Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 del presente contratto. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 97 del presente contratto. ; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 del presente contratto. ; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Articolazione dell’orario di lavoro. 1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. lavorativi in media annuale.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno all’interno che all'esterno dell'azienda all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l'inizio l’inizio e la fine dell'orario dell’orario di lavoro giornaliero. .
3) Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendalispecifico accordo tra le OO. SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. .
4) Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le sui luoghi della prestazione.
5) Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 dall’Articolo 138 del presente contratto. .
6) Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro nei limiti di legge.
7) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dell’andamento dei servizi, qualora l'attività l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. quanto disposto a livello aziendale, anche in funzione della reperibilità.
8) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia .
9) Gli orari di orario lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda, all’Ispettorato del Lavoro.
10) La durata massima dell’orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente
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Articolazione dell’orario di lavoro. 1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise settimanali, normalmente distribuite in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali.
3. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
4. Le Parti stipulanti L’entrata e l’uscita dei lavoratori dall’azienda è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l’orario di accesso al laboratorio e quello di inizio del lavoro.
5. Al lavoratore ritardatario il presente contrattoconteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da 15 o 30 minuti dopo l’inizio dell’orario di lavoro stabilito, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuitia seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti od oltre i 15 e fino ai 30 minuti.
6. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli.
7. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 90 del presente contratto.
8. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L.
9. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, sorveglianza e pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
10. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.;
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Samples: CCNL
Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del settimanale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in quaranta 40 ore, anche come media su periodi plurisettimanali. L’orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell’orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali suddivise settimanali. La prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in cinqueturni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, ovvero sei giorni lavorativianche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 66. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è potrà essere di 45 40, 44 o 48 ore settimanali. Si considerano discontinui gli autisti, i motoscafisti, gli addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, gli addetti alla sorveglianza, al presidio e alla conduzione di impianti, i fattorini, gli uscieri, gli inservienti, i custodi, i portinai, i guardiani diurni e notturni, nonché tutti i lavoratori che svolgano mansioni affini. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti, ovvero una differente distribuzione dell'orario settimanale. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al dal loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli. Le spese relative alla trasferta alle trasferte sono disciplinate dall'articolo 89 dall'art. 98 e ss. del presente contratto. ; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.
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Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del settimanale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in quaranta 40 ore, anche come media su periodiplurisettimanali. L’orario settimanale di lavoro sarà di xxxxx concentrato su 5 giorni. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normaledell’orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali suddivise xxxxxxxxxxx.Xx prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in cinqueturni e non discontinui è fissatain 39 ore settimanali, ovvero sei giorni lavorativianche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 66. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è potrà essere di 45 40, 44 o 48 ore settimanali. Si considerano discontinui gli autisti, i motoscafisti, gli addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, gli addetti alla sorveglianza, al presidio e alla conduzione di impianti, i fattorini, gli uscieri, gli inservienti, i custodi, i portinai, i guardiani diurni e notturni, nonché tutti i lavoratori che svolgano mansioni affini. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti, ovvero una differente distribuzione dell'orario settimanale. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al dal loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli. Le spese relative alla trasferta alle trasferte sono disciplinate dall'articolo 89 dall'art. 98 e ss. del presente contratto. ; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è nonè dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.
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Articolazione dell’orario di lavoro. 1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. .
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno all’interno che all'esterno dell'azienda all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l'inizio l’inizio e la fine dell'orario dell’orario di lavoro giornaliero. .
3) Il normale orario di lavoro per gli operai inquadrati nel’area funzionale Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio operativa è dalle ore 06:00 alle 14:00.
4) Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendalispecifico accordo tra le OO. SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. .
5) Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli.
6) Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 dall’Articolo 144 del presente contratto. .
7) Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
8) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dell’andamento dei servizi, qualora l'attività l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. all’Articolo 115 punto n. 5 lett. c), d), e).
9) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia .
10) Gli orari di orario lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda, all’Ispettorato del Lavoro.
11) La durata massima dell’orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del Fermo restando l’orario massimo di lavoro effettivo è fissata fissato in quaranta 40 ore settimanali suddivise settimanali, la prestazione lavorativa potrà caratterizzarsi per l’assenza di un orario di lavoro fisso e per l’autonomia nello svolgimento della stessa, nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto delle necessità organizzative aziendali. Il lavoratore, pertanto, potrà prestare la propria attività lavorativa diurna, sia in cinquepresenza che in regime di lavoro agile, nel rispetto degli orari massimi di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, gestendo autonomamente il proprio carico di lavoro all’interno di una fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 22:00. Analogamente, il lavoratore che presti la propria attività in orario notturno, potrà gestire il proprio carico di lavoro all’interno di una fascia compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00, con il conseguente riconoscimento delle maggiorazioni orarie previste all’art. 64. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in orario notturno deve essere in ogni caso oggetto di preventivo accordo con il datore di lavoro. Seppur svolga la propria attività lavorativa in modo autonomo, il lavoratore sarà tenuto a comunicare tempestivamente al proprio responsabile eventuali assenze, anche temporanee. In caso di attività lavorative caratterizzate dallo svolgimento di servizi in favore della clientela e/o su turni prestabiliti, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui in caso di diverse esigenze aziendali o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodiadel lavoratore, la durata normale del lavoro effettivo è prestazione lavorativa potrà altresì seguire un orario fisso e predeterminato, nel limite massimo di 45 40 ore settimanali, distribuite su 5 ovvero 6 giornate lavorative. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non . Non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 del presente contratto. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanaleindicatogli. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale aziendali o territoriale territoriali finalizzati ad una differente regolamentazione.
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Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del settimanale dell'orario di lavoro effettivo è fissata in quaranta 40 ore, anche come media su periodi plurisettimanali. L’orario settimanale di lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni. La prestazione normale effettiva dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali suddivise in cinquesettimanali, ovvero sei giorni lavorativianche come media su periodi plurisettimanali, utilizzando a tal fine il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 71. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 dall'art. 96 del presente contratto. ; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi, qualora l'attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.
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Articolazione dell’orario di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi. Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali. Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero. Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifici accordi territoriali o aziendali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l'orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli e le indicatogli. Le spese relative alla trasferta sono disciplinate dall'articolo 89 97 del presente contratto. ; Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità responsabilita dell'andamento dei servizi, qualora l'attività l'attivita lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente C.C.N.L.. C.C.N.L. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività attivita ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell'inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale. In materia di orario di lavoro, possono essere sottoscritti accordi aziendale o territoriale finalizzati ad una differente regolamentazione.;
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