Common use of Arbitrato irrituale Clause in Contracts

Arbitrato irrituale. Anche in tal caso la preclusione a future contestazioni delle parti viene ottenuta per il tramite della compressione, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della norma applicabile al merito della controversia (da ultimo Xxxx. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114), né per errore di fatto nella valutazione delle prove (tra molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivo, e di un effetto così ampio, tanto più come conseguenza di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione delle questioni. Potrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspetti:  assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che le parti sottopongano al perito.  mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad es., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto:  la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12;  la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non sono pregiudicati dalla determinazione dell’arbitro, non essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 7 comma 7 Schema). La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione in più: sono terzi oppure parti della procedura di arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-ter c.p.c. concede ? In conclusione, sull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che lo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al riconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.

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Samples: Schema Di Decreto Interministeriale

Arbitrato irrituale. Anche Glossario Condizioni di Assicurazione • Norme che regolano l’Assicurazione Infortuni / R.C.T. / Assistenza • Condizioni Particolari • Condizioni Speciali • Norme per la liquidazione dei sinistri • Norme che regolano l’Assicurazione in tal caso la preclusione generale • Norme di legge richiamate in polizza Gentile Cliente, siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a future contestazioni delle parti viene ottenuta UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per il tramite della compressione, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”concludere. Per stabile giurisprudenza maggiore chiarezza, precisiamo che: - la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP; - il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di legittimitàassicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa si rinvia al sito xxx.xxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla Sezione Chi siamo/UnipolSai Assicurazioni/Aggiornamento Fascicoli informativi. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche del fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative. Per ogni chiarimento, il lodo arbitrale irrituale non Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è impugnabile a disposizione per errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della norma applicabile al merito della controversia (da ultimo Xxxx. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114), né per errore di fatto nella valutazione delle prove (tra molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivo, e di un effetto così ampio, tanto più come conseguenza di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione delle questioni. Potrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspetti:  assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che darLe tutte le parti sottopongano al perito.  mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad es., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto:  la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12;  la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non sono pregiudicati dalla determinazione dell’arbitro, non essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 7 comma 7 Schema)risposte necessarie. La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione Nota informativa si articola in più: sono terzi oppure parti della procedura di arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-ter c.p.c. concede ? In conclusione, sull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che lo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al riconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.tre sezioni:

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Samples: Contratto Di Assicurazioni

Arbitrato irrituale. Anche Le controversie di natura veterinaria sull’indennizzabilità del Sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell’Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre veterinari, nominati uno per parte e il terzo dai veterinari designati di comune accordo o, in tal caso la preclusione a future contestazioni contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Veterinari che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio veterinario risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti viene ottenuta per il tramite sostiene le spese del proprio veterinario mentre quelle del terzo veterinario sono a carico della compressioneparte soccombente. Le decisioni del collegio veterinario sono prese a maggioranza di voti, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti con dispensa da ogni formalità di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della norma applicabile al merito della controversia (da ultimo Xxxx. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114), né per errore di fatto nella valutazione delle prove (tra molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivolegge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso Società e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l’indennizzabilità del Sinistro. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un effetto così ampioverbale redatto in due copie, tanto più come conseguenza una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei veterinari non la sottoscrive. Le decisioni del collegio veterinario sono vincolanti per le parti anche se uno dei veterinari si rifiuti di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione delle questionifirmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Potrebbero, NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Provider Recapiti Servizio UNISALUTE Numero verde: 800 100258 in linea teorica, essere tenuti distinti due aspettiItalia Numero urbano:  assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà +00 000 0000000 se all’estero Invio documentazione del bene eSinistro: UniSalute S.p.A. - Rimborsi UnipolSai c/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugiCMP BO – Xxx Xxxxxxx 00 – 40131 Bologna Prestazioni di ASSISTENZA per: • Consulenza veterinaria • Informazioni su cliniche e ambulatori veterinarie, farmacie, pensioni per animali, scuole di addestramento, etc. • Informazioni su pensioni per Animali e rimborso delle spese a seguito di una cognizione sommaria attivazione garanzia assistenza dell’Animale in pensione Supporto tecnico per UNIBOX PETs (corretto funzionamento del dispositivo) attivo nei seguenti orari: • Lunedì – Venerdì (8.00 – 20.00) • Sabato (8.00 – 14.00) esclusi festivi Garanzie Spese veterinarie e Spese funerarie, attivo nei seguenti orari: • Lunedì – Venerdì (8.00 – 20.00) • Sabato (8.00 – 14.00) esclusi festivi ARAG Telefono: 000 0000000 Fax per invio nuove denunce di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che le parti sottopongano al perito.  mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad esSinistro: 000 0000000 Fax per invio successiva documentazione relativa alla denuncia di Sinistro: 045 8290449 e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx Denuncia di Sinistro della garanzia TUTELA LEGALE (Sezione Tutela Legale) NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA Testo articoli del Codice Civile e del Codice di Procedura Penale richiamati nel contratto., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto:  la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12;  la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non sono pregiudicati dalla determinazione dell’arbitro, non essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 7 comma 7 Schema). La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione in più: sono terzi oppure parti della procedura di arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-ter c.p.c. concede ? In conclusione, sull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che lo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al riconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.

