Procedure di conciliazione ed arbitrato. 1. Con l’entrata in vigore del CCNQ stipulato il 23 gennaio 2001 sulle procedure di conciliazione ed arbitrato si è completato il quadro normativo previsto dall’art. 69 bis del D. Lgs. 29 del 1993 in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie individuali sul rapporto di lavoro.
2. Le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le procedure previste dall’accordo stesso ovvero dinanzi al soggetto di cui all’art. 59, commi 8 e 9 del predetto decreto, richiamati dall’art. 6, comma 1 lettera c punto b) del CCNL del 7 aprile 1999.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell’accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizioni contenute nell’art. 18 dell’accordo economico collettivo del 1° dicembre 1989.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. 1. Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dipendente si avvale delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del D.lgs. 165 del 30.3.2001.
3. Trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione od ove la conciliazione non riesca, il dipendente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 67 sono impugnabili dinanzi all'organismo di cui all'art. 55, commi 8 e 9 del D.lgs. 165 del 30.3.2001.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. 231 ALLEGATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Art. 61 (Diritti sindacali)
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Premesso che: - ai sensi dell'art. 11, lett. g, della legge di delega 15 marzo 1997 n. 59, il legislatore delegato (d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina, che consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei conflitti individuali e di serie nella materia del lavoro ex art. 409 c.p.c.; - finalità dell'intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzato dai contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro; - in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del lavoro le parti sociali intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, fermo restando quelle già in atto; tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Procedure di conciliazione ed arbitrato. 1. Per tutte le controversie individuali è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. A tal fine il dirigente si avvale delle procedure di conciliazione di cui agli artt. 65 e 66 del decreto legi- slativo n. 165/01.
3. Trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione od ove la conciliazione non rie- sca, il dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria.
4. Ai fini della definizione delle procedure di conciliazione indicate al comma 2 le parti procederanno entro il termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto alla stipula di un apposito accordo inte- grativo regionale quadro.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Le parti stipulanti si riservano di definire procedure di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari. Fino al momento in cui non entreranno in vigore le nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17 dell'accordo economico collettivo del 25 luglio 1989. Arrt. 20 (Decorrenza e durata) Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2002, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto disposto dall'art. 21. Xxx non venga disdetto in forma scritta da una delle parti con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno. In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Procedure di conciliazione ed arbitrato. (Art. 19 ccnl 2002-05)
Procedure di conciliazione ed arbitrato. Vedere art. 11, Parte generale.