Architettura dei sistemi di autenticazione Clausole campione

Architettura dei sistemi di autenticazione. La procedura di autenticazione dell’utente SPID avviene attraverso il colloquio di una serie di componenti applicativi rappresentati nel diagramma seguente. 9 8 Authentication Manager Identity Provider Service Provider
Architettura dei sistemi di autenticazione. La procedura di autenticazione dell’utente SPID avviene attraverso il colloquio di una serie di componenti applicativi rappresentati nel diagramma seguente.
Architettura dei sistemi di autenticazione. La procedura di autenticazione dell’utente SPID avviene attraverso il colloquio di una serie di componenti applicativi rappresentati nel diagramma seguente. Il soggetto titolare della identità digitale (utente) richiede l'accesso ad un servizio collegandosi tramite un browser al portale del fornitore dei servizi (Service Provider) ● Il Service Provider sottopone all'Utente il Form tramite il quale quest'ultimo può effettuare la scelta dell'IdP ● L'Utente sceglie il gestore della identità digitale direttamente dall'elenco proposto ● Il Service Provider, tenendo conto della scelta dell'utente, restituisce al browser dell’utente una richiesta di autenticazione (AuthRequest) contenente eventuali attributi associati al profilo utente(4) ● Il browser reindirizza la richiesta di autenticazione all’IdP ● Al fine di verificare che la richiesta provenga da un Service Provider accreditato, l'IdP consulta il Registro AGID presente nella propria cache ● L'IdP ottiene dal Registro AGID i certificati del Service Provider con i quali verifica l'autenticità del messaggio (che il messaggio appartenga effettivamente a quel Service Provider) e la sua integrità. ● Viene interrogato l'Authentication Manager indicandogli il livello SPID richiesto ● L'Authentication manager risponde con l'elenco delle relative modalità di autenticazione disponibili per l’Utente (nel caso il soggetto abbia, per uno specifico livello di sicurezza, più credenziali di autenticazione) ● L'Identity Provider sottopone all'utente la pagina Web tramite la quale lo stesso potrà autenticarsi con una delle modalità disponibili ● L'Utente dimostra la sua identità utilizzando una delle modalità proposte anche avvalendosi di dispositivi di autenticazione (smart card, OTP, ecc.) ● L'Identity Provider delega la procedura di autenticazione all'Authentication Manager ● L'Authentication manager risponde con l'esito della verifica dell'identità e, in caso di esito positivo, con il codice identificativo SPID ● L'Identity Provider, ottenuto il codice identificativo SPID ne verifica lo stato di validità (revoca, sospensione) consultando il Repository delle Identità Digitali ● L'Identity Provider, dopo la verifica positiva dello stato dell'identità digitale, richiede ed ottiene gli attributi indicati nell'AuthRequest ● L'Identity Provider sottopone all'utente una pagina Web nella quale sono mostrati gli attributi richiesti dal SP e quelli che gli verranno inviati. ● L’utente fornisce esplicito consenso per l’invio dei da...

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.