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Samples: Assicurazione Multirischi Per Animali Domestici

Arbitrato irrituale. Anche in tal caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e la preclusione Società sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia la Società possono chiedere di demandare la questione a future contestazioni un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L’Assicurato e la Società contribuiscono ciascuno alla metà delle parti viene ottenuta spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per il tramite della compressioneproprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti in linea di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore fatto o di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione può richiedere alla Società stessa il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della norma applicabile procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al merito della controversia reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (da ultimo Xxxxc.d. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. • Glossario • Condizioni di assicurazione Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» AVVERTENZA: per errore effetto di fatto nella valutazione quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle prove (tra molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivo, e di un effetto così ampio, tanto più come conseguenza di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione delle questioni. Potrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspetti:  assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che le parti sottopongano al perito.  mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad es.Assicurazioni Private, le parti in contratto potrebbero impegnarsi clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.ccarico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto:  la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12;  la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non sono pregiudicati dalla determinazione dell’arbitro, non essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 7 comma 7 Schema). La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione in più: sono terzi oppure parti della procedura di arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-ter c.p.c. concede ? In conclusione, sull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che lo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al riconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.

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Samples: Assicurazione Per I Fabbricati Civili

Arbitrato irrituale. Anche in tal per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. In caso la preclusione a future contestazioni delle parti viene ottenuta per il tramite della compressione, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di legittimitàliti transfrontaliere infine, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore di dirittoreclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia per violazione o falsa applicazione individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della norma applicabile procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al merito della controversia reclamante. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (da ultimo Xxxxc.d. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114HOME INSURANCE), né per errore di fatto nella valutazione delle prove (tra molte CassPERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato alla “decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivo, e di un effetto così ampio, tanto più come conseguenza di un procedimento che, nello Schema di D.M., è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione delle questioni. Potrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspetti:  assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che ASSICURAZIONE PERRESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E FIDEIUSSIONE DELLEAZIENDE DI TRASPORTOMERCI VIA TERRA Ai seguenti termini le parti sottopongano attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al perito.  mantenere fermo il diritto delle parti a future controversie, a oggetto restitutorio o risarcitorio, senza preclusioni. Ad es., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto:  la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12;  la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non sono pregiudicati dalla determinazione dell’arbitro, non essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 7 comma 7 Schema). La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione in più: sono terzi oppure parti della procedura di arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-ter c.p.c. concede ? In conclusione, sull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che lo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al riconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.singolare ovvero plurale:

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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale Ed Errori Ed Omissioni

