Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti Tari, Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti (Tari)
Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a 4a e 4a4b, allegato all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi Nelle more della revisione del regolamento di cui all'articolo 15 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n., 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, n. 36, ad esclusione dei costi relativi inferiori ai rifiuti speciali al minimi o superiori ai massimi vi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigentealle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata In virtù di quanto previsto dal comma 658 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, domestiche viene garantita attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia percentuale pari al 40% del costo evitato di raccolta differenziata smaltimento finale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di cui smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utilequantità raccolta in manieradifferenziata).
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Samples: Regolamento Tari
Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito ripartita tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Rifiuti (Tari)
Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività, come da Allegato A, Tabella C del presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizioservizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ed ai relativi ammortamentiammortamenti (quota fissa), e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del al servizio fornito e ed all’entità dei costi di gestionegestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27 aprile 1999, in modo che sia assicurata n. 158:
a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di investimento gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di eserciziomiglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, compresi i costi di smaltimento.n. 158;
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica b) la quota fissa e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati vengono determinate in base ai coefficienti di produttività Kc a quanto stabilito dagli allegati 1 e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a) la copertura integrale ripartizione dei costi di investimento del servizio tra le utenze domestiche e di esercizio relativi quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003D.P.R. 27 aprile 1999, n. 36158, ad esclusione fornendo idonea motivazione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigentevalori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utile.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
Articolazione della tariffa. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kc e Kd di cui alle tabelle 3a 4a e 4a4b, allegato all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi Nelle more della revisione del regolamento di cui all'articolo 15 al decreto del decreto legislativo 13 gennaio 2003Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 36158, ad esclusione al fine di semplificare l'individuazione dei costi coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai rifiuti speciali al minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigentealle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
5. Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, è È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista daall’articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e all’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura proporzionale ai risultati conseguiti percentuale, dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale. La riduzione è riconosciuta nella prima scadenza utilemaniera differenziata.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Unica Municipale (i.u.c.)