EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento. I premi devono essere pagati alla Società.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza. Il premio iniziale deve essere versato dal Contraente entro e non oltre il 31 Marzo di ciascuna annualità, in base al numero di adesioni raccolte entro il 28 Febbraio ed in funzione ai premi per persona indicati al precedente punto A.6. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell’art. 1901 c.c..
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. Il presente Capitolato di polizza copre i danni conseguenti a sinistri avvenuti successivamente alla decorrenza della polizza stessa. Per le SEZIONI I) "Infedeltà dei dipendenti", IV) "Falsificazione di documenti o titoli" e VII) "Frode attraverso sistemi di elaborazione" le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti scoperti e denunciati durante la vigenza del presente Capitolato di polizza, purché avvenuti non anteriormente a 12 (dodici) mesi, dalla data di effetto della polizza stessa (salvo offerta migliorativa). Si conviene inoltre che, alla scadenza contrattuale, l’Assicurato avrà 6 (sei) mesi di tempo (salvo offerta migliorativa), a partire da tale data per scoprire e denunciare all’Autorità competente ed all’Assicuratore eventuali sinistri che siano avvenuti antecedentemente la cessazione della polizza e che siano compresi tra la data di inizio, o quella dell’eventuale effetto retroattivo convenuto, e quella di cessazione della polizza stessa.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando quanto previsto all’Art.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza del contratto principale, se il premio è stato pagato, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell’avvenuto pagamento.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Si precisa che unicamente per i Soggetti Beneficiari di cui all’allegato 2 (Famigliari del personale tecnico amministrativo e bibliotecario e Famigliari del personale docente dell’Associato/Università degli Studi di Milano), il relativo pagamento del premio dovrà essere corrisposto entro 180 giorni dall’effetto dell’assicurazione. In tale caso, se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 180° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Si precisa inoltre che se dai controlli effettuati dall’Equitalia Spa, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008, risultasse un inadempimento a carico della/e Società, la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento effettivo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. In caso di frazionamento mensile del premio (che è soggetto a preventivo benestare dalla Società) è operante anche quanto previsto all’Art. 6)
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di polizza.
EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono state pagate altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Per le rate successive è concesso un termine di mora di 30 giorni per il versamento di quanto dovuto. Se non viene pagato il premio o la regolazione del premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Per il pagamento del premio (prima rata, regolazione, scadenze successive) effettuato da parte dell’INFN, in deroga all’Art. 1901 del Codice Civile, è concesso un termine di mora di 60 giorni per il versamento di quanto dovuto. Se non viene pagato il premio l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Per quanto riguarda il premio relativo agli assicurati di cui all’Art. 6 lettere a) e b), all’inizio di ciascuna annualità assicurativa l’INFN comunicherà il numero degli assicurati da inserire in copertura e su questa base verrà determinato il premio complessivo, che verrà versato in due rate semestrali secondo le modalità previste al capoverso successivo; per gli ingressi in corso d’anno dei medesimi assicurati, i premi verranno versati in sede di regolazione. Le medesime modalità di versamento dei premi potranno essere adottate anche per i familiari degli assicurati di cui all’Art. 6 lettere a) e b) che segue, qualora la comunicazione ed il versamento dei relativi premi avvenga per il tramite dell’INFN.