotto anni e i 29 ventinove anni, fino al compimento del 30° anno, . Per soggetti in possesso di diploma una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di istruzione secondaria superioreapprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce La regolamentazione e la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto periodo di apprendistato per attività di ricerca ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e BolzanoRegioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori registrateprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza delle predette di regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universitàUniversità, gli istituti tecnici superiori e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratti a Termine E Apprendistato

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori Possono essere assunti in tutti i settori di lavoro attività, pubblici e privati possono assumere o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d.P.C.M. 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti diciotto anni e i 29 ventinove anni, fino al compimento del 30° anno, . Per soggetti in possesso di diploma una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di istruzione secondaria superioreapprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce La regolamentazione e la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto periodo di apprendistato per attività di ricerca ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e BolzanoRegioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori registrateprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza delle predette di regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato dell’apprendistato di alta formazione e di o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universitàUniversità, gli istituti tecnici superiori e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 1 contract

Samples: Apprendistato

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori Possono essere assunti in tutti i settori di lavoro attività, pubblici e privati possono assumere o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti diciotto anni e i 29 ventinove anni, fino al compimento del 30° anno, . Per soggetti in possesso di diploma una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di istruzione secondaria superioreapprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce La regolamentazione e la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto periodo di apprendistato per attività di ricerca ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e BolzanoRegioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori registrateprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza delle predette di regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato dell’apprendistato di alta formazione e di o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universitàUniversità, gli istituti tecnici superiori e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratti a Termine, Di Apprendistato E Di Somministrazione

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori Possono essere assunti in tutti i settori di lavoro attività, pubblici e privati possono assumere o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d.p.c.m. 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti diciotto anni e i 29 ventinove anni, fino al compimento del 30° anno, . Per soggetti in possesso di diploma una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di istruzione secondaria superioreapprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce La regolamentazione e la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto periodo di apprendistato per attività di ricerca ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e BolzanoRegioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori registrateprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza delle predette di regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato dell’apprendistato di alta formazione e di o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le universitàUniversità, gli istituti tecnici superiori e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori di lavoro pubblici e privati possono assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province pro- vince autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori registrate, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza delle predette regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 1 contract

Samples: Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1. I datori Possono essere assunti in tutti i settori di lavoro attività, pubblici e privati possono assumere o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i per la specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso l'accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti diciotto anni e i 29 ventinove anni, fino al compimento del 30° anno, . Per soggetti in possesso di diploma una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di istruzione secondaria superioreapprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce La regolamentazione e la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il protocollo stabilisce il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3. La regolamentazione degli aspetti formativi del contratto periodo di apprendistato per attività di ricerca ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzanoregioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori registrateprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza delle predette di regolamentazioni regionali e provinciali, l’attivazione dei contratti di apprendistato l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni Associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e professionali e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Appears in 1 contract

Samples: Apprendistato

Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 1Anche tale tipologia di apprendistato è oggetto di modifiche finalizzate a consentirne il ricorso in maniera più efficace. I Sostanzialmente invariati settori e limiti anagrafici dei soggetti che possono essere assunti: il contratto può essere stipulato in tutti i settori di attività, dai datori di lavoro sia pubblici e che privati possono assumere con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricercasuperiori, nonché per il praticantato per l’accesso l'accesso alle professioni ordinistiche, ordinistiche i soggetti di età compresa tra i 18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno, anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore. 2superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di istruzione e formazione Tecnica Superiore. Il funzionamento presenta analogie con il contratto di apprendistato di primo livello: il datore di lavoro che intende stipulare un il contratto di apprendistato di cui al comma 1 sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto iscritto, o con l’ente di ricerca, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione dell’Università e della ricerca che stabilisce la durata l’entità e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Il Con il protocollo stabilisce viene stabilito il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro. 3lavoro entro il massimo di sessanta. La formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e, di norma, nei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale. Una novità del nuovo testo, che ricalca quanto previsto per la prima tipologia di apprendistato, riguarda l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per quanto attiene la parte di formazione svolta nella istituzione formativa, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta se avesse lavorato. La regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzanoregioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori registrateprestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In Tuttavia, in assenza delle predette regolamentazioni regionali e provincialiregionali, l’attivazione dei contratti di apprendistato l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e di o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblicaricerca.

Appears in 1 contract

Samples: Legislative Decree