Arbitrato irrituale. Anche in tal caso la preclusione a future contestazioni delle parti viene ottenuta per il tramite della compressione, se non del vero e proprio sacrificio, dei diritti Le controversie di difesa. Non è espressamente previsto che l’arbitrato sia “secondo diritto”. Per stabile giurisprudenza di legittimità, il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della norma applicabile al merito della controversia (da ultimo Xxxx. 13 febbraio 2009 n. 3637; Cass. 19 ottobre 2006 n. 22374; Cass. 15 luglio 2004 n. 13114), né per errore di fatto nella valutazione delle prove (tra molte Cass. 19.8.1992 n. 9654 e da ultimo Cass. 6 febbraio 2009 n. 2988). Quest’effetto preclusivo può allargarsi dalla verifica tecnico-contabile dell’inadempimento qualificato natura medica potranno essere deferite alla decisione delle questioni preliminari sulla esistenza, sulla qualificazione e sulla validità del contratto”, se così prevede il contratto (unilateralmente predisposto dal finanziatore ancorché oggetto di “negoziato individuale”). È da chiedersi se risponda a un canone di giusta proporzionalità la previsione di un effetto preclusivoCollegio Arbitrale composto da tre medici. I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo tra i primi due, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente competenza nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Arbitrale risiede e si riunirà nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico ed è esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di un effetto così ampioviolenza, tanto più come conseguenza dolo, errore o violazione di un procedimento chepatti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, nello Schema di D.M.da redigersi in doppio esemplare, è appena abbozzato, evidentemente ispirato a un canone di sommarietà nella trattazione e istruzione uno per ognuna delle questioniParti. Potrebbero, in linea teorica, essere tenuti distinti due aspettiAvvertenza:  assicurare al finanziatore l’acquisizione della proprietà del bene e/o il legittimo esercizio del mandato a vendere senza indugi, a seguito di una cognizione sommaria di natura eminentemente tecnica che attesti l’esistenza dell’inadempimento qualificato, cognizione eventualmente estesa incidenter tantum alle questioni preliminari che le parti sottopongano al perito.  mantenere resta comunque fermo il diritto delle parti Parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. • P. IVA, CF e iscrizione al Reg. Imprese di Milano: 08916510153 • REA: 1254536 • PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx • Elenco I annesso all’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione: I.00011 • Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989 Centrale Operativa É la struttura di UniSalute S.p.A. costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che, con costi a future controversiecarico della Società, a oggetto restitutorio o risarcitorioè deputata alla gestione delle informazioni relative ai trattamenti ed alle prestazioni previste dall’Assicurazione, senza preclusionial collegamento con le Strutture sanitarie convenzionate ed al supporto Per tutto quanto non diversamente regolato, dell’Assicurato. Ad esvalgono le norme di legge. Si rinvia alla sezione “GLOSSARIO” per gli aspetti riguardanti la terminologia usata., le parti in contratto potrebbero impegnarsi a ritenere avverata la condizione dell’inadempimento qualificato, se l’inadempimento qualificato è accertato tramite consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c., agli effetti dell’art. 11 (trasferimento sospensivamente condizionato) e dell’art. 12 (mandato a vendere). Resterebbero, pur in tal caso, verosimilmente irrisolti alcuni aspetti che indubbiamente lo Schema di D.M. intende risolvere – sia pur per il tramite di draconiani effetti preclusivi – quali, anzitutto:  la stabilità della vendita fatta in esecuzione del mandato ex art. 12;  la sicurezza della successiva circolazione degli immobili oggetto di Clausola marciana, in entrambe le fattispecie (artt. 11 e 12). Ulteriore singolarità di questa procedura di arbitrato irrituale consiste nel coinvolgimento di terzi diversi dalle parti che hanno sottoscritto la clausola compromissoria, ossia di “coloro che hanno diritti anche successivi derivanti da titolo iscritto o trascritto sullo stesso immobile” (art. 6 comma 2 Schema), ai quali l’arbitro deve inviare “gli esiti dell’accertamento eseguito”, i quali hanno facoltà di formulare osservazioni (art. 7 comma 6 Schema), ma che non sono pregiudicati dalla determinazione dell’arbitro, non essendosi impegnati ad accettarla come propria con la sottoscrizione della clausola compromissoria (art. 7 comma 7 Schema). La posizione anfibologica di costoro, per la sua singolarità, richiederebbe forse qualche riflessione in più: sono terzi oppure parti della procedura di arbitrato ? basta ad assumere la veste di parte la scelta di “inviare osservazioni” ? se assumono la veste di parte, perdono conseguentemente i diritti ex art. 2859 c.c., diritti che spettano solo ai terzi “che non hanno preso parte al giudizio” ? hanno facoltà di impugnare il lodo irrituale con i mezzi pur limitati che art. 808-ter c.p.c. concede ? In conclusione, sull’arbitrato. Istituti complicati e farraginosi sono destinati a restare lettera morta. Anzitutto perché il professionista stesso sceglie di non introdurli nella contrattualistica, non avendo una chiara calcolabilità degli effetti ultimi delle sue stesse clausole. Xxxxxx sarebbe dunque che lo Schema di D.M. sopprimesse la parte dedicata all’arbitrato irrituale, limitando i mezzi di accertamento dell’avvenuto avveramento della condizione al riconoscimento fatto dal debitore stesso e alla pronuncia giudiziale.

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